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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 5981/2018 R.G. (n.
5981/18 e n. 12445/18), promosse
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
MIRABELLI FRANCESCO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a Controparte_1
CATANIA il 21/07/1976 (C.F. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ALATI DALILA, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione merita accoglimento.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Catania in data 08/6/2002 trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 257,
Parte II, Seria A, anno 2002, dal quale sono nate le figlie
(il 24.08.2007) e (il 06.02.2017), la separazione R_ Per_2 di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Con riguardo alle altre domande va osservato quanto segue.
La legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della Potestà (ora responsabilità) genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore).
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con
2 riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore,
come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I
17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono emerse circostanze in concreto pregiudizievoli le minori, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, già disposto con ordinanza ex art. 708 c.p.c.. Al riguardo va rilevato che le
Contr relazioni dell 24/11/2021 e del Servizio Sociale di
Misterbianco del 16/12/2022 sono risalenti a diversi anni addietro e che in ogni caso evidenziavano essenzialmente delle difficoltà nel rapporto tra il padre e la figlia R_
(“quest'ultimo [il padre] continui ad intrattenere quasi regolari e sereni rapporti con la secondogenita ]”) di Per_2
per sé tali da non giustificare un affidamento esclusivo alla madre, che entrambe le parti hanno intrapreso un percorso di educazione e sostegno alla genitorialità per come stabilito da questo Tribunale, che è ormai prossima alla maggiore R_
età e che comunque il rapporto è migliorato secondo quanto in ultimo dedotto dal resistente, che non sono stati allegati né sono emersi ulteriori fatti idonei a giustificare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso.
Va, pertanto, disposto l'affidamento condiviso di e R_
ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_2
madre, con la quale vivono. 3 Alla ricorrente, di conseguenza, va assegnata la casa coniugale.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, salvo diversi accordi tra le parti,
potrà avere con sé la figlia , Controparte_1 Per_2
nel rispetto della sua volontà, almeno due pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per due settimane, anche non continuative, nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Con riguardo a , considerato che è ormai prossima R_
alla maggiore età, può disporsi che il padre possa vederla ogniqualvolta lo deciderà nel rispetto della volontà e delle esigenze della figlia.
Il resistente deve concorrere al mantenimento delle due figlie minorenni con un contributo da determinarsi in complessivi € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, in assenza di completa documentazione reddituale, viene determinato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento delle minori e dei redditi delle parti (le allegazioni della moglie, che sostiene che il marito percepisca un reddito di circa € 1.600,00, sono indimostrate, e sono state contestate da controparte, che ha dichiarato di percepire uno reddito mensile di circa € 1.000,00
e di non presentare alcuna dichiarazione dei redditi).
Non può, infine, essere accolta la domanda di addebito della separazione formulate dal resistente.
La dichiarazione di addebito della separazione implica,
infatti, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente 4 e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza ( v. Cassazione
civile sez. I, 05 febbraio 2008 n. 2740; Cassazione civile sez. I
11 giugno 2005 n. 12383; Cass. 28 settembre 2001 n. 12130).
Nella fattispecie in esame non emergono elementi che depongano per la responsabilità esclusiva o determinante della moglie con riferimento alla rottura del sodalizio coniugale.
Al riguardo va osservato che il resistente non ha dedotto specifiche e concrete allegazioni a sostegno della richiesta di addebito, che la domanda è stata formulata in modo generico e che non è stata supportata da istanze istruttorie.
In mancanza di specifiche allegazioni, e conseguentemente di prova, della responsabilità esclusiva o determinante attribuibile ad una delle parti della rottura del sodalizio coniugale, la domanda di addebito va rigettata.
In relazione all'esisto della lite le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5981/2018 RG;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
Dispone l'affidamento condiviso delle figlie e R_
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Per_2
e con diritto di visita in favore del padre come in Parte_1
parte motiva;
Assegna a la casa coniugale;
Parte_1
Dispone che contribuisca al Controparte_1
mantenimento delle figlie e versando alla R_ Per_2
ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di
5 complessivi € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 5981/2018 R.G. (n.
5981/18 e n. 12445/18), promosse
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
MIRABELLI FRANCESCO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a Controparte_1
CATANIA il 21/07/1976 (C.F. , C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. ALATI DALILA, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come da note in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione merita accoglimento.
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Catania in data 08/6/2002 trascritto nei
Registri degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 257,
Parte II, Seria A, anno 2002, dal quale sono nate le figlie
(il 24.08.2007) e (il 06.02.2017), la separazione R_ Per_2 di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e importa l'accoglimento della richiesta pronuncia di separazione.
Con riguardo alle altre domande va osservato quanto segue.
La legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della Potestà (ora responsabilità) genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore).
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con provvedimento motivato, con
2 riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore,
come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593; Cassazione civile sez. I
17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono emerse circostanze in concreto pregiudizievoli le minori, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso, già disposto con ordinanza ex art. 708 c.p.c.. Al riguardo va rilevato che le
Contr relazioni dell 24/11/2021 e del Servizio Sociale di
Misterbianco del 16/12/2022 sono risalenti a diversi anni addietro e che in ogni caso evidenziavano essenzialmente delle difficoltà nel rapporto tra il padre e la figlia R_
(“quest'ultimo [il padre] continui ad intrattenere quasi regolari e sereni rapporti con la secondogenita ]”) di Per_2
per sé tali da non giustificare un affidamento esclusivo alla madre, che entrambe le parti hanno intrapreso un percorso di educazione e sostegno alla genitorialità per come stabilito da questo Tribunale, che è ormai prossima alla maggiore R_
età e che comunque il rapporto è migliorato secondo quanto in ultimo dedotto dal resistente, che non sono stati allegati né sono emersi ulteriori fatti idonei a giustificare una deroga alla regola dell'affidamento condiviso.
Va, pertanto, disposto l'affidamento condiviso di e R_
ad entrambi i genitori con collocamento presso la Per_2
madre, con la quale vivono. 3 Alla ricorrente, di conseguenza, va assegnata la casa coniugale.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, salvo diversi accordi tra le parti,
potrà avere con sé la figlia , Controparte_1 Per_2
nel rispetto della sua volontà, almeno due pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per due settimane, anche non continuative, nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Con riguardo a , considerato che è ormai prossima R_
alla maggiore età, può disporsi che il padre possa vederla ogniqualvolta lo deciderà nel rispetto della volontà e delle esigenze della figlia.
Il resistente deve concorrere al mantenimento delle due figlie minorenni con un contributo da determinarsi in complessivi € 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il predetto contributo, in assenza di completa documentazione reddituale, viene determinato in tale misura tenuto conto delle esigenze di sostentamento delle minori e dei redditi delle parti (le allegazioni della moglie, che sostiene che il marito percepisca un reddito di circa € 1.600,00, sono indimostrate, e sono state contestate da controparte, che ha dichiarato di percepire uno reddito mensile di circa € 1.000,00
e di non presentare alcuna dichiarazione dei redditi).
Non può, infine, essere accolta la domanda di addebito della separazione formulate dal resistente.
La dichiarazione di addebito della separazione implica,
infatti, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente 4 e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza ( v. Cassazione
civile sez. I, 05 febbraio 2008 n. 2740; Cassazione civile sez. I
11 giugno 2005 n. 12383; Cass. 28 settembre 2001 n. 12130).
Nella fattispecie in esame non emergono elementi che depongano per la responsabilità esclusiva o determinante della moglie con riferimento alla rottura del sodalizio coniugale.
Al riguardo va osservato che il resistente non ha dedotto specifiche e concrete allegazioni a sostegno della richiesta di addebito, che la domanda è stata formulata in modo generico e che non è stata supportata da istanze istruttorie.
In mancanza di specifiche allegazioni, e conseguentemente di prova, della responsabilità esclusiva o determinante attribuibile ad una delle parti della rottura del sodalizio coniugale, la domanda di addebito va rigettata.
In relazione all'esisto della lite le spese processuali vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5981/2018 RG;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
Dispone l'affidamento condiviso delle figlie e R_
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Per_2
e con diritto di visita in favore del padre come in Parte_1
parte motiva;
Assegna a la casa coniugale;
Parte_1
Dispone che contribuisca al Controparte_1
mantenimento delle figlie e versando alla R_ Per_2
ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di
5 complessivi € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Rigetta nel resto;
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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