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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/11/2025, n. 1650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1650 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1381/2019 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Ernesto Giardino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla Piazza Teresa n. 6; - ATTORE - CONTRO (c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 [...]
(c.f.: ), CP_2 CodiceFiscale_3 Controparte_3
(c.f.: ), nella loro qualità di eredi di , CodiceFiscale_4 Controparte_3 nato a [...] il [...] e deceduto in Cosenza il 20/6/2021, rappresenti e difesi, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, dall'avv. Marco Inzillo, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cosenza, alla via P.P. Rodotà n. 18; - CONVENUTI -
nato a [...] il [...], nella sua Controparte_4 qualità di erede di;
- CONVENUTO CONTUMACE - Controparte_3
E NEI CONFRONTI DI (c.f.: ) in persona del Sindaco e legale Controparte_5 P.IVA_1 ntat virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nuovo difensore del 27/11/2020, rilasciata in esecuzione della delibera n. 85 emessa in data 20/11/2020, dall'avv. Biagio Cannata ed elettivamente domiciliato in Casali del Manco, alla via Cappuccini n. 76; - INTERVENIENTE VOLONTARIO -
fu CP_6 CP_7 Controparte_8
, fu , fu CP_4 Controparte_9 CP_4 Controparte_10
, CP_4 Controparte_11 CP_4 [...] mar. fu , di CP_12 Per_1 CP_4 Controparte_13
fu , fu Per_2 Controparte_14 Per_3 CP_15
fu fu Per_4 CP_16 Per_4 CP_17 Per_4 fu fu CP_18 Per_4 CP_19 Per_4 [...]
fu , fu , CP_20 Per_4 Controparte_21 Per_5 CP_22
[...] CP_23 Controparte_24 [...]
e per essa CP_25 CP_26 Controparte_27
fu CP_28 CP_29 Controparte_30 Per_6
CP_31 Controparte_32 CP_33
,
[...] Controparte_34 Controparte_35
Controparte_36 Controparte_37 CP_38
[...] Controparte_39 CP_40 CP_41
,
[...] Controparte_42 CP_43 CP_44
e TERZI CHIAMATI CONTUMACI
[...] Controparte_45
Oggetto: azione di nullità atto di donazione e domanda di accertamento di usucapione.
Conclusioni delle parti Per l'attore (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data 11/11/2024): “Voglia l'On. Tribunale adito, rigettando ogni contraria istanza eccezione, deduzione accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia, per i motivi in atti, dell'atto di donazione per Notar del 31/7/2018 (repertorio 19885 raccolta 7801), Persona_7 registrato a Cosenza il 08/08/2018 intercorso tra i sigg.ri (nato a [...]
UM RU il 12/04/1959 c.f. ) e CodiceFiscale_5 CP_2
(nata a [...] il [...] c.f. ); voglia
[...] CodiceFiscale_3 altresì il Tribunale Adito accertare e dichiarare che i terreni siti ed individuati in catasto: 1) in Comune di (località Terriforti, Vecchiarrone, Foliara, Fonte del Mercante) al CP_5 foglio 19 del detto comune, particelle 146, 150 ,151, 158, 159, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 191, 192, 194, 195, 196 ,197, 200, 201, 202, 203, 204; 2) in Comune di Marano Principato (località Cardonetto) al foglio 2 p.lle 8 e 27; 3) in Comune di Rende (località Carcarelle, Bocca di Capra, Zifonati, Valle dell'Inferno) al foglio 59 p.lle 9, 10, 25, 26, 28 sono stati acquisiti in proprietà dal sig. per Parte_1 intervenuta usucapione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Per i convenuti (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata in data 21/12/2019): “a) In via principale: rigettare la domanda attorea di dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto di donazione per Notar del 31/7/2018 Rep. 19885 Racc. 7801 registrato presso Persona_7
l'Agenzia d Ufficio di Cosenza in data 08/08/2018 al n. 8155 serie 1T, intercorso tra i Sig.ri e d) in via riconvenzionale: Controparte_3 Controparte_2 dichiarare l'acquisto della proprietà dei terreni per come sopra meglio indicati oggetto di contestazione a titolo originario per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., a favore del Sig. e di conseguenza alla donataria in virtù del Controparte_3 Controparte_2 possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo realizzato sin dall'anno 1977; c) con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”.
Pagina 2 di 15 Per il (conclusioni rassegnate nella comparsa di Controparte_5 costituzione in riassunzione depositata in data 18/9/2023): “Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettando ogni contraria istanza eccezione, deduzione: 1) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia, per i motivi in atti, dell'atto di donazione per Notar
del 31.7.2018 (Repertorio 19885; Raccolta 7801), registrato a Cosenza in Persona_7 data 08.08.2018, al N. 8155, Serie 1T, intercorso tra i Sig.ri e Controparte_3
2) Rigettare la domanda attorea tesa ad accertare e dichiarare acquisiti Controparte_2 in proprietà dal Sig. per intervenuta usucapione i terreni siti nel Comune di Parte_1
distinti in catasto al Foglio 19 del detto Comune: P.lle: 119; 145; 146; 148; CP_5
149; 150; 151;153;154;155;157;158;159;160;161;164;166;167;168;169;170;173;175;191;19 2;194;195;196;197;200;201;202;203;204, per i motivi dedotti in narrativa;
3)Rigettare la domanda riconvenzionale dei convenuti tesa ad accertare e dichiarare l'acquisto della proprietà dei terreni siti nel Comune di distinti in catasto al Foglio 19 del detto CP_5
Comune: P.lle: 119; 145;146; 148;149;150;151;153;154;155;157;158;159;160;161;164;166;167;168;169;170;17 3;175;191;192;194;195;196;197;200;201;202;203;204, oggetto di contestazione, a titolo originario, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., a favore del Sig. CP_3
e di conseguenza alla donataria in virtù del possesso co
[...] Controparte_2 manifesto, pacifico ed esclusivo realizzato sin dall'anno 1977, per i motivi in atti;
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore del deducente procuratore”.
Fatto e Diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha premesso di Parte_1 essere proprietario uti dominus di una serie di reliquati di terreno siti nei Comuni di Marano Principato e Rende, tra cui vi erano alcuni CP_5 immobili ch aveva donato alla propria figlia con Controparte_3 CP_2 atto pubblico per notar del 31/7/2018 (rep. 19885 - racc. 7801); in Persona_7 particolare, detti terreni risultano catastalmente individuati al foglio 19, p.lle 146, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 203, 204 del Comune di alla CP_5 località Terriforti, Vecchiarrone, Foliara, Fonte del Mercante;
al foglio 2, p.lle 8 e 27 del Comune di Marano Principato, alla località Cardonetto e al foglio 59, p.lle 9, 10, 25, 26, 28 del Comune di Rende, alle località Carcarelle, Bocca di Capra, Zifonati, Valle dell'Inferno. Ha dedotto che, all'art. 6 del richiamato contratto di donazione per notar , il donante ha Persona_7 Controparte_3 dichiarato di aver acquisito la proprietà dei reliquati oggetto di donazione per usucapione non accertata giudizialmente, avendoli sempre utilizzati per il pascolo del bestiame e per la raccolta dei frutti ivi presenti. Per tali ragioni, ha convenuto in giudizio e per sentire accertare e CP_3 Controparte_2 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di donazione tra loro intercorso per violazione dell'art. 1418, secondo comma, c.c. e per chiedere
Pagina 3 di 15 l'accertamento della proprietà per intervenuta usucapione, in suo favore, dei terreni che ne hanno formato oggetto. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali hanno dedotto il possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto, da parte di dei terreni donati alla propria figlia con Controparte_3
l'impugnato atto pubblico, provvedendo alla loro coltivazione, alla manutenzione ed all'allevamento del bestiame sin dal 1977; hanno riferito di aver provveduto alla loro cura e sistemazione, in un primo momento, unitamente al proprio padre, e, dal 14/3/1997, Controparte_4 individualmente, aprendo una propria partita iva, senza che alcuno ne contestasse l'uso e/o ne reclamasse la proprietà. Hanno riferito, inoltre, di essere proprietari di altri terreni attigui a quelli in contestazione, a dimostrazione dell'effettivo esercizio del possesso sui predetti immobili;
in particolare, ha riferito di aver acquistato con atto di Controparte_3 compravendita per notar da Cosenza, del 30/1/2003 (rep. n. 23114 - Per_8 racc. n. 9787), i terreni siti nel Comune di e identificati catastalmente al CP_5 foglio 19, p.lle 119, 145, 148, 149, 153, 154, 157, mentre, Controparte_2 avrebbe acquistato dal proprio padre, con accollo di due mutui agrari accesi in data 28/7/1995 e 15/2/2002 con atti per notar i terreni siti nel Comune Per_8 di Rende e identificati al foglio n. 59, p.lle 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56. Per tali motivi, hanno concluso per il rigetto della domanda attorea ed hanno chiesto, in via riconvenzionale, di dichiarare l'acquisto della proprietà dei terreni identificati nell'atto di donazione per intervenuta usucapione. Con comparsa d'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande di Controparte_5 accertament per intervenuta usucapione, spiegate, rispettivamente, dall'attore e dai convenuti, delle particelle oggetto di donazione situate nel Comune di ricadono tutte in area demaniale, CP_5 gravata da usi civici e pertanto inalienabili, imprescrittibili ed inusucapibili. Con memoria datata 1/6/2021, i convenuti, nel contestare la documentazione prodotta dal di a dimostrazione che i terreni ricadenti nel CP_5 CP_5 relativo territorio sono gravati da usi civici, hanno chiesto, in subordine, la sospensione del giudizio con riferimento ai soli terreni ricadenti nel predetto territorio comunale. Con ordinanza del 20/7/2021, ai fini della corretta instaurazione e integrazione del contraddittorio, le parti sono state onerate della produzione in giudizio di un attestato notarile per l'individuazione degli originari titolari dei beni immobili anteriormente alla data di stipula dell'atto di donazione e rispetto ai quali il donante ha dichiarato di averne acquisito la proprietà per usucapione non accertata giudizialmente. All'esito dell'acquisita relazione notarile, a firma del dott. , datata 26/10/2021 e rilevata la Persona_9
Pagina 4 di 15 regolarità della notifica dell'atto di citazione eseguita per pubblici proclami nei confronti dei terzi chiamati originari proprietari degli immobili per cui è causa, con ordinanza del 23/9/2022, ne è stata dichiarata la contumacia, attesa la loro mancata costituzione e, con successiva ordinanza del 28/12/2022, è stata rigettata la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dall'intervenuto. Con nota del 31/3/2023, il difensore di parte convenuta ha dichiarato la morte del proprio assistito , pertanto, con ordinanza del 20/4/2023, Controparte_3
è stata dichiarata l'interruzione del giudizio. Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 19/5/2023 l'attore ha chiesto la prosecuzione della causa nei confronti degli eredi del defunto, notificando, nei termini, l'atto di citazione in riassunzione. In data 18/9/2023 si è costituito in giudizio il riportandosi alle conclusioni in precedenza Controparte_5 rassegnate e, in data 2/11/2023, si sono costituiti in giudizio CP_1
, in qualità di eredi del de
[...] Controparte_46 Controparte_2 cuius, instando per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi dal proprio dante causa, mentre l'altro erede,
[...]
non si è costituito in giudizio, pur avendo regolarmente Controparte_4 ricevuto la notificazione del ricorso in riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, onde deve esserne dichiarata la contumacia. La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/11/2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte autorizzate con decreto del 25/10/2024, ritualmente comunicato ai difensori delle parti, e con ordinanza del 18/11/2024, è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Con comparsa conclusionale del 17/1/2025, l'attore ha chiesto, in via subordinata rispetto all'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e alla luce della sentenza n. 119/2023 della Corte Costituzionale, il riconoscimento del suo diritto a richiedere la legittimazione alla affrancazione dei terreni gravati da usi civici prevista dall'art. 19 della legge della Regione Calabria n. 18/2007. Anche i convenuti, nella comparsa conclusionale, hanno rivisto le conclusioni già precisate, chiedendo in via preliminare l'espletamento di una c.t.u. per verificare l'esistenza di usi civici sui terreni per cui è causa nel territorio del Comune di S. Fili ai fini di un'eventuale legittimazione, affrancazione o liquidazione dei terreni, reiterando, altresì, la richiesta di rilascio di un attestato da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, da cui si evinca il registro di tutti gli animali da pascolo intestati all'attore. Hanno dedotto, inoltre, che il Comune di ha inserito nel proprio atto d'intervento CP_5
l'identificativo catastale di alcuni terreni che non formano oggetto di causa e che sono riportati in catasto al foglio 19, p.lle 119, 145, 148, 149, 153, 154, 155, 157; infine, hanno chiesto l'estromissione dal giudizio di CP_1
Pagina 5 di 15 , non potendo questa vantare alcuna legittimazione rispetto al presente CP_1 giudizio, per essere intervenuta sentenza di divorzio dal marito, CP_3
in data 24/1/2021; hanno inoltre insistito per l'accoglime
[...] ulteriori conclusioni per come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta in riassunzione. Con ordinanza del 3/6/2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per sentire le parti a chiarimento sulla richiesta di estromissione dal giudizio di
[...]
, avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale ed in CP_1 contrasto con le conclusioni rassegnate in precedenza. All'udienza del 4/7/2025 il difensore dei convenuti ha rappresentato di aver appreso solo successivamente alla precedente udienza di precisazione delle conclusioni dell'intervenuto divorzio fra e Controparte_1 CP_3
[...]
All'esito le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui le parti hanno espressamente rinunciato.
2. Va preliminarmente osservato che l'azione svolta dall'attore deve qualificarsi come azione volta alla dichiarazione di nullità di un atto di donazione intervenuto inter alios e fondata sulla dedotta carenza di causa sul rilevo della mancata titolarità in capo al donante del bene donato. Sulla questione sono intervenute le sezioni unite della corte di cassazione, esprimendo il seguente principio “La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, tuttavia, qualora nell'atto di donazione sia affermato che il donante è consapevole dell'altruità della cosa, la donazione vale come donazione obbligatoria di dare” (cfr. cass., sez. un., n. 5068/2016). Nella parte motiva della pronuncia si legge che “una piana lettura dell'art. 769 cod. civ. dovrebbe indurre a ritenere che l'appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisca elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza dei quale la causa tipica del contratto stesso non può realizzarsi. Recita, infatti, la citata disposizione: "La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo perso la stessa una obbligazione". Elementi costitutivi della donazione sono, quindi, l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario e che, nella giurisprudenza di questa Corte, va ravvisato "nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale" (Cass., n. 8018 del 2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n. 1411 del 1997; Cass. n. 3621 del 1980). Appare evidente che, in disparte il caso della donazione effettuata mediante assunzione di una obbligazione, nella quale oggetto dell'obbligazione del donante sia il trasferimento al donatario di un bene della cui appartenenza ad un terzo le parti siano
Pagina 6 di 15 consapevoli, l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare rappresenti elemento costitutivo del contratto;
e la consustanzialità di tale appartenenza alla donazione è delineata in modo chiaro ed efficace dalla citata disposizione attraverso il riferimento all'oggetto della disposizione, individuato in un diritto dei donante ("un suo diritto"). La non ricorrenza di tale situazione - certamente nel caso in cui né il donante né il donatario ne siano consapevoli, nel qual caso potrebbe aversi un'efficacia obbligatoria della donazione - comporta la non riconducibilità della donazione di cosa altrui allo schema negoziale della donazione, di cui all'art. 769 cod. civ. In altri termini, prima ancora che per la possibile riconducibilità del bene altrui nella categoria dei beni futuri, di cui all'art. 771, primo comma, cod. civ., la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto (incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio) […]. Con riferimento alla donazione deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace;
se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario. La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.). Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui. La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell'altruità determina l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa. La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 cod. civ., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 cod. civ. (il donante deve disporre "di un suo diritto") e degli artt. 1325 e 1418, secondo comma, cod. civ. In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell'atto pubblico;
in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo”. Ebbene, nel caso in esame, la domanda svolta da è proprio Parte_1 volta all'accertamento dell'assenza di titolarità del bene in capo al donante (il defunto ) con riferimento al contratto di donazione per notar Controparte_3
del 31/7/2018 (rep. n. 19.885 – racc. n. 7.801), con il quale Persona_7
asserendo di essere proprietario in virtù di un possesso Controparte_3 protrattosi per oltre 20 anni, ha donato alla figlia la piena Controparte_2 proprietà dei terreni siti nel Comune di Rende, riportati in catasto al foglio 59, p.lle 9, 25 e 26; la nuda proprietà dei terreni siti nel Comune di Marano Principato, riportati in catasto al foglio 2, p.lle 8, 27, 2 e 4; la piena proprietà dei terreni siti nel Comune di riportati in catasto al foglio 19, p.lle 158, CP_5
Pagina 7 di 15 159, 160, 161,164, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 146, 150, 151, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 203 e 204. Avendo il convenuto (e dopo il suo decesso i suoi eredi) e la Controparte_3 donataria proposto in via riconvenzionale domanda di usucapione per protratto possesso ultraventennale uti domini, la fondatezza della domanda principale non può che essere vagliata esaminando la fondatezza della domanda riconvenzionale. Al riguardo, la prima questione giuridica da affrontare, sottesa alla domanda di nullità della donazione, è se possa ritenersi valida la donazione di un bene di cui il donante assume di essere diventato proprietario per usucapione, ove manchi l'accertamento giudiziale dell'acquisto per usucapione. Un primo orientamento giurisprudenziale, spesso ricondotto alla sentenza n. 9884/1996 della corte di cassazione, ritiene che l'acquisto della proprietà di un immobile per effetto dell'usucapione, affinché possa essere fatto valere e formare oggetto di un contratto di vendita, debba essere prima accertato e dichiarato nei modi di legge. L'orientamento muove dal presupposto che oggetto di un contratto di compravendita o, nel caso di specie, di donazione, può essere solo il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale su un bene e non anche il mero trasferimento del possesso, con la conseguenza che, anche laddove questo venga posto in essere, da un simile atto non potrebbero derivare gli effetti dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma, c.c., giacché il possesso unibile ai sensi della citata norma, sarebbe esclusivamente quello del precedente titolare del diritto trasferito (cfr. cass. n. 9884/1996). A tale orientamento se ne contrappone un altro più recente, secondo cui non sarebbe nullo il contratto di compravendita con cui venga trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione, ancorché l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (cfr., ex multis, cass. n. 2485/2007). Aderendo a tale ultimo orientamento occorre che il dante causa (che abbia assunto nell'atto traslativo di essere divenuto proprietario del bene per usucapione non accertata giudizialmente), ove convenuto in giudizio da chi contesta l'acquisto per usucapione, assumendo di essere lui il proprietario del bene per averlo acquistato in virtù di un atto traslativo di cui fornisce la prova ovvero posseduto, in luogo del convenuto, per il tempo utile ad usucapirlo, e chiedendo la declaratoria di nullità dell'atto traslativo posto in essere dal presunto proprietario per usucapione, deve fornire la prova di aver effettivamente acquistato il bene attraverso il possesso per un tempo necessario al compimento dell'usucapione. Tale secondo orientamento appare preferibile, non ravvisandosi la sussistenza di seri impedimenti a che il proprietario di un bene, che sia divenuto tale per
Pagina 8 di 15 effetto di acquisto per usucapione, ne disponga anche in favore di terzi, purché, ove convenuto in giudizio da chi assume di essere il proprietario formale, assolva all'onere di provare il dedotto acquisto per usucapione. Ciò posto, va osservato che l'usucapione, in termini generali, rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di diritti reali di godimento;
essa onera il proponente della prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, elemento materiale costituito dall'esercizio, riguardo al bene, dei poteri attribuiti da tale diritto, ma anche dell'animus possidendi, elemento psicologico, costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene medesimo, ovvero dall'intenzione di comportarsi uti dominus che prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, non richiesto dall'art. 1158 c.c. (da ultimo, cfr. cass. n. 13153/2021; cass. n. 9671/2014). Va, inoltre, considerato che il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto (cfr. cass. n. 18186/2005). Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile, è infatti richiesto che il possessore abbia esplicato con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria (cfr. cass. n. 25922/2005).
3. Orbene, le dichiarazioni rese dai testi escussi, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, non consentono di ritenere accertato che i terreni per cui è causa siano stati nella piena, esclusiva ed ininterrotta disponibilità, nel ventennio anteriore alla proposizione della domanda, di e/o Controparte_3 di sua figlia CP_2
Dei testi indicati dai convenuti, ha riferito di non sapere Testimone_1 nulla in merito allo sfruttamento uti domini dei terreni per cui è causa da parte di o di sua figlia (luogotenente dei Controparte_3 CP_2 Testimone_2
Carabinieri Forestali in pensione) ha dichiarato di non aver mai visto CP_3 sui terreni per cui è causa, durante i 40 anni di servizio, scorgendolo
[...] nel corso delle attività di sorveglianza dei territori rientranti nella sua competenza, piuttosto nei terreni di sua proprietà siti nei Comuni di UM e di LC BA e aggiungendo di avere incontrato in una macchina ferma sulla strada nei pressi dei luoghi per Controparte_2 cui è causa in una sola circostanza, circa 3/4 anni prima della deposizione
Pagina 9 di 15 (risalente al 5/7/2024); il teste ha saputo riferire Testimone_3 solamente con riguardo al periodo ricompreso fra il 2012 il 2014 in cui ha dichiarato di aver più volte accompagnato presso alcuni Controparte_3 terreni in località Zifonati del Comune di Rende e in località Terriforti del Comune di dove pascolava alcuni animali (mucche e pecore) per CP_5 andare a riprendere suo padre poiché lui non guidava Controparte_4 essendo non vedente. Il teste ha riferito che “per andare in tali località percorrevamo una strada sterrata avente origine in una strada pubblica del Comune di Marano Principato. Preciso che nell'anno 2012 questo avveniva anche 2-3 volte a settimana poi dopo la morte del padre avvenuta nel 2013 ciò è avvenuto più raramente. Dopo il 2014 atteso che era malato e non si recava più sui luoghi sono andato lì con suo genero Controparte_3
per raccogliere il fieno. Questo accadeva 1 o 2 volte al mese circa”. Parte_2
Il teste ha descritto solo genericamente i terreni siti nelle località Zifonati e Terriforti, specificando che erano recintati e che in un'occasione avrebbe aiutato anche a pulirli, ma riferendo di non essere in grado di Parte_2 individuare i terreni nelle planimetrie. Gli ulteriori testi sentiti hanno invece confermato di aver visto sempre e solo sui terreni per cui è causa. Parte_1
è espresso il teste il quale ha confermato “di Testimone_4 aver visto sempre il sig. sui terreni siti nel Comune di che sono Parte_1 CP_5 raffigurati nelle n. 32 foto allegate alla perizia giurata del geometra Persona_10 allegata al fascicolo di parte attrice”. Il teste ha precisato che a partire dagli anni ottanta, ha aiutato nella realizzazione delle opere necessarie al Parte_1 trasporto dell'acqua presso i terreni di mediante la sistemazione del CP_5 tubo che collega la vasca raffigurata in una delle foto con la sorgente. Il teste ha riferito: “Lo aiutavo di tanto in tanto a raccogliere il fieno, a sistemare il recinto quando lui mi chiamava. Preciso che dal '94 al '97 non mi sono recato sui terreni perché detenuto e faccio inoltre presente che sono titolare di un'azienda boschiva individuale e per ragioni di lavoro passo spesso dai terreni di per cui è causa. Confermo che sui CP_5 terreni per cui è causa portava al pascolo anche gli animali”. Il teste ha Parte_1 affermato “che i cancelli sono stati posti da e lo so perché io stesso l'ho Parte_1 aiutato. Tanto è accaduto diversi anni fa e comunque più di vent'anni fa”. Relativamente ai terreni siti in Marano Principato il teste ha confermato di avervi visto sempre e solo e di essere a conoscenza della Parte_1 circostanza per essere prop rreno posto di fronte a quello praticato dal Il teste ha aggiunto che: “dagli anni 80 mi è capitato di CP_3 vedere oppure suo padre e successivamente anche i suoi figli portare al pascolo Parte_1 su quei terreni mucche, pecore e capre. Non mi è mai capitato di vedere altri su quei terreni oltre a loro. Al pascolo venivano portati normalmente dai venti ai trenta bovini. Preciso che è possibile che i capi di bestiame vengano portati al pascolo in terreni diversi perché su un terreno può capitare che sia terminato il foraggio. Questo è il motivo per il quale ho potuto vedere la stessa mandria a volte a altre volte a Marano Principato. Preciso che si CP_5
Pagina 10 di 15 evita di portare gli animali in un pascolo da maggio a luglio per consentire poi la raccolta del fieno. Aggiungo che ho visto gli animali al pascolo in tutte le stagioni sia d'estate perché sui terreni di Marano non si raccoglie il fieno data la presenza di alberi, sia durante l'inverno perché anche se c'è la neve gli animali riescono comunque a brucare edera o altra erba nascosta sotto le pietre”. Quanto ai terreni siti in Rende, il teste ha confermato che dalla fine degli anni ottanta fino a circa tre o quattro anni prima della data della sua deposizione (risalente al 3/11/2023) ha aiutato a raccogliere il fieno sui Parte_1 terreni di Rende che ha riconosciuto nelle foto che gli sono state mostrate ed allegate alla perizia del geom. . Ha aggiunto di aver potuto Persona_10 constatare, sia quando è stato are, sia quando è passato dal terreno che erano o i suoi familiari che portavano a pascolare il Parte_1 bestiame, specificando di essersi recato su quei terreni all'incirca tutti gli anni dalla fine degli anni ottanta, ad eccezione del triennio 1994-1997in cui è stato detenuto. Il teste ha confermato di non aver mai visto altri sui terreni per cui è causa, al di fuori di e dei suoi familiari. Parte_1
Il teste cugino dell'attore e zio di sentito Testimone_5 Controparte_2 una prima volta all'udienza del 3/11/2023, con riferimento ai terreni nel Comune di ha riferito di aver frequentato i luoghi di causa dal 1978 e CP_5 di avervi visto sempre e solo oppure suo padre o Parte_1 successivamente i suoi figli portarvi al pascolo gli animali, sistemare le recinzioni, coltivare il foraggio, talvolta con l'aiuto di Testimone_4 specificando di essersi recato sui terreni fino al 1990 quasi tutti i giorni perché suo padre aveva un terreno confinante e, successivamente, con meno frequenza, ma comunque quasi tutti i fine settimana, avendo acquistato un terreno ricadente nel Comune di Marano Principato di cui curava l'orto e che si trovava pressoché di fronte a quelli di divisi solo da una strada CP_5 ricadente nel Comune di Marano Principato. Con riguardo ai terreni nel Comune di Marano Principato il teste ha riferito di avervi visto sempre e solo oppure suo padre e i suoi figli Parte_1 portare al pascolo gli animali dal 1978 fino ad oggi. Il teste ha precisato che fino al 1990 si recava sui terreni quasi tutti i giorni, successivamente nei soli fine settimana, aggiungendo, però, che per andare sul suo terreno di Marano Principato doveva necessariamente passare dai terreni per cui è causa, potendo così osservarli e vedere con frequenza chi vi portava gli animali al pascolo. Con riguardo ai terreni siti nel Comune di Rende, il teste ha riconosciuto nelle foto che gli sono state mostrate i terreni per cui è causa situati molto vicino a quello di sua proprietà ricadente nel Comune di Marano. Il teste ha confermato anche in questo caso di aver visto sui terreni solo Parte_1 suo padre o i suoi figli coltivare il fieno e pascolare gli animali.
Pagina 11 di 15 Va, tuttavia, evidenziato, che sentito a prova contraria all'udienza del 5/7/2024, il teste ha riferito di essersi sbagliato e che in realtà sui terreni siti nel Comune di Rende, loc. Zifonati, aveva visto . Controparte_3
Il teste , che per conto di ha eseguito la Persona_10 Parte_1 consulenza tecnica di parte allegata dall'attore e di cui il teste ha interamente confermato il contenuto, ha riferito di essersi recato sin da piccolo in una proprietà di alcuni suoi parenti sita nel Comune di confinante con dei CP_5 terreni recintati in cui ha sempre visto e, negli ultimi cinque o Parte_1 sei anni, i suoi figli e . Il teste ha dichiarato di avere, a volte, Pt_3 CP_47 chiesto a lui il permesso di entrare nel suo terreno dove si recava col proprio cane. Il teste ha precisato che il terreno nel Comune di posseduto da CP_5 [...]
è interamente recintato, specificando di aver verificato, al momento Pt_1 della relazione, che esso corrisponde a tutte le particelle indicate in perizia. Ha aggiunto di recarsi sui luoghi “ogni anno sia nel periodo della raccolta della cicoria di maggio che nel periodo di raccolta dei funghi che va da settembre in poi”, evitando di recarsi sui luoghi solo quando c'è la neve non possedendo un fuoristrada. Con riguardo ai terreni nel Comune di Marano Principato, il teste ha riferito di aver visto pascolarvi degli animali ed effettuarvi, intorno al Parte_1
2000, dei lavori di manutenzione della recinzione insieme ai suoi figli. Ha precisato di avere iniziato a frequentare tali luoghi tra il 1997 e il 1998 e di aver talvolta visto il effettuare i lavori con mezzi meccanici condotti da CP_3
specificando di aver visto anche successivamente al 2000 Testimone_4 fare lavori di manutenzione delle recinzioni, osservandolo dalla Parte_1 stradina confinante che percorreva. Il teste ha ulteriormente precisato di vedere tuttora sui terreni siti in Marano da lui indicati in Parte_1 perizia, nei qu ascolava ovini e caprini prevalentemente nei CP_3 periodi estivi. Quanto ai terreni situati nel Comune di Rende, il teste ha riferito di averli frequentati solo nel periodo di raccolta dei funghi e di avervi spesso incontrato
Ha ricordato che circa dieci anni prima della data della Parte_1 deposizione (risalente al 24/5/2024), recandosi nella zona per motivi di lavoro, vi incontrava che lo aiutava ad individuare dei terreni Parte_1 oggetto del suo lavoro di geometra. Ha, infine, precisato che durante gli ultimi venti anni si è recato su tali terreni circa sette/otto volte ed in ogni occasione vi ha incontrato che pascolava gli animali (ovini e caprini), Parte_1 osservando altresì la presenza sui terreni di balle di fieno. Orbene, con riguardo ai terreni siti nei Comuni di e Marano CP_5
Principato, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice ( Testimone_4
e ) appaiono coerenti, precise e circostanziate Testimone_5 Persona_10
e, pertanto, attendibili, anche perché confermate da quelle rese dal teste Tes_2
, il quale ha riferito “che nei terreni limitrofi alla strada che io percorrevo mi
[...]
Pagina 12 di 15 capitava di vedere mandrie di ovini, bovini e caprini. Le uniche persone che ho visto accudire tali animali erano i fratelli e che hanno un'azienda agricola situata Parte_1 Tes_3 nei terreni limitrofi siti nei n Lucido”. Nessuna rilevanza assumono, invece, ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti, le dichiarazioni rilasciate dai testimoni da questi indicati , e Testimone_1 Testimone_2
): infatti, mentre il primo nulla ha saputo riferire in Testimone_3 merito alla presenza dei convenuti sui terreni per cui è causa, il secondo ha riferito di aver visto solo sui terreni di UM e di Controparte_3
LC BA, incontrando nei terreni limitrofi alla strada che lui percorreva solo i fratelli e che pascolavano mandria Pt_1 Persona_11 di ovini, bovini e caprini. Il fatto di aver intravisto, in una sola occasione, in una macchina vicina ai terreni per cui è causa, non può Controparte_2 essere favorevolmente valutato ai fini della prova del possesso ad usucapionem, trattandosi di fatto isolato e del tutto neutro ai fini della prova del possesso e dell'animus possidendi. Il teste ha saputo riferire solamente per gli anni Testimone_3
2012/2014 e dunque per un tempo del tutto inutile ai fini dell'usucapione. Con riguardo ai terreni siti nel Comune di Rende, le dichiarazioni dei testi e devono ritenersi più attendibili di quelle Testimone_4 Persona_10 rese dal teste il quale, dopo aver riferito, sentito a prova Persona_11 diretta, di aver visto sempre e solo coltivare i terreni siti in Parte_1 località Zifonati, chiamato a prova contraria ha affermato di essersi sbagliato, confondendo i terreni e specificando che quelli di località Zifonati sono stati sempre coltivati da La contraddittorietà delle dichiarazioni Controparte_3 rese dal teste ne inficia inevitabilmente l'attendibilità, lasciando, per contro, inalterata quella resa da ben due testimoni in maniera precisa e puntuale. Per tali ragioni, non avendo i convenuti fornito la prova del possesso utile ad usucapire i terreni che avevano formato oggetto dell'atto di donazione del 31/7/2018 la domanda riconvenzionale da essi proposta va rigettata;
conseguentemente, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la nullità del menzionato atto di donazione.
4. La domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione da parte di può accogliersi, invece, solo Parte_1 parzialmente e limitatamente ai terreni siti nel Comune di Rende, riportati in catasto al foglio 59, p.lle 9, 25 e 26 e dei terreni siti nel Comune di Marano Principato, riportati in catasto al foglio 2, p.lle 8, 27, 2 e 4. Infatti, benché i testi escussi abbiano dichiarato di aver visto l'attore possedere ininterrottamente fin dagli anni ottanta anche i terreni siti nel Comune di CP_5
riportati in catasto al foglio 19, p.lle 158, 159, 160, 161,164, 166, 167, 168,
[...]
169, 170, 173, 175, 146, 150, 151, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 202,
Pagina 13 di 15 203 e 204, questi non sono suscettibili di usucapione, in quanto dalla documentazione depositata dal Comune di risulta che tali terreni sono CP_5 gravati da usi civici e perciò non usucapibili Il regime di inusucabilità dei terreni gravati da usi civici è espressamente previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 168/2017, che non ha formato oggetto di censura, in parte qua, dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 119/2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge n. 168/2017 (Norme in materia di domini collettivi), nella sola parte in cui, riferendosi ai beni indicati dall'art. 3, comma 1, non esclude dal regime della inalienabilità le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. In altri termini, con la richiamata sentenza, nel rimuovere esclusivamente il regime della inalienabilità, la Consulta ha affermato che usi civici e vincolo paesaggistico possono circolare unitamente alla proprietà privata, dato che la previsione dell'inalienabilità della terre private gravate da diritti d'uso civico non ancora liquidati non presenta alcuna ragionevole connessione logica con la conservazione degli stessi usi civici e (per il loro tramite) con la tutela dell'interesse paesistico-ambientale, dimostrandosi tale inalienabilità totalmente estranea alla tutela di interessi generali e, dunque, tale da determinare un'illegittima compressione della proprietà privata. La sentenza non ha, invece, inciso sul regime di inusucabilità che rimane sostanzialmente invariato, per come si legge al punto 9.2 della sentenza dove è scritto “è di palmare evidenza che i diritti di uso civico, per la loro stessa natura e per il loro contenuto, assegnano ai componenti della collettività facoltà di godimento promiscuo, non suscettibili di divisioni, che spettano ai singoli uti cives in ragione della loro appartenenza alla comunità, il che rende tali diritti incompatibili con una cessione o con un acquisto a titolo di usucapione”. È appena il caso di precisare che la domanda attorea di riconoscimento del diritto a richiedere la legittimazione prevista dall'art. 19 della legge della Regione Calabria n. 18/2007 è inammissibile perché proposta solamente nella comparsa conclusionale e dunque tardivamente.
5. Quanto al regolamento delle spese, nei rapporti fra l'attore e i convenuti e le spese seguono la Controparte_2 Controparte_3 soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio, da ritenersi indeterminabile ma ricompreso nel valore minimo di € 26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, del menzionato D.M.) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Nei rapporti fra l'attore e la convenuta le spese si Controparte_1 compensano integralmente, risultando dalla documentazione depositata che quest'ultima non è erede di per avere da lui divorziato con Controparte_3 sentenza emessa nelle more del presente giudizio.
Pagina 14 di 15 Le spese si compensano anche nei rapporti fra l'attore, il convenuto
[...]
e i restanti convenuti che, rimanendo contumaci, non Controparte_4 domanda. Nei rapporti fra l'attore, i convenuti e il si compensano Controparte_5 integralmente le spese di giudizio in ragione della complessità della questione relativa alla circolazione dei terreni gravati da usi civici sulla quale è intervenuta la Corte Costituzionale nelle more del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara la nullità dell'atto di donazione per notar del Persona_7
31/7/2018 (rep. n. 19.885 – racc. n. 7.801);
- accerta e dichiara che è proprietario, in virtù Parte_1 dell'avvenuta usucapione, dei terreni siti nel Comune di Rende, riportati in catasto al foglio 59, p.lle 9, 25 e 26, e dei terreni siti nel Comune di Marano Principato, riportati in catasto al foglio 2, p.lle 8, 27, 2 e 4;
- rigetta la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione proposta dall'attore relativamente ai terreni siti nel Comune di riportati in catasto al foglio 19, p.lle 158, 159, 160, 161,164, CP_5
166, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 146, 150, 151, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 203 e 204;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà di tutti i terreni di cui ai precedenti punti per intervenuta usucapione;
- condanna e alla rifusione Controparte_2 Controparte_3 in favore di delle spese relative al presente giudizio che Parte_1 liquida nella ssiva di € 5.356,90 (di cui € 15,90 per spese di notifica, € 237,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazione forfettaria ed € 5.077,00 a titolo di compenso professionale), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- nei rapporti fra l'attore e i convenuti , Controparte_1 CP_4
e i restanti convenuti rimasti contumaci, oltre che fra l'attore, i
[...] convenuti costituiti e il compensano integralmente Controparte_5 le spese e le competenze di giudizio.
Cosenza, 31 ottobre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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