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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3287/2023 depositato il 24/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3945/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/11/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - titolare di reddito di partecipazione a reddito d'impresa e redditi di fabbricati - richiedeva all'Agenzia delle entrate di Siracusa il rimborso delle somme pagate per Ilor ed Irpef, per gli anni di imposta 1990, 1991 e 1992: l'Agenzia non riscontrava la richiesta, ed il Contribuente impugnava il “silenzio rifiuto” (cfr. richiesta e ricorso in atti).
Il primo Giudice rigettava il ricorso, con sentenza n. 3945 del 2022, ritenendo (in breve) la genericità della originaria richiesta e l'inidoneità di una autodichiarazione a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha controdedotto chiedendo il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Il primo Collegio ha fatto malgoverno delle disposizioni che disciplinano i c.d. aiuti de minimis:
Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006 (Cassazione 32568 del
2019 e art. 107 par.2 lett. B TFUE)
La Commissione Europea con decisione del 14.08.2015 “C (del 2015) ha ritenuto che l'aiuto individuale accordato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento CE 1407/2013 o dal regolamento Ce
717/2014 (de minimis) non costituisce aiuto ed è compatibile con il mercato interno.
2.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione 30373 del 2019) ha ritenuto che l' agevolazione in parola può essere riconosciuta sulla base di un'autocertificazione che il beneficiario rilascia e nella quale dichiara la sussistenza dei presupposti di legge per il godimento del beneficio: sarà onere degli Enti preposti al controllo verificarne la conformità.
3.- La fattispecie in esame non affersce ad un rimborso determinato da "situazioni personali" (che necessitan di puntuale dimostrazione dell' "an" del "quantum", bensì di un diritto "generalizzato" che per i soggetti residente nei comuni colpiti dal sisma del 1990 disciplinato da una specifica norma di legge.
-La complessità della controversia e le novità involte ed esaminate giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate. Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3287/2023 depositato il 24/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3945/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/11/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - titolare di reddito di partecipazione a reddito d'impresa e redditi di fabbricati - richiedeva all'Agenzia delle entrate di Siracusa il rimborso delle somme pagate per Ilor ed Irpef, per gli anni di imposta 1990, 1991 e 1992: l'Agenzia non riscontrava la richiesta, ed il Contribuente impugnava il “silenzio rifiuto” (cfr. richiesta e ricorso in atti).
Il primo Giudice rigettava il ricorso, con sentenza n. 3945 del 2022, ritenendo (in breve) la genericità della originaria richiesta e l'inidoneità di una autodichiarazione a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha controdedotto chiedendo il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- Il primo Collegio ha fatto malgoverno delle disposizioni che disciplinano i c.d. aiuti de minimis:
Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006 (Cassazione 32568 del
2019 e art. 107 par.2 lett. B TFUE)
La Commissione Europea con decisione del 14.08.2015 “C (del 2015) ha ritenuto che l'aiuto individuale accordato nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento CE 1407/2013 o dal regolamento Ce
717/2014 (de minimis) non costituisce aiuto ed è compatibile con il mercato interno.
2.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione 30373 del 2019) ha ritenuto che l' agevolazione in parola può essere riconosciuta sulla base di un'autocertificazione che il beneficiario rilascia e nella quale dichiara la sussistenza dei presupposti di legge per il godimento del beneficio: sarà onere degli Enti preposti al controllo verificarne la conformità.
3.- La fattispecie in esame non affersce ad un rimborso determinato da "situazioni personali" (che necessitan di puntuale dimostrazione dell' "an" del "quantum", bensì di un diritto "generalizzato" che per i soggetti residente nei comuni colpiti dal sisma del 1990 disciplinato da una specifica norma di legge.
-La complessità della controversia e le novità involte ed esaminate giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate. Palermo, 28 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA NN