Art. 211.
(( (Procedura concorsuale).)) ((1. L'iscrizione nel registro degli ormeggiatori di cui all'articolo 209 avviene previa specifica procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal comandante del porto, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale ove istituita e sentite le associazioni nazionali degli utenti portuali e dei prestatori del servizio, previa verifica che il numero degli ormeggiatori iscritti nel registro sia inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3, e che non risultino esuberi presso altri porti.
2. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 1 coloro che hanno i seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a quarantacinque anni;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea e, in quest'ultimo caso, adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita';
d) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ovvero per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ovvero per delitti contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
e) possesso del titolo professionale, in corso di validita', di capo barca per il traffico locale di cui all'articolo 260, o titolo superiore;
f) almeno due anni di navigazione in servizio di coperta;
g) iscrizione nella prima categoria della gente di mare.
3. La commissione di esame, nominata dal capo del compartimento marittimo, e' composta:
a) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale dallo stesso delegato, con funzioni di presidente;
b) dal rappresentante legale della societa' cooperativa operante nel porto in cui si svolge la procedura concorsuale ovvero, in mancanza della societa' cooperativa, dal rappresentante legale di altra societa' cooperativa scelto da una terna di nominativi proposta dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
c) dal rappresentante legale di societa' cooperativa operante in un porto diverso da quello in cui si svolge la procedura concorsuale designato dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
d) da un ufficiale di coperta con almeno cinque anni di navigazione nella qualifica;
e) da un esperto di lingua inglese.
4. Le modalita' di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
(( (Procedura concorsuale).)) ((1. L'iscrizione nel registro degli ormeggiatori di cui all'articolo 209 avviene previa specifica procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal comandante del porto, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale ove istituita e sentite le associazioni nazionali degli utenti portuali e dei prestatori del servizio, previa verifica che il numero degli ormeggiatori iscritti nel registro sia inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3, e che non risultino esuberi presso altri porti.
2. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 1 coloro che hanno i seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a quarantacinque anni;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea e, in quest'ultimo caso, adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita';
d) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ovvero per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ovvero per delitti contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
e) possesso del titolo professionale, in corso di validita', di capo barca per il traffico locale di cui all'articolo 260, o titolo superiore;
f) almeno due anni di navigazione in servizio di coperta;
g) iscrizione nella prima categoria della gente di mare.
3. La commissione di esame, nominata dal capo del compartimento marittimo, e' composta:
a) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale dallo stesso delegato, con funzioni di presidente;
b) dal rappresentante legale della societa' cooperativa operante nel porto in cui si svolge la procedura concorsuale ovvero, in mancanza della societa' cooperativa, dal rappresentante legale di altra societa' cooperativa scelto da una terna di nominativi proposta dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
c) dal rappresentante legale di societa' cooperativa operante in un porto diverso da quello in cui si svolge la procedura concorsuale designato dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
d) da un ufficiale di coperta con almeno cinque anni di navigazione nella qualifica;
e) da un esperto di lingua inglese.
4. Le modalita' di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))