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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/12/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 22.12.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza di parte ricorrente;
Ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1233/2024 R.G. e vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa – giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n.
[...]
15. Ai sensi degli artt. 125 e136 cod. proc. civ., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria fax 081.372.13.20 – pec
Email_1
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. . P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 22.4.2024, conveniva in giudizio Parte_1
l'amministrazione scolastica, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Cont
quale docente precario siccome destinatario di incarichi continuativi di supplenza per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n.
107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio, e la condanna dell'amministrazione al pagamento della complessiva somma di
€ 2.000.
All'udienza del 28.10.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 12 ter c.p.c., il
, non si costituiva in giudizio e con ordinanza resa Controparte_1 ad esito di tale udienza veniva rilevata la nullità della notifica del ricorso introduttivo per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 414, comma 5, c.p.c., con contestuale rimessione in termini di parte ricorrente per una nuova notifica del ricorso da eseguirsi nei termini previsti dall'art. 415 c.p.c..
Alla nuova udienza di comparizione, fissata per il 19.02.2025, sostituita con ila deposto di note ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente non depositava alcuna nota e nessuno compariva per la parte convenuta, sicché veniva concesso nuovo termine per il deposito di note ex art 127-ter, comma 4, c.p.c., sino all'odierna udienza, ad esito della quale la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare in via del tutto preliminare che parte ricorrente non ha rispettato quanto disposto con l'ordinanza resa ad esito dell'udienza del 28.10.2024, nella quale, una volta dichiarata nulla la notifica del ricoso per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 414, comma 5, c.p.c., era stata disposta la rimessione in termini di parte ricorrente per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo, con ordine di notificare il ricorso e il provvedimento di rimessione nei termini previsti dal codice di rito (con inequivocabile richiamo a quanto previsto dall'art. 415 c.p.c.), fissandosi udienza per il
19.02.2025, anch'essa sostituita con il deposito di note scritte.
Tuttavia, come si è già rilevato in premessa, nessuno è comparso all'udienza del
19.02.2025 e, soltanto successivamente a tale data parte ricorrente, al fine di dimostrare l'adempimento degli oneri notificatori previsti con la citata ordinanza resa ad esito dell'udienza del 28.10.2024, ha prodotto copia delle ricevute di accettazione e consegna della notifica eseguita a mezzo di pec che risulta inviata il 17.06.2025, dunque ben oltre
Pag. 2 di 3 il termine perentorio assegnato e addirittura dopo la data originaria fissata per la nuova comparizione delle parti (19.2.2025);
Tutto ciò premesso e rilevato che l'amministrazione convenuta non si è mai costituita, va rilevato che l'ordine di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. deve essere eseguito nel termine perentorio fissato dal giudice e che l'inosservanza di tale termine comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 291 e 307, comma 3, c.p.c..
D'altro canto, la rinnovazione tardiva non produce effetti conservativi e non è consentita la concessione di un ulteriore termine, salvo una eventuale rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., che nel caso non risulta richiesta né comunque giustificata da causa non imputabile.
Pertanto, il mancato rispetto del termine perentorio assegnato impone la declaratoria di estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione di controparte.
.
PQM
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_2
Visti gli artt. 291 e 307 comma 3, c.p.c., dichiara estinto il processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Patti, 22.12.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 3 di 3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 22.12.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.;
Lette le note di udienza di parte ricorrente;
Ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 1233/2024 R.G. e vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa – giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n.
[...]
15. Ai sensi degli artt. 125 e136 cod. proc. civ., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria fax 081.372.13.20 – pec
Email_1
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. . P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 22.4.2024, conveniva in giudizio Parte_1
l'amministrazione scolastica, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del Cont
quale docente precario siccome destinatario di incarichi continuativi di supplenza per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n.
107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio, e la condanna dell'amministrazione al pagamento della complessiva somma di
€ 2.000.
All'udienza del 28.10.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 12 ter c.p.c., il
, non si costituiva in giudizio e con ordinanza resa Controparte_1 ad esito di tale udienza veniva rilevata la nullità della notifica del ricorso introduttivo per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 414, comma 5, c.p.c., con contestuale rimessione in termini di parte ricorrente per una nuova notifica del ricorso da eseguirsi nei termini previsti dall'art. 415 c.p.c..
Alla nuova udienza di comparizione, fissata per il 19.02.2025, sostituita con ila deposto di note ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente non depositava alcuna nota e nessuno compariva per la parte convenuta, sicché veniva concesso nuovo termine per il deposito di note ex art 127-ter, comma 4, c.p.c., sino all'odierna udienza, ad esito della quale la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare in via del tutto preliminare che parte ricorrente non ha rispettato quanto disposto con l'ordinanza resa ad esito dell'udienza del 28.10.2024, nella quale, una volta dichiarata nulla la notifica del ricoso per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 414, comma 5, c.p.c., era stata disposta la rimessione in termini di parte ricorrente per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo, con ordine di notificare il ricorso e il provvedimento di rimessione nei termini previsti dal codice di rito (con inequivocabile richiamo a quanto previsto dall'art. 415 c.p.c.), fissandosi udienza per il
19.02.2025, anch'essa sostituita con il deposito di note scritte.
Tuttavia, come si è già rilevato in premessa, nessuno è comparso all'udienza del
19.02.2025 e, soltanto successivamente a tale data parte ricorrente, al fine di dimostrare l'adempimento degli oneri notificatori previsti con la citata ordinanza resa ad esito dell'udienza del 28.10.2024, ha prodotto copia delle ricevute di accettazione e consegna della notifica eseguita a mezzo di pec che risulta inviata il 17.06.2025, dunque ben oltre
Pag. 2 di 3 il termine perentorio assegnato e addirittura dopo la data originaria fissata per la nuova comparizione delle parti (19.2.2025);
Tutto ciò premesso e rilevato che l'amministrazione convenuta non si è mai costituita, va rilevato che l'ordine di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. deve essere eseguito nel termine perentorio fissato dal giudice e che l'inosservanza di tale termine comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 291 e 307, comma 3, c.p.c..
D'altro canto, la rinnovazione tardiva non produce effetti conservativi e non è consentita la concessione di un ulteriore termine, salvo una eventuale rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., che nel caso non risulta richiesta né comunque giustificata da causa non imputabile.
Pertanto, il mancato rispetto del termine perentorio assegnato impone la declaratoria di estinzione del processo, senza alcuna pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione di controparte.
.
PQM
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , così provvede: Parte_2
Visti gli artt. 291 e 307 comma 3, c.p.c., dichiara estinto il processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Patti, 22.12.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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