TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/12/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa AI SC Presidente dott.ssa NI CI Giudice rel. est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5/25 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs. 150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
(CUI , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lombardi Baiardini giusta procura a margine del ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via Campo di Marte n. 6/d;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
di , sezione di Controparte_2 CP_3
Perugia;
Resistenti
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia.
***
Con ricorso depositato in data 2.1.25 cittadino Parte_1 egiziano, ha tempestivamente impugnato il provvedimento del 16.12.24, notificatogli il
18.12.24, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998. A tal fine ha esposto: di essere in Italia dall'ottobre 2020 e di aver lavorato con contratto a tempo indeterminato come manovale edile già dal maggio 2023 alle dipendenze della
[...]
di aver poi iniziato a lavorare con la ditta Mohamed Aly Ahmed Elrouby, Controparte_4 sempre con contratto a tempo indeterminato e sempre come manovale edile;
di aver poi lavorato dal 2.10.2023 al 3.9.2024 alle dipendenze della come operaio muratore CP_5 in mattoni;
di essere, infine, stato assunto dal 4.9.24 presso la come carpentiere CP_6 edile con contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi, quindi fino al 3.9.2027
(cfr. all. 5 al ricorso, contratti di lavoro e comunicazioni Unilav), guadagnando oltre 1.500,00 euro mensili (cfr. all. 6 e 7 al ricorso, buste paga e CUD 2024) e godendo della stima dell'azienda (cfr. all. 8 al ricorso, lettera di referenze); di essersi scritto ad un corso di italiano nonostante parli già correttamente la lingua (cfr. all. 9 al ricorso); di avere in Italia un cugino, con cui vive a Roma, e uno zio, quest'ultimo residente a Piacenza e ormai divenuto cittadino italiano (cfr all. 10 e 11 al ricorso); che la Commissione, nel rendere parere negativo, non ha tenuto conto del tempo di permanenza in Italia, dell'ottimo comportamento tenuto nel territorio e degli indiscutibili elementi di integrazione;
che, in ottica comparativa, avrebbe dovuto valutare la situazione di violenza e tensioni in cui versa attualmente l'Egitto e la condizione di specifica estrema vulnerabilità cui si troverebbe in caso di rimpatrio. Ha concluso chiedendo, previa sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. 286/1998.
Nel procedimento incidentale iscritto al n. 5-1/2025 R.G. è stata disposta, con decreto collegiale del 13.3.25, depositato il 20.3.25, la sospensione degli effetti dell'impugnato provvedimento, ritenendo sussistenti le gravi e circostanziate ragioni che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D. Lgs. 150/2011, giustificano l'accoglimento dell'istanza.
Con memorie depositate il 30.5.25 e il 17.10.25 il ricorrente ha poi allegato documentazione integrativa al fine di comprovare la prosecuzione del percorso di integrazione da un punto di vista lavorativo e sociale.
Il , pur correttamente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati il 6.2.25, non ha fatto pervenire le proprie conclusioni.
All'esito dell'udienza del 19.11.25, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
**** Alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d. l. 130/2020 (istanza presentata il
10.3.23 come da ricevuta del permesso di soggiorno) che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5
T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass. Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n.
24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n.
29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere positivamente intrapreso un percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano.
L' che ha fatto ingresso in Italia nel 2020, ha comprovato documentalmente di aver Pt_1 intrapreso presto un proficuo percorso di integrazione lavorativa reperendo contratti di lavoro a tempo indeterminato. Ha comprovato di essere attualmente impiegato con un contratto di apprendistato professionalizzante, di aver conquistato la stima del proprio datore di lavoro (che ne ha attestato anche le qualità relazionali) e di godere uno stipendio certamente più che adeguato al proprio sostentamento e a condurre un'esistenza dignitosa.
Ha, altresì, comprovato di essersi impegnato per la propria crescita professionale, seguendo un corso di italiano (cfr. all. 4 alla memoria del 30.5.25 e all. 9 al ricordo) e un corso professionalizzante (cfr. all. 7 alla memoria del 30.5.25).
Non è revocabile in dubbio che il reperimento di attività lavorativa stabile, prima a tempo indeterminato e attualmente con formula contrattuale di lunga durata (36 mesi), costituisca indice sintomatico dell'avviamento di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza. Per tali motivi, anche valutato che il ricorrente ha dato prova di costante e serio impegno nella propria formazione e di essere reputato all'interno dell'azienda per cui lavora valido punto di riferimento, appare evidente che il rimpatrio comporterebbe una brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita delle proprie prospettive di sostentamento economico, con pregiudizio per la sua vita privata e vulnus del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale. In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio sono da ritenersi irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Dichiara la sussistenza, in favore di (CUI Parte_1
063RNP), nato in [...] il [...], dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
NI CI AI SC
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa AI SC Presidente dott.ssa NI CI Giudice rel. est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5/25 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs. 150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
(CUI , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lombardi Baiardini giusta procura a margine del ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via Campo di Marte n. 6/d;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
di , sezione di Controparte_2 CP_3
Perugia;
Resistenti
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia.
***
Con ricorso depositato in data 2.1.25 cittadino Parte_1 egiziano, ha tempestivamente impugnato il provvedimento del 16.12.24, notificatogli il
18.12.24, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998. A tal fine ha esposto: di essere in Italia dall'ottobre 2020 e di aver lavorato con contratto a tempo indeterminato come manovale edile già dal maggio 2023 alle dipendenze della
[...]
di aver poi iniziato a lavorare con la ditta Mohamed Aly Ahmed Elrouby, Controparte_4 sempre con contratto a tempo indeterminato e sempre come manovale edile;
di aver poi lavorato dal 2.10.2023 al 3.9.2024 alle dipendenze della come operaio muratore CP_5 in mattoni;
di essere, infine, stato assunto dal 4.9.24 presso la come carpentiere CP_6 edile con contratto di apprendistato professionalizzante di 36 mesi, quindi fino al 3.9.2027
(cfr. all. 5 al ricorso, contratti di lavoro e comunicazioni Unilav), guadagnando oltre 1.500,00 euro mensili (cfr. all. 6 e 7 al ricorso, buste paga e CUD 2024) e godendo della stima dell'azienda (cfr. all. 8 al ricorso, lettera di referenze); di essersi scritto ad un corso di italiano nonostante parli già correttamente la lingua (cfr. all. 9 al ricorso); di avere in Italia un cugino, con cui vive a Roma, e uno zio, quest'ultimo residente a Piacenza e ormai divenuto cittadino italiano (cfr all. 10 e 11 al ricorso); che la Commissione, nel rendere parere negativo, non ha tenuto conto del tempo di permanenza in Italia, dell'ottimo comportamento tenuto nel territorio e degli indiscutibili elementi di integrazione;
che, in ottica comparativa, avrebbe dovuto valutare la situazione di violenza e tensioni in cui versa attualmente l'Egitto e la condizione di specifica estrema vulnerabilità cui si troverebbe in caso di rimpatrio. Ha concluso chiedendo, previa sospensione inaudita altera parte del provvedimento impugnato, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. 286/1998.
Nel procedimento incidentale iscritto al n. 5-1/2025 R.G. è stata disposta, con decreto collegiale del 13.3.25, depositato il 20.3.25, la sospensione degli effetti dell'impugnato provvedimento, ritenendo sussistenti le gravi e circostanziate ragioni che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D. Lgs. 150/2011, giustificano l'accoglimento dell'istanza.
Con memorie depositate il 30.5.25 e il 17.10.25 il ricorrente ha poi allegato documentazione integrativa al fine di comprovare la prosecuzione del percorso di integrazione da un punto di vista lavorativo e sociale.
Il , pur correttamente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati il 6.2.25, non ha fatto pervenire le proprie conclusioni.
All'esito dell'udienza del 19.11.25, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
**** Alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d. l. 130/2020 (istanza presentata il
10.3.23 come da ricevuta del permesso di soggiorno) che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5
T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass. Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n.
24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n.
29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere positivamente intrapreso un percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano.
L' che ha fatto ingresso in Italia nel 2020, ha comprovato documentalmente di aver Pt_1 intrapreso presto un proficuo percorso di integrazione lavorativa reperendo contratti di lavoro a tempo indeterminato. Ha comprovato di essere attualmente impiegato con un contratto di apprendistato professionalizzante, di aver conquistato la stima del proprio datore di lavoro (che ne ha attestato anche le qualità relazionali) e di godere uno stipendio certamente più che adeguato al proprio sostentamento e a condurre un'esistenza dignitosa.
Ha, altresì, comprovato di essersi impegnato per la propria crescita professionale, seguendo un corso di italiano (cfr. all. 4 alla memoria del 30.5.25 e all. 9 al ricordo) e un corso professionalizzante (cfr. all. 7 alla memoria del 30.5.25).
Non è revocabile in dubbio che il reperimento di attività lavorativa stabile, prima a tempo indeterminato e attualmente con formula contrattuale di lunga durata (36 mesi), costituisca indice sintomatico dell'avviamento di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza. Per tali motivi, anche valutato che il ricorrente ha dato prova di costante e serio impegno nella propria formazione e di essere reputato all'interno dell'azienda per cui lavora valido punto di riferimento, appare evidente che il rimpatrio comporterebbe una brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita delle proprie prospettive di sostentamento economico, con pregiudizio per la sua vita privata e vulnus del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale. In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio sono da ritenersi irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Dichiara la sussistenza, in favore di (CUI Parte_1
063RNP), nato in [...] il [...], dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
NI CI AI SC