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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/11/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. DE HE UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2772/2023 R.G. tra
rappresentato e difeso dall'avv. Rinaldo Sementa Parte_1
-ricorrente-
e
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, e per esso l' Controparte_3
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
[...] dal dott.ssa Elvira Sarubbi
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 05.12.2023 il ricorrente indicato in epigrafe, docente di ruolo dall'01.09.2001 alle dipendenze del resistente deduceva di CP_1 essere presente nelle graduatorie interne dell'IIS Fermi di Catanzaro, con il punteggio acquisito di n. 212; che il predetto punteggio non contemplava i n. 6 punti riconoscibili al servizio militare prestato in costanza di nomina dal 17.03.1992 al 16.03.1993, in violazione dell'art. 485 co.
7. D.lgs. n. 297/1994, e degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del
Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, a) accertare e dichiarare ad ottenere il riconoscimento di punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o superiore a 15 gg. per il servizio militare e civile svolto non in
1 pendenza di rapporto di lavoro in ambito scolastico;
b) per l'effetto, condannare il convenuto CP_1 ad operare una rettifica della graduatoria interna di competenza, riconoscendo il punteggio aggiuntivo relativo al servizio militare svolto;
c) condannare parte resistente al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente per il ritardo nell'aggiornamento della graduatoria, da liquidarsi nella misura di €
5.000,00 o della maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa”.
Il convenuto si costituiva in giudizio argomentando per l'infondatezza del CP_1 ricorso chiedendone il rigetto.
* * *
Il ricorso è infondato.
Va innanzitutto osservato che, contrariamente alla prospettazione del , il sig. CP_1
ha prestato il servizio militare “in costanza di nomina”, come si evince dallo Pt_1 stato matricolare del docente (all. 2 del ). Dallo stesso, difatti, emerge che il CP_1 ricorrente ha iniziato ad espletare servizi non di ruolo in qualità di personale docente a far data dal 14.11.1992 e che, tre giorni prima dell'inizio del periodo di leva (svolto dal 17.03.1992 al 16.03.1993) era in servizio con contratto di supplenza annuale dal
09.01.1992 al 14.03.1992, servizio immediatamente ripreso (il 17.03.1993) appena concluso il servizio militare (16.03.1993).
Ciò detto, osta all'accoglimento della domanda, la circostanza che parte ricorrente, nella domanda di inserimento nella graduatoria interna presso l'ISS “E.Fermi” di
, non ha effettivamente indicato, tra i titoli di servizio, il servizio militare CP_3 svolto dal 17/03/1992 al 16/03/1993, né tale indicazione è presente nelle successive domande di aggiornamento delle graduatorie (cfr. all. 3 del ); sicché, il CP_1 servizio militare non poteva essere valutabile ai fini del punteggio, a nulla rilevando che il ne era a conoscenza giusta indicazione nel suo stato matricolare (cfr. CP_1 all. 2), essendo onere del docente richiedere espressamente in domanda l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
La peculiarità della questione esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
2 - compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 11.11.2025
3
Il Giudice del Lavoro
DE HE UZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. DE HE UZ, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 11.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2772/2023 R.G. tra
rappresentato e difeso dall'avv. Rinaldo Sementa Parte_1
-ricorrente-
e
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, e per esso l' Controparte_3
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
[...] dal dott.ssa Elvira Sarubbi
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 05.12.2023 il ricorrente indicato in epigrafe, docente di ruolo dall'01.09.2001 alle dipendenze del resistente deduceva di CP_1 essere presente nelle graduatorie interne dell'IIS Fermi di Catanzaro, con il punteggio acquisito di n. 212; che il predetto punteggio non contemplava i n. 6 punti riconoscibili al servizio militare prestato in costanza di nomina dal 17.03.1992 al 16.03.1993, in violazione dell'art. 485 co.
7. D.lgs. n. 297/1994, e degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del
Lavoro adito, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, a) accertare e dichiarare ad ottenere il riconoscimento di punti 6 per singolo anno e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o superiore a 15 gg. per il servizio militare e civile svolto non in
1 pendenza di rapporto di lavoro in ambito scolastico;
b) per l'effetto, condannare il convenuto CP_1 ad operare una rettifica della graduatoria interna di competenza, riconoscendo il punteggio aggiuntivo relativo al servizio militare svolto;
c) condannare parte resistente al risarcimento dei danni subiti da parte ricorrente per il ritardo nell'aggiornamento della graduatoria, da liquidarsi nella misura di €
5.000,00 o della maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa”.
Il convenuto si costituiva in giudizio argomentando per l'infondatezza del CP_1 ricorso chiedendone il rigetto.
* * *
Il ricorso è infondato.
Va innanzitutto osservato che, contrariamente alla prospettazione del , il sig. CP_1
ha prestato il servizio militare “in costanza di nomina”, come si evince dallo Pt_1 stato matricolare del docente (all. 2 del ). Dallo stesso, difatti, emerge che il CP_1 ricorrente ha iniziato ad espletare servizi non di ruolo in qualità di personale docente a far data dal 14.11.1992 e che, tre giorni prima dell'inizio del periodo di leva (svolto dal 17.03.1992 al 16.03.1993) era in servizio con contratto di supplenza annuale dal
09.01.1992 al 14.03.1992, servizio immediatamente ripreso (il 17.03.1993) appena concluso il servizio militare (16.03.1993).
Ciò detto, osta all'accoglimento della domanda, la circostanza che parte ricorrente, nella domanda di inserimento nella graduatoria interna presso l'ISS “E.Fermi” di
, non ha effettivamente indicato, tra i titoli di servizio, il servizio militare CP_3 svolto dal 17/03/1992 al 16/03/1993, né tale indicazione è presente nelle successive domande di aggiornamento delle graduatorie (cfr. all. 3 del ); sicché, il CP_1 servizio militare non poteva essere valutabile ai fini del punteggio, a nulla rilevando che il ne era a conoscenza giusta indicazione nel suo stato matricolare (cfr. CP_1 all. 2), essendo onere del docente richiedere espressamente in domanda l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
La peculiarità della questione esaminata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
2 - compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 11.11.2025
3
Il Giudice del Lavoro
DE HE UZ