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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2023, n. 10429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10429 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HE AR LA DU nato il [...] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
sentito il PG KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
ck Penale Sent. Sez. 4 Num. 10429 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/02/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 8559 del 27/01/2022, la Terza Sezione di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da HetkBar" ' AS SK avverso la ' sentenza della Corte di appello di Roma del 2 febbraio 2021, con cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 20 novembre 2017, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, aveva applicato all'Heta, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena di anni quattro e giorni quindici di reclusione ed euro millecinquecento di multa in relazione ai reati ex artt. 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen. di cui ai capi A16, A23, A42, A43, A45 e A47. L'organo giudicante ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo del ri- corso proposto dall'Heta, con cui si doleva dell'omessa declaratoria di prescrizione per i reati contestati da parte della Corte di appello, evidenziando che i reati di cui ai capi A16 ed A23 erano stati commessi il 21 febbraio 2008 e quelli di cui ai capi A42, A43, A45 ed A47 erano stati commessi il 13 marzo 2008, per cui, i termini di prescri- zione dovevano essere calcolati rispettivamente al 21 agosto 2020 e al 13 settembre 2020. Inoltre, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione pari com- plessivamente ad anni uno, mesi cinque e giorni dieci, la scadenza doveva essere stabilita rispettivamente a gennaio e a febbraio 2022. La prescrizione, pertanto, non era ancora maturata alla data di deliberazione della sentenza impugnata (2 febbraio 2021). 2. L'Heta ricorre ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo che la Corte di Cassazione ha commesso un errore dì computo del termine di prescrizione e dei periodi di sospensione. L'Heta rileva che, per effetto del giudizio di equivalenza tra le circostanze aggra- vanti ed attenuanti, il termine massimo di prescrizione dei reati contestati si era ri- dotto ad anni sette e mesi sei di reclusione. Quanto al periodo di sospensione della prescrizione, la Corte di Cassazione ha richiamato il calcolo di anni uno, mesi cinque e giorni dieci, illustrato dalla sentenza della Corte capitolina nei termini seguenti: a) sospensione nel giudizio di appello dal 28 gennaio 2020 al 28 settembre 2020 e dal 28 settembre 2020 al 22 dicembre 2020 pari a mesi dieci e giorni ventidue;
b) sospensione obbligatoria nel giudizio di appello di 64 Giorni, causa Covid-19; c) sospensione nel giudizio di primo grado per la durata di mesi quattro e giorni ventiquattro per adesione del difensore all'astensione di ca- tegoria. Peraltro, il calcolo relativo al periodo di sospensione nel giudizio di appello doveva ritenersi errato. In ogni caso, anche a voler ritenere valido il periodo di sospensione 3 individuato dalla Corte di appello di Roma e avallato dalla Suprema Corte - pari ad anni uno, mesi cinque e giorni dieci. Si trattava di un errore di fatto percettivo, causato dalla svista di non aver con- siderato come la Corte di Cassazione non avesse considerato le modalità di calcolo stabilite dalla Corte distrettuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente osservato che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di Cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625 - bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chia- ramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di speci- fiche valutazioni giuridiche (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453). Ciò posto, va quindi rilevato che effettivamente il ricorrente prospetta un errore di fatto, impugnabile ex art. 625 bis cod. proc. pen., avendo dedotto la sussistenza di un errore in ordine al calcolo del termine di prescrizione e della durata delle so- spensioni, in cui era incorsa la Corte di appello e, successivamente, anche la Corte di Cassazione;
in particolare, nella sentenza impugnata si è reiterato il calcolo prece- dentemente indicato, senza svolgere nessuna valutazione di natura giuridica. 2. Tanto premesso sulla proponibilità di tale ricorso, va altresì ricordato il princi- pio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le con- correnti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espres- samente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057). Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la formulazione di un giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche non comportava nessun tipo di riduzione del termine massimo di prescrizione, che trat- tandosi di reati di furto pluriaggravato ex artt. 625, nn. 2 e 5, cod. pen., aventi pena detentiva massima di anni dieci, da determinare in anni dodici e mesi sei. 4 Ne consegue che, tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione, persino a voler riconoscere la misura più ridotta indicata dal ricorrente, alla data di deliberazione della sentenza di appello (2 febbraio 2021) i reati non erano prescritti. Peraltro, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legittimità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2023.
sentito il PG KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
ck Penale Sent. Sez. 4 Num. 10429 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 28/02/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 8559 del 27/01/2022, la Terza Sezione di questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da HetkBar" ' AS SK avverso la ' sentenza della Corte di appello di Roma del 2 febbraio 2021, con cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 20 novembre 2017, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, aveva applicato all'Heta, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena di anni quattro e giorni quindici di reclusione ed euro millecinquecento di multa in relazione ai reati ex artt. 624 e 625, nn. 2 e 5, cod. pen. di cui ai capi A16, A23, A42, A43, A45 e A47. L'organo giudicante ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo del ri- corso proposto dall'Heta, con cui si doleva dell'omessa declaratoria di prescrizione per i reati contestati da parte della Corte di appello, evidenziando che i reati di cui ai capi A16 ed A23 erano stati commessi il 21 febbraio 2008 e quelli di cui ai capi A42, A43, A45 ed A47 erano stati commessi il 13 marzo 2008, per cui, i termini di prescri- zione dovevano essere calcolati rispettivamente al 21 agosto 2020 e al 13 settembre 2020. Inoltre, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione pari com- plessivamente ad anni uno, mesi cinque e giorni dieci, la scadenza doveva essere stabilita rispettivamente a gennaio e a febbraio 2022. La prescrizione, pertanto, non era ancora maturata alla data di deliberazione della sentenza impugnata (2 febbraio 2021). 2. L'Heta ricorre ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo che la Corte di Cassazione ha commesso un errore dì computo del termine di prescrizione e dei periodi di sospensione. L'Heta rileva che, per effetto del giudizio di equivalenza tra le circostanze aggra- vanti ed attenuanti, il termine massimo di prescrizione dei reati contestati si era ri- dotto ad anni sette e mesi sei di reclusione. Quanto al periodo di sospensione della prescrizione, la Corte di Cassazione ha richiamato il calcolo di anni uno, mesi cinque e giorni dieci, illustrato dalla sentenza della Corte capitolina nei termini seguenti: a) sospensione nel giudizio di appello dal 28 gennaio 2020 al 28 settembre 2020 e dal 28 settembre 2020 al 22 dicembre 2020 pari a mesi dieci e giorni ventidue;
b) sospensione obbligatoria nel giudizio di appello di 64 Giorni, causa Covid-19; c) sospensione nel giudizio di primo grado per la durata di mesi quattro e giorni ventiquattro per adesione del difensore all'astensione di ca- tegoria. Peraltro, il calcolo relativo al periodo di sospensione nel giudizio di appello doveva ritenersi errato. In ogni caso, anche a voler ritenere valido il periodo di sospensione 3 individuato dalla Corte di appello di Roma e avallato dalla Suprema Corte - pari ad anni uno, mesi cinque e giorni dieci. Si trattava di un errore di fatto percettivo, causato dalla svista di non aver con- siderato come la Corte di Cassazione non avesse considerato le modalità di calcolo stabilite dalla Corte distrettuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente osservato che l'omessa rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di Cassazione è emendabile con il rimedio di cui all'art. 625 - bis cod. proc. pen. a condizione che il ricorrente abbia prospettato la questione come derivante da un mero errore percettivo dell'organo giudicante ed emerga chia- ramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di speci- fiche valutazioni giuridiche (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, Tullio, Rv. 279065; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453). Ciò posto, va quindi rilevato che effettivamente il ricorrente prospetta un errore di fatto, impugnabile ex art. 625 bis cod. proc. pen., avendo dedotto la sussistenza di un errore in ordine al calcolo del termine di prescrizione e della durata delle so- spensioni, in cui era incorsa la Corte di appello e, successivamente, anche la Corte di Cassazione;
in particolare, nella sentenza impugnata si è reiterato il calcolo prece- dentemente indicato, senza svolgere nessuna valutazione di natura giuridica. 2. Tanto premesso sulla proponibilità di tale ricorso, va altresì ricordato il princi- pio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le con- correnti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espres- samente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057). Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la formulazione di un giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche non comportava nessun tipo di riduzione del termine massimo di prescrizione, che trat- tandosi di reati di furto pluriaggravato ex artt. 625, nn. 2 e 5, cod. pen., aventi pena detentiva massima di anni dieci, da determinare in anni dodici e mesi sei. 4 Ne consegue che, tenendo conto del periodo di sospensione della prescrizione, persino a voler riconoscere la misura più ridotta indicata dal ricorrente, alla data di deliberazione della sentenza di appello (2 febbraio 2021) i reati non erano prescritti. Peraltro, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza e per la presentazione di motivi non proponibili in sede di legittimità non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2023.