TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23479
TAR
Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione e/o elusione dell’art. 9 del d.lgs. n. 18/1999

    Il Regolamento riproduce sostanzialmente lo stesso schema già annullato, imponendo la gestione dei depositi da parte del gestore aeroportuale senza un accertamento tecnico puntuale idoneo a giustificare caso per caso il ricorso alla centralizzazione. L'obbligo per il gestore di acquisire o costruire almeno un deposito è una misura che crea artificialmente una situazione di unicità infrastrutturale, preordinata alla centralizzazione.

  • Accolto
    Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria

    L'ENAC non ha svolto alcuna istruttoria puntuale riferita ai singoli aeroporti, né ha dimostrato la reale non duplicabilità degli impianti esistenti, né l'inadeguatezza dell'attuale modello di gestione distribuita, né fornito motivazioni di interesse generale per la scelta di attribuire integralmente ai gestori aeroportuali la responsabilità delle infrastrutture. Manca altresì la valutazione delle conseguenze economico-finanziarie.

  • Accolto
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    Il Regolamento introduce un modello rigido e immediatamente vincolante, che prescinde dalla valutazione della capacità tecnica, finanziaria e organizzativa dei soggetti chiamati a realizzare o gestire i nuovi impianti. La mancanza di una clausola transitoria chiara, di un piano di attuazione articolato e di criteri di sostenibilità economica rende l'intervento irragionevole e sproporzionato.

  • Accolto
    Violazione dei principi di concorrenza e libertà d’impresa

    Il Regolamento produce effetti escludenti in via sostanziale, configurando un modello di integrazione verticale che impedisce o scoraggia la permanenza di operatori indipendenti nel mercato. L'assetto è incompatibile con gli articoli 101 e 102 TFUE, con la direttiva 96/67/CE e con l'art. 9 del d.lgs. n. 18/1999. L'ENAC non ha svolto alcuna valutazione degli effetti concorrenziali dell'intervento.

  • Accolto
    Violazione della partecipazione procedimentale

    L'ENAC ha adottato il Regolamento senza consultare i Comitati utenti e senza attivare forme di istruttoria pubblica o consultazione strutturata. L'omissione integra una violazione diretta dell'art. 11 del d.lgs. n. 18/1999 e dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

  • Accolto
    Ambiguità strutturale e incoerenza normativa

    Le affermazioni programmatiche di non voler imporre centralizzazione sono smentite dal contenuto cogente delle disposizioni applicative. Il Regolamento non chiarisce la natura del procedimento di centralizzazione né il destino degli impianti preesistenti, lasciando margini discrezionali eccessivi e compromettendo la certezza del diritto.

  • Accolto
    Eccesso di potere nella lettura delle competenze ENAC

    L'atto impugnato non si limita a disciplinare aspetti tecnici o organizzativi, ma incide direttamente sull'assetto del mercato, imponendo obblighi patrimoniali e conformazioni strutturali di carattere generale, al di fuori dei poteri conferiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23479
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23479
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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