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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/12/2025, n. 4434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4434 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 10390/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 10390 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e vertente
T R A
, elett.te dom.to in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Salvator Parte_1
Rosa n. 11, presso lo studio dell'avv. Salvatore Maddaloni che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
, elett.te dom.to in Casoria (NA), alla via San Pietro n. 42, presso lo studio CP_1 dell'avv. Sergio Marchetti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2024, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 23.11.2024 atto di precetto per il pagamento di € 92.637,81, basato sul decreto ingiuntivo n. 403/2024 emesso il 26.07.2024 dal Tribunale di Napoli nord, si opponeva a tale precetto eccependo:
- la tardiva notifica del decreto ingiuntivo;
- la violazione del beneficium excussionis;
- la qualifica del creditore opposto di socio accomandatario della società ingiunta e la conseguente compensazione del credito/debito.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. 2
Con comparsa del 14.03.2025, si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Con ordinanza del 16.05.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con provvedimento del 13.11.2025, alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente rigettata poiché infondata.
Preliminarmente, va rilevato che, con il primo motivo, l'opponente lamenta l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché notificato oltre il termine di legge, poiché a fronte della emissione del d.i. in data 26.07.2024, lo stesso sarebbe stato notificato con il precetto in data 23.11.2024, ben oltre il termine di 60 gg previsto dall'art. 644 c.p.c.
Ma per far valere tale vizio esiste uno strumento apposito che è quello previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., richiesto al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, o comunque dell'art. 645 c.p.c. (a seconda che si tratti di omessa o tardiva notifica).
Pertanto, è inammissibile in questa sede.
Ad abuntantiam, va rilevato poi che il titolo esecutivo risulta tempestivamente notificato alla società ingiunta.
Passando ai motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., lamenta la violazione del Parte_1 beneficium excussionis, poiché il creditore avrebbe dovuto prima agire nei confronti della società . Ma parte opposta dimostra di aver preventivamente agito Controparte_2 esecutivamente avverso la società con un pignoramento presso terzi e uno immobiliare, senza però riuscire a soddisfare integralmente il credito.
Pertanto, la doglianza è infondata. CP_ Con l'ultimo motivo sostiene che anche sia, nei fatti, socio Parte_1 accomandatario e, come tale, innanzitutto non avrebbe potuto richiedere alcuna somma alla società e, in ogni caso, essendo anch'egli responsabile per i debiti della società, tanto comporterebbe la compensazione tra le posizioni di creditore e debitore. CP_ Ma l'eccezione sulla legittimazione del a richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo è inammissibile in questa sede, potendo essere sollevata soltanto nella opportuna sede di merito (opposizione a decreto ingiuntivo;
v. Cass., n. 2785 del 2025; Cass., ord., n.
3716 del 2020; Cass., n. 12911 del 2012; Cass., n. 21293 del 2011).
E dalla inammissibilità di tale motivo discende anche quella della istanza di compensazione. 3
Pertanto, l'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile (per i motivi relativi alla CP_ tardiva notifica del d.i. e alla reale qualità di socio accomandatario del ) e parzialmente rigettata (per il motivo relativo alla violazione del beneficium excussionis).
Tardivi, infine, i mezzi di prova articolati dall'opponente in comparsa conclusionale (e comunque in parte ricalcanti quelli già richiesti e rigettati con apposito provvedimento di questo giudice).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi e il valore minimo di quella istruttoria (non essendo stati espletati mezzi di prova) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
Vanno liquidate, altresì, le spese del giudizio di reclamo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) previste per lo scaglione dei procedimenti cautelari in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione e parzialmente la rigetta;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte Parte_1 opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio di reclamo che si liquidano in € 5.224,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 26 marzo 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 10390 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e vertente
T R A
, elett.te dom.to in San Giorgio a Cremano (NA), alla via Salvator Parte_1
Rosa n. 11, presso lo studio dell'avv. Salvatore Maddaloni che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
, elett.te dom.to in Casoria (NA), alla via San Pietro n. 42, presso lo studio CP_1 dell'avv. Sergio Marchetti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2024, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 23.11.2024 atto di precetto per il pagamento di € 92.637,81, basato sul decreto ingiuntivo n. 403/2024 emesso il 26.07.2024 dal Tribunale di Napoli nord, si opponeva a tale precetto eccependo:
- la tardiva notifica del decreto ingiuntivo;
- la violazione del beneficium excussionis;
- la qualifica del creditore opposto di socio accomandatario della società ingiunta e la conseguente compensazione del credito/debito.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. 2
Con comparsa del 14.03.2025, si costituiva chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
Con ordinanza del 16.05.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con provvedimento del 13.11.2025, alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile e parzialmente rigettata poiché infondata.
Preliminarmente, va rilevato che, con il primo motivo, l'opponente lamenta l'inefficacia del decreto ingiuntivo poiché notificato oltre il termine di legge, poiché a fronte della emissione del d.i. in data 26.07.2024, lo stesso sarebbe stato notificato con il precetto in data 23.11.2024, ben oltre il termine di 60 gg previsto dall'art. 644 c.p.c.
Ma per far valere tale vizio esiste uno strumento apposito che è quello previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., richiesto al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, o comunque dell'art. 645 c.p.c. (a seconda che si tratti di omessa o tardiva notifica).
Pertanto, è inammissibile in questa sede.
Ad abuntantiam, va rilevato poi che il titolo esecutivo risulta tempestivamente notificato alla società ingiunta.
Passando ai motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c., lamenta la violazione del Parte_1 beneficium excussionis, poiché il creditore avrebbe dovuto prima agire nei confronti della società . Ma parte opposta dimostra di aver preventivamente agito Controparte_2 esecutivamente avverso la società con un pignoramento presso terzi e uno immobiliare, senza però riuscire a soddisfare integralmente il credito.
Pertanto, la doglianza è infondata. CP_ Con l'ultimo motivo sostiene che anche sia, nei fatti, socio Parte_1 accomandatario e, come tale, innanzitutto non avrebbe potuto richiedere alcuna somma alla società e, in ogni caso, essendo anch'egli responsabile per i debiti della società, tanto comporterebbe la compensazione tra le posizioni di creditore e debitore. CP_ Ma l'eccezione sulla legittimazione del a richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo è inammissibile in questa sede, potendo essere sollevata soltanto nella opportuna sede di merito (opposizione a decreto ingiuntivo;
v. Cass., n. 2785 del 2025; Cass., ord., n.
3716 del 2020; Cass., n. 12911 del 2012; Cass., n. 21293 del 2011).
E dalla inammissibilità di tale motivo discende anche quella della istanza di compensazione. 3
Pertanto, l'opposizione va parzialmente dichiarata inammissibile (per i motivi relativi alla CP_ tardiva notifica del d.i. e alla reale qualità di socio accomandatario del ) e parzialmente rigettata (per il motivo relativo alla violazione del beneficium excussionis).
Tardivi, infine, i mezzi di prova articolati dall'opponente in comparsa conclusionale (e comunque in parte ricalcanti quelli già richiesti e rigettati con apposito provvedimento di questo giudice).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi e il valore minimo di quella istruttoria (non essendo stati espletati mezzi di prova) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
Vanno liquidate, altresì, le spese del giudizio di reclamo sommando i valori medi delle varie fasi (esclusa quella istruttoria) previste per lo scaglione dei procedimenti cautelari in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara parzialmente inammissibile l'opposizione e parzialmente la rigetta;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte Parte_1 opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 11.268,00 per CP_1 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio di reclamo che si liquidano in € 5.224,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 26 marzo 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione