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17 novembre 2017
17 novembre 2017
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.