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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/09/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 339/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. CACCIAGRANO PAOLO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso Controparte_1 da: avv.ti TROGATI ANTONELLA, GAMBINO ARMANDO e BARONE CARMINE, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc.. Appello CP_1 avverso la sentenza n. 285/2024 del 03/07/2024, emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di
Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25/09/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25/07/2024 titolare di pensione INPS ex art. 14 d.l. Parte_1
n. 4/2019 (cd. quota cento) cat. VO n. 10046956, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 03/07/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda, proposta con ricorso del 06/02/2024, di accertamento della legittimità della percezione dei ratei della pensione per l'anno 2023, relativamente ai quali l' gli aveva comunicato, con atto del 30/11/2023, la sussistenza di indebito per l'importo CP_1 di €. 14.981,89 in conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa nell'anno 2023, non cumulabile con la pensione ex art. 14 c. 3 d.l. n. 4/2019.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: in base ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 234/2022, il divieto di cumulo previsto dall'art. 14 c. 3 cit. risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, sicché il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale;
pertanto, la conseguenza dell'impiego, come lavoratore dipendente, del pensionato che ha beneficiato dello speciale regime pensionistico è la sospensione dell'intero trattamento, anche se in concreto questo può risultare sproporzionato rispetto al reddito percepito dal pensionato, poiché la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro in caso di violazione del divieto di cumulo è rivolta a garantire un'effettiva uscita dal mercato del lavoro del pensionato che ha raggiunto la cd. quota cento.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 38
Cost. e 14 c. 3 d.l. n. 4/2019, poiché l'incumulabilità prevista dalla norma comportava esclusivamente la detrazione del reddito da lavoro percepito dalla pensione erogabile, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la violazione del divieto non poteva comportare una sanzione di decadenza dal trattamento pensionistico, non prevista dalla legge e contraria ai principi generali di tutela delle prestazioni previdenziali al fine di assicurare ai pensionati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_1 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, per le seguenti considerazioni. Come statuito dalla S.C. in recentissima pronuncia (Cass. Sez. L. n. 30994 del 04/12/2024 rv.
672990 - 01), pienamente condivisa da questa Corte, in tema di pensione anticipata (cd. quota cento) l'art. 14 d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019 esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza n. 234/2022 della Corte Costituzionale), in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché il divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato fino alla maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, stabilito per la pensione in esame dall'art. 14 c. 3 del d.l., deve garantire che l'uscita dal mercato del lavoro del soggetto anticipatamente pensionato sia effettiva.
Pertanto, tale effettiva ratio solidaristica, intrinseca alla vantaggiosa ed eccezionale prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento (che ha consentito, solo per il periodo
2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della pensione), e della quale il pensionato si è giovato, comporta, in caso di violazione del divieto di cumulo, la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale e temporanea
I dubbi di legittimità costituzionale prospettati dall'appellante sono manifestamente infondati, non potendo la privazione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare di violazione del divieto di cumulo integrare violazione dell'art. 38 Cost. appunto perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale (la violazione del divieto di cumulo) introdotto dal pensionato medesimo (cfr. Cass. Sez. L. cit., punti 16 e 17 della motivazione)
I ratei di pensione erogati dall' all'appellante nell'anno 2023, nel quale egli ha (come CP_1 pacifico tra le parti, e come risulta dalla documentazione in atti) prestato attività lavorativa subordinata, con conseguente violazione del divieto di cumulo con la pensione in godimento ex art. 14 c. 3 d.l. n. 4/2019, devono perciò ritenersi indebitamente percepiti, sicché legittimamente l' ne ha richiesto l'integrale restituzione, essendo pacifico che in materia CP_1 non si applichino le disposizioni in tema di cd. indebito previdenziale ex art. 52 l. n. 88/1989
(cfr. Cass. Sez. L. n. 1170 del 18/01/2018 rv. 647201 - 01).
L'appello va pertanto rigettato. Le spese di lite del grado possono essere interamene compensate, considerata la novità della questione, sui cui la S.C. si è pronunciata solo successivamente all'introduzione del giudizio, ed i contrasti precedentemente registratisi nella giurisprudenza di merito.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 285/2024 in data 03/07/2024 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 25/07/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 25/09/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. CACCIAGRANO PAOLO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso Controparte_1 da: avv.ti TROGATI ANTONELLA, GAMBINO ARMANDO e BARONE CARMINE, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidità - Inpdai - Enpals, etc.. Appello CP_1 avverso la sentenza n. 285/2024 del 03/07/2024, emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di
Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25/09/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25/07/2024 titolare di pensione INPS ex art. 14 d.l. Parte_1
n. 4/2019 (cd. quota cento) cat. VO n. 10046956, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 03/07/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda, proposta con ricorso del 06/02/2024, di accertamento della legittimità della percezione dei ratei della pensione per l'anno 2023, relativamente ai quali l' gli aveva comunicato, con atto del 30/11/2023, la sussistenza di indebito per l'importo CP_1 di €. 14.981,89 in conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa nell'anno 2023, non cumulabile con la pensione ex art. 14 c. 3 d.l. n. 4/2019.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: in base ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 234/2022, il divieto di cumulo previsto dall'art. 14 c. 3 cit. risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, sicché il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale;
pertanto, la conseguenza dell'impiego, come lavoratore dipendente, del pensionato che ha beneficiato dello speciale regime pensionistico è la sospensione dell'intero trattamento, anche se in concreto questo può risultare sproporzionato rispetto al reddito percepito dal pensionato, poiché la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro in caso di violazione del divieto di cumulo è rivolta a garantire un'effettiva uscita dal mercato del lavoro del pensionato che ha raggiunto la cd. quota cento.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 38
Cost. e 14 c. 3 d.l. n. 4/2019, poiché l'incumulabilità prevista dalla norma comportava esclusivamente la detrazione del reddito da lavoro percepito dalla pensione erogabile, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la violazione del divieto non poteva comportare una sanzione di decadenza dal trattamento pensionistico, non prevista dalla legge e contraria ai principi generali di tutela delle prestazioni previdenziali al fine di assicurare ai pensionati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la correttezza CP_1 della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, per le seguenti considerazioni. Come statuito dalla S.C. in recentissima pronuncia (Cass. Sez. L. n. 30994 del 04/12/2024 rv.
672990 - 01), pienamente condivisa da questa Corte, in tema di pensione anticipata (cd. quota cento) l'art. 14 d.l. n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019 esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza n. 234/2022 della Corte Costituzionale), in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché il divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato fino alla maturazione dell'età per il pensionamento di vecchiaia, stabilito per la pensione in esame dall'art. 14 c. 3 del d.l., deve garantire che l'uscita dal mercato del lavoro del soggetto anticipatamente pensionato sia effettiva.
Pertanto, tale effettiva ratio solidaristica, intrinseca alla vantaggiosa ed eccezionale prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento (che ha consentito, solo per il periodo
2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della pensione), e della quale il pensionato si è giovato, comporta, in caso di violazione del divieto di cumulo, la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale e temporanea
I dubbi di legittimità costituzionale prospettati dall'appellante sono manifestamente infondati, non potendo la privazione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare di violazione del divieto di cumulo integrare violazione dell'art. 38 Cost. appunto perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale (la violazione del divieto di cumulo) introdotto dal pensionato medesimo (cfr. Cass. Sez. L. cit., punti 16 e 17 della motivazione)
I ratei di pensione erogati dall' all'appellante nell'anno 2023, nel quale egli ha (come CP_1 pacifico tra le parti, e come risulta dalla documentazione in atti) prestato attività lavorativa subordinata, con conseguente violazione del divieto di cumulo con la pensione in godimento ex art. 14 c. 3 d.l. n. 4/2019, devono perciò ritenersi indebitamente percepiti, sicché legittimamente l' ne ha richiesto l'integrale restituzione, essendo pacifico che in materia CP_1 non si applichino le disposizioni in tema di cd. indebito previdenziale ex art. 52 l. n. 88/1989
(cfr. Cass. Sez. L. n. 1170 del 18/01/2018 rv. 647201 - 01).
L'appello va pertanto rigettato. Le spese di lite del grado possono essere interamene compensate, considerata la novità della questione, sui cui la S.C. si è pronunciata solo successivamente all'introduzione del giudizio, ed i contrasti precedentemente registratisi nella giurisprudenza di merito.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 285/2024 in data 03/07/2024 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 25/07/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -