Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/05/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Sangiuolo Presidente dott. Mauro Martinelli Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 349/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] ( ), residente ad Argenta Parte_1 C.F._1
(FE), Via Giuseppe Di Vittorio n. 28, rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'Avv. Anna
Rossini ( ) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Irene Finardi C.F._2
( ), le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai C.F._3
seguenti indirizzi PEC: e Email_1 Email_2 elettivamente domiciliato in Ferrara, Via Voltapaletto n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Anna
Rossini
RICORRENTE
Nei confronti di nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
( ), rappresentata e difesa, in forza di mandato in atti, dall'Avvocato Alessandra C.F._4
Vecchi ( ) del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._5
Bologna, Via D'Azeglio n. 5, con dichiarazione di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni a mezzo fax al numero 051.221493 o all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege pagina 1 di 7
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
- Il P.M. intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
- Le parti, con nota di deposito del 28 aprile 2025, dando atto di un intervenuto accordo fra loro, hanno precisato congiuntamente come segue le CONCLUSIONI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dato atto che, con sentenza non definitiva n. 779/2024 pubblicata in data 19.07.2024, il Tribunale di Ferrara ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 28.01.2001 ad Argenta Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Argenta all'anno
2001, n. 3, parte II, serie A), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza, accogliere le seguenti conclusioni concordate tra le parti:
1- il
IG. verserà in favore della IG.ra – mediante bonifico Parte_1 Controparte_1
bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese - a titolo di contributo al mantenimento di
(maggiorenne e parzialmente autonomo economicamente) la somma mensile di € Per_1
150,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento da parte dello stesso della completa autonomia economica;
2- il IG. verserà in Parte_1
favore della IG.ra - mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il Controparte_1
giorno 5 di ogni mese - a titolo di contributo al mantenimento di (maggiorenne e non Per_2 economicamente autonomo) la somma mensile di € 450,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento da parte dello stesso dell'autonomia economica;
3- entrambi genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, secondo il seguente schema: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) libri di testo;
2) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse pagina 2 di 7 scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) corsi di recupero e lezioni private;
4) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
Salvo diversi accordi, ciascun genitore provvederà al rimborso della quota di propria competenza entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
4- ai fini della risoluzione della crisi familiare nonché a definizione di ogni rapporto patrimoniale pendente tra le parti, anche in relazione all'obbligo di mantenimento dei figli gravante sui genitori, i IGnori e convengono quanto segue: a) il IG. Parte_1 Controparte_1
– all'uopo impegnandosi ad acquisire previamente dalla propria madre IG.ra Parte_1
(c.f. ), a propria cura e spese, la quota del 5% CP_2 CodiceFiscale_6 dell'immobile di seguito meglio descritto - si obbliga a cedere e costituire gratuitamente e senza alcun corrispettivo, a titolo di una tantum ex art. 5 Legge Divorzio, entro e non oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva del presente giudizio, in favore della IG.ra – che a tale titolo accetta – il diritto di Controparte_1 usufrutto vita natural durante sulla quota pari al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Argenta (FE) - Via del Fitto n. 12, costituito da una porzione di fabbricato adibita a civile abitazione sviluppata ai piani terra e primo con soppalco, della consistenza di sei vani ed accessori, fra cui un garage al piano terra, dotato della proprietà esclusiva di due adiacenti porzioni di area cortiliva, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Argenta al foglio
110, particella 624 - subalterno 1 graffato con subalterno 3, categoria A/7, classe 3, 9 vani, superficie catastale 211 mq, rendita € 1.231,75 (abitazione con scoperto esclusivo), - subalterno 2, categoria C/6, classe 2, consistenza 23 mq, superficie catastale 27 mq, rendita €
91,46 (autorimessa); - subalterno 4, b.c.n.c. (corte comune ai subalterni 1 e 2), il tutto quale risulta dalla denuncia di variazione n. 7276.1/2003 del 25.11.2003 protocollo FE 0203603.
Confini: Via del Fitto, ragioni ragioni salvo altri. b) Ferma l'attribuzione Pt_2 Pt_3
di cui sopra e contestualmente alla stessa, il IG. (per la quota del 50%) e la Parte_1
IG.ra (per la residua quota del 50%, riservando a sé stessa l'usufrutto) si Controparte_1
obbligano altresì a trasferire gratuitamente e senza corrispettivo, entro e non oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva del presente giudizio, in favore dei figli (nato a [...] il [...], c.f. e Controparte_3 CodiceFiscale_7
(nato a [...] il [...], c.f. ), in pari quote tra Controparte_4 CodiceFiscale_8
pagina 3 di 7 loro, la nuda proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Argenta – Via del Fitto
n. 12, come sopra descritto. c) In relazione all'immobile di cui sopra, le parti danno atto che la proprietà del suindicato immobile è pervenuta: - quanto al IG. , in forza della Parte_1
successione in morte della IG.ra deceduta il 14.01.2001, come da Persona_3
denuncia di successione registrata a Portomaggiore il 24.05.2001 al n. 84 vol. 247 e trascritta a Ferrara l'11.05.2002 al registro particolare 5678 – registro generale 8584, nonché (anche con riferimento alla quota intestata alla IG.ra in forza della successione in CP_2
morte del IG. , deceduto il 14.03.1997, come da denuncia di successione Persona_4
registrata a Portomaggiore il 15.07.1997 al n. 55 vol. 227 e trascritta a Ferrara il 21.10.2000, al registro particolare 12077 – registro generale 18596; - quanto alla IG.ra
[...]
in forza di atto di donazione a rogito del Notaio in data 16.12.2003 CP_1 Per_5
(repertorio n. 209026/10072), trascritta a Ferrara in data 19.12.2003 al registro particolare
16005 – registro generale 26415. d) Le parti dichiarano concordemente che i lavori di costruzione relativi al suddescritto immobile sono iniziati in data anteriore al 01.09.1967 e che le uniche modifiche eseguite dopo tale data sono state regolarmente autorizzate con concessione edilizia in data 13.03.1978 n. 1439, altra concessione edilizia in data 26.08.2022
n. 14167 - Arch. 26395 bis e successiva variante mediante permesso di costruire in data
20.05.2003 n. 10077 arch. 26395 bis var., nonché denuncia di inizio attività e asseverazione protocollata in data 06.11.2003 prot. 33892, precisando che i lavori sono stati ultimati in data
12.12.2003. e) La costituzione dell'usufrutto in favore della IG.ra (di cui al Controparte_1
precedente punto 4.a) ed il trasferimento della nuda proprietà in capo ai figli e Per_1
(di cui al precedente punto 4.b) verranno effettuati ai seguenti patti e condizioni: - il Per_2 trasferimento verrà effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, stato ben noto alla IG.ra (già comproprietaria) ed ai IGnori Controparte_1
e , comprensivamente a tutte le relative e inerenti ragioni, azioni, Per_1 Controparte_4
accessioni, pertinenze, usi, diritti inerenti, infissi e seminfissi, servitù attive e passive, queste ultime purchè abbiano ragione legale di esistere e con tutti i patti, gli obblighi e le servitù nascenti o richiamati dai titoli di provenienza;
- nel trasferimento sono compresi i beni e gli arredi collocati nell'immobile (ad esclusione di alcuni beni personali del IGnor Pt_1
che lo stesso preleverà entro venti giorni dalla sottoscrizione delle presenti conclusioni
[...]
congiunte), di talchè di tali beni la IG.ra diverrà usufruttuaria, spettando ai figli la CP_1
nuda proprietà; il IG. si impegna a garantire e tenere indenni i cessionari da Parte_1
ogni eventuale pretesa proveniente dalla Società AP & Partners S.r.l. con riferimento ai beni e pagina 4 di 7 agli arredi alla stessa intestati, presenti nell'immobile ed oggetto della cessione;
- il IG.
e la IGnora ciascuno per il diritto e la quota trasferita, Parte_1 Controparte_1
presteranno tutte le garanzie di legge e fin d'ora dichiarano e garantiscono che la quota del bene ceduto spetta loro e appartiene in piena proprietà e disponibilità per giusti e legittimi titoli e che il medesimo bene verrà ceduto libero da trascrizioni passive, enfiteusi, livelli, canoni, censi, oneri reali in genere, vincoli e gravami qualsiasi, prelazioni, privilegi e ipoteche, ad eccezione del fondo patrimoniale costituito con atto a rogito Notaio del 17.02.2010, Per_6
repertorio 4644/3068, trascritto a Ferrara il 01.03.2010 al Registro generale n. 4264 – registro particolare 2544 (il cui vincolo di destinazione è venuto meno ai sensi dell'art. 171 c.c., a fronte della sentenza non definitiva n. 779/2024 pubblicata in data 19.07.2024, con la quale il
Tribunale di Ferrara ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 28.01.2001 ad Argenta); - fermi gli obblighi di Parte_1 Controparte_1 custodia, di conservazione dell'immobile nonchè di riparazione straordinaria gravanti in capo all'usufruttuario ai sensi dell'art. 1004 c.c., le eventuali spese di manutenzione straordinaria di competenza dei nudi proprietari saranno assunte, sino a quanto e non Per_1 Per_2
saranno divenuti economicamente autonomi, dai genitori al 50% ciascuno, purchè previamente autorizzate e concordate dalle parti con i nudi proprietari. f) La costituzione dell'usufrutto in favore della IG.ra (di cui al punto a) ed il trasferimento della nuda Controparte_1
proprietà in favore dei figli e (di cui al punto b) saranno effettuati Per_1 Controparte_4
con rogito del Notaio che verrà scelto di comune accordo tra le parti e all'uopo incaricato, in esenzione di imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali giusta l'art. 19 della Legge 74/87 pubblicata in G.U. l'11 marzo 1987 n. 58 e la sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999 n. 154, pubblicata in G.U. il 19 maggio 1999 al n. 20, richiamata pure la sentenza della Cassazione n. 3110/2016 del 17 febbraio 2016. Le spese necessarie per il rilascio della certificazione APE verranno sostenute al 50% tra le parti;
le spese notarili relative alla costituzione del diritto d'usufrutto graveranno per intero sulla IG.ra Controparte_1
mentre le spese notarili connesse al trasferimento della nuda proprietà ai figli saranno sostenute dai genitori, nella misura del 50% ciascuno. Le predette operazioni verranno effettuate senza corrispettivo in denaro trovando causa esclusivamente nella cessazione degli effetti civili del matrimonio ed in esecuzione del provvedimento che verrà emesso a definizione del presente giudizio;
le sottoscritte parti dichiarano, assumendosene ogni relativa responsabilità, che le qui convenute operazioni si sono rese necessario per addivenire all'accordo di risoluzione della crisi familiare, talchè senza accordo su detti atti di disposizione pagina 5 di 7 dell'immobile non si sarebbe addivenuti ad una definizione conciliativa del presente giudizio.
5- inoltre, sempre a titolo di una tantum ex art. 5 Legge Divorzio ed a fronte della definitiva rinuncia della IG.ra a vantare qualsivoglia richiesta economica nei Controparte_1 confronti dell'ex coniuge, il IG. si impegna a versare, contestualmente alla Parte_1
formalizzazione dei trasferimenti di cui ai precedenti punti 4.a) e 4.b), alla IG.ra
[...]
– che a tale titolo accetta – la complessiva somma di € 15.000,00, mediante consegna CP_1
di assegno circolare alla stessa intestato.
6- Ad esito del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, le parti daranno atto di aver definito tutti i rapporti economici e patrimoniali tra gli stessi pendenti e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, né a titolo di assegno divorzile, né in relazione ad obbligazioni sorte in costanza di convivenza matrimoniale ovvero in forza della cointestazione del bene, né a qualsivoglia altro titolo e/o ragione (fermi restando gli obblighi di mantenimento dei figli gravanti su entrambi i genitori).
7- Le spese del giudizio saranno compensate tra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2024, chiedeva pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con il 28 gennaio 2001 ad Argenta (FE), Controparte_1
con assunzione delle statuizioni accessorie relative alla prole.
La resistente si costituiva in giudizio svolgendo domanda riconvenzionale per il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile.
All'udienza del 10 luglio 2024 le parti, ai sensi dell'art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., domandavano l'emissione di sentenza parziale sulla domanda relativa allo stato coniugale.
Veniva, quindi, emessa sentenza parziale n. 779/2024 con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti.
Il giudizio proseguiva per le determinazioni sulle sole statuizioni accessorie.
All'esito dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 779/2024 emessa in data 10 luglio 2024 e dell'assunzione delle prove orali, nelle more del deposito delle memorie conclusive, con atto del 28 aprile 2024, dandosi atto di un intervenuto accordo fra le parti, le difese del ricorrente e della resistente Parte_1 Controparte_1
precisavano congiuntamente le conclusioni.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, pertanto, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo, ampiamente tutelanti per il minore.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Si ritiene da ultimo che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5,
8° comma, Legge n. 898/70.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis:
1) Prende atto e dispone in conformità alle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui integralmente riportate.
2) Spese interamente compensate.
Così deciso in Ferrara nella camera di consiglio della sezione unica civile il 15 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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