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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/11/2025, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3347/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3347/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA LUSTRO n. 29, 71121, FOGGIA, presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA
(indirizzo PEC: , che lo rappresenta e difende Email_1 come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
BAROZZI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MALAVASI MANUELA (indirizzo PEC:
che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Email_2
PE RO (indirizzo PEC: come da Email_3 delega in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 15 OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza n. 9078/2024 depositata in data 18 ottobre 2024 dal
Tribunale di Milano, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, nell'ambito del giudizio rubricato sub. R.G. n. 41357/2023, in relazione ai capi impugnati dall'appellante, così provvedendo: in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario;
in via principale:
- rigettare le domande formulate dall'appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso:
- condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”
pagina 2 di 15 IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva il Tribunale di Parte_1
Milano per ottenere:
- in via principale, la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con in data 9/9/2001 e l'accertamento del conseguente diritto di restituire Controparte_2 soltanto le somme ricevute in prestito maggiorate del solo tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.;
- in subordine, la declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi e l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7,
TUB.
1.1) In particolare, la parte ricorrente deduceva:
- di aver stipulato con in data 9.09.2001 un contratto di finanziamento Controparte_2 per l'acquisto di un elettrodomestico (videoregistratore), all'interno del quale era anche prevista la concessione di una linea di credito con la c.d. carta revolving;
- che il contratto era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/99, che impone agli intermediari finanziari di avvalersi, per la promozione e conclusione dei contratti di finanziamento, di agenti in attività finanziaria iscritti in apposito albo;
- che tale violazione comportava la nullità assoluta del contratto di finanziamento per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc e non a quelli convenuti nel contratto;
- che la nullità della clausola di determinazione degli interessi comportava, di per sé, il diritto della ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
2) costituendosi in giudizio, contestando gli assunti di parte attrice (e Controparte_2 facendo presente che, attivata la Carta di Credito, la sig.ra ne Parte_1 aveva fatto uso dal dicembre 2002 fino al mese di giugno 2022, quando il rapporto si era pagina 3 di 15 estinto su richiesta della medesima che, pertanto, ne aveva fatto un ampio e continuo utilizzo, ricevendo mensilmente gli estratti conto del rapporto, ove le condizioni economiche del rapporto erano nuovamente e puntualmente riportate) chiedeva, in via pregiudiziale e/o preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché l'inammissibilità delle stesse in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire, oltre alla prescrizione di qualsiasi pretesa restitutoria avversaria antecedente il 15 novembre 2013; nel merito, in via principale, di rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, ed in subordine di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, con vittoria delle spese di lite.
3) All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9078/2024 emessa e pubblicata in data 18.10.2024, ha rigettato le domande proposte dalla sig.ra , Pt_1 condannandola al pagamento, in favore della società delle spese di Controparte_2 giudizio, che liquida in euro 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre a CPA e IVA come per legge.
Con tale sentenza, in particolare, il Tribunale:
i) ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità avanzata da parte convenuta, rilevando che parte ricorrente aveva svolto una domanda di accertamento di nullità pienamente legittima e che soltanto in caso di successiva azione giudiziale di ripetizione dell'indebito, basata sulle stesse circostanze di fatto, avrebbe potuto rilevarsi una violazione del divieto di frazionamento della domanda;
ii) ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, osservando preliminarmente che l'azione di accertamento di nullità contrattuale è imprescrittibile e, nel merito, sulla base di quanto sancito dalle SS.UU. n. 24418/2010, che la prescrizione “va calcolata con decorrenza dalla data in cui il saldo residuo diventa esigibile, per effetto del recesso della banca, e dunque dalla chiusura del rapporto”;
iii) nel merito, ha rigettato la domanda di nullità per contrarietà delle norme sul collocamento e distribuzione per essere applicabile, al caso di specie, l'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2,
c. 2, lett. a), del regolamento attuativo n. 485/2001.
In proposito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
pagina 4 di 15 - che “l'attività svolta dal rivenditore nella fattispecie in esame si è concretizzata nella concessione — contestualmente alla stipula del contratto di compravendita degli apparecchi informatici — di una carta di credito cd. revolving, che si caratterizza per la concessione di un fido iniziale che il titolare può utilizzare per acquistare o prelevare con impegno di un rimborso minimo mensile periodico.
Tale attività risulta perfettamente riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c, 2 lett, a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di pagamento.
Tale lettura è confermata anche dalle modifiche normative successivamente intervenute, con le quali il legislatore ha ritenuto di escludere espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto di deroga. Il riferimento, in tal senso, va all'art, 12 D. Lgs, n.
141/2010, che, ponendosi come norma di attuazione dei già citati artt. 128 quater e 128 quinquies TUB, da un lato, ha mantenuto l'ipotesi derogatoria prevista dall'art, 2 c. 2 lett. b) relativa alla promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari;
dall'altro lato, non ha riproposto il riferimento operato dall'art. 2 d.m. 485/2001 alla “distribuzione di carte di pagamento” e, anzi, ha precisato espressamente che, nel novero dei contratti inclusi nelle fattispecie oggetto di deroga, “non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito”;
- che “il legislatore, quindi, soltanto nel 2010 ha inteso prevedere espressamente che l'ipotesi della distribuzione di carte di credito (a cui può certamente ricondursi la carta cd. revolving) - diversamente dalla disciplina previgente e applicabile, ratione temporis, al caso in esame - rientra nell'esercizio di agenzia in attività finanziaria, con le conseguenze stabilite in termini di obblighi di iscrizione all'apposito elenco tenuto presso l'UIC. Tenuto conto di quanto osservato, l'inclusione della fattispecie di distribuzione di carte di credito revolving nell'ambito di applicazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) D.M. n. 485/200.1 appare l'unica interpretazione coerente con il dettato normativo vigente al momento della conclusione del contratto per cui è causa;
” iv) ha rigettato la domanda di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa ai tassi di interesse per essere state le condizioni economiche applicabili al contratto sottoscritte espressamente da parte ricorrente, oltre che fornita una copia dello stesso contatto;
pagina 5 di 15 v) ha condannato, pertanto, parte ricorrente al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese.
4) Contro tale sentenza ha proposto appello la sig.ra sulla base Parte_1 di tre motivi così rubricati:
i) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, d.lgs. n. 374/1999 e 2 del regolamento emanato dal ministero dell'economia e delle finanze (d.m. 13 dicembre 2001
n. 485) in relazione all'art. 1418 cc. (cfr. capo n. 4 della sentenza impugnata).”, laddove ha rigettato la domanda attrice, sull'errato presupposto che non sussista alcuna ipotesi di nullità del contratto impugnato, attesa l'inclusione della fattispecie della distribuzione di carte di credito revolving nell'ambito di applicazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) D.M. n. 485/2001;
ii) “Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 117 TUB (cfr. capo n. 5 della sentenza impugnata).”, laddove non ha dichiarato nullo il contratto per mancanza di forma scritta;
iii) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB e art. 1284 cc, oltre che per violazione degli artt. 1321 e 1346 cc e dell'art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n.
206/2005 cd. codice del consumo (cf. capo n. 6 della sentenza impugnata)”, laddove non ha dichiarato la nullità della clausola di determinazione degli interessi.
5) L'appellata costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. per il fatto che l'appellante non avrebbe fatto “altro che riportare nell'atto le contestazioni che sono state mosse in primo grado senza mai provare la fondatezza delle censure avanzate”; nel merito, contestando i motivi di appello avversari, ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
6) In sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, l'appellata
[...] ha, infine, sollevato una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 CP_2 comma 2, del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost. (cd. eccesso di delega).
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello proposto dalla sig.ra deve Parte_1 ritenersi fondato per le seguenti considerazioni.
pagina 6 di 15 7) Preliminarmente, va evidenziato che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellata Controparte_2
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; che, nel caso, tale valutazione deve ritenersi, in ogni modo, superata con il rinvio della causa disposto, in prima udienza, per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
8) Sempre per ciò che riguarda le questioni di carattere preliminare, va detto che l'appellata non ha riproposto, in questa sede, l'eccezione di inammissibilità delle Controparte_2 domande di accertamento avanzate da parte ricorrente per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e, quindi, di abuso dello strumento processuale, in ordine alle quali va richiamata la condivisibile valutazione svolta dal giudice di primo grado che ha escluso la fondatezza di tale eccezione sul rilievo che la parte attrice e odierna appellante
“nella presente sede ha svolto solo una domanda di accertamento, domanda di per sé pienamente legittima e che non costituisce, né dimostra, un frazionamento illegittimo delle domande che parte convenuta immagina potranno essere in futuro proposte”, potendosi apprezzare l'ipotizzato frazionamento “solo una volta che le nuove domande dovessero essere proposte in altro e successivo giudizio”.
9) Quanto al merito, va richiamato che, con il proprio primo motivo di appello l'appellante sig.ra ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda Pt_1 di declaratoria di nullità da essa formulata, avendo ritenuto che il caso di specie non configuri una violazione dell'art. 3 del D. Lgs. 374/1999, e, ciò, per aver erroneamente ritenuto che la conclusione del contratto di finanziamento con carta revolving per cui è causa, stipulato per il tramite di un rivenditore di elettrodomestici, si sottrarrebbe al divieto di cui all'art. 3 del D. Lgs.
374/1999 in quanto “riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c, 2 lett. a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di pagamento”.
pagina 7 di 15 Tale motivo ruota essenzialmente attorno alla questione dell'invocata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art. 3 del D.lgs.
374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'U.I.C., tra cui non figurano i venditori appartenenti alla grande distribuzione.
Va, quindi, chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione, la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass, 12838/25).
Ciò posto, va richiamato che l'appellata a fronte del divieto posto dall'art. 3 comma 1 D. CP_2
Lgs. 374/1999, ha invocato l'operatività, nella specie, dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M.
485/2001 che prevede che “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
Invero, la parte appellata, costituendosi nel presente giudizio di appello, ha contestato il predetto motivo di appello ribadendo che “non vi possono essere dubbi sul fatto che il contratto di concessione della carta sottoscritto tra e l'appellante, per il tramite del CP_2
Convenzionato, sia ricompreso nell'ambito di operatività della deroga di cui all'art. 2, comma
2, lett. a), del Regolamento attuativo e che conseguentemente, la domanda di nullità del
Contratto, per la parte relativa alla concessione della carta, dovrà essere rigettata”.
pagina 8 di 15 Tale assunto non merita adesione alla luce di quanto enunciato dalla Corte di Cassazione nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione:
“la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile
e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellata, nella specie, il venditore non poteva essere legittimato al collocamento della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett.
a) del D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellata, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art.
pagina 9 di 15 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, va, pertanto, dichiarata la nullità del contratto di apertura di credito di tipo revolving stipulato tra la sig.ra e la società Pt_1
ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà all'art. 3 del D. lgs. n. Controparte_2
374/1999, perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C.
Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dell'appellante sig.ra alla restituzione Pt_1 delle somme ricevute in prestito da parte di in esecuzione del contratto Controparte_2 dichiarato nullo, maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., in luogo del tasso convenzionale.
Va, a questo punto, detto che la parte appellata, nel contestare il primo motivo di appello della parte appellante, ha anche richiamato un'eccezione che essa aveva sollevato e che non era stata esaminata dal giudice di primo grado circa il fatto che “il contratto è stato sottoscritto nel mese di settembre 2001, per cui prima dell'istituzione della figura dell'agente” (pag. 15 comparsa di costituzione e risposta).
Al riguardo, l'appellata ha richiamato che “la delega prevista dall'art. 1 del Controparte_2
d. lgs. 29 settembre 1999, n. 374 è stata esercitata soltanto con il d.m. 13 dicembre 2001, n.
485”, con la conseguenza che “in difetto della normativa che ha dato effettiva attuazione alle riserve di legge sopra indicate, in data 9 settembre 2001, il contratto in contestazione ben poteva essere distribuito dai soggetti non vigilati, deversi dagli agenti in attività finanziaria”.
Ad avviso della Corte, alla luce della recente pronuncia della Cassazione sopra richiamata, tale rilievo di parte appellata non pare fondato, posto che la sanzione di nullità per il collocamento del contratto di finanziamento per cui è causa deriva dalla previsione dell'art. 3
D. Lgs. 374/1999 piuttosto che dal Regolamento di cui al D.M. 485/2001, che, anzi, ha introdotto delle fattispecie derogatorie di cui, come visto, l'appellata ha inteso avvalersi.
10) Va, quindi, detto che l'appellata , in sede di memoria di replica alla comparsa CP_2 conclusionale avversaria, ha ritenuto di sollevare una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) per il fatto che il Legislatore delegato, ivi demandando al Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell'Economia e delle Finanze) di specificare il contenuto dell'attività di agenzia finanziaria pagina 10 di 15 riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'UIC, avrebbe sub-delegato a quest'ultimo la normazione di aspetti sostanziali della disciplina (poi avvenuta con l'adozione del
Regolamento attuativo n. 485/2001 che avrebbe delineato il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività di agenzia finanziaria), così esorbitando dal perimetro delineato dalla Legge delega n. 52/1996. Al riguardo, la parte appellata ha chiarito che quest'ultima
“autorizzava il Governo a estendere, attraverso uno o più decreti legislativi, le disposizioni in materia di riciclaggio a nuove attività finanziarie senza prevedere alcuna sub-delega a organi amministrativi (…)” e che “nel caso di specie, si verte in una ipotesi di eccesso di delega da parte dell'art. 3 del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, in quanto la norma ha attribuito al
Ministero del Tesoro poteri regolamentari su aspetti sostanziali dell'attività degli agenti in attività finanziaria, in assenza di una previsione esplicita nella Legge Delega, configurando una sub-delega, non prevista né consentita”.
10.1) Ad avviso della Corte tale allegazione di incostituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata.
Pare opportuno richiamare, al riguardo, il quadro normativo di riferimento ratione temporis applicabile.
Il D.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n. 52/1996 (c.d. legge comunitaria per l'anno 1994), per quanto rileva nel presente giudizio, all'art. 15, nel delegare il Governo ad integrare l'attuazione della direttiva
91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett. c), del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia,
pagina 11 di 15 dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991”, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: … n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art. 3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art. 3, comma 2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi dell'art. 3 sono, inoltre, previsti i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco ed i poteri di controllo attribuiti all'U.I.C. sui soggetti iscritti nell'elenco la tenuta dell'elenco stesso.
L'art. 2 del DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle
pagina 12 di 15 attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega sollevata dall'appellata perché, CP_2 contrariamente a quanto da questa dedotto, il Legislatore Delegato non ha demandato alla fonte secondaria la definizione delle attività a cui estendere l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, ma ha provveduto a delinearla, già in modo esaustivo, all'art. 1 comma 1 lett. n) del D.lgs. e, dunque, tramite fonte di rango primario: tale disposizione, infatti, sulla scorta dei principi normativi consacrati nella già citata Legge delega, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio
(iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del D.lgs. 374/1999) a coloro i quali esercitano
“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del T.U.B.” norma questa che contempla la
“concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l'UIC, e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Firenze, con sentenza n. 1494/2025).
D'altra parte, il Legislatore delegato, attraverso il rinvio asseritamente viziato da eccesso di delega, si è limitato a demandare al Ministero del Tesoro (ora, MEF), la definizione della normativa secondaria, di dettaglio, in chiave di specificazione tecnica, nell'ambito della nozione di agenzia in attività finanziaria posta dalla norma di rango primario, poi adottata con il Regolamento di cui D.M. n. 485/2001.
Tale considerazione consente di ritenere la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellata non solo manifestamente infondata, ma anche priva del requisito della pagina 13 di 15 rilevanza, posto che la questione della validità o meno del contratto oggetto del presente giudizio, per il profilo dedotto in causa, va apprezzata unicamente alla stregua delle disposizioni contenute nel D.lgs. 374/1999.
Va, del resto, considerato che, secondo la prospettazione della parte che ha sollevato il dubbio di costituzionalità, il Regolamento ministeriale n. 485/2001, all'art. 2 lett. a), prevederebbe una deroga rispetto al divieto derivante dalla norma di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs.
374/1999; che, non a caso, la parte appellata ha inteso sostenere che la concessione di una carta di credito revolving rientrerebbe proprio nella deroga di cui all'art. 2 lett. a) D.M. n.
485/2001; che, peraltro, come s'è già sopra richiamato, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 12838/2025, ha escluso le carte di tipo “revolving” dall'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo.
11) L'accoglimento del primo motivo di appello, sul quale è basata la domanda proposta in via principale dall'odierna appellante, esime il collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi di appello.
12) Quanto alle spese, tenuto conto della pacifica esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa in causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione n.12838/25 (resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità dei contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D. Lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti), deve ritenersi che ricorrano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cass. 15/03/2025, n. 6901).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9078/2024 pubblicata in Parte_1
pagina 14 di 15 data 18.10.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità del contratto di finanziamento stipulato tra e e, Parte_1 Controparte_2 per l'effetto, dichiara che l'appellante è tenuta alla restituzione Parte_1 delle somme ricevute in prestito maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 primo comma c.c. in luogo del tasso convenzionale;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3347/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA LUSTRO n. 29, 71121, FOGGIA, presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA
(indirizzo PEC: , che lo rappresenta e difende Email_1 come da delega in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
BAROZZI, 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MALAVASI MANUELA (indirizzo PEC:
che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Email_2
PE RO (indirizzo PEC: come da Email_3 delega in atti.
APPELLATA
pagina 1 di 15 OGGETTO: Mutuo
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
b) Con condanna della Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza n. 9078/2024 depositata in data 18 ottobre 2024 dal
Tribunale di Milano, nella persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, nell'ambito del giudizio rubricato sub. R.G. n. 41357/2023, in relazione ai capi impugnati dall'appellante, così provvedendo: in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario;
in via principale:
- rigettare le domande formulate dall'appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso:
- condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.”
pagina 2 di 15 IN FATTO E IN DIRITTO
Vicende processuali
1) Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. adiva il Tribunale di Parte_1
Milano per ottenere:
- in via principale, la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento revolving, stipulato con in data 9/9/2001 e l'accertamento del conseguente diritto di restituire Controparte_2 soltanto le somme ricevute in prestito maggiorate del solo tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.;
- in subordine, la declaratoria di nullità della clausola di determinazione degli interessi e l'accertamento del conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. ovvero ai tassi BOT ex art. 117, comma 7,
TUB.
1.1) In particolare, la parte ricorrente deduceva:
- di aver stipulato con in data 9.09.2001 un contratto di finanziamento Controparte_2 per l'acquisto di un elettrodomestico (videoregistratore), all'interno del quale era anche prevista la concessione di una linea di credito con la c.d. carta revolving;
- che il contratto era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione dell'art. 3 del d.lgs. 374/99, che impone agli intermediari finanziari di avvalersi, per la promozione e conclusione dei contratti di finanziamento, di agenti in attività finanziaria iscritti in apposito albo;
- che tale violazione comportava la nullità assoluta del contratto di finanziamento per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc e non a quelli convenuti nel contratto;
- che la nullità della clausola di determinazione degli interessi comportava, di per sé, il diritto della ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
2) costituendosi in giudizio, contestando gli assunti di parte attrice (e Controparte_2 facendo presente che, attivata la Carta di Credito, la sig.ra ne Parte_1 aveva fatto uso dal dicembre 2002 fino al mese di giugno 2022, quando il rapporto si era pagina 3 di 15 estinto su richiesta della medesima che, pertanto, ne aveva fatto un ampio e continuo utilizzo, ricevendo mensilmente gli estratti conto del rapporto, ove le condizioni economiche del rapporto erano nuovamente e puntualmente riportate) chiedeva, in via pregiudiziale e/o preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché l'inammissibilità delle stesse in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire, oltre alla prescrizione di qualsiasi pretesa restitutoria avversaria antecedente il 15 novembre 2013; nel merito, in via principale, di rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, ed in subordine di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, con vittoria delle spese di lite.
3) All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9078/2024 emessa e pubblicata in data 18.10.2024, ha rigettato le domande proposte dalla sig.ra , Pt_1 condannandola al pagamento, in favore della società delle spese di Controparte_2 giudizio, che liquida in euro 4.237,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre a CPA e IVA come per legge.
Con tale sentenza, in particolare, il Tribunale:
i) ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità avanzata da parte convenuta, rilevando che parte ricorrente aveva svolto una domanda di accertamento di nullità pienamente legittima e che soltanto in caso di successiva azione giudiziale di ripetizione dell'indebito, basata sulle stesse circostanze di fatto, avrebbe potuto rilevarsi una violazione del divieto di frazionamento della domanda;
ii) ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, osservando preliminarmente che l'azione di accertamento di nullità contrattuale è imprescrittibile e, nel merito, sulla base di quanto sancito dalle SS.UU. n. 24418/2010, che la prescrizione “va calcolata con decorrenza dalla data in cui il saldo residuo diventa esigibile, per effetto del recesso della banca, e dunque dalla chiusura del rapporto”;
iii) nel merito, ha rigettato la domanda di nullità per contrarietà delle norme sul collocamento e distribuzione per essere applicabile, al caso di specie, l'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2,
c. 2, lett. a), del regolamento attuativo n. 485/2001.
In proposito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
pagina 4 di 15 - che “l'attività svolta dal rivenditore nella fattispecie in esame si è concretizzata nella concessione — contestualmente alla stipula del contratto di compravendita degli apparecchi informatici — di una carta di credito cd. revolving, che si caratterizza per la concessione di un fido iniziale che il titolare può utilizzare per acquistare o prelevare con impegno di un rimborso minimo mensile periodico.
Tale attività risulta perfettamente riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c, 2 lett, a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di pagamento.
Tale lettura è confermata anche dalle modifiche normative successivamente intervenute, con le quali il legislatore ha ritenuto di escludere espressamente la distribuzione di carte di pagamento dalle attività oggetto di deroga. Il riferimento, in tal senso, va all'art, 12 D. Lgs, n.
141/2010, che, ponendosi come norma di attuazione dei già citati artt. 128 quater e 128 quinquies TUB, da un lato, ha mantenuto l'ipotesi derogatoria prevista dall'art, 2 c. 2 lett. b) relativa alla promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari;
dall'altro lato, non ha riproposto il riferimento operato dall'art. 2 d.m. 485/2001 alla “distribuzione di carte di pagamento” e, anzi, ha precisato espressamente che, nel novero dei contratti inclusi nelle fattispecie oggetto di deroga, “non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito”;
- che “il legislatore, quindi, soltanto nel 2010 ha inteso prevedere espressamente che l'ipotesi della distribuzione di carte di credito (a cui può certamente ricondursi la carta cd. revolving) - diversamente dalla disciplina previgente e applicabile, ratione temporis, al caso in esame - rientra nell'esercizio di agenzia in attività finanziaria, con le conseguenze stabilite in termini di obblighi di iscrizione all'apposito elenco tenuto presso l'UIC. Tenuto conto di quanto osservato, l'inclusione della fattispecie di distribuzione di carte di credito revolving nell'ambito di applicazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) D.M. n. 485/200.1 appare l'unica interpretazione coerente con il dettato normativo vigente al momento della conclusione del contratto per cui è causa;
” iv) ha rigettato la domanda di nullità per indeterminatezza della pattuizione relativa ai tassi di interesse per essere state le condizioni economiche applicabili al contratto sottoscritte espressamente da parte ricorrente, oltre che fornita una copia dello stesso contatto;
pagina 5 di 15 v) ha condannato, pertanto, parte ricorrente al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese.
4) Contro tale sentenza ha proposto appello la sig.ra sulla base Parte_1 di tre motivi così rubricati:
i) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, d.lgs. n. 374/1999 e 2 del regolamento emanato dal ministero dell'economia e delle finanze (d.m. 13 dicembre 2001
n. 485) in relazione all'art. 1418 cc. (cfr. capo n. 4 della sentenza impugnata).”, laddove ha rigettato la domanda attrice, sull'errato presupposto che non sussista alcuna ipotesi di nullità del contratto impugnato, attesa l'inclusione della fattispecie della distribuzione di carte di credito revolving nell'ambito di applicazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) D.M. n. 485/2001;
ii) “Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 117 TUB (cfr. capo n. 5 della sentenza impugnata).”, laddove non ha dichiarato nullo il contratto per mancanza di forma scritta;
iii) “Erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB e art. 1284 cc, oltre che per violazione degli artt. 1321 e 1346 cc e dell'art. 33, comma 2, lett. n), d.lgs. n.
206/2005 cd. codice del consumo (cf. capo n. 6 della sentenza impugnata)”, laddove non ha dichiarato la nullità della clausola di determinazione degli interessi.
5) L'appellata costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. per il fatto che l'appellante non avrebbe fatto “altro che riportare nell'atto le contestazioni che sono state mosse in primo grado senza mai provare la fondatezza delle censure avanzate”; nel merito, contestando i motivi di appello avversari, ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
6) In sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, l'appellata
[...] ha, infine, sollevato una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 CP_2 comma 2, del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost. (cd. eccesso di delega).
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte, l'appello proposto dalla sig.ra deve Parte_1 ritenersi fondato per le seguenti considerazioni.
pagina 6 di 15 7) Preliminarmente, va evidenziato che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellata Controparte_2
Al riguardo, va detto che la mancanza, secondo un giudizio ex ante, della ragionevole probabilità che l'appello sia accolto, non è più contemplata, nella nuova versione dell'art. 348 bis c.p.c. (applicabile al caso di specie) tra le cause di inammissibilità dell'appello (così come era previsto dall'art. 348 bis c.p.c. ante riforma Cartabia), essendo unicamente previsto nella nuova norma che, sia in caso di inammissibilità che di manifesta infondatezza, il giudice disponga la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.; che, nel caso, tale valutazione deve ritenersi, in ogni modo, superata con il rinvio della causa disposto, in prima udienza, per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. anziché per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
8) Sempre per ciò che riguarda le questioni di carattere preliminare, va detto che l'appellata non ha riproposto, in questa sede, l'eccezione di inammissibilità delle Controparte_2 domande di accertamento avanzate da parte ricorrente per violazione del divieto di frazionamento delle stesse e, quindi, di abuso dello strumento processuale, in ordine alle quali va richiamata la condivisibile valutazione svolta dal giudice di primo grado che ha escluso la fondatezza di tale eccezione sul rilievo che la parte attrice e odierna appellante
“nella presente sede ha svolto solo una domanda di accertamento, domanda di per sé pienamente legittima e che non costituisce, né dimostra, un frazionamento illegittimo delle domande che parte convenuta immagina potranno essere in futuro proposte”, potendosi apprezzare l'ipotizzato frazionamento “solo una volta che le nuove domande dovessero essere proposte in altro e successivo giudizio”.
9) Quanto al merito, va richiamato che, con il proprio primo motivo di appello l'appellante sig.ra ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda Pt_1 di declaratoria di nullità da essa formulata, avendo ritenuto che il caso di specie non configuri una violazione dell'art. 3 del D. Lgs. 374/1999, e, ciò, per aver erroneamente ritenuto che la conclusione del contratto di finanziamento con carta revolving per cui è causa, stipulato per il tramite di un rivenditore di elettrodomestici, si sottrarrebbe al divieto di cui all'art. 3 del D. Lgs.
374/1999 in quanto “riconducibile all'ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 c, 2 lett. a) del menzionato regolamento attuativo, concernente la distribuzione di carte di pagamento”.
pagina 7 di 15 Tale motivo ruota essenzialmente attorno alla questione dell'invocata nullità di un contratto di apertura di una linea di credito con carta cd. revolving concluso con una società finanziaria, per il tramite di un venditore con questa convenzionato, per violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari, segnatamente, dell'art. 3 del D.lgs.
374/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 485/2001 in base ai quali la promozione e raccolta di proposte contrattuali relative alla apertura di linee di credito, in quanto costituente esercizio professionale di agenzia in attività finanziaria, è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'U.I.C., tra cui non figurano i venditori appartenenti alla grande distribuzione.
Va, quindi, chiarito che, nelle more del presente giudizio, tale questione, al centro di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., da parte della Corte di Appello di Firenze, alla Corte di Cassazione, la quale, con riguardo ad una controversia del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, ha enunciato il seguente principio di diritto al quale, questa Corte intende uniformarsi: “Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d. m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato
e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco” (Cass, 12838/25).
Ciò posto, va richiamato che l'appellata a fronte del divieto posto dall'art. 3 comma 1 D. CP_2
Lgs. 374/1999, ha invocato l'operatività, nella specie, dell'art. 2 comma 2 lett. a) del D.M.
485/2001 che prevede che “non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria la distribuzione di carte di pagamento”.
Invero, la parte appellata, costituendosi nel presente giudizio di appello, ha contestato il predetto motivo di appello ribadendo che “non vi possono essere dubbi sul fatto che il contratto di concessione della carta sottoscritto tra e l'appellante, per il tramite del CP_2
Convenzionato, sia ricompreso nell'ambito di operatività della deroga di cui all'art. 2, comma
2, lett. a), del Regolamento attuativo e che conseguentemente, la domanda di nullità del
Contratto, per la parte relativa alla concessione della carta, dovrà essere rigettata”.
pagina 8 di 15 Tale assunto non merita adesione alla luce di quanto enunciato dalla Corte di Cassazione nella già citata pronuncia in ordine alle caratteristiche della carta di pagamento in questione:
“la carta di credito costituisce uno strumento di pagamento che consente al suo titolare di assumere un debito nei confronti dell'intermediario che dovrà essere saldato in un momento successivo e, dunque, diversamente da quanto avviene con la carta di debito, il titolare della carta di credito può usare quest'ultima anche se non dispone immediatamente delle risorse per effettuare un pagamento o un prelievo. Il tratto distintivo della carta di credito cd. revolving risiede nella facoltà riservata al titolare (di) effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi. Ciò a differenza della carta di credito cd. charge in cui l'utilizzatore è tenuto al pagamento (del)le spese effettuate con la carta (in un determinato periodo) in un'unica soluzione, con addebito mensile
e senza pagamento di alcun interesse. Più nel dettaglio il titolare della carta di credito cd. revolving, alla scadenza del periodo di riferimento, potrà corrispondere quanto utilizzato, ricostituendo interamente il fido, ovvero restituire una percentuale inferiore, ricostituendo, dunque, parzialmente la disponibilità concessagli dall'emittente; nel caso in cui il titolare non comunichi alcunché all'emittente, sarà comunque tenuto a restituire quantomeno una somma di importo esiguo stabilita contrattualmente e sovente espressa in forma percentuale (c.d. rata minima). In queste ultime due ipotesi, dunque, il titolare, oltre al differimento proprio di tutte le carte di credito, potrà beneficiare di un'aggiuntiva dilazione di pagamento delle somme effettivamente utilizzate, in relazione alla quale sarà tenuto al pagamento di interessi”.
Da tale ricostruzione discende che: “la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
Ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellata, nella specie, il venditore non poteva essere legittimato al collocamento della carta revolving in virtù dell'art. 2 comma 2 lett.
a) del D.M. 485/2001, non essendo quest'ultima, in ragione della funzione di finanziamento oneroso che la contraddistingue, una mera carta di pagamento.
Va, infine, detto che non meritano accoglimento le considerazioni critiche svolte dall'appellata, nei propri scritti difensivi di carattere conclusionale, in ordine al contenuto della citata sentenza della Corte di Cassazione n. 12838/25 (a cui questa Corte ritiene di dover prestare adesione), la quale, espressasi nell'ambito della funzione nomofilattica di cui all'art.
pagina 9 di 15 363 bis c.p.c., si è pronunciata su tutti i profili dibattuti tra le parti nella questione controversa per cui è causa.
Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, va, pertanto, dichiarata la nullità del contratto di apertura di credito di tipo revolving stipulato tra la sig.ra e la società Pt_1
ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrarietà all'art. 3 del D. lgs. n. Controparte_2
374/1999, perché promosso e sottoscritto presso un venditore appartenente alla grande distribuzione non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C.
Deve conseguentemente riconoscersi il diritto dell'appellante sig.ra alla restituzione Pt_1 delle somme ricevute in prestito da parte di in esecuzione del contratto Controparte_2 dichiarato nullo, maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma primo, c.c., in luogo del tasso convenzionale.
Va, a questo punto, detto che la parte appellata, nel contestare il primo motivo di appello della parte appellante, ha anche richiamato un'eccezione che essa aveva sollevato e che non era stata esaminata dal giudice di primo grado circa il fatto che “il contratto è stato sottoscritto nel mese di settembre 2001, per cui prima dell'istituzione della figura dell'agente” (pag. 15 comparsa di costituzione e risposta).
Al riguardo, l'appellata ha richiamato che “la delega prevista dall'art. 1 del Controparte_2
d. lgs. 29 settembre 1999, n. 374 è stata esercitata soltanto con il d.m. 13 dicembre 2001, n.
485”, con la conseguenza che “in difetto della normativa che ha dato effettiva attuazione alle riserve di legge sopra indicate, in data 9 settembre 2001, il contratto in contestazione ben poteva essere distribuito dai soggetti non vigilati, deversi dagli agenti in attività finanziaria”.
Ad avviso della Corte, alla luce della recente pronuncia della Cassazione sopra richiamata, tale rilievo di parte appellata non pare fondato, posto che la sanzione di nullità per il collocamento del contratto di finanziamento per cui è causa deriva dalla previsione dell'art. 3
D. Lgs. 374/1999 piuttosto che dal Regolamento di cui al D.M. 485/2001, che, anzi, ha introdotto delle fattispecie derogatorie di cui, come visto, l'appellata ha inteso avvalersi.
10) Va, quindi, detto che l'appellata , in sede di memoria di replica alla comparsa CP_2 conclusionale avversaria, ha ritenuto di sollevare una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.lgs. n. 374/1999 per violazione dell'artt. 76 e 77 Cost. (cd. eccesso di delega) per il fatto che il Legislatore delegato, ivi demandando al Ministero del Tesoro (ora, Ministero dell'Economia e delle Finanze) di specificare il contenuto dell'attività di agenzia finanziaria pagina 10 di 15 riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'UIC, avrebbe sub-delegato a quest'ultimo la normazione di aspetti sostanziali della disciplina (poi avvenuta con l'adozione del
Regolamento attuativo n. 485/2001 che avrebbe delineato il perimetro soggettivo e oggettivo relativo alla riserva di attività di agenzia finanziaria), così esorbitando dal perimetro delineato dalla Legge delega n. 52/1996. Al riguardo, la parte appellata ha chiarito che quest'ultima
“autorizzava il Governo a estendere, attraverso uno o più decreti legislativi, le disposizioni in materia di riciclaggio a nuove attività finanziarie senza prevedere alcuna sub-delega a organi amministrativi (…)” e che “nel caso di specie, si verte in una ipotesi di eccesso di delega da parte dell'art. 3 del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374, in quanto la norma ha attribuito al
Ministero del Tesoro poteri regolamentari su aspetti sostanziali dell'attività degli agenti in attività finanziaria, in assenza di una previsione esplicita nella Legge Delega, configurando una sub-delega, non prevista né consentita”.
10.1) Ad avviso della Corte tale allegazione di incostituzionalità deve ritenersi manifestamente infondata.
Pare opportuno richiamare, al riguardo, il quadro normativo di riferimento ratione temporis applicabile.
Il D.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”.
La legge n. 52/1996 (c.d. legge comunitaria per l'anno 1994), per quanto rileva nel presente giudizio, all'art. 15, nel delegare il Governo ad integrare l'attuazione della direttiva
91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett. c), del comma primo, che la delega sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia,
pagina 11 di 15 dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991”, si applicano, nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: … n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3”.
L'art. 3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art. 3, comma 2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi dell'art. 3 sono, inoltre, previsti i requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco ed i poteri di controllo attribuiti all'U.I.C. sui soggetti iscritti nell'elenco la tenuta dell'elenco stesso.
L'art. 2 del DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle
pagina 12 di 15 attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo
106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Così delineato il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per eccesso di delega sollevata dall'appellata perché, CP_2 contrariamente a quanto da questa dedotto, il Legislatore Delegato non ha demandato alla fonte secondaria la definizione delle attività a cui estendere l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle attività di riciclaggio, ma ha provveduto a delinearla, già in modo esaustivo, all'art. 1 comma 1 lett. n) del D.lgs. e, dunque, tramite fonte di rango primario: tale disposizione, infatti, sulla scorta dei principi normativi consacrati nella già citata Legge delega, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni antiriciclaggio
(iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del D.lgs. 374/1999) a coloro i quali esercitano
“agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del T.U.B.” norma questa che contempla la
“concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Ne deriva che la fonte primaria assolve compiutamente il compito di delineare il perimetro soggettivo e oggettivo della riserva di attività in favore degli agenti in attività finanziaria, nonché di individuare i soggetti chiamati all'iscrizione nell'elenco tenuto presso l'UIC, e, ciò, tramite il rinvio dell'art. 3 co. 1 del D.lgs. 374/1999 all'art.1, co.1 lett. n) del medesimo D. Lgs. che, a sua volta, rinvia all'art. 106 del TUB (in questo senso, cfr. anche Corte di Appello di
Firenze, con sentenza n. 1494/2025).
D'altra parte, il Legislatore delegato, attraverso il rinvio asseritamente viziato da eccesso di delega, si è limitato a demandare al Ministero del Tesoro (ora, MEF), la definizione della normativa secondaria, di dettaglio, in chiave di specificazione tecnica, nell'ambito della nozione di agenzia in attività finanziaria posta dalla norma di rango primario, poi adottata con il Regolamento di cui D.M. n. 485/2001.
Tale considerazione consente di ritenere la questione di illegittimità costituzionale posta dall'appellata non solo manifestamente infondata, ma anche priva del requisito della pagina 13 di 15 rilevanza, posto che la questione della validità o meno del contratto oggetto del presente giudizio, per il profilo dedotto in causa, va apprezzata unicamente alla stregua delle disposizioni contenute nel D.lgs. 374/1999.
Va, del resto, considerato che, secondo la prospettazione della parte che ha sollevato il dubbio di costituzionalità, il Regolamento ministeriale n. 485/2001, all'art. 2 lett. a), prevederebbe una deroga rispetto al divieto derivante dalla norma di cui all'art. 3 co. 1 D. Lgs.
374/1999; che, non a caso, la parte appellata ha inteso sostenere che la concessione di una carta di credito revolving rientrerebbe proprio nella deroga di cui all'art. 2 lett. a) D.M. n.
485/2001; che, peraltro, come s'è già sopra richiamato, la Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 12838/2025, ha escluso le carte di tipo “revolving” dall'ambito di applicazione della deroga di cui all'art. 2 del Regolamento attuativo.
11) L'accoglimento del primo motivo di appello, sul quale è basata la domanda proposta in via principale dall'odierna appellante, esime il collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi di appello.
12) Quanto alle spese, tenuto conto della pacifica esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito sulla questione controversa in causa, specie prima della pubblicazione della già citata pronuncia della Corte di Cassazione n.12838/25 (resa all'esito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., con la quale è stata affermata la nullità dei contratti di finanziamento con concessione di carta revolving stipulati ante D. Lgs. 141/2010 con soggetti non iscritti all'elenco degli agenti in attività finanziaria, e, ciò, a fronte di una maggioritaria giurisprudenza di merito orientata a ritenere la validità di tali contratti), deve ritenersi che ricorrano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali rientra l'incertezza giurisprudenziale sulla questione oggetto del giudizio all'epoca dell'introduzione della causa” (Cass. 15/03/2025, n. 6901).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9078/2024 pubblicata in Parte_1
pagina 14 di 15 data 18.10.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accerta la nullità del contratto di finanziamento stipulato tra e e, Parte_1 Controparte_2 per l'effetto, dichiara che l'appellante è tenuta alla restituzione Parte_1 delle somme ricevute in prestito maggiorate del solo tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 primo comma c.c. in luogo del tasso convenzionale;
2) dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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