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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/11/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1342/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario MI LE, ha pronunziato la seguente sentenza nella controversia iscritta al numero 1120 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C.-FASE DI MERITO TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di mandato alle in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'Avvocato Antonio Polcino presso il cui studio professionale, in Benevento alla via Calandra n. 3, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E rappresentata da , in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle liti su atto separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Antonio Ferri, presso il cui studio professionale in Campobasso alla via Mazzini n. 112, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 5.8.2022, la ha introdotto Parte_1
l'odierno giudizio di merito, a seguito del rigetto del reclamo dalla stessa proposto avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Campobasso il 15.11.2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare la fondatezza delle eccezioni preliminari svolte, così come motivate in narrativa, nella fase cautelare e riportate nel presente atto, e conseguentemente dichiarare ed accertare la nullità del precetto e degli atti esecutivi successivi posti in essere da controparte per mancanza di un valido ed efficace titolo esecutivo, per tutti i motivi così come dedotti in narrativa in via preliminare e in ogni caso, anche previa revisione delle disposizioni delle ordinanze rese in fase cautelare - NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza e la illegittimità del precetto opposto e dei conseguenti e consequenziali atti esecutivi posti in essere per tutti i motivi esposti in narrativa e rilevare, per quanto dedotto, la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 1325, 1346 e 1418 c.c., 116 e 117
pagina 1 di 22 TUB, Delibera CICR 4.3.2003 e circolare BDI N. 229/1999, per essere stati convenuti in modo indeterminato o indeterminabile i criteri per la costruzione del piano finanziario, (peraltro mai allegato al contratto originario al verbale di consegna e alla rinegoziazione del contratto), i criteri per la determinazione del metodo di variazione dell'ammontare delle rate sia per il capitale che per gli interessi, ed i criteri per la determinazione dell'indicizzazione e dell'attualizzazione dei canoni, con tutti gli effetti di legge, anche rispetto alla determinazione dell'esatto rapporto di dare/avere tra le parti, dichiarando non dovute le somme come vantate nel precetto e nel seguente pignoramento, disporne la dichiarazione di nullità e/o annullabilità o comunque la revoca, e accertare e dichiarare le illegittimità poste in essere sia in fase di stipula del contratto che durante l'effettiva esecuzione dello stesso, stante, anche, l'esistenza sia dell'usura originaria che di quella applicata e sopravvenuta, per tutti i motivi ed in virtù delle eccezione meglio articolate nei precedenti capi, e rilevata l'applicazione di tassi usurai alla operazione di finanziamento descritta in narrativa, disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica affinché venga accertato il reato di cui all'Art. 644 C.P. In ogni caso verificata l'illegittimità ed illiceità della condotta ex adverso tenuta dichiarare altresì
l'illegittimità del contratto di mutuo posto a base del precetto opposto, dichiarando la nullità della garanzia ipotecaria per violazione di norme imperative del contratto di finanziamento posto a base del provvedimento impugnato. Sempre nel merito, in via gradata, ed in virtù di quanto sopra, sin da ora si chiede dichiararsi la nullità parziale del contratto di finanziamento e la consequenziale trasformazione del mutuo da finanziamento a titolo oneroso a mutuo a titolo grazioso, con conseguente dichiarazione della non debenza degli interessi ex art. 1815 CC c.2, il tutto come meglio descritto in narrativa, con conseguente declaratoria della illegittimità della dichiarazione di decadenza dal benificio del termine operata ex adverso, come già dedotto, con tutti gli effetti di legge conseguenti, utilizzando quale effettivo ricalcolo del rapporto di dare/avere i conteggi riportati nel corpo del ricorso,e/o comunque sulla base di quanto detto operare la corretta rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti in relazione al contratto di finanziamento oggetto di causa, anche in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 c. 7 TUB e comunque in relazione alla erronea contabilizzazione degli interessi effettivamente percepiti dalla opposta nel corso del rapporto, il tutto come meglio descritto e dedotto nei capi A,B, C e D, riportandosi ai fini della verifica e determinazione dei rapporti intercorsi e di dare/avere alle risultanze della CTP econometrica, che si abbia qui come richiamata e trascritta;
In via ulteriormente gradata, verificata la illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo come meglio descritto in narrativa e nel capo, voglia accogliere la presente opposizione per tutti i motivi già dedotti, comunque dichiarare la illegittimità della pretesa creditoria e riquantificare l'effettiva situazione di dare/avere tra le parti;
Espressamente dichiarando sin da ora che le parte opponenti si pagina 2 di 22 riservano di agire in separata sede per il risarcimento dei danni tutti subiti, ed eventualmente subendi, anche in relazione alle illegittime segnalazioni a sofferenza in CR e nei SIC, nonché all'illegittimo uso dello strumento esecutivo, considerata la nullità del contratto di mutuo, per tutto quanto già dedotto ed eccepito e considerata anche l'usurarietà originaria ed in concreto, riservandosi in tal senso ogni azione anche nei confronti di coloro che saranno accertati avere responsabilità civile e penale dei comportamenti illegittimi predetti e comunque di riproporre tali argomentazioni e richieste nella successiva e conseguente fase di merito. In ogni caso, subordinatamente, accogliere la presente opposizione stante l'indeterminatezza del credito così come vantato ex adverso e l'illegittimità della richiesta creditoria contenuta nel precetto, dichiarando la carenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, nonché la carenza di motivazione ed intellegibilità della pretesa;
In via ulteriormente gradata, verificare e dichiarare l'illegittimità delle clausole relative agli interessi moratori corrispettivi per tutto quanto dedotto in narrativi e dichiararne la nullità, con conseguente non debenza degli stessi, o comunque volerne disporre la riduzione attesa l'eccessiva onerosità.
Condannare la convenuta a corrispondere agli attori le spese di perizia e di negoziazione CP_3 assistita, come da documentazione fiscale allegata, maggiorata degli interessi legali e del maggior danno da ritardo dalla data della domanda avanzata con l'istanza di negoziazione, al saldo effettivo”.
Più nel particolare, con ricorso depositato il 26.7.2021 la ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 18.6.2021 e successivo atto di pignoramento, nell'ambito dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 39/2021 R.G. introdotta da
[...] sulla base del contratto di mutuo a rogito del dott. di San Salvo Parte_2 Persona_1 del 10.11.2010, rep. n. 51395, munito della formula esecutiva, dell'importo di euro 300.000,00.
La società opponente con l'atto di opposizione ha eccepito: “1) la nullità del precetto e degli atti esecutivi successivi posti in essere per mancanza di un valido ed efficace titolo esecutivo, nonché la nullità del mutuo per violazione della disciplina di cui all'art. 38 TUB;
2 la carenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., co. 1 e 2, nei titoli esecutivi di formazione stragiudiziale e la nullità assoluta del contratto di mutuo per violazione degli artt. 1813 e ss. Del c.c.; 3) la nullità dell'intero contratto ex art. 1418 e 1346 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità della clausola di determinazione del tasso di interesse, ed in subordine la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse, con gli effetti che ne derivano ex lege, e conseguente inefficacia del mutuo ad essere considerato valido titolo esecutivo;
4) la illegittimità dei tassi previsti nel contratto ed usurarietà originaria e sopravvenuta;
5) l'illegittimità della revoca del beneficio del termine, malafede dell'istituto e infondatezza, indeterminatezza e non debenza delle somme di cui al precetto;
6) la nullità ex art. 117
TUB delle clausole del mutuo relative agli interessi;
6) l'illegittimità del mutuo per violazione del pagina 3 di 22 divieto di anatocismo”. Con atto depositato in cancelleria il 12.12.2022, in sostituzione di
[...]
e in virtù di un contratto di cessione di crediti concluso in data 19.4.2022 ex L. n. CP_4
130/1999, si è costituita in giudizio la società , rappresentata da la quale CP_1 Controparte_2 richiamando l'ordinanza del 6.6.2022, resa dal Tribunale in sede di reclamo, che confermava l'ordinanza emessa dal G.E il 15.11.2021 nell'ambito del procedimento n. 39/2021 R.G.E., ha impugnato e contestato l'avversa domanda chiedendone il rigetto.
Con successiva memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, parte opponente, ad integrazione dei motivi già dedotti sia nella fase cautelare che nel presente giudizio di merito, all'esito della costituzione della società
ha eccepito la carenza di legittimazione attiva, la mancata prova dell'inclusione del credito CP_1 nell'ambito della cessione, la validità della stessa cessione e il difetto di procura della società CP_1
Radicatasi la lite, chiesti dalle parti e disposti dal giudice i rinvii ex art.183 c.p.c., la causa è stata istruita con la consulenza tecnico contabile e rinviata all'udienza del 9.5.2025, dove è stata trattenuta in decisione.
1.Premesso che il mancato deposito della comparsa conclusionale e della replica da parte della società opposta non produce alcun effetto ai suoi danni se non quello di richiamare le domande ed eccezioni già formulate nerll'atto di costituzione, come si evince peraltro dalle conclusioni rassegnate dall'opposta all'udienza del 9.5.2025, parte opponente, come detto, all'esito della costituzione della società nell'odierno giudizio di merito ha eccepito con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., Parte_3 la carenza della legittimazione attiva e/o titolarità del credito, ha contestato la validità della cessione,
l'inclusione in detta cessione del rapporto facente capo alla e, infine, ha rilevato il difetto Parte_1 di comunicazione e notifica dell'atto di cessione pro soluto al debitore ceduto.
Innanzitutto, va rilevato che l'odierna opposta si è costituita in giudizio qualificandosi cessionaria del credito oggetto di causa in forza del contratto di cessione intercorso con il 19 aprile Controparte_4
2022 e, come tale, deve considerarsi legittimata ad agire in questo giudizio ex art. 111, comma 4, c.p.c.
Infatti, quello che rileva ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire è ciò che viene prospettato nell'atto difensivo laddove l'istante si afferma di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che la legittimazione ad agire verrà ritenuta insussistente tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. Nella specie, pertanto, deve considerarsi sussistente la legittimazione ad agire in ragione della mera affermazione di rappresentata da , di essersi resa cessionaria da CP_1 Controparte_2
. Controparte_4
Altra cosa è invece la titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute), che attiene, invece, al merito della causa. pagina 4 di 22 Parte opponente ha contestato la titolarità del diritto sostanziale della società e, pertanto, CP_1 in conformità all'orientamento giurisprudenziale: “ I) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
II) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
III) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2915/2016).
Ebbene, la prova cui è tenuto il cessionario per dimostrare la propria legittimazione sostanziale in relazione al credito oggetto del giudizio, dipende dalle circostanze del caso concreto nel senso che, se il debitore ceduto non contesta detta legittimazione, opera il principio di non contestazione con la conseguenza che il cessionario non è tenuto a provare alcunchè, se invece il debitore ceduto contesta l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco, il cessionario deve indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti e, infine, se il debitore ceduto contesta la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti: "il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)" (cfr. Cass. n. 28790/2024; Cass. n. 17944/2023).
Nel caso concreto, parte opponente non contesta l'esistenza del contratto di cessione, tanto che ne ha eccepito la validità per omessa comunicazione e notifica dell'atto di cessione al debitore ceduto, ma contesta la prova dell'inclusione del credito oggetto del giudizio nell'atto di cessione in blocco.
Parte opposta, dal canto suo, per dimostrare la titolarità del credito vantato nei confronti della soc.
[...]
, ha prodotto l'estratto della cessione di crediti in blocco pubblicato in G.U. Parte Seconda n. Pt_1
pagina 5 di 22 45 del 19 aprile 2022, con la quale si comunica la cessione pro - soluto di: "taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_4 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente,
[...] insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 1 gennaio
2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della B.I. n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della B.I. n. 139/1999.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni. I sopramenzionati dati resteranno disponibili fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 7.1 Email_1 della Legge sulla Cartolarizzazione dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'art. 1264 c.c. e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Il trasferimento dei crediti ha efficacia giuridica a decorrere dal 19 aprile 2022. In forza dell'incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti a . nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era CP_1 CP_1 consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti." -
(cfr. doc. n. 3 della comparsa di costituzione).
Inoltre, parte opposta ha prodotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., l'attestazione della cedente dell'intervenuta cessione e del passaggio a sofferenza del rapporto relativo alla società Controparte_4 opponente.
Aderendo all'ulteriore orientamento giurisprudenziale, secondo cui la prova della legittimazione del cessionario può essere fornita attraverso la valutazione di una serie di elementi, dalla "idoneità asseverativa" dello stesso avviso (cfr. Cass. n. 4277/2023), in ragione della compiutezza e precisione delle tipologie di crediti indicate nell'avviso di pubblicazione (cfr. Cass. 7866/2023), pagina 6 di 22 alla dichiarazione di cessione del cedente (cfr. Cass. 18016/2018), poichè risulta depositato nel fascicolo di parte opposta la dichiarazione della cedente della ricomprensione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione, che tale credito è identificabile già dall'avviso, che indica compiutamente la tipologia dei crediti (crediti di . S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento Controparte_4 ipotecari….. sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 1 gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza”), e che, comunque, l'inclusione poteva essere agevolmente controllata dal debitore ceduto attraverso l'apposito sito internet indicato nell'avviso (www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni....e al seguente indirizzo Email_2 eu.), ritiene il Tribunale che il credito in esame rientri tra quelli oggetto della cessione.
[...]
Per mera completezza, si individua quale ulteriore elemento indiziario dell'inclusione del credito tra quelli ceduti e, comunque, della sussistenza del contratto di cessione, il fatto che la cessionaria opposta sia in possesso della documentazione contrattuale prodotta in causa (contratto di mutuo e relativi allegati;
dichiarazione emessa dalla banca cedente;
rapporto di perizia della cedente;
estratto conto della cedente con l'indicazione dell'erogazione del mutuo), fatto che difficilmente si spiegherebbe se non tramite la consegna della documentazione da parte della banca cedente.
2.Quanto alla presunta omessa notificazione della cessione del credito intervenuta tra Controparte_4 ed alla si fa rilevare che anche la predetta eccezione è
[...] Controparte_1 Parte_1 manifestamente infondata atteso che, come è ampiamente noto, a norma dell'art. 58 TUB, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese. Trattasi di una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto che subordina l'efficacia della notizia data dalla banca cessionaria all'iscrizione della cessione del Registro delle imprese ed alla pubblicazione di pagina 7 di 22 un avviso nella Gazzetta Ufficiale, disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c..
3.Accertata la titolarità sostanziale della società opposta e passando al merito, nella fase sommaria il
G.E., in data 15.11.2021, ha pronunciato la seguente ordinanza: “Quanto alla prima doglianza, relativa all'inidoneità del suddetto mutuo a valere quale titolo esecutivo, per essere privo del necessario carattere di realità (motivo da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.), questa si rivela infondata: ed invero, con il contratto di mutuo posto a base dell'azione esecutiva, la banca mutuante risulta avere effettivamente erogato, all'atto della relativa sottoscrizione, l'intera somma concessa in prestito, mediante versamento su deposito infruttifero n. 0B02055153089 e contemporanea costituzione in pegno irregolare e temporaneo a favore della banca medesima, alla parte mutuataria, che ha contestualmente rilasciato atto di quietanza (dunque sempre all'interno del medesimo atto pubblico); la destinazione del denaro mutuato alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca finanziatrice, avvenuta in occasione della stipula del contratto, non appare idonea a far escludere l'intervenuta datio rei, giacché, innanzitutto, la traditio del denaro, quale momento perfezionativo del negozio di mutuo, non implica che la somma concessa in prestito debba essere necessariamente consegnata materialmente dal mutuante al mutuatario, risultando sufficiente che quest'ultimo ne acquisti l'esclusiva disponibilità giuridica (come avviene nel caso in cui la somma sia accreditata sul conto del finanziato o venga impiegata per effettuare determinate operazioni ordinate dal medesimo alla banca mutuante, ipotesi, quest'ultima, che appare essersi verificata nella fattispecie in esame); la circostanza, poi, che il denaro sia fatto oggetto, in tutto o in parte, di un deposito cauzionale infruttifero, “rimanendo” presso il finanziatore a garanzia delle obbligazioni contrattualmente assunte dal mutuatario, non esclude, bensì conferma che il mutuatario abbia acquisito la disponibilità delle somme mutuate, giacché l'istituto di credito viene a trovarsi, in tal caso, nel possesso del denaro non già perché non avrebbe provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì in virtù di un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario (cfr. tra le altre Cass. civ. n.
25632/2017, Cass. civ. n. 19654/2019). E' stato affermato dalla Suprema Corte, Sez. III, 27 agosto
2015, n. 17194, che “Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”. Con specifico riguardo alla possibilità di vincolare la somma mutuata in deposito infruttifero pagina 8 di 22 intestato presso la Banca al mutuatario, si è poi chiarito da Cass. Civ. Sez. I, 27 ottobre 2017, n.
25632, che “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”. Ne deriva, in prima battuta, che il meccanismo negoziale in forza del quale il mutuante ed il mutuatario, ceduta la somma, la costituiscano in deposito infruttifero vincolato in ragione dell'adempimento delle successive obbligazioni del mutuatario in ordine alla costituzione delle garanzie, o, ai medesimi fini, prevedano un impegno della parte mutuataria, temporalmente circoscritto, a non disporne, non deve essere considerato di per sé indice di una mancata traditio rei, in quanto implica, comunque, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario. Se tale momento, quindi, si realizza, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, piuttosto che limiti ad una successiva effettiva erogazione. Il Tribunale, quanto a questo specifico profilo, ritiene di dare continuità a quanto ritenuto dalla Suprema Corte e sopra citato, giacché il trasferimento della somma mutuata, successivamente costituita in deposito infruttifero per effetto di una disposizione impartita dallo stesso mutuatario – ciò che non può avvenire se non a traditio già avvenuta - comporta per la banca la perdita della disponibilità giuridica della somma mutuata e l'acquisto della stessa nel patrimonio del mutuatario, mentre il vincolo apposto alle somme, contrattualmente pattuito in funzione della produzione della garanzie, implica una precisa disposizione della somma da parte del mutuatario, già divenutone titolare. Quanto alla seconda doglianza, relativa alla violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, parimenti si rivela infondata. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, T.U.B. “la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Cicr, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonchè le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti"; il Cicr con delibera del 22 aprile 1995 ha sancito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi
(tale percentuale può essere elevata fino al 100% solo qualora vengano prestate garanzie integrative).
La parte opponente richiama, al riguardo, solo indici di rivalutazione del dato del valore catastale dei beni il quale, come è noto, ha rilievo solo a fini fiscali e può non corrispondere (e normalmente non corrisponde in difetto) al valore commerciale dell'unità immobiliare, oltre alle quotazioni immobiliari pagina 9 di 22 estratte dal sito dell'Agenzia delle Entrate con riferimento all'anno 2018; inoltre la eventuale violazione, comportante invalidità del contratto, non può che essere valutata alla data di conclusione del contratto di mutuo e non, come sembra ritenere l'opponente, all'attualità della pendenza della procedura esecutiva – né potrebbe giovare, al riguardo, la doglianza per cui la parte opposta non avrebbe consegnato l'originaria perizia di stima, in sede di adempimento al decreto ingiuntivo per la consegna dell'integrale documentazione relativa al contratto di mutuo che occupa, gravando, come è naturale, sulla parte opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'opposizione - ; ed al riguardo la banca ha prodotto la relazione di stima a suo tempo svolta, che evidenzia il rispetto del limite che si assume violato da parte opponente. Ed invero, secondo detta originaria perizia di stima, elaborata in vista della concessione del mutuo fondiario in esame, il valore attribuito all'immobile era pari ad euro 500.500,00, mentre l'importo concesso in mutuo pari ad euro 300.000,00: è evidente, allora, il rispetto della soglia dell'80% di cui al combinato disposto della normativa richiamata. Quanto alla terza doglianza, relativa all'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, per essere stato applicato un piano di ammortamento “alla francese” comportante un fenomeno di capitalizzazione composta, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. (motivo da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.), questa non può trovare accoglimento: sembra doversi escludere, infatti, la lamentata indeterminatezza del contratto in relazione alla misura degli interessi pattuiti, sull'assunto che sarebbe stato applicato un piano di ammortamento “alla francese” determinativo di un fenomeno di capitalizzazione composta contraria all'art. 1284 c.c.; può allo stato osservarsi che, nel contratto, risultano essere state espressamente pattuite le modalità di rimborso delle somme mutuate (mediante il pagamento di rate costanti, comprensive di una quota di capitale crescente e di una quota di interessi decrescente) e i modi con i quali sarebbero stati calcolati, nel corso del tempo, gli interessi (individuati, in una quota fissa nominale annua pari a 2,45 punti percentuali e una quota variabile, parametrata all'Euribor a un mese tasso 360; TAN al 3,297%,
TAEG 3,53 annuo;
espresso divieto di capitalizzazione periodica degli interessi di mora;
interessi di mora pari al TAN per le operazioni di rifinanziamento marginale 1,75% maggiorato di 2 punti percentuali). Non da ultimo, le censure in commento, come anche quelle relative alla non debenza degli ulteriori addebiti, non sono tali da inficiare la validità del contratto di mutuo posto a fondamento della procedura esecutiva né da integrare quei gravi motivi tali da giustificare la sospensione dell'esecuzione che occupa posto che, in limine litis, potrebbero ricondurre soltanto ad una rideterminazione dell'importo dovuto, non anche alla totale esclusione dell'esposizione debitoria – come del resto riconosciuto dalla stessa parte opponente che, a fronte dell'indicazione di una serie di pagamenti eseguiti, evidenzia come la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti potrebbe pagina 10 di 22 ammontare verosimilmente ad euro 170.000,00 - ; ciò con la conseguenza per cui, come si è detto, non sussistono ragioni tali da giustificare l'invocata sospensione, posto che le questioni attinenti al quantum della pretesa creditoria ex adverso azionata ben potranno trovare compiuta disamina ed accertamento nell'ambito dell'eventuale giudizio di merito ovvero in sede distributiva all'esito delle operazioni delegate di vendita”.
Negli stessi termini l'ordinanza Collegiale del 6.6.2022 che, nel rigettare il reclamo, ha così statuito: “Il
Collegio reputa che il reclamo vada respinto. È infondata la doglianza relativa all'omessa prova del versamento della somma mutuata. In merito, la giurisprudenza di legittimità osserva che: “In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.” (Cass. Sez. 1,
Ord. n. 10507 del 15/04/2019 (Rv. 653570 - 01). Dagli atti di causa emerge che Controparte_4 abbia prodotto l'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza. Conseguenzialmente, deve ritenersi assolto l'onere della prova della intervenuta erogazione della somma mutuata. Si conferma, dunque,
l'idoneità del contratto de quo a costituire titolo esecutivo, avendo il mutuante- odierno reclamante- conseguito la disponibilità giuridica delle somme mutuate, come correttamente rilevato dal G.E., secondo cui: “la destinazione del denaro mutuato alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca finanziatrice, avvenuta in occasione della stipula del contratto, non appare idonea a fare escludere l'intervenuta datio rei, giacché, innanzitutto, la traditio del denaro, quale momento perfezionativo del negozio di mutuo, non implica che la somma concessa in prestito debba essere necessariamente consegnata materialmente dal mutuante al mutuatario, risultando sufficiente che quest'ultimo ne acquisti l'esclusiva disponibilità giuridica”. L'assunto trova conferma nella giurisprudenza della S.C., secondo cui: “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (Nella specie, il tribunale aveva negato alla banca l'ammissione allo stato passivo fallimentare, ritenendo che le somme mutuate, essendo state sottoposte a vincolo dall'istituto di credito, non fossero state effettivamente erogate” (Cass. Sez. 1 - , Ord. n. 25632 del 27/10/2017 (Rv. 647223 -
01)). Parimenti infondata è la censura relativa alla violazione del limite di finanziabilità del mutuo pagina 11 di 22 fondiario concesso da Si ritiene di condividere le argomentazioni sviluppate Controparte_4 dal nella parte in cui osserva che gli indici di rivalutazione del dato del valore catastale rilevano CP_5 ai soli fini fiscali, con l'ulteriore evidenza per cui lo stesso può concretamente non corrispondere al valore commerciale dell'immobile. In particolare, dalla relazione di stima elaborata dall'istituto bancario nelle more della concessione del mutuo de quo si evince che il valore riconosciuto all'immobile fosse pari ad Euro 550.500,00, a fronte della somma pari ad Euro 300.000,00, corrisposta a titolo di mutuo. Di conseguenza, deve ritenersi rispettata la soglia dell'80% del valore dei beni ipotecati, quale limite dell'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuato dal CICR con delibera del 22 aprile 1995, a sua volta richiamata dall'art. 38, co.2, T.U.B..
Il reclamante si duole, infine, della parte dell'ordinanza in cui il G.E. riconosce la determinatezza della misura degli interessi pattuiti. La censura è inammissibile, poiché indeterminata e aspecifica.
Segnatamente, non è dato comprendere le ragioni sottese alla doglianza, limitandosi il reclamante a richiamare quanto dedotto nell'opposizione. Il reclamante assume che il G.E. non abbia esaminato il merito dei motivi di opposizione, senza, tuttavia, contestare la fondatezza dell'iter motivazionale sviluppato nell'ordinanza di rigetto della stessa. In realtà, il G.E. si è puntualmente pronunciato sui motivi di opposizione, evidenziando che nel contratto stipulato con la misura Controparte_4 degli interessi e le modalità di rimborso delle somme mutuate risultano espressamente pattuiti, con la conseguenza per cui non ricorrerebbero elementi fattuali tali da consentire di considerarli indeterminati. Ad abundantiam, il G.E. sottolinea inoltre che le censure sviluppate comunque non sarebbero idonee ad incidere sulla validità del contratto, potendo, invero, ricondurre ad una mera rideterminazione del quantum debeatur;
circostanza riconosciuta espressamente dallo stesso opponente, odierno reclamante”.
Non vi è motivo di discostarsi dalle pronunce appena richiamate, con la conseguenza che i motivi di opposizione sulla violazione degli artt. 474 c.p.c. e 1813 c.c. nonché sul limite di finanziabilità vanno integralmente rigettati anche in questa sede, condividendo questo Tribunale le motivazioni poste a base delle pronunce citate
4.Quanto agli ulteriori motivi dell'opposizione, si è dato corso all'espletamento della CTU sulla base dei seguenti quesiti:
1. accertamento delle condizioni contrattuali: previa acquisizione ed esame della documentazione relativa al contratto oggetto di causa, presente agli atti del giudizio (o acquisita consensualmente dalle parti), indichi il consulente, separatamente, le voci contrattuali previste e il titolo delle stesse;
2. dica se la concreta applicazione di tali clausole da parte della convenuta abbia comportato violazione dei parametri negoziali;
in particolare, in caso positivo, proceda ad elaborate un piano di ammortamento corretto secondo i parametri negoziali e a quantificare gli importi pagina 12 di 22 addebitati in eccesso dalla banca rispetto alle previsioni contrattuali, calcolando la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato per le rate già corrisposte;
3. riporti analiticamente le singole pattuizioni relative agli interessi di cui al contratto di finanziamento controverso, riferendo, dal punto di vista tecnico, se presentino elementi di indeterminatezza;
in particolare riferisca se vi sia una discrasia tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento ed, in caso affermativo, determini un piano di ammortamento a tasso legale (ex art. 1284 comma 3 c.c.) con quote capitali costanti, calcolando la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato per le rate già corrisposte;
4. riferisca altresì se l'istituto nel piano di ammortamento abbia calcolato gli interessi secondo le regole matematiche dell'interesse semplice o di quello composto ed, in quest'ultimo caso, effettui un ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;
5. accertamento dell'usurarietà contrattuale: accerti, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, se il tasso d'interesse pattuito in sede di stipula del contratto – TEG - fosse o meno superiore a quello di soglia anti-usura previsto per quel periodo;
per effettuare tale verifica determini il tasso soglia in conformità alle formule di calcolo previste nelle Istruzioni della Banca d'Italia applicabili nel periodo di riferimento e proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni e spese (escluse quelle per imposte e tasse), ma non il tasso di mora. Se, sulla base dei parametri che precedono, risultasse superato il tasso soglia provveda all'opportuno ricalcolo del saldo applicando l'art. 1815 comma 2 c.c.; 6. verifichi se il tasso di mora, preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo, superava il tasso anti-usura al tempo della conclusione del contratto (cfr. Cass. SU n.
19597/2020 per individuazione dei tassi soglia per gli interessi di mora); in tal caso proceda al ricalcolo del saldo dovuto dal mutuatario eliminando le sole somme eventualmente già addebitate a titolo di interessi di mora ma applicando in ogni caso quelli corrispettivi;
Provveda il CTU a indicare chiaramente in un prospetto finale riassuntivo le posizioni debitorie e creditorie tra le parti nelle diverse ipotesi analizzate, valutando dal punto di vista tecnico le ulteriori questioni in contestazione tra le parti”.
Il CTU ha proceduto ad esaminare il contratto di mutuo ipotecario n. 0B02055153089, oggetto di causa, stipulato a rogito del Notaio dott. (Rep.n. 51.395; Racc. n. 15.250), in data Persona_1
10.11.2010, tra la (oggi ) e la società Controparte_6 Controparte_4 [...]
. Esso prevedeva un importo finanziato di Euro Controparte_7
300.000,00 da rimborsare entro 15 anni mediante il pagamento di n. 180 rate posticipate con periodicità mensile e decorrenza dalla data di erogazione del finanziamento. Il tasso percentuale degli interessi pagina 13 di 22 dovuto per ciascun mese era stato determinato in misura pari ad un dodicesimo della somma dei seguenti addendi: una quota fissa nominale annua pari a 2,45 percentuali, costituita dal margine di intermediazione della e una quota variabile pari al tasso percentuale lettera nominale annuo per CP_3 depositi interbancari in Euro a un mese (base 360), c.d. Euribor calcolato secondo le previsioni contrattuali. Il tasso di mutuo al momento della stipula del contratto era pari al 3,297% annuo, il
TAEG pari al 3,53% annuo e gli interessi di mora calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla CE (attualmente pari al
1,75% maggiorato di 2 punti percentuali). Il piano di ammortamento dell'operazione prevedeva la restituzione del prestito a rate costanti secondo il metodo alla francese e in caso di estinzione anticipata era stato previsto in favore della unicamente un compenso percentuale sul capitale CP_3 anticipatamente restituito, nella misura dell'1%. Il contratto di mutuo oltre ad indicare le spese per ogni singola operazione convenuta, era stato garantito dalla costituzione di una ipoteca sugli immobili della mutuataria e all'art. 6 risulta che: “ad ulteriore garanzia del mutuo e dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto la parte mutuataria, come rappresentata, dichiara che sono state rilasciate prima e fuori dal presente atto le seguenti garanzie fideiussioni dei soci CP_7
e e una Garanzia 50% Confidi Mutualcredito”; risulta agli atti che per
[...] Controparte_7 tale ulteriore garanzia i soci e versavano alla Mutualcredito la Controparte_7 Controparte_7 somma di euro 7.500,00 (cfr. all. 6 della perizia).
5.Il Consulente, in risposta ai primi tre quesiti, ha evidenziato come: “…il contratto di mutuo oggetto di causa prevedeva un tasso d'interesse variabile e, per tale motivo, non è stato allegato allo stesso il piano di ammortamento. Per poter verificare, così come richiesto dal quesito posto dal G.I., se la concreta applicazione delle clausole contrattuali avesse comportato da parte della convenuta violazione dei parametri negoziali, la sottoscritta ha ricostruito il piano di ammortamento del mutuo
(allegato n. 7) e lo ha confrontato con la documentazione allegata ovvero con le quietanze di pagamento (allegato n. 8) ed i rendiconti periodici (allegato n. 9) nei quali, per ciascuna delle rate, viene indicata distintamente: la quota capitale, la quota interessi, le spese e gli interessi di mora, laddove addebitati. Dal confronto effettuato, risulta, a parere della sottoscritta, che non c'è stata, da parte della convenuta, violazione dei parametri negoziali in quanto il tasso di interesse risulta determinato in maniera conforme a quanto previsto nel contratto.”
Il CTU ha dunque così concluso: “Sulla base di tali presupposti, la sottoscritta ritiene che la pattuizione, relativa al tasso di interesse di cui al contratto di finanziamento controverso, non presenti elementi di indeterminatezza e/o di genericità infatti, pur essendo previsto un tasso di interesse variabile, lo stesso risulta determinabile con precisione in quanto l'indice posto a base del calcolo è pagina 14 di 22 specificato in maniera compiuta e sufficiente ad individuare, tempo per tempo, senza alcun dubbio ed in modo univoco, l'esatto valore dell'indice stesso.” (cfr. pag. 11 della relazione).
In effetti, il Consulente ha evidenziato che il contratto di mutuo oggetto di causa: “ prevede un tasso di interesse variabile determinato dalla somma dei seguenti addendi: una quota fissa nominale annua pari a 2,45 percentuali, costituita dal margine di intermediazione della una quota variabile CP_3 pari al tasso percentuale lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a un mese (base
360) - denominato EURIBOR - del mese antecedente la decorrenza di ciascuna rata o la decorrenza degli interessi, se essa non coincida con quella di decorrenza di una rata del mutuo. Il predetto tasso sarà diffuso sul circuito telematico Bridge Telerate ovvero, in assenza, sul circuito Reuters e di norma pubblicato il giorno successivo su "Il Sole 24 Ore". Se per qualsiasi motivo la FBE non calcolasse detto tasso, esso sarà determinato sulla base della media aritmetica, troncata al terzo decimale, delle quotazioni lettera (con base 360) per depositi interbancari in Euro a un mese rilevate nello stesso giorno sopra indicato da almeno due delle seguenti Banche: di Amsterdam, Controparte_8
Deutsche Bank di Francoforte, Banca Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. di Controparte_9
Bilbao e . Il tasso di mutuo al momento della stipula del contratto era pari al Parte_2
3,297% annuo. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente mutuo risultava pari, alla data di sottoscrizione del contratto, al 3,53% annuo”.
Consegue che le censure sollevate dalla società opponente, di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità della clausola del tasso di interesse, non possono essere accolte per quanto osservato dal CTU le cui conclusioni vengono recepite dal Tribunale.
6.Il Consulente, in risposta al quarto quesito e riscontrando le osservazioni formulate dal CTP di parte opponente, ha ribadito “… la sottoscritta conviene con il dott. sul fatto che le rate di Per_2 ammortamento del mutuo non siano costanti ma variabili;
tuttavia, a parere della sottoscritta, a differenza di quanto affermato dal consulente, questo non ha comportato come conseguenza la produzione di interessi anatocistici……. sulla base delle verifiche effettuate, la sottoscritta ha riscontrato che la quota interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo utilizzando la formula di calcolo dell'interesse semplice secondo la quale: It = D (t -1) x i dove: - D (t -1): è il debito residuo alla scadenza precedente (quella del pagamento della rata attuale); - i: tasso di interesse
(nominale) convenuto;
- t -1: è la scadenza della rata precedente. Sostanzialmente, una volta erogata la somma al tempo “zero”, il debitore pagherà ad ogni scadenza, una rata comprensiva della quota di interesse maturata sul debito residuo, per la frazione di tempo intercorso tra la scadenza precedente (o nel caso della prima rata, tra la data di erogazione) e la scadenza in cui si effettua il pagamento. Tale debito, sarà decurtato, in corrispondenza di ogni pagamento, di una frazione pari alla quota capitale pagina 15 di 22 versata alla medesima scadenza. Così facendo, l'interesse verrà determinato su un debito residuo via via decrescente, ma pur sempre complessivamente considerato. Il sistema di ammortamento descritto, esclude la corresponsione di interessi su somme sulle quali siano già maturati e capitalizzati altri interessi. Il meccanismo appena descritto infatti, implica la determinazione della quota di interesse maturata sul debito residuo a scadenza (che tiene conto delle quote di capitale versate).”
In effetti, così condividendo questo Tribunale le osservazioni del conculente, la società opponente, nell'affermare che l'ammortamento alla francese determinerebbe, di per sé, un fenomeno di produzione ultra-legale di interessi e che la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta determinerebbe la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, non tiene conto delle recenti impostazioni giurisprudenziali, cui il Tribunale ritiene di aderire.
Infatti, il piano di ammortamento alla francese non determina alcun effetto anatocistico derivante da una illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti in quanto, trattandosi di un piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, la sua caratteristica non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. In sostanza, come condivisibilmente affermato dal CTU, gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.
Premesso che non può invocarsi l'invalidità del contratto di mutuo solo perchè manca il piano di ammortamento, atteso che il CTU, oltre ad aver chiarito che la stesura di un piano di ammortamento non è compatibile con un mutuo a tasso variabile e verificato, altresì, che le condizioni economiche sono state tutte chiaramente indicate nelle clausole contrattuali, allo stesso modo non può essere invocata la nullità del contratto per la mancata specificazione del regime finanziario, essendo stato precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che: "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in pagina 16 di 22 tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (cfr.
Cass. Sez. Un. 15130/2024).
Ed è stato ulteriormente precisato che, tali principi in ordine ai mutui alla francese a tasso fisso, “ trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato….., dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7382/2025 e n. 8322/2025).
Pertanto, nella specie, considerate le clausole contrattuali contenute nel contratto di mutuo oggetto di causa, che indicano, come accertato dal CTU, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, parte opponente aveva piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici idonei a consentirgli di ricostruire quale sarebbe stato l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento.
Sulla base del richiamato autorevole insegnamento giurisprudenziale, va escluso non solo ogni effetto anatocistico ma anche che la mancata specifica puntualizzazione del regime di capitalizzazione degli interessi possa comportare conseguenze sul piano della trasparenza contrattuale e, in materia di vizi genetici, la nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
7.Quanto alla divergenza del tasso effettivamente applicato rispetto a quello pattuito nonché la natura usuraria del mutuo, rileva a questo punto l'inclusione o meno, ai fini del calcolo del TAEG e del TEG, degli oneri versati una tantum dai soci della società opponente al Confidi per ottenere la fideiussione.
Il CTU ha comunque sviluppato due ipotesi: nella prima escludendo dal conteggio del TAEG le spese sostenute per la fideiussione (euro 7.500,00 erogate dai soci alla ), in tal caso non ha Parte_4 ravvisato alcuna discrasia tra il tasso indicato nel contratto (3,53%) e quello effettivamente applicato
(accertato nella misura del 3,51%); nella seconda ipotesi, includendo gli oneri suddetti, ha accertato una discrasia tra il TAEG contrattuale (3,53%) ed il TAEG ricalcolato (3,913%) procedendo, pertanto,
a rielaborare il piano di ammortamento al tasso legale ex art. 1284, comma 3, c.c. con quote capitali costanti. In base a tale nuova rielaborazione, tenendo conto delle rate già pagate dal 10.12.2010 al
10.3.2016, il CTU ha ravvisato una differenza a favore della società pari ad euro Parte_1
3.966,53.
Stesso criterio è stata seguito dal CTU per accertare l'eventuale superamento del tasso soglia: esclusa l'usura per il tasso di mora (tasso moratorio previsto nel contratto al momento della stipula pari al pagina 17 di 22 3,75% e tasso soglia usura rilevato dal CTU pari 6,00%), quanto invece agli interessi corrispettivi, individuato il tasso medio riferito alle operazioni “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” nella misura del 2,60% e aumentato della metà, il CTU ha accertato che il tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento oggetto di causa era pari al 3,90%.
Pertanto, mentre escludeva il superamento del tasso soglia nella ipotesi di calcolo del TEG secondo le spese indicate nel contratto (3,507%), ha accertato invece il superamento del tasso soglia nella ipotesi di inclusione degli oneri versati al Confidi per ottenere la fideiussione (3,913%) con superamento nella misura dello 0.013% .
Il CTU ha quindi concluso nei seguenti termini: “Come dettagliatamente indicato in risposta ai precedenti quesiti, la sottoscritta: non ha rilevato elementi di indeterminatezza nelle pattuizioni relative agli interessi;
ha verificato che gli interessi sono stati calcolati secondo le regole matematiche dell'interesse semplice;
nell'ipotesi n. 1 non ha rilevato discrasia tra il TAEG contrattuale, pari al
3,53%, ed il TAEG ricalcolato (3,51%); nell'ipotesi n. 2, ha inserito nel calcolo del TAEG le spese sostenute per la fideiussione, ha riscontrato una discrasia tra il TAEG contrattuale, pari al 3,53%, ed il TAEG ricalcolato, pari al 3,913%; ha pertanto elaborato, così come richiesto dal quesito, un piano d'ammortamento a quote capitali costanti con interessi calcolati al tasso legale pro tempore vigente ed ha verificato, facendo un confronto con l'importo delle rate effettivamente pagate fino al 10.03.2016, che c'è un'eccedenza di versamento dell'importo di Euro 3.936,53; solo nell'ipotesi n. 2 in cui vengono inserite nel calcolo del TEG le spese sostenute per la fideiussione, ha riscontrato usurarietà contrattuale;
qualora il G.I. ritenesse di voler accogliere questa ipotesi, in base a quanto previsto dall'art. 1815 c.c. secondo comma, non sarebbero dovuti interessi e la società dovrebbe Parte_1 restituire la differenza tra l'importo del capitale, pari ad Euro 300.000,00, e l'importo già versato dalla società pari ad Euro 128.893,22, per un totale di Euro 171.106,78” (cfr. pag. 20). Parte_1
8.Quanto alla divergenza del TAEG va anzitutto rilevato che la sua erronea indicazione non comporta la nullità prevista dall'art. 117 T.U.B., come confermato dal seguente indirizzo giurisprudenziale: "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC.), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima" (cfr. Cass. n. 4597/2024).
Argomenta, al riguardo, la Corte, che "Va preliminarmente osservato che l'indicatore sintetico di costo pagina 18 di 22 è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla B.D. il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla B.D.". Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità Pa dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB”.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_6 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6 TUB prevede che: "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario è di natura risarcitoria. Ciò in quanto l'erronea indicazione del TAEG, integrando la violazione di una regola di condotta della banca
(dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale. ( cfr Cass. 2023 cit.).
Nella specie un simile danno non è stato oggetto della domanda della società opponente, la quale, comunque, ha fatto riserva di agire in un separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.
9.Quanto all'usura, parte opponente si duole della usurarietà originaria e sopravvenuta degli interessi.
Esclusa la rilevanza dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24675/2017) nonché la natura usuraria degli interessi moratori, come condivibilmente accertato dal CTU, la questione si pone in relazione al superamento del tasso soglia per gli interessi corrispettivi laddove l'ausiliario ha accertato che, tenendo conto di tutti gli oneri che concorrono a formare il costo dell'operazione, comprese le spese di fideiussione, il TEG risulta pari al 3.913% superiore al tasso soglia accertato pari al 3,90%, con superamento dello 0,013%.
Ritiene il Tribunale che sia condivisibile la prima ipotesi elaborata dal CTU. pagina 19 di 22 In proposito si rappresenta che il contratto è stato stipulato quando erano in vigore le Istruzioni per la rilevazione del TEGM emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009, valide per i contratti stipulati dal
1° gennaio 2010 al III trimestre del 2016, a norma delle quali nel calcolo del TEG: “sono inclusi: […]
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
Con riferimento a tali “Istruzioni”, la Banca d'Italia ha pubblicato le “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura” chiarendo quali sono i criteri per valutare se una polizza assicurativa o una garanzia rientra tra gli oneri inclusi nel TEG.
Ha precisato, a tal proposito, che i criteri indicati nel paragrafo C4 par. 5 sono validi sia per le polizze assicurative sia per le garanzie.
In primo luogo va valutato se la polizza o la garanzia è intesa ad:
1. assicurare il rimborso del credito;
2. tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento. Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche:
a) è obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito;
b) è obbligatoria o, nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali;
c) è contestuale alla concessione del finanziamento.
Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG.
Va inoltre fatto presente che, laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa o una garanzia stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato per la polizza o per la garanzia.
Di conseguenza, se l'intermediario erogante il finanziamento trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa o di garanzia, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG.
Con la decisione n. 250/18 il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che, per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2010, ai quali trovano applicazione le Istruzioni di vigilanza del 2009 sopra citate, la contestualità nella sottoscrizione del finanziamento e della polizza e/o della garanzia dà luogo ad una presunzione iuris tantum di collegamento, che può essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza e/o garanzia a garantire la restituzione del finanziamento. pagina 20 di 22 Nel caso di cui si discute, come accertato dal CTU, tali oneri per ottenere la fideiussione “ non vengono menzionati nell'Allegato A e anche nello stesso contratto di mutuo che all'art. 6 recita testualmente: “ ad ulteriore garanzia del mutuo e dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto la parte mutuataria, come rappresentata, dichiara che sono state rilasciate prima e fuori del presente atto le seguenti garanzie fideiussioni dei soci: e e Controparte_7 Controparte_7
Garanzia 50% Confidi Mutualcredito”.
Agli atti, inoltre, risulta un bonifico dell'importo di euro 7.500,00 in favore di per la Parte_4 fideiussione personale (cfr. all. 6 della perizia).
La mancata stipula della garanzia contestuale al finanziamento, il versamento degli oneri per tale garanzia non alla banca mutuante ma al Confidi, la mancanza di notizie utili relative all'oggetto della garanzia e la mancata prova, a carico della società opponente, della funzionalità di tale garanzia a garantire la restituzione del finanziamento e, dunque, la presunzione del carattere facoltativo di essa ex art. 121, comma 2, TUB, porta il Tribunale a ritenere corretta la prima ipotesi elaborata dal CTU, che esclude dal calcolo del TAEG e del TEG gli oneri versati una tantum al Confidi per ottenere la fideiussione.
Il rigetto anche di tali ulteriori motivi di opposizione, rende superfluo l'esame dei restanti motivi che presuppongono come accertato l'illegittimo operato della Banca.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 deve escludersi che sussista l'ipotesi di cui al comma 1 non essendovi prova neppure presuntiva che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In ordine all'ipotesi di cui al comma 3 c.p.c. deve osservarsi che in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza.
Nel caso in esame la riproposizione, con l'introduzione del giudizio di merito, delle argomentazioni sostenute in sede cautelare dall'opponente non integra un comportamento contrario alla normale diligenza essendo state sottoposte, in questo giudizio, ulteriori questioni non affrontate nella fase cautelare e che solo con il ricorso ad una CTU contabile è stato possibile risolvere .
L'opposizione va dunque rigettata e la società attrice condannata alla refusione delle spese di lite e quelle di CTU.
So osserva che il compenso è dovuto alla parte vittoriosa anche per la fase decisionale indipendentemente dal deposito degli scritti finali (cfr. Cass. n. 1761/2024).
Per Questi Motivi
pagina 21 di 22 Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
MI LE, definitivamente pronunziando nel giudizio di merito di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, proposta dalla nei confronti della società , Parte_1 CP_1 nella qualità rappresentata, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione al precetto e agli atti esecutivi;
- condanna la società al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di Pt_1 Parte_1 lite che liquida in complessive euro 14.103,00 a titolo di compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Campobasso, il 15 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
MI LE
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario MI LE, ha pronunziato la seguente sentenza nella controversia iscritta al numero 1120 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C.-FASE DI MERITO TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di mandato alle in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall'Avvocato Antonio Polcino presso il cui studio professionale, in Benevento alla via Calandra n. 3, è elettivamente domiciliata;
OPPONENTE
E rappresentata da , in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle liti su atto separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Antonio Ferri, presso il cui studio professionale in Campobasso alla via Mazzini n. 112, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 5.8.2022, la ha introdotto Parte_1
l'odierno giudizio di merito, a seguito del rigetto del reclamo dalla stessa proposto avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Campobasso il 15.11.2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare la fondatezza delle eccezioni preliminari svolte, così come motivate in narrativa, nella fase cautelare e riportate nel presente atto, e conseguentemente dichiarare ed accertare la nullità del precetto e degli atti esecutivi successivi posti in essere da controparte per mancanza di un valido ed efficace titolo esecutivo, per tutti i motivi così come dedotti in narrativa in via preliminare e in ogni caso, anche previa revisione delle disposizioni delle ordinanze rese in fase cautelare - NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza e la illegittimità del precetto opposto e dei conseguenti e consequenziali atti esecutivi posti in essere per tutti i motivi esposti in narrativa e rilevare, per quanto dedotto, la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 1325, 1346 e 1418 c.c., 116 e 117
pagina 1 di 22 TUB, Delibera CICR 4.3.2003 e circolare BDI N. 229/1999, per essere stati convenuti in modo indeterminato o indeterminabile i criteri per la costruzione del piano finanziario, (peraltro mai allegato al contratto originario al verbale di consegna e alla rinegoziazione del contratto), i criteri per la determinazione del metodo di variazione dell'ammontare delle rate sia per il capitale che per gli interessi, ed i criteri per la determinazione dell'indicizzazione e dell'attualizzazione dei canoni, con tutti gli effetti di legge, anche rispetto alla determinazione dell'esatto rapporto di dare/avere tra le parti, dichiarando non dovute le somme come vantate nel precetto e nel seguente pignoramento, disporne la dichiarazione di nullità e/o annullabilità o comunque la revoca, e accertare e dichiarare le illegittimità poste in essere sia in fase di stipula del contratto che durante l'effettiva esecuzione dello stesso, stante, anche, l'esistenza sia dell'usura originaria che di quella applicata e sopravvenuta, per tutti i motivi ed in virtù delle eccezione meglio articolate nei precedenti capi, e rilevata l'applicazione di tassi usurai alla operazione di finanziamento descritta in narrativa, disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica affinché venga accertato il reato di cui all'Art. 644 C.P. In ogni caso verificata l'illegittimità ed illiceità della condotta ex adverso tenuta dichiarare altresì
l'illegittimità del contratto di mutuo posto a base del precetto opposto, dichiarando la nullità della garanzia ipotecaria per violazione di norme imperative del contratto di finanziamento posto a base del provvedimento impugnato. Sempre nel merito, in via gradata, ed in virtù di quanto sopra, sin da ora si chiede dichiararsi la nullità parziale del contratto di finanziamento e la consequenziale trasformazione del mutuo da finanziamento a titolo oneroso a mutuo a titolo grazioso, con conseguente dichiarazione della non debenza degli interessi ex art. 1815 CC c.2, il tutto come meglio descritto in narrativa, con conseguente declaratoria della illegittimità della dichiarazione di decadenza dal benificio del termine operata ex adverso, come già dedotto, con tutti gli effetti di legge conseguenti, utilizzando quale effettivo ricalcolo del rapporto di dare/avere i conteggi riportati nel corpo del ricorso,e/o comunque sulla base di quanto detto operare la corretta rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti in relazione al contratto di finanziamento oggetto di causa, anche in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 c. 7 TUB e comunque in relazione alla erronea contabilizzazione degli interessi effettivamente percepiti dalla opposta nel corso del rapporto, il tutto come meglio descritto e dedotto nei capi A,B, C e D, riportandosi ai fini della verifica e determinazione dei rapporti intercorsi e di dare/avere alle risultanze della CTP econometrica, che si abbia qui come richiamata e trascritta;
In via ulteriormente gradata, verificata la illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo come meglio descritto in narrativa e nel capo, voglia accogliere la presente opposizione per tutti i motivi già dedotti, comunque dichiarare la illegittimità della pretesa creditoria e riquantificare l'effettiva situazione di dare/avere tra le parti;
Espressamente dichiarando sin da ora che le parte opponenti si pagina 2 di 22 riservano di agire in separata sede per il risarcimento dei danni tutti subiti, ed eventualmente subendi, anche in relazione alle illegittime segnalazioni a sofferenza in CR e nei SIC, nonché all'illegittimo uso dello strumento esecutivo, considerata la nullità del contratto di mutuo, per tutto quanto già dedotto ed eccepito e considerata anche l'usurarietà originaria ed in concreto, riservandosi in tal senso ogni azione anche nei confronti di coloro che saranno accertati avere responsabilità civile e penale dei comportamenti illegittimi predetti e comunque di riproporre tali argomentazioni e richieste nella successiva e conseguente fase di merito. In ogni caso, subordinatamente, accogliere la presente opposizione stante l'indeterminatezza del credito così come vantato ex adverso e l'illegittimità della richiesta creditoria contenuta nel precetto, dichiarando la carenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità, nonché la carenza di motivazione ed intellegibilità della pretesa;
In via ulteriormente gradata, verificare e dichiarare l'illegittimità delle clausole relative agli interessi moratori corrispettivi per tutto quanto dedotto in narrativi e dichiararne la nullità, con conseguente non debenza degli stessi, o comunque volerne disporre la riduzione attesa l'eccessiva onerosità.
Condannare la convenuta a corrispondere agli attori le spese di perizia e di negoziazione CP_3 assistita, come da documentazione fiscale allegata, maggiorata degli interessi legali e del maggior danno da ritardo dalla data della domanda avanzata con l'istanza di negoziazione, al saldo effettivo”.
Più nel particolare, con ricorso depositato il 26.7.2021 la ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 18.6.2021 e successivo atto di pignoramento, nell'ambito dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 39/2021 R.G. introdotta da
[...] sulla base del contratto di mutuo a rogito del dott. di San Salvo Parte_2 Persona_1 del 10.11.2010, rep. n. 51395, munito della formula esecutiva, dell'importo di euro 300.000,00.
La società opponente con l'atto di opposizione ha eccepito: “1) la nullità del precetto e degli atti esecutivi successivi posti in essere per mancanza di un valido ed efficace titolo esecutivo, nonché la nullità del mutuo per violazione della disciplina di cui all'art. 38 TUB;
2 la carenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c., co. 1 e 2, nei titoli esecutivi di formazione stragiudiziale e la nullità assoluta del contratto di mutuo per violazione degli artt. 1813 e ss. Del c.c.; 3) la nullità dell'intero contratto ex art. 1418 e 1346 c.c. per indeterminatezza e indeterminabilità della clausola di determinazione del tasso di interesse, ed in subordine la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse, con gli effetti che ne derivano ex lege, e conseguente inefficacia del mutuo ad essere considerato valido titolo esecutivo;
4) la illegittimità dei tassi previsti nel contratto ed usurarietà originaria e sopravvenuta;
5) l'illegittimità della revoca del beneficio del termine, malafede dell'istituto e infondatezza, indeterminatezza e non debenza delle somme di cui al precetto;
6) la nullità ex art. 117
TUB delle clausole del mutuo relative agli interessi;
6) l'illegittimità del mutuo per violazione del pagina 3 di 22 divieto di anatocismo”. Con atto depositato in cancelleria il 12.12.2022, in sostituzione di
[...]
e in virtù di un contratto di cessione di crediti concluso in data 19.4.2022 ex L. n. CP_4
130/1999, si è costituita in giudizio la società , rappresentata da la quale CP_1 Controparte_2 richiamando l'ordinanza del 6.6.2022, resa dal Tribunale in sede di reclamo, che confermava l'ordinanza emessa dal G.E il 15.11.2021 nell'ambito del procedimento n. 39/2021 R.G.E., ha impugnato e contestato l'avversa domanda chiedendone il rigetto.
Con successiva memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1, parte opponente, ad integrazione dei motivi già dedotti sia nella fase cautelare che nel presente giudizio di merito, all'esito della costituzione della società
ha eccepito la carenza di legittimazione attiva, la mancata prova dell'inclusione del credito CP_1 nell'ambito della cessione, la validità della stessa cessione e il difetto di procura della società CP_1
Radicatasi la lite, chiesti dalle parti e disposti dal giudice i rinvii ex art.183 c.p.c., la causa è stata istruita con la consulenza tecnico contabile e rinviata all'udienza del 9.5.2025, dove è stata trattenuta in decisione.
1.Premesso che il mancato deposito della comparsa conclusionale e della replica da parte della società opposta non produce alcun effetto ai suoi danni se non quello di richiamare le domande ed eccezioni già formulate nerll'atto di costituzione, come si evince peraltro dalle conclusioni rassegnate dall'opposta all'udienza del 9.5.2025, parte opponente, come detto, all'esito della costituzione della società nell'odierno giudizio di merito ha eccepito con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., Parte_3 la carenza della legittimazione attiva e/o titolarità del credito, ha contestato la validità della cessione,
l'inclusione in detta cessione del rapporto facente capo alla e, infine, ha rilevato il difetto Parte_1 di comunicazione e notifica dell'atto di cessione pro soluto al debitore ceduto.
Innanzitutto, va rilevato che l'odierna opposta si è costituita in giudizio qualificandosi cessionaria del credito oggetto di causa in forza del contratto di cessione intercorso con il 19 aprile Controparte_4
2022 e, come tale, deve considerarsi legittimata ad agire in questo giudizio ex art. 111, comma 4, c.p.c.
Infatti, quello che rileva ai fini della sussistenza della legittimazione ad agire è ciò che viene prospettato nell'atto difensivo laddove l'istante si afferma di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che la legittimazione ad agire verrà ritenuta insussistente tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. Nella specie, pertanto, deve considerarsi sussistente la legittimazione ad agire in ragione della mera affermazione di rappresentata da , di essersi resa cessionaria da CP_1 Controparte_2
. Controparte_4
Altra cosa è invece la titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute), che attiene, invece, al merito della causa. pagina 4 di 22 Parte opponente ha contestato la titolarità del diritto sostanziale della società e, pertanto, CP_1 in conformità all'orientamento giurisprudenziale: “ I) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
II) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
III) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2915/2016).
Ebbene, la prova cui è tenuto il cessionario per dimostrare la propria legittimazione sostanziale in relazione al credito oggetto del giudizio, dipende dalle circostanze del caso concreto nel senso che, se il debitore ceduto non contesta detta legittimazione, opera il principio di non contestazione con la conseguenza che il cessionario non è tenuto a provare alcunchè, se invece il debitore ceduto contesta l'esistenza stessa della cessione dei crediti in blocco, il cessionario deve indicare e produrre il contratto di cessione dei crediti e, infine, se il debitore ceduto contesta la sola inclusione del credito controverso fra quelli ceduti: "il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione da ritenersi certamente esistente, in quanto non contestata, possono essere ben valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo)" (cfr. Cass. n. 28790/2024; Cass. n. 17944/2023).
Nel caso concreto, parte opponente non contesta l'esistenza del contratto di cessione, tanto che ne ha eccepito la validità per omessa comunicazione e notifica dell'atto di cessione al debitore ceduto, ma contesta la prova dell'inclusione del credito oggetto del giudizio nell'atto di cessione in blocco.
Parte opposta, dal canto suo, per dimostrare la titolarità del credito vantato nei confronti della soc.
[...]
, ha prodotto l'estratto della cessione di crediti in blocco pubblicato in G.U. Parte Seconda n. Pt_1
pagina 5 di 22 45 del 19 aprile 2022, con la quale si comunica la cessione pro - soluto di: "taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_4 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente,
[...] insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 1 gennaio
2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della B.I. n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della B.I. n. 139/1999.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni. I sopramenzionati dati resteranno disponibili fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 7.1 Email_1 della Legge sulla Cartolarizzazione dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'art. 1264 c.c. e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Il trasferimento dei crediti ha efficacia giuridica a decorrere dal 19 aprile 2022. In forza dell'incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti a . nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era CP_1 CP_1 consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti." -
(cfr. doc. n. 3 della comparsa di costituzione).
Inoltre, parte opposta ha prodotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., l'attestazione della cedente dell'intervenuta cessione e del passaggio a sofferenza del rapporto relativo alla società Controparte_4 opponente.
Aderendo all'ulteriore orientamento giurisprudenziale, secondo cui la prova della legittimazione del cessionario può essere fornita attraverso la valutazione di una serie di elementi, dalla "idoneità asseverativa" dello stesso avviso (cfr. Cass. n. 4277/2023), in ragione della compiutezza e precisione delle tipologie di crediti indicate nell'avviso di pubblicazione (cfr. Cass. 7866/2023), pagina 6 di 22 alla dichiarazione di cessione del cedente (cfr. Cass. 18016/2018), poichè risulta depositato nel fascicolo di parte opposta la dichiarazione della cedente della ricomprensione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione, che tale credito è identificabile già dall'avviso, che indica compiutamente la tipologia dei crediti (crediti di . S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento Controparte_4 ipotecari….. sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 1 gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza”), e che, comunque, l'inclusione poteva essere agevolmente controllata dal debitore ceduto attraverso l'apposito sito internet indicato nell'avviso (www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni....e al seguente indirizzo Email_2 eu.), ritiene il Tribunale che il credito in esame rientri tra quelli oggetto della cessione.
[...]
Per mera completezza, si individua quale ulteriore elemento indiziario dell'inclusione del credito tra quelli ceduti e, comunque, della sussistenza del contratto di cessione, il fatto che la cessionaria opposta sia in possesso della documentazione contrattuale prodotta in causa (contratto di mutuo e relativi allegati;
dichiarazione emessa dalla banca cedente;
rapporto di perizia della cedente;
estratto conto della cedente con l'indicazione dell'erogazione del mutuo), fatto che difficilmente si spiegherebbe se non tramite la consegna della documentazione da parte della banca cedente.
2.Quanto alla presunta omessa notificazione della cessione del credito intervenuta tra Controparte_4 ed alla si fa rilevare che anche la predetta eccezione è
[...] Controparte_1 Parte_1 manifestamente infondata atteso che, come è ampiamente noto, a norma dell'art. 58 TUB, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”. Tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese. Trattasi di una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto che subordina l'efficacia della notizia data dalla banca cessionaria all'iscrizione della cessione del Registro delle imprese ed alla pubblicazione di pagina 7 di 22 un avviso nella Gazzetta Ufficiale, disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c..
3.Accertata la titolarità sostanziale della società opposta e passando al merito, nella fase sommaria il
G.E., in data 15.11.2021, ha pronunciato la seguente ordinanza: “Quanto alla prima doglianza, relativa all'inidoneità del suddetto mutuo a valere quale titolo esecutivo, per essere privo del necessario carattere di realità (motivo da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.), questa si rivela infondata: ed invero, con il contratto di mutuo posto a base dell'azione esecutiva, la banca mutuante risulta avere effettivamente erogato, all'atto della relativa sottoscrizione, l'intera somma concessa in prestito, mediante versamento su deposito infruttifero n. 0B02055153089 e contemporanea costituzione in pegno irregolare e temporaneo a favore della banca medesima, alla parte mutuataria, che ha contestualmente rilasciato atto di quietanza (dunque sempre all'interno del medesimo atto pubblico); la destinazione del denaro mutuato alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca finanziatrice, avvenuta in occasione della stipula del contratto, non appare idonea a far escludere l'intervenuta datio rei, giacché, innanzitutto, la traditio del denaro, quale momento perfezionativo del negozio di mutuo, non implica che la somma concessa in prestito debba essere necessariamente consegnata materialmente dal mutuante al mutuatario, risultando sufficiente che quest'ultimo ne acquisti l'esclusiva disponibilità giuridica (come avviene nel caso in cui la somma sia accreditata sul conto del finanziato o venga impiegata per effettuare determinate operazioni ordinate dal medesimo alla banca mutuante, ipotesi, quest'ultima, che appare essersi verificata nella fattispecie in esame); la circostanza, poi, che il denaro sia fatto oggetto, in tutto o in parte, di un deposito cauzionale infruttifero, “rimanendo” presso il finanziatore a garanzia delle obbligazioni contrattualmente assunte dal mutuatario, non esclude, bensì conferma che il mutuatario abbia acquisito la disponibilità delle somme mutuate, giacché l'istituto di credito viene a trovarsi, in tal caso, nel possesso del denaro non già perché non avrebbe provveduto in concreto ad erogare il finanziamento, bensì in virtù di un diverso ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia cauzionale provvisoriamente costituita in suo favore dal beneficiario (cfr. tra le altre Cass. civ. n.
25632/2017, Cass. civ. n. 19654/2019). E' stato affermato dalla Suprema Corte, Sez. III, 27 agosto
2015, n. 17194, che “Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge”. Con specifico riguardo alla possibilità di vincolare la somma mutuata in deposito infruttifero pagina 8 di 22 intestato presso la Banca al mutuatario, si è poi chiarito da Cass. Civ. Sez. I, 27 ottobre 2017, n.
25632, che “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”. Ne deriva, in prima battuta, che il meccanismo negoziale in forza del quale il mutuante ed il mutuatario, ceduta la somma, la costituiscano in deposito infruttifero vincolato in ragione dell'adempimento delle successive obbligazioni del mutuatario in ordine alla costituzione delle garanzie, o, ai medesimi fini, prevedano un impegno della parte mutuataria, temporalmente circoscritto, a non disporne, non deve essere considerato di per sé indice di una mancata traditio rei, in quanto implica, comunque, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito e l'acquisizione dello stesso nel patrimonio del mutuatario. Se tale momento, quindi, si realizza, le pattuizioni accessorie al contratto devono essere considerate quali condizioni apposte allo svincolo della somma già erogata e convenzionalmente vincolata, piuttosto che limiti ad una successiva effettiva erogazione. Il Tribunale, quanto a questo specifico profilo, ritiene di dare continuità a quanto ritenuto dalla Suprema Corte e sopra citato, giacché il trasferimento della somma mutuata, successivamente costituita in deposito infruttifero per effetto di una disposizione impartita dallo stesso mutuatario – ciò che non può avvenire se non a traditio già avvenuta - comporta per la banca la perdita della disponibilità giuridica della somma mutuata e l'acquisto della stessa nel patrimonio del mutuatario, mentre il vincolo apposto alle somme, contrattualmente pattuito in funzione della produzione della garanzie, implica una precisa disposizione della somma da parte del mutuatario, già divenutone titolare. Quanto alla seconda doglianza, relativa alla violazione del limite di finanziabilità del mutuo fondiario, parimenti si rivela infondata. Giova premettere che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, T.U.B. “la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del Cicr, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonchè le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti"; il Cicr con delibera del 22 aprile 1995 ha sancito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi
(tale percentuale può essere elevata fino al 100% solo qualora vengano prestate garanzie integrative).
La parte opponente richiama, al riguardo, solo indici di rivalutazione del dato del valore catastale dei beni il quale, come è noto, ha rilievo solo a fini fiscali e può non corrispondere (e normalmente non corrisponde in difetto) al valore commerciale dell'unità immobiliare, oltre alle quotazioni immobiliari pagina 9 di 22 estratte dal sito dell'Agenzia delle Entrate con riferimento all'anno 2018; inoltre la eventuale violazione, comportante invalidità del contratto, non può che essere valutata alla data di conclusione del contratto di mutuo e non, come sembra ritenere l'opponente, all'attualità della pendenza della procedura esecutiva – né potrebbe giovare, al riguardo, la doglianza per cui la parte opposta non avrebbe consegnato l'originaria perizia di stima, in sede di adempimento al decreto ingiuntivo per la consegna dell'integrale documentazione relativa al contratto di mutuo che occupa, gravando, come è naturale, sulla parte opponente, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'opposizione - ; ed al riguardo la banca ha prodotto la relazione di stima a suo tempo svolta, che evidenzia il rispetto del limite che si assume violato da parte opponente. Ed invero, secondo detta originaria perizia di stima, elaborata in vista della concessione del mutuo fondiario in esame, il valore attribuito all'immobile era pari ad euro 500.500,00, mentre l'importo concesso in mutuo pari ad euro 300.000,00: è evidente, allora, il rispetto della soglia dell'80% di cui al combinato disposto della normativa richiamata. Quanto alla terza doglianza, relativa all'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, per essere stato applicato un piano di ammortamento “alla francese” comportante un fenomeno di capitalizzazione composta, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. (motivo da qualificarsi ex art. 615 c.p.c.), questa non può trovare accoglimento: sembra doversi escludere, infatti, la lamentata indeterminatezza del contratto in relazione alla misura degli interessi pattuiti, sull'assunto che sarebbe stato applicato un piano di ammortamento “alla francese” determinativo di un fenomeno di capitalizzazione composta contraria all'art. 1284 c.c.; può allo stato osservarsi che, nel contratto, risultano essere state espressamente pattuite le modalità di rimborso delle somme mutuate (mediante il pagamento di rate costanti, comprensive di una quota di capitale crescente e di una quota di interessi decrescente) e i modi con i quali sarebbero stati calcolati, nel corso del tempo, gli interessi (individuati, in una quota fissa nominale annua pari a 2,45 punti percentuali e una quota variabile, parametrata all'Euribor a un mese tasso 360; TAN al 3,297%,
TAEG 3,53 annuo;
espresso divieto di capitalizzazione periodica degli interessi di mora;
interessi di mora pari al TAN per le operazioni di rifinanziamento marginale 1,75% maggiorato di 2 punti percentuali). Non da ultimo, le censure in commento, come anche quelle relative alla non debenza degli ulteriori addebiti, non sono tali da inficiare la validità del contratto di mutuo posto a fondamento della procedura esecutiva né da integrare quei gravi motivi tali da giustificare la sospensione dell'esecuzione che occupa posto che, in limine litis, potrebbero ricondurre soltanto ad una rideterminazione dell'importo dovuto, non anche alla totale esclusione dell'esposizione debitoria – come del resto riconosciuto dalla stessa parte opponente che, a fronte dell'indicazione di una serie di pagamenti eseguiti, evidenzia come la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti potrebbe pagina 10 di 22 ammontare verosimilmente ad euro 170.000,00 - ; ciò con la conseguenza per cui, come si è detto, non sussistono ragioni tali da giustificare l'invocata sospensione, posto che le questioni attinenti al quantum della pretesa creditoria ex adverso azionata ben potranno trovare compiuta disamina ed accertamento nell'ambito dell'eventuale giudizio di merito ovvero in sede distributiva all'esito delle operazioni delegate di vendita”.
Negli stessi termini l'ordinanza Collegiale del 6.6.2022 che, nel rigettare il reclamo, ha così statuito: “Il
Collegio reputa che il reclamo vada respinto. È infondata la doglianza relativa all'omessa prova del versamento della somma mutuata. In merito, la giurisprudenza di legittimità osserva che: “In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.” (Cass. Sez. 1,
Ord. n. 10507 del 15/04/2019 (Rv. 653570 - 01). Dagli atti di causa emerge che Controparte_4 abbia prodotto l'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza. Conseguenzialmente, deve ritenersi assolto l'onere della prova della intervenuta erogazione della somma mutuata. Si conferma, dunque,
l'idoneità del contratto de quo a costituire titolo esecutivo, avendo il mutuante- odierno reclamante- conseguito la disponibilità giuridica delle somme mutuate, come correttamente rilevato dal G.E., secondo cui: “la destinazione del denaro mutuato alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca finanziatrice, avvenuta in occasione della stipula del contratto, non appare idonea a fare escludere l'intervenuta datio rei, giacché, innanzitutto, la traditio del denaro, quale momento perfezionativo del negozio di mutuo, non implica che la somma concessa in prestito debba essere necessariamente consegnata materialmente dal mutuante al mutuatario, risultando sufficiente che quest'ultimo ne acquisti l'esclusiva disponibilità giuridica”. L'assunto trova conferma nella giurisprudenza della S.C., secondo cui: “Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali. (Nella specie, il tribunale aveva negato alla banca l'ammissione allo stato passivo fallimentare, ritenendo che le somme mutuate, essendo state sottoposte a vincolo dall'istituto di credito, non fossero state effettivamente erogate” (Cass. Sez. 1 - , Ord. n. 25632 del 27/10/2017 (Rv. 647223 -
01)). Parimenti infondata è la censura relativa alla violazione del limite di finanziabilità del mutuo pagina 11 di 22 fondiario concesso da Si ritiene di condividere le argomentazioni sviluppate Controparte_4 dal nella parte in cui osserva che gli indici di rivalutazione del dato del valore catastale rilevano CP_5 ai soli fini fiscali, con l'ulteriore evidenza per cui lo stesso può concretamente non corrispondere al valore commerciale dell'immobile. In particolare, dalla relazione di stima elaborata dall'istituto bancario nelle more della concessione del mutuo de quo si evince che il valore riconosciuto all'immobile fosse pari ad Euro 550.500,00, a fronte della somma pari ad Euro 300.000,00, corrisposta a titolo di mutuo. Di conseguenza, deve ritenersi rispettata la soglia dell'80% del valore dei beni ipotecati, quale limite dell'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuato dal CICR con delibera del 22 aprile 1995, a sua volta richiamata dall'art. 38, co.2, T.U.B..
Il reclamante si duole, infine, della parte dell'ordinanza in cui il G.E. riconosce la determinatezza della misura degli interessi pattuiti. La censura è inammissibile, poiché indeterminata e aspecifica.
Segnatamente, non è dato comprendere le ragioni sottese alla doglianza, limitandosi il reclamante a richiamare quanto dedotto nell'opposizione. Il reclamante assume che il G.E. non abbia esaminato il merito dei motivi di opposizione, senza, tuttavia, contestare la fondatezza dell'iter motivazionale sviluppato nell'ordinanza di rigetto della stessa. In realtà, il G.E. si è puntualmente pronunciato sui motivi di opposizione, evidenziando che nel contratto stipulato con la misura Controparte_4 degli interessi e le modalità di rimborso delle somme mutuate risultano espressamente pattuiti, con la conseguenza per cui non ricorrerebbero elementi fattuali tali da consentire di considerarli indeterminati. Ad abundantiam, il G.E. sottolinea inoltre che le censure sviluppate comunque non sarebbero idonee ad incidere sulla validità del contratto, potendo, invero, ricondurre ad una mera rideterminazione del quantum debeatur;
circostanza riconosciuta espressamente dallo stesso opponente, odierno reclamante”.
Non vi è motivo di discostarsi dalle pronunce appena richiamate, con la conseguenza che i motivi di opposizione sulla violazione degli artt. 474 c.p.c. e 1813 c.c. nonché sul limite di finanziabilità vanno integralmente rigettati anche in questa sede, condividendo questo Tribunale le motivazioni poste a base delle pronunce citate
4.Quanto agli ulteriori motivi dell'opposizione, si è dato corso all'espletamento della CTU sulla base dei seguenti quesiti:
1. accertamento delle condizioni contrattuali: previa acquisizione ed esame della documentazione relativa al contratto oggetto di causa, presente agli atti del giudizio (o acquisita consensualmente dalle parti), indichi il consulente, separatamente, le voci contrattuali previste e il titolo delle stesse;
2. dica se la concreta applicazione di tali clausole da parte della convenuta abbia comportato violazione dei parametri negoziali;
in particolare, in caso positivo, proceda ad elaborate un piano di ammortamento corretto secondo i parametri negoziali e a quantificare gli importi pagina 12 di 22 addebitati in eccesso dalla banca rispetto alle previsioni contrattuali, calcolando la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato per le rate già corrisposte;
3. riporti analiticamente le singole pattuizioni relative agli interessi di cui al contratto di finanziamento controverso, riferendo, dal punto di vista tecnico, se presentino elementi di indeterminatezza;
in particolare riferisca se vi sia una discrasia tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento ed, in caso affermativo, determini un piano di ammortamento a tasso legale (ex art. 1284 comma 3 c.c.) con quote capitali costanti, calcolando la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato per le rate già corrisposte;
4. riferisca altresì se l'istituto nel piano di ammortamento abbia calcolato gli interessi secondo le regole matematiche dell'interesse semplice o di quello composto ed, in quest'ultimo caso, effettui un ricalcolo del piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;
5. accertamento dell'usurarietà contrattuale: accerti, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, se il tasso d'interesse pattuito in sede di stipula del contratto – TEG - fosse o meno superiore a quello di soglia anti-usura previsto per quel periodo;
per effettuare tale verifica determini il tasso soglia in conformità alle formule di calcolo previste nelle Istruzioni della Banca d'Italia applicabili nel periodo di riferimento e proceda alla ricostruzione del tasso di interesse contrattuale includendovi anche commissioni e spese (escluse quelle per imposte e tasse), ma non il tasso di mora. Se, sulla base dei parametri che precedono, risultasse superato il tasso soglia provveda all'opportuno ricalcolo del saldo applicando l'art. 1815 comma 2 c.c.; 6. verifichi se il tasso di mora, preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo, superava il tasso anti-usura al tempo della conclusione del contratto (cfr. Cass. SU n.
19597/2020 per individuazione dei tassi soglia per gli interessi di mora); in tal caso proceda al ricalcolo del saldo dovuto dal mutuatario eliminando le sole somme eventualmente già addebitate a titolo di interessi di mora ma applicando in ogni caso quelli corrispettivi;
Provveda il CTU a indicare chiaramente in un prospetto finale riassuntivo le posizioni debitorie e creditorie tra le parti nelle diverse ipotesi analizzate, valutando dal punto di vista tecnico le ulteriori questioni in contestazione tra le parti”.
Il CTU ha proceduto ad esaminare il contratto di mutuo ipotecario n. 0B02055153089, oggetto di causa, stipulato a rogito del Notaio dott. (Rep.n. 51.395; Racc. n. 15.250), in data Persona_1
10.11.2010, tra la (oggi ) e la società Controparte_6 Controparte_4 [...]
. Esso prevedeva un importo finanziato di Euro Controparte_7
300.000,00 da rimborsare entro 15 anni mediante il pagamento di n. 180 rate posticipate con periodicità mensile e decorrenza dalla data di erogazione del finanziamento. Il tasso percentuale degli interessi pagina 13 di 22 dovuto per ciascun mese era stato determinato in misura pari ad un dodicesimo della somma dei seguenti addendi: una quota fissa nominale annua pari a 2,45 percentuali, costituita dal margine di intermediazione della e una quota variabile pari al tasso percentuale lettera nominale annuo per CP_3 depositi interbancari in Euro a un mese (base 360), c.d. Euribor calcolato secondo le previsioni contrattuali. Il tasso di mutuo al momento della stipula del contratto era pari al 3,297% annuo, il
TAEG pari al 3,53% annuo e gli interessi di mora calcolati al tasso nominale annuo pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla CE (attualmente pari al
1,75% maggiorato di 2 punti percentuali). Il piano di ammortamento dell'operazione prevedeva la restituzione del prestito a rate costanti secondo il metodo alla francese e in caso di estinzione anticipata era stato previsto in favore della unicamente un compenso percentuale sul capitale CP_3 anticipatamente restituito, nella misura dell'1%. Il contratto di mutuo oltre ad indicare le spese per ogni singola operazione convenuta, era stato garantito dalla costituzione di una ipoteca sugli immobili della mutuataria e all'art. 6 risulta che: “ad ulteriore garanzia del mutuo e dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto la parte mutuataria, come rappresentata, dichiara che sono state rilasciate prima e fuori dal presente atto le seguenti garanzie fideiussioni dei soci CP_7
e e una Garanzia 50% Confidi Mutualcredito”; risulta agli atti che per
[...] Controparte_7 tale ulteriore garanzia i soci e versavano alla Mutualcredito la Controparte_7 Controparte_7 somma di euro 7.500,00 (cfr. all. 6 della perizia).
5.Il Consulente, in risposta ai primi tre quesiti, ha evidenziato come: “…il contratto di mutuo oggetto di causa prevedeva un tasso d'interesse variabile e, per tale motivo, non è stato allegato allo stesso il piano di ammortamento. Per poter verificare, così come richiesto dal quesito posto dal G.I., se la concreta applicazione delle clausole contrattuali avesse comportato da parte della convenuta violazione dei parametri negoziali, la sottoscritta ha ricostruito il piano di ammortamento del mutuo
(allegato n. 7) e lo ha confrontato con la documentazione allegata ovvero con le quietanze di pagamento (allegato n. 8) ed i rendiconti periodici (allegato n. 9) nei quali, per ciascuna delle rate, viene indicata distintamente: la quota capitale, la quota interessi, le spese e gli interessi di mora, laddove addebitati. Dal confronto effettuato, risulta, a parere della sottoscritta, che non c'è stata, da parte della convenuta, violazione dei parametri negoziali in quanto il tasso di interesse risulta determinato in maniera conforme a quanto previsto nel contratto.”
Il CTU ha dunque così concluso: “Sulla base di tali presupposti, la sottoscritta ritiene che la pattuizione, relativa al tasso di interesse di cui al contratto di finanziamento controverso, non presenti elementi di indeterminatezza e/o di genericità infatti, pur essendo previsto un tasso di interesse variabile, lo stesso risulta determinabile con precisione in quanto l'indice posto a base del calcolo è pagina 14 di 22 specificato in maniera compiuta e sufficiente ad individuare, tempo per tempo, senza alcun dubbio ed in modo univoco, l'esatto valore dell'indice stesso.” (cfr. pag. 11 della relazione).
In effetti, il Consulente ha evidenziato che il contratto di mutuo oggetto di causa: “ prevede un tasso di interesse variabile determinato dalla somma dei seguenti addendi: una quota fissa nominale annua pari a 2,45 percentuali, costituita dal margine di intermediazione della una quota variabile CP_3 pari al tasso percentuale lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a un mese (base
360) - denominato EURIBOR - del mese antecedente la decorrenza di ciascuna rata o la decorrenza degli interessi, se essa non coincida con quella di decorrenza di una rata del mutuo. Il predetto tasso sarà diffuso sul circuito telematico Bridge Telerate ovvero, in assenza, sul circuito Reuters e di norma pubblicato il giorno successivo su "Il Sole 24 Ore". Se per qualsiasi motivo la FBE non calcolasse detto tasso, esso sarà determinato sulla base della media aritmetica, troncata al terzo decimale, delle quotazioni lettera (con base 360) per depositi interbancari in Euro a un mese rilevate nello stesso giorno sopra indicato da almeno due delle seguenti Banche: di Amsterdam, Controparte_8
Deutsche Bank di Francoforte, Banca Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. di Controparte_9
Bilbao e . Il tasso di mutuo al momento della stipula del contratto era pari al Parte_2
3,297% annuo. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente mutuo risultava pari, alla data di sottoscrizione del contratto, al 3,53% annuo”.
Consegue che le censure sollevate dalla società opponente, di nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità della clausola del tasso di interesse, non possono essere accolte per quanto osservato dal CTU le cui conclusioni vengono recepite dal Tribunale.
6.Il Consulente, in risposta al quarto quesito e riscontrando le osservazioni formulate dal CTP di parte opponente, ha ribadito “… la sottoscritta conviene con il dott. sul fatto che le rate di Per_2 ammortamento del mutuo non siano costanti ma variabili;
tuttavia, a parere della sottoscritta, a differenza di quanto affermato dal consulente, questo non ha comportato come conseguenza la produzione di interessi anatocistici……. sulla base delle verifiche effettuate, la sottoscritta ha riscontrato che la quota interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo utilizzando la formula di calcolo dell'interesse semplice secondo la quale: It = D (t -1) x i dove: - D (t -1): è il debito residuo alla scadenza precedente (quella del pagamento della rata attuale); - i: tasso di interesse
(nominale) convenuto;
- t -1: è la scadenza della rata precedente. Sostanzialmente, una volta erogata la somma al tempo “zero”, il debitore pagherà ad ogni scadenza, una rata comprensiva della quota di interesse maturata sul debito residuo, per la frazione di tempo intercorso tra la scadenza precedente (o nel caso della prima rata, tra la data di erogazione) e la scadenza in cui si effettua il pagamento. Tale debito, sarà decurtato, in corrispondenza di ogni pagamento, di una frazione pari alla quota capitale pagina 15 di 22 versata alla medesima scadenza. Così facendo, l'interesse verrà determinato su un debito residuo via via decrescente, ma pur sempre complessivamente considerato. Il sistema di ammortamento descritto, esclude la corresponsione di interessi su somme sulle quali siano già maturati e capitalizzati altri interessi. Il meccanismo appena descritto infatti, implica la determinazione della quota di interesse maturata sul debito residuo a scadenza (che tiene conto delle quote di capitale versate).”
In effetti, così condividendo questo Tribunale le osservazioni del conculente, la società opponente, nell'affermare che l'ammortamento alla francese determinerebbe, di per sé, un fenomeno di produzione ultra-legale di interessi e che la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta determinerebbe la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto, non tiene conto delle recenti impostazioni giurisprudenziali, cui il Tribunale ritiene di aderire.
Infatti, il piano di ammortamento alla francese non determina alcun effetto anatocistico derivante da una illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti in quanto, trattandosi di un piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, la sua caratteristica non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti. In sostanza, come condivisibilmente affermato dal CTU, gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.
Premesso che non può invocarsi l'invalidità del contratto di mutuo solo perchè manca il piano di ammortamento, atteso che il CTU, oltre ad aver chiarito che la stesura di un piano di ammortamento non è compatibile con un mutuo a tasso variabile e verificato, altresì, che le condizioni economiche sono state tutte chiaramente indicate nelle clausole contrattuali, allo stesso modo non può essere invocata la nullità del contratto per la mancata specificazione del regime finanziario, essendo stato precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che: "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in pagina 16 di 22 tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti" (cfr.
Cass. Sez. Un. 15130/2024).
Ed è stato ulteriormente precisato che, tali principi in ordine ai mutui alla francese a tasso fisso, “ trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato….., dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7382/2025 e n. 8322/2025).
Pertanto, nella specie, considerate le clausole contrattuali contenute nel contratto di mutuo oggetto di causa, che indicano, come accertato dal CTU, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità
(numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, parte opponente aveva piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici idonei a consentirgli di ricostruire quale sarebbe stato l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento.
Sulla base del richiamato autorevole insegnamento giurisprudenziale, va escluso non solo ogni effetto anatocistico ma anche che la mancata specifica puntualizzazione del regime di capitalizzazione degli interessi possa comportare conseguenze sul piano della trasparenza contrattuale e, in materia di vizi genetici, la nullità per indeterminatezza dell'oggetto.
7.Quanto alla divergenza del tasso effettivamente applicato rispetto a quello pattuito nonché la natura usuraria del mutuo, rileva a questo punto l'inclusione o meno, ai fini del calcolo del TAEG e del TEG, degli oneri versati una tantum dai soci della società opponente al Confidi per ottenere la fideiussione.
Il CTU ha comunque sviluppato due ipotesi: nella prima escludendo dal conteggio del TAEG le spese sostenute per la fideiussione (euro 7.500,00 erogate dai soci alla ), in tal caso non ha Parte_4 ravvisato alcuna discrasia tra il tasso indicato nel contratto (3,53%) e quello effettivamente applicato
(accertato nella misura del 3,51%); nella seconda ipotesi, includendo gli oneri suddetti, ha accertato una discrasia tra il TAEG contrattuale (3,53%) ed il TAEG ricalcolato (3,913%) procedendo, pertanto,
a rielaborare il piano di ammortamento al tasso legale ex art. 1284, comma 3, c.c. con quote capitali costanti. In base a tale nuova rielaborazione, tenendo conto delle rate già pagate dal 10.12.2010 al
10.3.2016, il CTU ha ravvisato una differenza a favore della società pari ad euro Parte_1
3.966,53.
Stesso criterio è stata seguito dal CTU per accertare l'eventuale superamento del tasso soglia: esclusa l'usura per il tasso di mora (tasso moratorio previsto nel contratto al momento della stipula pari al pagina 17 di 22 3,75% e tasso soglia usura rilevato dal CTU pari 6,00%), quanto invece agli interessi corrispettivi, individuato il tasso medio riferito alle operazioni “Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” nella misura del 2,60% e aumentato della metà, il CTU ha accertato che il tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento oggetto di causa era pari al 3,90%.
Pertanto, mentre escludeva il superamento del tasso soglia nella ipotesi di calcolo del TEG secondo le spese indicate nel contratto (3,507%), ha accertato invece il superamento del tasso soglia nella ipotesi di inclusione degli oneri versati al Confidi per ottenere la fideiussione (3,913%) con superamento nella misura dello 0.013% .
Il CTU ha quindi concluso nei seguenti termini: “Come dettagliatamente indicato in risposta ai precedenti quesiti, la sottoscritta: non ha rilevato elementi di indeterminatezza nelle pattuizioni relative agli interessi;
ha verificato che gli interessi sono stati calcolati secondo le regole matematiche dell'interesse semplice;
nell'ipotesi n. 1 non ha rilevato discrasia tra il TAEG contrattuale, pari al
3,53%, ed il TAEG ricalcolato (3,51%); nell'ipotesi n. 2, ha inserito nel calcolo del TAEG le spese sostenute per la fideiussione, ha riscontrato una discrasia tra il TAEG contrattuale, pari al 3,53%, ed il TAEG ricalcolato, pari al 3,913%; ha pertanto elaborato, così come richiesto dal quesito, un piano d'ammortamento a quote capitali costanti con interessi calcolati al tasso legale pro tempore vigente ed ha verificato, facendo un confronto con l'importo delle rate effettivamente pagate fino al 10.03.2016, che c'è un'eccedenza di versamento dell'importo di Euro 3.936,53; solo nell'ipotesi n. 2 in cui vengono inserite nel calcolo del TEG le spese sostenute per la fideiussione, ha riscontrato usurarietà contrattuale;
qualora il G.I. ritenesse di voler accogliere questa ipotesi, in base a quanto previsto dall'art. 1815 c.c. secondo comma, non sarebbero dovuti interessi e la società dovrebbe Parte_1 restituire la differenza tra l'importo del capitale, pari ad Euro 300.000,00, e l'importo già versato dalla società pari ad Euro 128.893,22, per un totale di Euro 171.106,78” (cfr. pag. 20). Parte_1
8.Quanto alla divergenza del TAEG va anzitutto rilevato che la sua erronea indicazione non comporta la nullità prevista dall'art. 117 T.U.B., come confermato dal seguente indirizzo giurisprudenziale: "In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC.), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima" (cfr. Cass. n. 4597/2024).
Argomenta, al riguardo, la Corte, che "Va preliminarmente osservato che l'indicatore sintetico di costo pagina 18 di 22 è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla B.D. il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla B.D.". Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità Pa dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB”.
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_6 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6 TUB prevede che: "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario è di natura risarcitoria. Ciò in quanto l'erronea indicazione del TAEG, integrando la violazione di una regola di condotta della banca
(dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. S.U. n. 26724/2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale. ( cfr Cass. 2023 cit.).
Nella specie un simile danno non è stato oggetto della domanda della società opponente, la quale, comunque, ha fatto riserva di agire in un separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni.
9.Quanto all'usura, parte opponente si duole della usurarietà originaria e sopravvenuta degli interessi.
Esclusa la rilevanza dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. Sez. Un. n. 24675/2017) nonché la natura usuraria degli interessi moratori, come condivibilmente accertato dal CTU, la questione si pone in relazione al superamento del tasso soglia per gli interessi corrispettivi laddove l'ausiliario ha accertato che, tenendo conto di tutti gli oneri che concorrono a formare il costo dell'operazione, comprese le spese di fideiussione, il TEG risulta pari al 3.913% superiore al tasso soglia accertato pari al 3,90%, con superamento dello 0,013%.
Ritiene il Tribunale che sia condivisibile la prima ipotesi elaborata dal CTU. pagina 19 di 22 In proposito si rappresenta che il contratto è stato stipulato quando erano in vigore le Istruzioni per la rilevazione del TEGM emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009, valide per i contratti stipulati dal
1° gennaio 2010 al III trimestre del 2016, a norma delle quali nel calcolo del TEG: “sono inclusi: […]
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.
Con riferimento a tali “Istruzioni”, la Banca d'Italia ha pubblicato le “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura” chiarendo quali sono i criteri per valutare se una polizza assicurativa o una garanzia rientra tra gli oneri inclusi nel TEG.
Ha precisato, a tal proposito, che i criteri indicati nel paragrafo C4 par. 5 sono validi sia per le polizze assicurative sia per le garanzie.
In primo luogo va valutato se la polizza o la garanzia è intesa ad:
1. assicurare il rimborso del credito;
2. tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento. Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche:
a) è obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito;
b) è obbligatoria o, nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali;
c) è contestuale alla concessione del finanziamento.
Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG.
Va inoltre fatto presente che, laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa o una garanzia stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato per la polizza o per la garanzia.
Di conseguenza, se l'intermediario erogante il finanziamento trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa o di garanzia, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG.
Con la decisione n. 250/18 il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che, per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2010, ai quali trovano applicazione le Istruzioni di vigilanza del 2009 sopra citate, la contestualità nella sottoscrizione del finanziamento e della polizza e/o della garanzia dà luogo ad una presunzione iuris tantum di collegamento, che può essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza e/o garanzia a garantire la restituzione del finanziamento. pagina 20 di 22 Nel caso di cui si discute, come accertato dal CTU, tali oneri per ottenere la fideiussione “ non vengono menzionati nell'Allegato A e anche nello stesso contratto di mutuo che all'art. 6 recita testualmente: “ ad ulteriore garanzia del mutuo e dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto la parte mutuataria, come rappresentata, dichiara che sono state rilasciate prima e fuori del presente atto le seguenti garanzie fideiussioni dei soci: e e Controparte_7 Controparte_7
Garanzia 50% Confidi Mutualcredito”.
Agli atti, inoltre, risulta un bonifico dell'importo di euro 7.500,00 in favore di per la Parte_4 fideiussione personale (cfr. all. 6 della perizia).
La mancata stipula della garanzia contestuale al finanziamento, il versamento degli oneri per tale garanzia non alla banca mutuante ma al Confidi, la mancanza di notizie utili relative all'oggetto della garanzia e la mancata prova, a carico della società opponente, della funzionalità di tale garanzia a garantire la restituzione del finanziamento e, dunque, la presunzione del carattere facoltativo di essa ex art. 121, comma 2, TUB, porta il Tribunale a ritenere corretta la prima ipotesi elaborata dal CTU, che esclude dal calcolo del TAEG e del TEG gli oneri versati una tantum al Confidi per ottenere la fideiussione.
Il rigetto anche di tali ulteriori motivi di opposizione, rende superfluo l'esame dei restanti motivi che presuppongono come accertato l'illegittimo operato della Banca.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 96 deve escludersi che sussista l'ipotesi di cui al comma 1 non essendovi prova neppure presuntiva che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In ordine all'ipotesi di cui al comma 3 c.p.c. deve osservarsi che in tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza.
Nel caso in esame la riproposizione, con l'introduzione del giudizio di merito, delle argomentazioni sostenute in sede cautelare dall'opponente non integra un comportamento contrario alla normale diligenza essendo state sottoposte, in questo giudizio, ulteriori questioni non affrontate nella fase cautelare e che solo con il ricorso ad una CTU contabile è stato possibile risolvere .
L'opposizione va dunque rigettata e la società attrice condannata alla refusione delle spese di lite e quelle di CTU.
So osserva che il compenso è dovuto alla parte vittoriosa anche per la fase decisionale indipendentemente dal deposito degli scritti finali (cfr. Cass. n. 1761/2024).
Per Questi Motivi
pagina 21 di 22 Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
MI LE, definitivamente pronunziando nel giudizio di merito di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, proposta dalla nei confronti della società , Parte_1 CP_1 nella qualità rappresentata, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione al precetto e agli atti esecutivi;
- condanna la società al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di Pt_1 Parte_1 lite che liquida in complessive euro 14.103,00 a titolo di compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap.
Così deciso in Campobasso, il 15 novembre 2025.
Il Giudice Onorario
MI LE
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