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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5657 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3170/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 23.09.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. COPERTINO Parte_1 C.F._1
NN ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla C.F._2 via San Pasquale n. 48 - Email_1
APPELLANTE
E
1 (P.I. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via P.IVA_1
F. Caracciolo 9 bis, presso lo studio dell'avv. Gaetano Santucci de Magistris (C.F.
) e dell'avv. Gianfranco Fazia (C.F. ), che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono - Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
, residente in [...] C.F._5
RI De OL n. 12
APPELLATO - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2805/2019, pubblicata il
18.12.2019, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 28.10.2013, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, e la compagnia assicuratrice Controparte_2 Controparte_3
, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti in
[...] conseguenza del sinistro occorsogli in data 21.12.2010, alle ore 21.00 circa, in Torre Del Greco, alla via
CI De GA, a seguito del quale aveva riportato lesioni personali con postumi permanenti.
Più precisamente, l'attore deduceva che, mentre marciava in direzione Maremonte, alla guida del motociclo Piaggio Beverly targato DE55853, veniva urtato sul lato destro del motociclo e scaraventato al suolo da un'autovettura Opel Corsa targata AE525XK, il cui conducente si immetteva improvvisamente ed incautamente sulla strada, provenendo da un luogo privato all'altezza del civico n.
126 di via CI De GA.
L'autoveicolo, di proprietà di , era assicurato per la RCA con la Compagnia Controparte_2
Assicurativa . CP_1
In conseguenza del sinistro l'attore riportava una frattura del malleolo peroniero a destra con frammenti parzialmente angolati, contusioni escoriate multiple per il corpo, cervicalgia, trauma distorsivo al ginocchio destro, trauma contusivo alla spalla destra, e una ferita lacero contusa nella regione plantare del piede destro, con prognosi
2 di trenta giorni, così come da referto rilasciato dall'Ospedale “A. Maresca” di Torre Del Greco, ove giungeva accompagnato da un automobilista fermatosi a soccorrerlo.
Ricoverato in ospedale, durante la degenza veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura, cui seguiva un periodo di convalescenza e cure riabilitative.
L'attore deduceva l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto in ordine alla causazione del sinistro, e chiedeva condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro €
153.618,00, oltre l'aumento per la personalizzazione del danno, interessi, rivalutazione e spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la compagnia assicuratrice, la quale eccepiva l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda, e contestava la dinamica dell'incidente, richiamando le risultanze della denuncia di sinistro resa dal proprio assicurato, nonché le dichiarazioni dei presenti raccolte dai verbalizzanti.
, benché ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_2
La causa, istruita con prova testimoniale, acquisizione documentale e CTU medico-legale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea, ritenendola non provata, e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta costituita, ponendo definitivamente a suo carico anche le spese di CTU.
In sintesi, il primo giudice esprimeva un giudizio di inattendibilità dei testi attorei, che avevano reso dichiarazioni generiche, ed in parte contrastanti, non suffragate dalle risultanze del verbale di polizia redatto nell'immediatezza del sinistro, e smentite dalle dichiarazioni di segno contrario rese dai testi di parte convenuta.
Avverso la sentenza proponeva appello lo con citazione del 18.09.2020, deducendone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente della rispetto alla causazione CP_4 del sinistro, con tutte le statuizioni consequenziali. In via subordinata, ove ritenuto sussistente il concorso di colpa, chiedeva condannarsi le parti appellate nella misura ritenuta di giustizia, con il favore delle spese di lite. Per l'ipotesi di rigetto dell'appello, chiedeva compensarsi le spese.
La si costituiva con comparsa dell'11.12.2020 (per l'udienza del 15.1.2021, differita di ufficio al CP_1
16.2.2021) resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
3 L'appellato rimaneva contumace anche nel presente grado di giudizio, benché Controparte_2 ritualmente citato.
Acquisito il fascicolo di primo grado, mutati la Sezione e il relatore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione, con la concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'impugnazione promossa, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Ciò precisato, nel merito si osserva quanto segue.
Con unico articolato motivo l'appellante deduce la non corretta disamina delle risultanze probatorie, oltre a motivazione insufficiente e inadeguata.
Va premesso che il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendola non provata sulla base della valutazione di inattendibilità dei testi attorei.
Il teste si sarebbe limitato a confermare i capitoli di prova articolati dalla difesa, Testimone_1 senza nulla aggiungere in ordine all'esatta dinamica del sinistro. non avrebbe ricordato CP_5 la direzione di marcia del motociclo, ed indicato un orario del sinistro (“…ore 12…”), diverso da quello effettivo (le 21,00 circa).
I due testi avrebbero reso dichiarazioni contrastanti in ordine al luogo in cui si trovavano allorquando avevano assistito all'incidente: aveva riferito di trovarsi fuori al balcone di casa sua, Testimone_1 mentre aveva riferito di trovarsi fuori al balcone della suocera. CP_5
4 Per contro, le dichiarazioni dei testi e erano conformi alle Testimone_2 Testimone_3 risultanze del verbale di polizia.
Costoro avevano dichiarato, in coerenza con i rilievi eseguiti dalla Polizia di Stato, intervenuta sul luogo del sinistro, che l'autovettura era ferma e non invadeva la carreggiata, allorquando la moto, giunta su un dosso, a causa della velocità non commisurata, perdeva il controllo, e, dopo aver urtato l'autovettura, proseguiva la marcia per poi arrestarsi pochi metri dopo.
Ed ancora, se l'autovettura avesse urtato il motociclo, quest'ultimo non avrebbe di certo finita la propria marcia sul margine destro della carreggiata, bensì quello di sinistra, proprio per l'effetto ricevuto dall'auto. (cfr. sentenza pag. 4).
L'appellante sottopone a puntuale critica l'esposto ragionamento, lamentando l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel porre a fondamento della propria decisione il verbale di polizia, dando per buona la presenza, nel verbale, di foto, rilievi, dati e tracce “che appaiono inesistenti e non rilevate e dichiarazioni provenienti solo dal convenuto, il Sig. ”. CP_2
La Polizia sarebbe intervenuta a distanza di un'ora dal sinistro, allorquando i veicoli erano stati spostati, cosicché il verbale sarebbe privo di valenza probatoria.
Il Tribunale non avrebbe, poi, considerato la mancata presentazione del a rendere CP_2 interrogatorio, obliterando di ritenere ammessi i fatti ivi dedotti, in ossequio al disposto dell'art. 232
c.p.c.
Le dichiarazioni rese dal alla Polizia sarebbero inattendibili in quanto non coerenti con CP_2 quanto dichiarato dalla teste sua futura moglie all'epoca dei fatti. Testimone_3
La stessa presenza della al momento del sinistro sarebbe incerta, poiché il non ne Tes_3 CP_2 aveva fatto menzione nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti.
Allo stesso modo, sarebbe in dubbio la presenza del teste che ha dichiarato di Testimone_2 essere sceso a gettare la spazzatura nonostante l'assenza di appositi contenitori in zona, e che ha descritto una dinamica che mal si concilierebbe con lo stato dei luoghi rilevato nel verbale, avendo affermato che il centauro aveva perso il controllo del motociclo “prendendo un'angolazione a V o a taglio”, nonostante il manto stradale fosse in buone condizioni.
Di contro, i testi attorei, fidanzati al tempo dei fatti e sposati al tempo della deposizione, avevano reso dichiarazioni non contrastanti: l'appartamento dal quale avevano assistito al sinistro era stato definito
“casa mia” da e “casa di mia suocera” da Quanto all'errata Testimone_1 CP_5
5 indicazione dell'ora del sinistro da parte della teste, invece, l'impugnante invocava il mero errore materiale, valorizzando anche il disposto dell'art. 115 c.p.c., posto che l'orario integra un fatto non contestato, e dunque pacifico, la cui prova risultava irrilevante.
L'attendibilità dei testi di parte attrice consentirebbe di ritenere provata la dinamica del sinistro prospettata in citazione, e fondata la domanda.
Tanto più se si considera che il tratto di strada interessato era rettilineo, che l'asfalto era asciutto, in buone condizioni e privo di tracce di frenata, come risulterebbe dal verbale di polizia.
In conclusione, “uno scontro frontale poteva avvenire solo nell'ipotesi di impegno della carreggiata da parte dell'autovettura convenuta che occupava maldestramente e senza le opportune preoccupazioni la strada”.
Le doglianze sono infondate.
Pur riportando le sole dichiarazioni del , il verbale di polizia, corredato da un dettagliato CP_2 disegno illustrativo, dà atto delle condizioni di tempo e di luogo, e ricostruisce la dinamica del sinistro tenendo conto della posizione dell'autoveicolo e di tutte le tracce rilevate, tra cui i segni di scalfittura e le macchie ematiche riscontrate sul manto stradale, e precisamente sul bordo destro della carreggiata, molto più avanti rispetto al punto di impatto.
La presenza delle scalfitture e delle tracce ematiche smentisce la circostanza dello spostamento dei veicoli.
Dal verbale risulta che il sinistro si verificava su un rettilineo a doppio senso di marcia, in prossimità di un attraversamento pedonale rialzato.
Le dichiarazioni rese dal sono coerenti con lo stato dei luoghi, e riscontrano la ricostruzione CP_2 della dinamica del sinistro suggerita dai verbalizzanti, secondo cui l'incidente si è verificato per esclusiva responsabilità del centauro che, a causa della velocità elevata, giunto sul dosso, perdeva il controllo del motociclo, e, dopo aver urtato l'autovettura - che si accingeva ad uscire dal passo carrabile per immettersi su via De GA - proseguiva la marcia per poi arrestarsi pochi metri più avanti.
Se il motociclo fosse stato attinto dall'autovettura, sarebbe stato sbalzato sul Parte_1 margine sinistro della carreggiata, proprio a causa della “vis” impressa dall'autoveicolo al momento dell'impatto; invece, procedeva la sua marcia lasciando segni di scalfittura sull'asfalto, per poi rovinare al suolo pochi metri più avanti, dove non a caso la polizia rilevava tracce ematiche.
6 Alla luce delle ragioni addotte, non può censurarsi la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure, suffragata anche dalle deposizioni testimoniali dei testi di parte convenuta, che hanno reso dichiarazioni concordanti e avvalorate dalle risultanze del verbale di polizia.
E, infatti, dichiarava: “Io mi trovavo fuori l'auto di mio marito, all'epoca fidanzato, Testimone_3 stavo per entrare in auto per andare a comprare delle pizze. Preciso che tornavo da lavoro ed ero fuori al cancello in attesa che lui uscisse, per entrare in auto. Quando giungeva questo motorino dalla litoranea direzione nazionale che perdeva il controllo terminando la corsa contro l'auto”.
Siffatta ricostruzione è riscontrata dall'altro teste escusso, istruttore di scuola Testimone_2 guida, il quale ha dichiarato: “Ho assistito all'incidente poiché mi trovavo al marciapiede opposto al civico 126, cioè al cancello della villa dove abita il sig. . Dopo aver depositato i rifiuti mi CP_2 giravo per poter attraversare e ho visto un motorino che saliva dalla litoranea con direzione S. Antonio, perdeva il controllo all'altezza del dosso dove ci sono le strisce pedonali. Finiva la sua corsa scontrandosi frontalmente con l'auto. Preciso che l'auto del sig. non si affacciava sulla CP_2 carreggiata, ma rimaneva nel passo carrabile. L'impatto avveniva perché il motorino perdeva il controllo e prendendo un'angolazione a V o a taglio finiva la corsa frontalmente sull'auto”.
Quanto poi alla mancata presentazione del a rendere interrogatorio, non vi è prova in atti CP_2 della sua rituale citazione.
Né soccorre il giudizio di compatibilità delle lesioni espresso dal c.t.u. rispetto al sinistro, che nulla dice sulla dinamica e sulle modalità della caduta dal motoveicolo.
In definitiva, la mancanza di riscontri oggettivi alla ricostruzione attorea la priva di verosimiglianza, e consente di confermare il giudizio di inattendibilità espresso dal Tribunale.
Resta assorbito il motivo inerente il governo delle spese di lite, giacché subordinato all'accoglimento dei motivi di merito.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato.
In assenza di valide ragioni legittimanti la chiesta compensazione, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (compreso nello scaglione tra € 52.001,00 e € 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e senza attribuzione, in quanto non richiesta.
7 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore della parte appellata costituita, che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 11.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Lidia
MIGLIORELLI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3170/2020 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza collegiale del 23.09.2025, svolta a trattazione scritta, come previsto dall'art. 221 del D.L. 19/05/2020 n.
34, conv. con mod. dalla L. 17/07/2020 n. 77 e succ. mod. e integrazioni, con termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. COPERTINO Parte_1 C.F._1
NN ( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla C.F._2 via San Pasquale n. 48 - Email_1
APPELLANTE
E
1 (P.I. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via P.IVA_1
F. Caracciolo 9 bis, presso lo studio dell'avv. Gaetano Santucci de Magistris (C.F.
) e dell'avv. Gianfranco Fazia (C.F. ), che la C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono - Email_2
APPELLATA
NONCHÉ
, residente in [...] C.F._5
RI De OL n. 12
APPELLATO - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2805/2019, pubblicata il
18.12.2019, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 28.10.2013, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata, e la compagnia assicuratrice Controparte_2 Controparte_3
, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti in
[...] conseguenza del sinistro occorsogli in data 21.12.2010, alle ore 21.00 circa, in Torre Del Greco, alla via
CI De GA, a seguito del quale aveva riportato lesioni personali con postumi permanenti.
Più precisamente, l'attore deduceva che, mentre marciava in direzione Maremonte, alla guida del motociclo Piaggio Beverly targato DE55853, veniva urtato sul lato destro del motociclo e scaraventato al suolo da un'autovettura Opel Corsa targata AE525XK, il cui conducente si immetteva improvvisamente ed incautamente sulla strada, provenendo da un luogo privato all'altezza del civico n.
126 di via CI De GA.
L'autoveicolo, di proprietà di , era assicurato per la RCA con la Compagnia Controparte_2
Assicurativa . CP_1
In conseguenza del sinistro l'attore riportava una frattura del malleolo peroniero a destra con frammenti parzialmente angolati, contusioni escoriate multiple per il corpo, cervicalgia, trauma distorsivo al ginocchio destro, trauma contusivo alla spalla destra, e una ferita lacero contusa nella regione plantare del piede destro, con prognosi
2 di trenta giorni, così come da referto rilasciato dall'Ospedale “A. Maresca” di Torre Del Greco, ove giungeva accompagnato da un automobilista fermatosi a soccorrerlo.
Ricoverato in ospedale, durante la degenza veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura, cui seguiva un periodo di convalescenza e cure riabilitative.
L'attore deduceva l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto in ordine alla causazione del sinistro, e chiedeva condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro €
153.618,00, oltre l'aumento per la personalizzazione del danno, interessi, rivalutazione e spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la compagnia assicuratrice, la quale eccepiva l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda, e contestava la dinamica dell'incidente, richiamando le risultanze della denuncia di sinistro resa dal proprio assicurato, nonché le dichiarazioni dei presenti raccolte dai verbalizzanti.
, benché ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_2
La causa, istruita con prova testimoniale, acquisizione documentale e CTU medico-legale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava la domanda attorea, ritenendola non provata, e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta costituita, ponendo definitivamente a suo carico anche le spese di CTU.
In sintesi, il primo giudice esprimeva un giudizio di inattendibilità dei testi attorei, che avevano reso dichiarazioni generiche, ed in parte contrastanti, non suffragate dalle risultanze del verbale di polizia redatto nell'immediatezza del sinistro, e smentite dalle dichiarazioni di segno contrario rese dai testi di parte convenuta.
Avverso la sentenza proponeva appello lo con citazione del 18.09.2020, deducendone Parte_1
l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Chiedeva accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente della rispetto alla causazione CP_4 del sinistro, con tutte le statuizioni consequenziali. In via subordinata, ove ritenuto sussistente il concorso di colpa, chiedeva condannarsi le parti appellate nella misura ritenuta di giustizia, con il favore delle spese di lite. Per l'ipotesi di rigetto dell'appello, chiedeva compensarsi le spese.
La si costituiva con comparsa dell'11.12.2020 (per l'udienza del 15.1.2021, differita di ufficio al CP_1
16.2.2021) resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
3 L'appellato rimaneva contumace anche nel presente grado di giudizio, benché Controparte_2 ritualmente citato.
Acquisito il fascicolo di primo grado, mutati la Sezione e il relatore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione, con la concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'impugnazione promossa, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Ciò precisato, nel merito si osserva quanto segue.
Con unico articolato motivo l'appellante deduce la non corretta disamina delle risultanze probatorie, oltre a motivazione insufficiente e inadeguata.
Va premesso che il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendola non provata sulla base della valutazione di inattendibilità dei testi attorei.
Il teste si sarebbe limitato a confermare i capitoli di prova articolati dalla difesa, Testimone_1 senza nulla aggiungere in ordine all'esatta dinamica del sinistro. non avrebbe ricordato CP_5 la direzione di marcia del motociclo, ed indicato un orario del sinistro (“…ore 12…”), diverso da quello effettivo (le 21,00 circa).
I due testi avrebbero reso dichiarazioni contrastanti in ordine al luogo in cui si trovavano allorquando avevano assistito all'incidente: aveva riferito di trovarsi fuori al balcone di casa sua, Testimone_1 mentre aveva riferito di trovarsi fuori al balcone della suocera. CP_5
4 Per contro, le dichiarazioni dei testi e erano conformi alle Testimone_2 Testimone_3 risultanze del verbale di polizia.
Costoro avevano dichiarato, in coerenza con i rilievi eseguiti dalla Polizia di Stato, intervenuta sul luogo del sinistro, che l'autovettura era ferma e non invadeva la carreggiata, allorquando la moto, giunta su un dosso, a causa della velocità non commisurata, perdeva il controllo, e, dopo aver urtato l'autovettura, proseguiva la marcia per poi arrestarsi pochi metri dopo.
Ed ancora, se l'autovettura avesse urtato il motociclo, quest'ultimo non avrebbe di certo finita la propria marcia sul margine destro della carreggiata, bensì quello di sinistra, proprio per l'effetto ricevuto dall'auto. (cfr. sentenza pag. 4).
L'appellante sottopone a puntuale critica l'esposto ragionamento, lamentando l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel porre a fondamento della propria decisione il verbale di polizia, dando per buona la presenza, nel verbale, di foto, rilievi, dati e tracce “che appaiono inesistenti e non rilevate e dichiarazioni provenienti solo dal convenuto, il Sig. ”. CP_2
La Polizia sarebbe intervenuta a distanza di un'ora dal sinistro, allorquando i veicoli erano stati spostati, cosicché il verbale sarebbe privo di valenza probatoria.
Il Tribunale non avrebbe, poi, considerato la mancata presentazione del a rendere CP_2 interrogatorio, obliterando di ritenere ammessi i fatti ivi dedotti, in ossequio al disposto dell'art. 232
c.p.c.
Le dichiarazioni rese dal alla Polizia sarebbero inattendibili in quanto non coerenti con CP_2 quanto dichiarato dalla teste sua futura moglie all'epoca dei fatti. Testimone_3
La stessa presenza della al momento del sinistro sarebbe incerta, poiché il non ne Tes_3 CP_2 aveva fatto menzione nelle dichiarazioni rese ai verbalizzanti.
Allo stesso modo, sarebbe in dubbio la presenza del teste che ha dichiarato di Testimone_2 essere sceso a gettare la spazzatura nonostante l'assenza di appositi contenitori in zona, e che ha descritto una dinamica che mal si concilierebbe con lo stato dei luoghi rilevato nel verbale, avendo affermato che il centauro aveva perso il controllo del motociclo “prendendo un'angolazione a V o a taglio”, nonostante il manto stradale fosse in buone condizioni.
Di contro, i testi attorei, fidanzati al tempo dei fatti e sposati al tempo della deposizione, avevano reso dichiarazioni non contrastanti: l'appartamento dal quale avevano assistito al sinistro era stato definito
“casa mia” da e “casa di mia suocera” da Quanto all'errata Testimone_1 CP_5
5 indicazione dell'ora del sinistro da parte della teste, invece, l'impugnante invocava il mero errore materiale, valorizzando anche il disposto dell'art. 115 c.p.c., posto che l'orario integra un fatto non contestato, e dunque pacifico, la cui prova risultava irrilevante.
L'attendibilità dei testi di parte attrice consentirebbe di ritenere provata la dinamica del sinistro prospettata in citazione, e fondata la domanda.
Tanto più se si considera che il tratto di strada interessato era rettilineo, che l'asfalto era asciutto, in buone condizioni e privo di tracce di frenata, come risulterebbe dal verbale di polizia.
In conclusione, “uno scontro frontale poteva avvenire solo nell'ipotesi di impegno della carreggiata da parte dell'autovettura convenuta che occupava maldestramente e senza le opportune preoccupazioni la strada”.
Le doglianze sono infondate.
Pur riportando le sole dichiarazioni del , il verbale di polizia, corredato da un dettagliato CP_2 disegno illustrativo, dà atto delle condizioni di tempo e di luogo, e ricostruisce la dinamica del sinistro tenendo conto della posizione dell'autoveicolo e di tutte le tracce rilevate, tra cui i segni di scalfittura e le macchie ematiche riscontrate sul manto stradale, e precisamente sul bordo destro della carreggiata, molto più avanti rispetto al punto di impatto.
La presenza delle scalfitture e delle tracce ematiche smentisce la circostanza dello spostamento dei veicoli.
Dal verbale risulta che il sinistro si verificava su un rettilineo a doppio senso di marcia, in prossimità di un attraversamento pedonale rialzato.
Le dichiarazioni rese dal sono coerenti con lo stato dei luoghi, e riscontrano la ricostruzione CP_2 della dinamica del sinistro suggerita dai verbalizzanti, secondo cui l'incidente si è verificato per esclusiva responsabilità del centauro che, a causa della velocità elevata, giunto sul dosso, perdeva il controllo del motociclo, e, dopo aver urtato l'autovettura - che si accingeva ad uscire dal passo carrabile per immettersi su via De GA - proseguiva la marcia per poi arrestarsi pochi metri più avanti.
Se il motociclo fosse stato attinto dall'autovettura, sarebbe stato sbalzato sul Parte_1 margine sinistro della carreggiata, proprio a causa della “vis” impressa dall'autoveicolo al momento dell'impatto; invece, procedeva la sua marcia lasciando segni di scalfittura sull'asfalto, per poi rovinare al suolo pochi metri più avanti, dove non a caso la polizia rilevava tracce ematiche.
6 Alla luce delle ragioni addotte, non può censurarsi la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure, suffragata anche dalle deposizioni testimoniali dei testi di parte convenuta, che hanno reso dichiarazioni concordanti e avvalorate dalle risultanze del verbale di polizia.
E, infatti, dichiarava: “Io mi trovavo fuori l'auto di mio marito, all'epoca fidanzato, Testimone_3 stavo per entrare in auto per andare a comprare delle pizze. Preciso che tornavo da lavoro ed ero fuori al cancello in attesa che lui uscisse, per entrare in auto. Quando giungeva questo motorino dalla litoranea direzione nazionale che perdeva il controllo terminando la corsa contro l'auto”.
Siffatta ricostruzione è riscontrata dall'altro teste escusso, istruttore di scuola Testimone_2 guida, il quale ha dichiarato: “Ho assistito all'incidente poiché mi trovavo al marciapiede opposto al civico 126, cioè al cancello della villa dove abita il sig. . Dopo aver depositato i rifiuti mi CP_2 giravo per poter attraversare e ho visto un motorino che saliva dalla litoranea con direzione S. Antonio, perdeva il controllo all'altezza del dosso dove ci sono le strisce pedonali. Finiva la sua corsa scontrandosi frontalmente con l'auto. Preciso che l'auto del sig. non si affacciava sulla CP_2 carreggiata, ma rimaneva nel passo carrabile. L'impatto avveniva perché il motorino perdeva il controllo e prendendo un'angolazione a V o a taglio finiva la corsa frontalmente sull'auto”.
Quanto poi alla mancata presentazione del a rendere interrogatorio, non vi è prova in atti CP_2 della sua rituale citazione.
Né soccorre il giudizio di compatibilità delle lesioni espresso dal c.t.u. rispetto al sinistro, che nulla dice sulla dinamica e sulle modalità della caduta dal motoveicolo.
In definitiva, la mancanza di riscontri oggettivi alla ricostruzione attorea la priva di verosimiglianza, e consente di confermare il giudizio di inattendibilità espresso dal Tribunale.
Resta assorbito il motivo inerente il governo delle spese di lite, giacché subordinato all'accoglimento dei motivi di merito.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato.
In assenza di valide ragioni legittimanti la chiesta compensazione, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (compreso nello scaglione tra € 52.001,00 e € 260.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e senza attribuzione, in quanto non richiesta.
7 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore della parte appellata costituita, che liquida in euro 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 11.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
Sentenza redatta con la collaborazione del Magistato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Lidia
MIGLIORELLI
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