Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Articolo 16 della Legge 6 ottobre 2017, n. 158
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17 novembre 2017
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