TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13251 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 28771/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL TO, spirati i termini per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stabilito Achille Reccia e Parte_1 dell'avv. Cipriano Di Tella che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
- ricorrente
E
, rappresentato e difeso dal proprio Controparte_1 funzionario, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Avv. Alessia Cavallo
- resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.09.2023, , dedotto di avere svolto attività di docenza nei Parte_1 seguenti anni scolastici:
- anno scolastico 2017/2018 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO ''IC OL'' di OL (TV) dal
24/11/2017 al 30/11/2017, presso l' Controparte_2 di SAN EN LI LI (TV) dal 05/04/2018 al 26/04/2018 e presso
[...]
l'ISTITUTO C di IA (TV) dal CP_3 Controparte_4
02/05/2018 al 08/06/2018;
- anno scolastico 2018/2019 presso l' Controparte_2 di SAN EN LI LI (TV) dal 0 2 /10/2018 al 08/0 6/2019;
[...]
- anno scolastico 2019/2020 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO ''IC SAN EN LI
LI'' di SAN EN LI LI (TV) dal 20/09/2019 al 30/06/2020;
- anno scolastico 2020/2021 la stessa ha svolto la propria attività lavorativa presso l'ISTITUTO
COMPRENSIVO ''IC OL'' di OL (TV) dal 12 /10/2020 al 08/0 6/2021; - anno scolastico 2021/2022 presso l'ISTITUTO COMPRENSIVO ''IC SAN EN LI
LI'' di SAN EN LI LI (TV) dal 23/09/2021 al 30/06/2022;
- anno scolastico 2022/2023 presso l' i Controparte_5
ROMA dal 24/09/2022 al 30/06/2023,
e che non le era stata erogata la carta elettronica, dell'importo pari ad € 500 annui, istituita dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente di ruolo a tempo indeterminato, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999 - che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza del 18 maggio 2022 - e ribadita, pertanto, l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento, tramite carta elettronica, della somma di €. 500,00 per ognuno degli CP_1 anni scolastici in cui aveva svolto incarichi di supplenza senza la corresponsione del bonus.
Ritualmente convenuto in giudizio, il si costituiva eccependo Controparte_1 preliminarmente la parziale prescrizione delle annualità richieste, concludendo nel merito per il rigetto.
Con nota di deposito del 15.12.2025 parte ricorrente comprovava la permanenza nel sistema scolastico attraverso la produzione di contratto di supplenza per l'a.s. 2025/26.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 22.12.2025, la causa, di natura documentale, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto è fondata limitatamente all'a.s. 2017/18. CP_1
Invero, con riferimento a detta annualità, è maturata la prescrizione quinquennale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948, n. 4, c.c., essendo stato il ricorso depositato in data 15.09.2023 ed essendo maturato il preteso dritto alla Carta docente per l'a.s. 2017/2018 dal conferimento dell'incarico di supplenza in data
24.11.2017.
2. Per le restanti annualità, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri
e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_6 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_7
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
[...] presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno
2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_7
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23.9.2015 e del 28.11.2016), adottati ai sensi del comma 122, stabiliscono, poi, che: - “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3, co. 1, DPCM 28.11.2016); - “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3, co. 2, DPCM cit.); - “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3” (art 5 co. 1, DPCM cit.); - “Per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre
2016” (art 5 co. 2, DPCM cit.); - “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” (art 5 co. 3,
DPCM cit.); - “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella
Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6, co. 6, DPCM cit.).
La Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato i seguenti principi di diritto
(sent. n. 29961/2023): “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3. In tale contesto giurisprudenziale è, poi, intervenuta la CGUE con la recente sentenza del 3.7.2025 resa nella causa C-268/2024, in cui ha ulteriormente ampliato la platea di docenti che possono fruire del beneficio ritenendo non ragionevole la limitazione di esso unicamente agli insegnanti che hanno una durata del contratto temporaneo annuale o fino al 30 giugno o ad essa comparabile.
In particolare, la pronuncia afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73); che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (punto 74).
La CGUE arriva, pertanto, ad affermare che "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva."
Ebbene, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sanciti nella succitata pronuncia delle Sezioni
Unite della Cassazione nonché della recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, parte ricorrente ha diritto all'accredito, tramite carta elettronica, della somma di € 500 per ognuno degli anni in questione.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi, devono essere poste a carico del CP_1 soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/19,
2019/2020, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 per l'importo complessivo di euro 2.500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione, e condanna il CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in CP_1
€ 1.100,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 23.12.2025 Il Giudice
IL TO