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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/10/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 796/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PP EN ON - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 796/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...], , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Amanta Carlino del Foro di Agrigento ( ) sito in C.F._2
Canicattì in Corso Umberto I n. 100, che lo rappresenta e lo difende, PEC:
Email_1
E
, Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_2 C.F._3
07/02/1978 e residente in [...], elettivamente domiciliata, ai fini del giudizio, ad Agrigento, in Via Mazzini n. 12, presso lo studio dell'avv. Calogero Sferrazza (cod. fisc. ; PEC: CodiceFiscale_4
dalla quale è rappresentata e difesa Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno concluso come in atti e il PM ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 aprile 2005 ha esposto di essersi unito Parte_1 in matrimonio civile il 15 settembre 2005, a Naro, con Parte_2 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Naro al n. 3, parte I, anno 2005., soggiungendo che da detta unione erano nati i figli (il Persona_1
23.4.2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, (il Persona_2
10.8.2007) ancora minorenni alla data del ricorso stesso, e (il Parte_3
12.9.2013).
Con sentenza n. 334/2024, pubblicata il 4.3.2024, il Tribunale Civile di Agrigento, nella causa iscritta al n. 3349/2021 R.G., pronunciava la separazione personale dei coniugi, affidando i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio della madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale sita in Naro in via Euripide, e con obbligo in capo al padre di corrispondere, a titolo di contributo per il loro mantenimento, la somma mensile di €. 600,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
La superiore sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva il 4.9.2024.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di mantenere ferme le condizioni stabilite dal Tribunale in sede di separazione ad eccezione di quelle economiche, in quanto non adeguate alla situazione di fatto sopravvenuta alla separazione, non svolgendo egli stesso alcuna attività lavorativa stabile.
A seguito della costituzione della resistente, che ha contestato le domande di carattere economico del , le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni del Parte_1 divorzio, di cui hanno dato conto i loro rispettivi difensori all'udienza del 16 settembre 2025, come da istanza congiunta del 29 agosto 2025, depositata telematicamente il 15 settembre 2025, dagli stessi sottoscritta, alla seguenti condizioni:
“Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento stabile presso il domicilio materno, con diritto per il padre di vederli e frequentarli liberamente, compatibilmente ai loro impegni scolastici o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite in sede di separazione dei coniugi. Assegnare la casa coniugale, sita in Naro in via Euripide n. 22 alla , in Parte_2 quanto rispondente all'interesse della prole.
Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore Parte_1 di ciascun figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 150,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Disporre che le deduzioni fiscali e l'assegno unico e ogni altro emolumento erogato dall' sarà percepito CP_1 integralmente dalla sig.ra , prestando il ricorrente Parte_2 consenso espresso in tal senso”.
***
La domanda è ammissibile e fondata (in quanto è previsto un contributo al mantenimento di tutti i figli, i primi due non economicamente indipendenti, l'ultimo ancora minorenne), in quanto dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale (stante la trasformazione in divorzio consensuale) a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, pronunciata con sentenza passata in giudicato il 4 settembre 2024.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
In ragione dell'accordo raggiunto, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 1 aprile 2005 a Naro tra
[...]
e , matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Naro al n. 3, parte I, anno 2005; omologa le condizioni concordate nell'istanza congiunta di trasformazione del rito del 29 agosto 2025, depositata telematicamente il 15 settembre 2025; dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il PRESIDENTE estensore
PP EN ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PP EN ON - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 796/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...], , ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Amanta Carlino del Foro di Agrigento ( ) sito in C.F._2
Canicattì in Corso Umberto I n. 100, che lo rappresenta e lo difende, PEC:
Email_1
E
, Cod. Fisc. , nata a [...] il Parte_2 C.F._3
07/02/1978 e residente in [...], elettivamente domiciliata, ai fini del giudizio, ad Agrigento, in Via Mazzini n. 12, presso lo studio dell'avv. Calogero Sferrazza (cod. fisc. ; PEC: CodiceFiscale_4
dalla quale è rappresentata e difesa Email_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno concluso come in atti e il PM ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 aprile 2005 ha esposto di essersi unito Parte_1 in matrimonio civile il 15 settembre 2005, a Naro, con Parte_2 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Naro al n. 3, parte I, anno 2005., soggiungendo che da detta unione erano nati i figli (il Persona_1
23.4.2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, (il Persona_2
10.8.2007) ancora minorenni alla data del ricorso stesso, e (il Parte_3
12.9.2013).
Con sentenza n. 334/2024, pubblicata il 4.3.2024, il Tribunale Civile di Agrigento, nella causa iscritta al n. 3349/2021 R.G., pronunciava la separazione personale dei coniugi, affidando i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso il domicilio della madre, a cui veniva assegnata la casa coniugale sita in Naro in via Euripide, e con obbligo in capo al padre di corrispondere, a titolo di contributo per il loro mantenimento, la somma mensile di €. 600,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
La superiore sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva il 4.9.2024.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di mantenere ferme le condizioni stabilite dal Tribunale in sede di separazione ad eccezione di quelle economiche, in quanto non adeguate alla situazione di fatto sopravvenuta alla separazione, non svolgendo egli stesso alcuna attività lavorativa stabile.
A seguito della costituzione della resistente, che ha contestato le domande di carattere economico del , le parti sono addivenute ad un accordo sulle condizioni del Parte_1 divorzio, di cui hanno dato conto i loro rispettivi difensori all'udienza del 16 settembre 2025, come da istanza congiunta del 29 agosto 2025, depositata telematicamente il 15 settembre 2025, dagli stessi sottoscritta, alla seguenti condizioni:
“Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocamento stabile presso il domicilio materno, con diritto per il padre di vederli e frequentarli liberamente, compatibilmente ai loro impegni scolastici o, in caso di disaccordo, secondo le modalità stabilite in sede di separazione dei coniugi. Assegnare la casa coniugale, sita in Naro in via Euripide n. 22 alla , in Parte_2 quanto rispondente all'interesse della prole.
Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore Parte_1 di ciascun figlio minore o maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente pari ad euro 150,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
Disporre che le deduzioni fiscali e l'assegno unico e ogni altro emolumento erogato dall' sarà percepito CP_1 integralmente dalla sig.ra , prestando il ricorrente Parte_2 consenso espresso in tal senso”.
***
La domanda è ammissibile e fondata (in quanto è previsto un contributo al mantenimento di tutti i figli, i primi due non economicamente indipendenti, l'ultimo ancora minorenne), in quanto dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale (stante la trasformazione in divorzio consensuale) a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, pronunciata con sentenza passata in giudicato il 4 settembre 2024.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
In ragione dell'accordo raggiunto, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 1 aprile 2005 a Naro tra
[...]
e , matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Naro al n. 3, parte I, anno 2005; omologa le condizioni concordate nell'istanza congiunta di trasformazione del rito del 29 agosto 2025, depositata telematicamente il 15 settembre 2025; dispone che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Spese compensate.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025
Il PRESIDENTE estensore
PP EN ON