Art. 2. Viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia 1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo altresi' la tipologia di spese finanziabili.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo altresi' la tipologia di spese finanziabili.