Art. 88.
Ai maestri elementari di cui ai precedenti articoli da 82 a 87, che siano stati dispensati o vengano dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana e che non abbiano raggiunto gli anni di servizio utile per il conseguimento di pensione o indennita' secondo le disposizioni vigenti alla data della loro cessazione dal servizio, si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del testo unico approvato con R. decreto 23 marzo 1931-IX, n. 707, sempreche' non sia piu' favorevole l'applicazione di quelle contenute negli articoli 35 e 36 del presente Ordinamento.
Ai maestri elementari di cui ai precedenti articoli da 82 a 87, che siano stati dispensati o vengano dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana e che non abbiano raggiunto gli anni di servizio utile per il conseguimento di pensione o indennita' secondo le disposizioni vigenti alla data della loro cessazione dal servizio, si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del testo unico approvato con R. decreto 23 marzo 1931-IX, n. 707, sempreche' non sia piu' favorevole l'applicazione di quelle contenute negli articoli 35 e 36 del presente Ordinamento.