Sentenza breve 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 02/04/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00629/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c. p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2026, proposto da
NI AG, MI ON, FA BE, rappresentati e difesi dall'avvocato FA Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Zola Predosa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Barone, Gaia Castiglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Citta' Metropolitana di Bologna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva
- dell'Ordinanza n. 15 del 03.12.2025, notificata in pari data, con cui il Responsabile P.O. dell'Area 3 - Pianificazione Territoriale e Edilizia del Comune di Zola Predosa ha irrogato ai ricorrenti una sanzione pecuniaria di euro 69.600,00, alternativa al ripristino, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 23/2004;
- della Deliberazione n. 13 del 16.04.2025 della Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio (VAM) presso la Città Metropolitana di Bologna, richiamata quale atto presupposto dell'ordinanza sanzionatoria, con cui è stato determinato in euro 34.800,00 l'aumento di valore venale dell'immobile dei ricorrenti;
- della Relazione di Stima redatta dalla Commissione VAM, richiamata nella Deliberazione n. 13/2025 e posta a fondamento della stessa, con la quale è stato quantificato l'asserito incremento di valore venale;
- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnati, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni, non conosciuti, ivi compresa la nota del Comune di Zola Predosa prot. n. c_m185/zola GE/2025/0003993 del 06.02.2025 con cui si richiedeva l'intervento della Commissione VAM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zola Predosa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 il dott. OL MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c. p. a. al fine della decisione della controversia con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con il ricorso in esame notificato in data 30 gennaio 2026, l’odierno istante ha impugnato l’ordinanza del Comune di Zola Predosa del 3 dicembre 2025 con la quale è stata irrogata ai ricorrenti una sanzione pecuniaria di euro 69.600,00, alternativa al ripristino, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n. 23/2004, deducendo articolati motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, sotto diverso profilo inerenti il “quantum” della sanzione;
- in pendenza della trattazione della domanda cautelare l’Amministrazione resistente costituitasi in giudizio ha disposto in data 3 marzo 2026 (in seguito alla deliberazione n. 4 del 20/02/2026 assunta dalla Commissione VAM) motivata revoca del provvedimento impugnato con rideterminazione della sanzione in 29.200,00 euro, con conseguente ripristino della posizione giuridica del ricorrente, chiedendo la compensazione delle spese di lite essendo a suo dire dipesa l’errata quantificazione del valore venale dell’immobile da parte della Commissione VAM anche dalla incompletezza della documentazione inviata da parte del tecnico di parte ricorrente;
- la difesa di parte ricorrente, rappresentando quanto sopra evidenziato con memoria depositata il 23 marzo 2026 ha quindi avanzato istanza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse pur insistendo per la condanna del Comune di Zola Predosa al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale, avendo avuto a suo dire l’Amministrazione tutto il tempo per procedere in autotutela prima della notificazione del ricorso;
- alla camera di consiglio del 26 marzo 2026, uditi i difensori delle parti in merito alla definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- il sopravvenuto suesposto provvedimento adottato dall’Amministrazione sul rapporto controverso, determini allo stato il venir meno dell’interesse alla decisione, come dichiarato da parte ricorrente, ai sensi dell’art.35 co.1 lett. c) c.p.a.;
Ritenuto che le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale debbano porsi a carico dell’Amministrazione resistente in considerazione del ritardo nell’esercizio del potere di autotutela.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Zola Predosa alla refusione delle spese in favore dei ricorrenti, in misura di complessivi 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di ET, Presidente
OL MO, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL MO | GO Di ET |
IL SEGRETARIO