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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/11/2025, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1361 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], elettivamente C.F._1
domiciliato in Messina, Via Santa MA del Selciato, n. 4, (c/o Studio Avv. Filippo
Alessi) presso il recapito professionale dell'Avv. Giuseppa Siracusa dello “Studio
Legale Associato Comito & Siracusa Avvocati” (C.F.: , pec: C.F._2
fax: 0909703577) che Email_1
lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
MA RI MO (C.F.: , pec: C.F._3
fax: 090/9146076); PARTE Email_2
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
ivi residente in [...], ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato a Messina, in Via Centonze, n. 72, presso lo studio dell'Avv.
GI IO TA, (C.F: ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_5
difende per procura in atti, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e
1 notificazioni di rito al seguente n. 090.671900 fax ed all'indirizzo pec:
PARTE CONVENUTA Email_3
E
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Genova, 7, 20123, C.F.: e , nata a C.F._6 Parte_2
Messina il 07.06.1997, residente a [...] C.F.:
, entrambi rappresentati e difesi, per procura in atti, C.F._7
dall'Avv. Chiara Pollicino (C.F.: – P. Iva: – C.F._8 P.IVA_1
pec: ), ed elettivamente domiciliati presso il suo Email_4
studio, sito in Messina, Viale Italia, n. 79, 98124; PARTI CONVENUTE avente per oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25.03.2024, conveniva Parte_1
in giudizio davanti a questo Tribunale e Controparte_1 Controparte_2
esponendo che in data 20.11.2020 era deceduto a Spadafora Parte_2
ivi nato il [...]; che gli eredi legittimi dello stesso erano Persona_1
la moglie ed i figli e Persona_2 Controparte_1 Pt_1
; che, nondimeno, con testamento olografo datato 12.07.2019 il de cuius
[...]
aveva disposto di parte del suo patrimonio istituendo dei legati a favore di Pt_1
, di e di (classe 1994), quest'ultimo
[...] Controparte_1 Controparte_2
OT del de cuius; che il de cuius aveva disposto in vita dei suoi beni, effettuando cospicue donazioni a favore della moglie a favore del Persona_2
figlio ed a favore dei nipoti (classe 1994) e Controparte_1 Controparte_2
che tali donazioni, effettuate mediante operazioni bancarie e Parte_2
finanziarie, erano nulle in quanto i relativi negozi giuridici erano privi dei requisiti di forma prescritti;
che, in particolare, il de cuius era titolare di un conto titoli presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ove, alla data del 29.03.2012, risultavano
2 depositati titoli per un valore complessivo di € 280.000,00 (BMPS 09/14 STP per un valore di € 100.000,00, BMPS 09/13 3,12 per un valore di € 60.000,00, BMPS 10/14
TM per un valore di € 60.000,00, BMPS 12/14 3,70 per un valore di € 20.000,00,
BMPS 05/15 3,875 per un valore di € 40.000,00) ed in data 30.03.2012 Per_1
aveva trasferito i suddetti titoli su un nuovo conto cointestato a lui ed alla
[...]
moglie così effettuando in favore di quest'ultima una Persona_2
donazione dell'importo di € 140.000,00; che tra il 06.09.2013 ed il 10.09.2013 il de cuius aveva effettuato dal conto a lui intestato n. 4712 presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena cinque bonifici per un totale di € 65.000,00 sul conto n. 60158458 cointestato a lui ed a che in data 16.04.2014 il de cuius aveva Controparte_1
effettuato un bonifico dal suddetto conto n. 60158458 su altro Controparte_3
conto n. 1511842-3 sempre cointestato a ed a CP_3 Persona_1
che in data 12.04.2018 dal conto n. 1511842 - 3 Controparte_1 CP_3
era stato effettuato un bonifico dell'importo di € 63.000,00 sul conto intestato esclusivamente a esistente presso la;
che le Controparte_1 Controparte_3
suddette operazioni costituivano delle donazioni a favore del figlio , almeno CP_1
per l'importo di € 63.000,00; che in data 16.03.2018 il de cuius aveva effettuato un bonifico dell'importo di € 169.882,50 dal conto corrente n. 4712 a lui intestato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ad altro conto sempre presso la medesima banca, cointestato a ed a così Persona_2 Controparte_1
realizzando una donazione a favore di questi ultimi due;
che in data 22.03.2018 sul conto intestato a erano stati emessi 4 assegni circolari non Persona_1
trasferibili di € 10.000,00 di cui due intestati alla OT e due Parte_2
intestati al OT (classe 1994); che ulteriori regalie erano state Persona_1
effettuate dal de cuius al OT (classe 1994), dell'importo di € Persona_1
3.500,00 a mezzo bonifico del 17.08.2015, dell'importo di € 5.000,00 a mezzo assegno circolare del 25.05.2018 e dell'importo di € 10.000,00 a mezzo assegno circolare del 03.02.2016; che in data 24.04.2018 era stato effettuato un trasferimento
3 di fondi dal deposito titoli cointestato al de cuius ed alla moglie Persona_2
ad altro conto titoli intestato a e
[...] Persona_2 CP_1
, per un importo complessivo di € 131.119,13; che, essendo stati i suddetti
[...]
titoli acquistati con provvista proveniente da un conto intestato al solo Per_1
, l'operazione costituiva una donazione dell'importo di € 65.559,57 a favore
[...]
di ed una donazione di pari importo a favore di Controparte_1 Persona_2
che in data 20.04.2018 era stato effettuato il trasferimento da un conto
[...]
cointestato al de cuius ed alla moglie ad altro conto cointestato alla moglie ed al figlio delle somme derivanti dalla vendita di titoli per un valore Controparte_1
complessivo di € 59.231,07 e l'operazione costituiva una donazione dell'importo di €
29.615,54 a favore della moglie ed una donazione di pari Persona_2
importo a favore di che a seguito della declaratoria di nullità dei Controparte_1
suddetti atti di donazione, i donatari dovevano essere condannati alle relative restituzioni a favore della massa ereditaria di che ove non fosse Persona_1
stata riconosciuta la nullità dei suddetti atti negoziali, qualificandoli come donazioni indirette, le relative somme avrebbero dovuto, in subordine, essere conferite alla massa ereditaria ai sensi dell'art. 737 c.c.; che, conseguentemente, l'asse ereditario di era composto da un immobile in Spadafora, Via Santa Croce, Persona_1
piano primo, secondo e lastrico solare, che era stato legato al figlio CP_1
, da un locale commerciale sito a Spadafora via Umberto I che era stato
[...]
legato al figlio , da un immobile sito a Spadafora via Piccolo Pozzo piani Pt_1
T, 1, 2, che era stato legato al OT da un deposito titoli acceso Controparte_2
presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Venetico Marina cointestato al de cuius, ove vi erano titoli per un controvalore di € 7.097,84 (in titolarità del de cuius per ½ quindi per €. 3.548,92), da un deposito titoli acceso presso Monte Dei Paschi
Di Siena filiale di Venetico Marina, ove vi erano titoli per un controvalore euro 0,01, da un libretto a risparmio n. 40361306 acceso presso Controparte_4
con un saldo a credito di euro 0,48, da un Libretto a risparmio N.
[...]
4 44569365 acceso presso , con un saldo a credito Controparte_4
di euro 57,51 (in titolarità del de cuius per ½), da un'autovettura Lancia 312 targata
EV382LL intestata al de cuius, dai beni oggetto delle donazioni da dichiarare nulle;
che in data 02.10.2015 il de cuius aveva effettuato la donazione indiretta di €
28.060,00 a favore del OT (classe 1994), mediante Controparte_2
l'emissione di un assegno circolare di pari importo intestato alla società Sinedil
Costruzioni di ON C e C. S.n.c. che era stato utilizzato dal OT per l'acquisto di un terreno;
che in data 12.05.2022 era deceduta la Persona_2
quale aveva istituito eredi universali, per quote eguali, i due figli Pt_1
e sicché egli agiva anche quale erede della madre;
che
[...] Controparte_1
occorreva procedere allo scioglimento della comunione ereditaria del padre, formata dai beni sui quali si era aperta la successione legittima e dai beni oggetto di donazioni da dichiarare nulle o che, ove fossero state qualificate come donazioni indirette, avrebbero dovuto essere conferite alla massa;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse effettuata la divisione dei beni comuni e che fosse liquidata la quota ereditaria spettante a ciascun erede compresa la madre Persona_2
Con comparsa tempestivamente depositata il 19.06.2024, si costituiva il quale lamentava che le domande apparivano indeterminate Controparte_1
così da inficiare la stessa validità dell'atto di citazione ed eccepiva che la domanda di riduzione era stata irritualmente proposta. Nel merito, rilevava che il padre era titolare in vita, insieme al fratello, di una attività di impresa e, volendo accantonare l'utile ritratto dalla sua attività per destinarlo alla gestione della famiglia, aveva cointestato al figlio un conto dove confluiva l'utile di impresa, che Pt_1
quest'ultimo aveva utilizzato per spese sue personali, come si poteva desumere da una dichiarazione sottoscritta dalla madre, e proprio per tale motivo il padre aveva modificato l'intestazione di detto conto, cointestandolo alla moglie ed al figlio
, per consentire anche alla moglie di controllare la gestione delle entrate;
CP_1
evidenziava, pertanto, che la cointestazione non era stata effettuata per spirito di
5 liberalità e non era configurabile, con riferimento alla cointestazione, alcuna donazione. Osservava, poi, che le asserite donazioni non erano certamente nulle per carenza dei requisiti formali, potendo eventualmente essere qualificate come donazioni indirette, per le quali non occorreva rispettare le forme previste per il contratto di donazione. Rilevava, inoltre, che anche l'attore era stato beneficiario di donazioni da parte dei genitori, come risultava da una serie di documenti e che il de cuius aveva tra l'altro donato all'attore una villa nel Comune di Torregrotta, come risultava da una dichiarazione datata 23.07.2010, nella quale il de cuius aveva affermato di avere dato al figlio la somma di € 120.000,00 per consentire Pt_1
allo stesso di acquistare detta villa sita a Torregrotta, che era stata fittiziamente intestata alla moglie. Concludeva, pertanto, affermando che l'attore avrebbe dovuto imputare ex se, ai sensi dell'art. 564 c. c., le donazioni ed i legati a lui fatti e che l'obbligo di collazione sussisteva anche nei confronti dell'attore. Chiedeva, pertanto, che le domande proposte fossero dichiarate nulle o, comunque, rigettate.
Con comparsa depositata tempestivamente il 19.06.2024 si costituivano
(classe 1994) e i quali evidenziavano che le Controparte_2 Parte_2
regalie rese dal nonno in loro favore andavano contestualizzate Persona_1
nella condivisione di vita giornaliera, posto che tutti vivevano nello stesso fabbricato, anche avuto riguardo alle spese per i percorsi di studio intrapresi dai deducenti in sedi universitarie al di fuori del territorio nativo;
rilevavano, inoltre, che beneficiario di tali donazioni era stato anche il OT , figlio dell'attore che, CP_5
in data 15/09/2016, con assegno circolare n° 6076660095-12, aveva ricevuto la somma di €. 5.000,00. In ogni caso, osservavano che dette donazioni non potevano considerarsi nulle rientrando nelle donazioni di modico valore per le quali non era richiesto l'atto pubblico, tenuto conto anche delle condizioni economiche del donante. Evidenziavano, inoltre, che non si poteva neppure parlare di donazioni ove si fosse ritenuto che intento del de cuius era quello di realizzare un semplice supporto familiare, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. II, sent. 7743
6 del 18 marzo 2021). Eccepivano, poi, che non costituiva donazione indiretta in favore di (classe 1994) il pagamento della somma di €. Controparte_2
28.060,00, utilizzata, a dire di parte attrice, per l'acquisto da parte del OT
, in data 02/10/2015, di un terreno di proprietà della Soc. Sinedil Costruzioni CP_2
di ON C. e C. s.n.c (i cui soci erano l'ing. e il geom. Controparte_1
, poichè si trattava di un'operazione societaria finalizzata a Controparte_1
chiudere detta società, tanto che l'importo di € 25.000,00 era stato restituito dall'ing.
al padre con assegni circolari n°7046070887884 -09 di CP_1 Persona_1
€.10.000,00 del 06/10/15, assegno circolare n°7046070887899-11 di €.10.000,00 del
28/10/15 e assegno circolare n°7046071060038-04 di €. 5.000,00 dell'08/01/16.
Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande avversarie.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., depositata il 26.09.2024, Pt_1
contestava la fondatezza delle difese svolte dai convenuti. Con riferimento
[...]
alla comparsa di costituzione di dichiarava di non conoscere la Controparte_1
scrittura e la sottoscrizione delle due dichiarazioni datate 28.09.1992 e 23.07.2010 prodotte da con le quali il de cuius aveva affermato di avere Controparte_1
effettuato delle donazioni all'attore e, parimenti dichiarava di non conoscere la sottoscrizione apparentemente apposta da in calce alla Persona_2
dichiarazione dattiloscritta datata 07.07.2018 prodotta sempre da CP_1
, ove si fa riferimento a prelievi non autorizzati che sarebbero stati effettuati
[...]
dall'attore su un conto cointestato. Contestava l'asserita nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, evidenziando che egli aveva agito sia in proprio che quale erede della madre chiedendo la divisione dei beni comuni, previa ricostruzione dell'asse attraverso la declaratoria di nullità di alcune donazioni, mentre negava di avere mai proposto azione di riduzione. Negava di avere utilizzato un conto cointestato a lui ed alla madre per proprie spese personali e sottolineava che il convenuto non aveva contestato né smentito le operazioni bancarie e finanziarie indicate in citazione, affermando solamente che si sarebbe trattato
7 eventualmente di donazioni indirette. Negava, infine, di essere stato beneficiario di donazioni immobiliari indirette. Osservava, in ogni caso, l'inconducenza delle argomentazioni di controparte fondate su una domanda di riduzione che non era stata mai proposta. Con riferimento alla comparsa di costituzione di CP_2
e di figli di rilevava che nell'atto
[...] Parte_2 Controparte_1
pubblico di vendita del 02.10.2015 si affermava espressamente che Per_1
provvedeva a pagare il prezzo di acquisto a titolo di liberalità indiretta a
[...]
favore del OT Osservava, poi, che non avrebbe potuto Controparte_2
instaurarsi procedimento di mediazione nei confronti di in Persona_2
quanto quest'ultima era deceduta. Negava che le regalie ricevute dal nonno fossero, per i due nipoti convenuti, "donazioni di modico valore" e sottolineava che le stesse non potevano neppure qualificarsi come regali d'uso, atteso che il nonno era solito regalare ai nipoti, in occasione delle ricorrenze, importi di gran lunga inferiori, come si poteva evincere dagli estratti conto, anche in considerazione del fatto che il de cuius non aveva più da tempo gli introiti derivanti dall'attività imprenditoriale essendo un semplice pensionato.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., depositata il 17.10.2024, l'attore chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto Controparte_1
e che fosse disposta CTU per accertare i beni facenti parte dell'asse ereditario e stimarne il valore, nonchè CTU contabile sulle operazioni bancarie indicate in citazione.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata il 17.10.2024 CP_1
avanzata istanza di verificazione delle scritture che erano state
[...]
disconosciute dalla controparte, dichiarandosi disponibile a produrre in giudizio gli originali, e chiedeva CTU grafica utilizzando come scritture di comparazione quelle indicate in memoria. Chiedeva, altresì, l'ammissione di prova testimoniale.
8 Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata il 18.10.2024 CP_2
e ribadivano che le donazioni effettuate in loro favore
[...] Parte_2
non erano nulle, potendosi qualificare come donazioni di modico valore, e negavano che attraverso l'acquisto del terreno indicato in citazione il de cuius avesse effettuato una donazione indiretta a favore del OT , ribadendo che l'acquisto era CP_2
un'operazione aziendale tanto che l'importo di € 25.000,00 era stato restituito da al padre Controparte_1 Persona_1
Con memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. eccepiva che la Parte_1
domanda di verificazione risultava inutile e dilatoria, in quanto la dichiarazione del
23.07.2010 faceva riferimento ad un atto pubblico che vedeva come parte acquirente un soggetto estraneo al presente giudizio, mentre la dichiarazione del 28.091992 non poteva avere alcuna rilevanza probatoria in quanto non suffragata da alcun ulteriore elemento probatorio;
infine, la dichiarazione del 07.07.2018 aveva un contenuto estraneo al presente giudizio. Contestava, poi, la prova per testi articolata da ed in caso di ammissione chiedeva la prova contraria con la Controparte_1
medesima teste indicata dalla controparte.
All'udienza del 07.11.2024 il Giudice prendeva atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di alcune delle parti. In tale sede i procuratori di parte attrice sottolineavano che non era vero che il conto cointestato alla ed al figlio fosse lo stesso conto che era stato Per_2 Pt_1
cointestato alla ed al figlio e precisavano, altresì, che il Per_2 CP_1
denaro che vi era sul primo conto al momento dell'estinzione non era confluito nel conto cointestato alla ed al figlio . Il procuratore del Per_2 CP_1
convenuto rilevava che le vicende relative al conto cointestato Controparte_1
alla ed al figlio non erano, comunque, estranee al presente Per_2 Pt_1
giudizio, in quanto se era vero che non si discuteva nel presente giudizio della eredità della , nondimeno, tale conto verosimilmente era stato Per_2
9 alimentato dal padre che avrebbe, pertanto, effettuato mediante Persona_1
il conferimento in detto conto delle somme ivi depositate, una donazione indiretta a favore della moglie e del figlio che avrebbe dovuto essere dichiarata nulla Pt_1
o collazionata come le altre allegate da controparte, posto che la circostanza che tale conto era stato alimentato da denaro del de cuius si traeva dalle stesse difese di controparte che aveva affermato che la non aveva entrate. I Per_2
procuratori dell'attore eccepivano che non era stata mai allegata da controparte la circostanza che il de cuius avesse effettuato una donazione Persona_1
indiretta al figlio ed alla moglie con il suddetto conto cointestato, ma era Pt_1
stato solo evidenziato che il figlio si sarebbe appropriato di somme di Pt_1
pertinenza del padre;
eccepivano, altresì, che il convenuto non Controparte_1
aveva mai chiesto la restituzione di dette somme che non erano state neppure individuate. Il procuratore di ribadiva che nel rappresentare la Controparte_1
vicenda relativa al suddetto conto ed alla provenienza del denaro ivi depositato, aveva inteso implicitamente fare riferimento ad una donazione indiretta da collazionare.
Nel corso della medesima udienza il Giudice disponeva l'acquisizione dell'originale delle tre scritture disconosciute dall'attore ed esibite dal convenuto e rinviava, quindi, la causa ad altra udienza per l'acquisizione Controparte_1
della domanda di mediazione, al fine di verificare la procedibilità della domanda, ed esaminare le richieste istruttorie.
All'udienza del 05.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice prendeva atto che dall'esame della domanda di mediazione in atti emergeva l'esistenza di una perfetta sovrapponibilità tra l'esposizione dei fatti e le conclusioni contenute nella domanda di mediazione e quelle contenute nell'atto di citazione, sicché si poteva concludere che la mediazione obbligatoria fosse stata correttamente esperita. Con riferimento, poi, alla domanda di
10 verificazione che era stata avanzata da con memoria ex art. 171 Controparte_1
ter n. 2 c.p.c. depositata il 17.10.2024, avente ad oggetto le scritture che erano state disconosciute dalla controparte, vale a dire le due dichiarazioni datate 28.09.1992 e
23.07.2010, con le quali il de cuius aveva affermato di avere effettuato delle donazioni all'attore e la dichiarazione dattiloscritta datata 07.07.2018 e sottoscritta da ove si faceva riferimento a prelievi non autorizzati che Persona_2
sarebbero stati effettuati dall'attore su un conto cointestato, disponeva C.T.U. grafica, al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle suddette scritture. Il Giudice osservava che, viceversa, era superfluo disporre C.T.U. “ai fini della individuazione e della stima dei cespiti mobili ed immobili facenti parte dell'asse ereditario”, atteso che era pacifico che il de cuius aveva lasciato tutti i propri beni immobili al figlio al figlio ed Controparte_1 Parte_1
al OT sicché la comunione ereditaria sembrava avere ad Controparte_2
oggetto solamente un'autovettura Lancia 312 targata EV382LL, bene chiaramente indivisibile, che avrebbe dovuto, verosimilmente, essere posto in vendita, nonché le eventuali somme di denaro che fossero risultate avere formato oggetto di donazioni nulle. Il Giudice rilevava, infine, che era superflua la prova testimoniale chiesta dal convenuto con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata il Controparte_1
17.10.2024, relativa alla donazione indiretta di un terreno sito in Torregrotta tra il
Corso Sicilia e la via Messina, intestato all'ing. ed a Parte_1 CP_6
che sarebbe stato acquistato con denaro fornito dai rispettivi genitori
[...]
(padre di e (padre di Persona_1 Parte_1 Persona_3
giusta atto in Notar del 30 settembre1992, atteso Controparte_6 Persona_4
che, quando viene chiesta la divisione del patrimonio relitto e viene menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione, la giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato che, in caso di donazione indiretta, è necessaria la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa, avente carattere pregiudiziale rispetto all'obbligo di collazione (Cass.
11 civ. 27.07.2022 n. 23403), mentre nella fattispecie in esame non risultava che il convenuto avesse tempestivamente formulato una domanda in Controparte_1
tal senso.
In data 09.04.2025 il nominato C.T.U., dott. , Persona_5
depositava la chiesta relazione, nella quale concludeva affermando che le sottoscrizioni a nome “ e “ , presenti Persona_2 Persona_1
nelle scritture in verifica erano autografe e autentiche.
All'udienza del 03.07.2025 il Giudice fissava l'udienza del 06.11.2025 per l'assunzione in decisione della causa, concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Alla successiva udienza del 06.11.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione.
L'attore ha chiesto la divisione dei beni comuni Parte_1
pervenuti a lui, al fratello ed alla madre Controparte_1 Persona_2
per successione legittima del padre nato a [...]
[...] Persona_1
il 02.01.1931 ed ivi deceduto in data 20.11.2020.
Si deve premettere che il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono
12 sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione. Risolto questo problema, occorre esaminare il quo modo della divisione.
Nel caso in esame il contrasto tra le parti verte essenzialmente sulla individuazione dei beni da dividere. Invero, è pacifico che i beni relitti sono costituiti esclusivamente da un deposito titoli acceso presso il Monte dei Paschi di
Siena filiale di Venetico Marina cointestato al de cuius, ove, al momento della morte di vi erano titoli per un controvalore di € 7.097,84 (in titolarità Persona_1
del de cuius per ½ quindi per €. 3.548,92), da un deposito titoli acceso presso Monte
Dei Paschi Di Siena filiale di Venetico Marina, ove vi erano titoli per un controvalore di euro 0,01, da un libretto a risparmio n. 40361306 acceso presso
, con un saldo a credito di euro 0,48, da un CP_4 Controparte_4
Libretto a risparmio N. 44569365 acceso presso , Controparte_4
con un saldo a credito di euro 57,51 (in titolarità del de cuius per ½) e da un'autovettura Lancia 312 targata EV382LL intestata al de cuius;
nondimeno, parte attrice ha sostenuto che a tali beni dovesse essere aggiunto il denaro che era stato donato in vita dal de cuius ai convenuti ed alla moglie con Persona_2
atti di liberalità invalidi, in quanto compiuti senza i requisiti di forma prescritti dalla legge;
inoltre ha chiesto che fosse collazionato il denaro che aveva formato oggetto di donazioni indirette a favore dei convenuti, nel caso in cui una o più delle donazioni dirette indicate in citazione, fossero state ritenute, invece delle donazioni indirette valide. Il convenuto ha, dal canto suo, affermato che Controparte_1
anche il fratello aveva l'obbligo di effettuare la collazione delle donazioni Pt_1
13 effettuate dal padre in suo favore ed ha menzionato una serie di atti dai quali avrebbe potuto desumersi l'esistenza di tali donazioni (atto rogato notaio il Per_4
30.09.1992, dichiarazione sottoscritta dal padre datata Persona_1
28.09.1992, dichiarazione sottoscritta da datata 06.12.2022, Controparte_6
Concessione edilizia rilasciata il 06.11.1998, atto rogato dal notaio il Per_6
23.12.1998, Verbale di consegna appartamento datato 27.12.2001, Visura catastale dell'appartamento sito nel Comune di Torregrotta in via Messina n. 1 e del relativo posto auto, visura catastale dell'immobile sito nel Comune di Torregrotta via
Nazionale n. 106 cointestato a ed a . Ha, Parte_1 Controparte_6
quindi, fatto specifico riferimento alla donazione di una villa comprata dalla moglie di con il denaro fornito a quest'ultimo dal padre, evidenziando Parte_1
che si doveva ritenere che tale immobile fosse stato fittiziamente intestato da alla moglie che, all'epoca dell'acquisto, non aveva alcuna Parte_1
disponibilità di danaro.
Occorre, pertanto, esaminare se i condividenti e gli altri convenuti siano stati beneficiari delle menzionate donazioni.
In particolare, parte attrice ha evidenziato che il de cuius era titolare di un conto titoli presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ove, alla data del 29.03.2012, risultavano depositati titoli per un valore complessivo di € 280.000,00 (BMPS 09/14
STP per un valore di € 100.000,00, BMPS 09/13 3,12 per un valore di € 60.000,00,
BMPS 10/14 TM per un valore di € 60.000,00, BMPS 12/14 3,70 per un valore di €
20.000,00, BMPS 05/15 3,875 per un valore di € 40.000,00), ma che lo stesso, in data 30.03.2012, aveva trasferito i suddetti titoli su un nuovo conto (rectius deposito) cointestato a lui ed alla moglie (deposito n. Persona_2
9501), così effettuando in favore di quest'ultima una donazione dell'importo di €
140.000,00. L'attore ha sostenuto che si sarebbe al cospetto di una donazione diretta, nulla per assenza dei requisiti di forma, ma, in subordine, ha osservato che, ove pure
14 si fosse ritenuto che si era al cospetto di una donazione indiretta, la donataria sarebbe stata gravata dall'obbligo di collazione.
La donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del destinatario della liberalità (cfr. Cass. 7 dicembre 1989 n. 5410; Cass. 5 dicembre 1970 n. 2565). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in simili casi, per l'accertamento della sussistenza di una donazione indiretta, non si applicano i limiti alla prova testimoniale in materia di contratti e simulazione, che valgono per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo prefissato, per l'assorbente motivo che, nel caso della donazione indiretta, a differenza che nel caso della donazione simulata, il negozio oneroso con il quale viene attuata l'attribuzione gratuita come effetto indiretto, corrisponde alla reale intenzione delle parti (Cass. civ. 1986/2016; Cass. civ. 27050/2018). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, evidenziato che in simili casi, per la validità del negozio, non è necessaria la forma della donazione, ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c. non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse (Cass. civ. sez. II 3 novembre 2009 n. 23297; Cass. civ. sez. II 17 novembre 2010 n. 23215).
Naturalmente occorre verificare quando si è al cospetto di una donazione indiretta e talvolta la qualificazione giuridica è particolarmente complessa.
15 In particolare, la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune incertezze, ha chiarito, nella composizione a Sezioni Unite, che si è al cospetto di una donazione indiretta di un immobile piuttosto che di una donazione di una somma di denaro tutte le volte in cui una persona provveda con denaro proprio al pagamento del prezzo di un immobile che risulta acquistato da altri, venendo così attuato un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del trasferimento, nel cui patrimonio entra a far parte l'immobile (Cass. civ. sez. un.
5.08.1992 n. 9282; Cass.
23.12.1992 n. 13630; Cass. 6 maggio 1991 n. 4986; Cass. 31 gennaio 1989 n. 596;
Cass. 14.05.1997 n. 4231; Cass. 14.12.2000 n. 15778; Cass. 16.03.2006 n. 5333). Si
è viceversa, al cospetto di una donazione diretta avente ad oggetto il denaro quando il disponente dona al beneficiario una somma di denaro che successivamente questi utilizza per l'acquisto di un immobile (Cass. civ. 15.11.1997 n. 11327). Con riferimento, poi, all'atto recante il trasferimento a mezzo banca di strumenti finanziari dal conto del de cuius a quello del beneficiario, la giurisprudenza di legittimità, nella autorevole composizione a Sezioni Unite (Cass. civ. 27.07.2017 n.
18725), ha affermato il principio che tale vicenda negoziale va qualificata come donazione diretta e non come donazione indiretta, anche se trans mortem, con la conseguenza che l'ordine di bonifico richiede la forma scritta pubblica richiesta per le donazioni dirette e che in mancanza di tale requisito formale previsto dall'art. 782
c.c., l'atto è affetto da nullità. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che il trasferimento di strumenti finanziari realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro o di un bonifico, configura, se effettuato per spirito di liberalità, una donazione tipica ad esecuzione indiretta e ciò perché il bancogiro ed il bonifico rappresentano una mera modalità di trasferimento di valori dal patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto, ma non costituiscono fattispecie negoziali causali, tali cioè che abbiano in sé la causa giustificativa del relativo effetto, sicché l'operazione bancaria svolge solamente una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il
16 beneficiante ed il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro e con riferimento al quale occorre verificare se ricorrano i requisiti di sostanza e di forma. Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai trasferimenti di denaro realizzati mediante assegno, poiché i titoli di credito astratti sono suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che l'opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, del contratto sottostante di donazione (senza che possano invocarsi le limitazioni probatorie di cui all'art. 2722 cod. civ., non vertendosi in tema di prova contraria al contenuto di un documento) implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma (Cass. civ. 30.07.1990 n. 7647).
E' evidente, viceversa, che la cointestazione di un conto corrente, ove effettuata con animo di liberalità, va qualificata come donazione indiretta e non come donazione diretta, poiché, ove pure il denaro depositato sul conto cointestato fosse proveniente da altro conto intestato esclusivamente ad uno dei cointestatari, il bonifico realizzato dal conto intestato in via esclusiva al conto cointestato non è di per sé uno strumento idoneo a determinare un arricchimento del soggetto cointestatario non titolare del conto da cui proviene il denaro, mentre un simile arricchimento può, eventualmente, derivare in via indiretta dalla cointestazione del conto.
Va, quindi, osservato che la cointestazione non può, tuttavia, essere interpretata come espressione inequivocabile della volontà del de cuius di attribuire in via definitiva metà delle somme derivanti da quell'investimento al cointestatario a titolo di donazione indiretta. Infatti, come chiarito ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, la cointestazione, con l'attribuzione agli intestatari della qualità di creditori o debitori solidali, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, ma non è prova
17 definitiva di aver posto in essere con tale atto una donazione indiretta (Cass. civ.
16.01.2014 n. 809), in quanto la cointestazione può avere finalità diverse, mentre per potere configurare una donazione indiretta occorre la prova di un atto volontario e spontaneo di disposizione patrimoniale assistito dall'animus donandi consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità (Cass. civ. 10.04.1999 n. 3499). Ne consegue che, in mancanza di tale prova, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo e ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2, 04.01.2018, n. 77; Cass. Sez. 2,
02.12.2013, n. 26991; Cass. Sez. 2, 19.02.2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01.02.2000, n.
1087; Cass. Sez. 1, 09.07.1989, n. 3241).
Nella fattispecie in esame non è stata, però, fornita alcuna prova del fatto che la cointestazione del deposito titoli fosse assistita dall'animus donandi, specie se si considera che, come risulta dal contratto di custodia depositato in atti, “le somme relative a operazioni di negoziazione, incasso cedole e/o dividendi, diritti di custodia e/o spese” avrebbero dovuto essere regolate sul conto corrente n. 096650004712 che, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, era intestato esclusivamente a e non anche alla moglie Persona_1 Persona_2
D'altronde, a nulla rileva che il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato, in regime di comunione legale dei beni, soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente, entra a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett.
c), cod. civ., al momento dello scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarità comune dei
18 coniugi sul predetto saldo;
infatti, lo scioglimento attribuisce al coniuge superstite una contitolarità propria sulla comunione, derivante dalle regole che presiedono la comunione legale e non dall'asserita esistenza di una ipotetica donazione indiretta
(Cass. civ. 16.07.2008 n. 19567).
Va, infine, osservato che non è stato neppure allegato che Persona_2
abbia compiuto atti di disposizione in proprio favore, senza il consenso
[...]
espresso o tacito dell'altro coniuge, dei titoli presenti nel menzionato conto cointestato, né l'attore ha esperito un'azione di accertamento con funzione recuperatoria, riconducibile alla petizione di eredità ex art. 533 c.c. (arg. da Cass.
Sez. 6 - 2, 24.09.2020, n. 20024; Cass. Sez. 2, 28.12.2004, n. 24034; anche Cass.
Sez. 2, 31.10.2016, n. 22005), con riferimento ad eventuali somme di cui la
[...]
, avvalendosi della cointestazione, si sia illegittimamente appropriata Per_2
prima della morte del marito.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai cinque bonifici per un totale di € 65.000,00 che il de cuius aveva effettuato tra il 06.09.2013 ed il
10.09.2013 dal conto a lui intestato n. 4712 presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena sul conto n. 60158458 cointestato a lui ed a , nonché con Controparte_1
riferimento all'ulteriore bonifico effettuato dal de cuius in data 16.04.2014 dal suddetto conto n. 60158458 su altro conto n. Controparte_3 CP_3
1511842-3 sempre cointestato a ed a . In Persona_1 Controparte_1
tutti questi casi non è stato in alcun modo provato che la cointestazione avesse come unico scopo quello di liberalità e, conseguentemente, i versamenti effettuati su dei conti cointestati al de cuius ed al figlio non possono qualificarsi come CP_1
donazioni indirette a favore di quest'ultimo, né è stato allegato che il figlio CP_1
abbia compiuto atti di disposizione in proprio favore del denaro presente sui conti cointestati, in misura eccedente la quota parte di sua eventuale spettanza, senza il consenso espresso o tacito dell'altro cointestatario, ai fini di una eventuale azione recuperatoria che non è stata, comunque, proposta.
19 L'attore ha, quindi, affermato che il de cuius, nei mesi di marzo ed aprile
2018, aveva dismesso pressoché integralmente il proprio patrimonio mobiliare, effettuando delle donazioni a favore della moglie e del figlio . CP_1
In particolare, lo stesso aveva donato al figlio la somma di € CP_1
63.000,00 mediante un bonifico di pari importo effettuato in data 12.04.2018 dal conto n. 1511842 - 3 cointestato al de cuius ed al figlio CP_3 CP_1
su altro conto n. IBAN IT54 R030 6234 2100 0000 1916 762, intestato
[...]
esclusivamente a esistente presso la , con la Controparte_1 Controparte_3
causale “regalia”, ed ha dimostrato ciò, producendo la documentazione bancaria attestante la suddetta operazione, che non è stata contestata dai convenuti. Invero, posto che il conto n. 1511842 - 3 era cointestato al de cuius ed al figlio CP_3
per potere affermare che quest'ultimo ha ricevuto una Controparte_1
donazione dal padre, si dovrebbe verificare che la somma depositata sul suddetto conto cointestato era riferibile in via esclusiva a e che, pertanto, Persona_1
il bonifico della somma di € 63.000,00 non ha avuto ad oggetto denaro in tutto o in parte di pertinenza del beneficiario quale cointestatario. Nondimeno, tale prova può ritenersi insita nel fatto che nella causale del bonifico viene indicato che si trattava di una “regalia” e, d'altronde, non ha specificatamente Controparte_1
contestato tale circostanza. Si può, pertanto, concludere che si è al cospetto di una vera e propria donazione, da qualificarsi come donazione “diretta”, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, la quale va dichiarata nulla per difetto dei requisiti di forma prescritti per la donazione. Infatti, ai sensi dell'art. 782 comma 1
c.c., il contratto di donazione deve essere stipulato per atto pubblico, sotto pena di nullità. Inoltre, per donare non può essere utilizzato qualunque tipo di atto pubblico, ma solo quello redatto alla presenza delle parti e di due testimoni (art. 48 comma 1
R.D. 16.02.1913 n. 89).
Poiché la suddetta donazione va dichiarata nulla, come richiesto dall'attore, la stessa è priva di effetti e da ciò discende l'obbligo del donatario di restituire alla
20 massa ereditaria la somma ricevuta oltre interessi dal giorno della domanda ad oggi, atteso che, nell'ipotesi di declaratoria di nullità di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella contenuta nell'art. 2033 c.c. in tema di indebito oggettivo, di talché l'accipiens, che si presume in buona fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire, è tenuto al pagamento degli interessi solo dal giorno della domanda restitutoria e non dal giorno della ricezione.
Parimenti da accogliere risulta la domanda dell'attore volta alla restituzione all'asse ereditario del de cuius, da parte di (e per essa dei Persona_2
suoi eredi) e di della somma di € 169.882,50 (€ 84.941,25 Controparte_1
ciascuno), che aveva formato oggetto di un bonifico eseguito in data 16.03.2018 dal conto corrente n. 4712 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena intestato esclusivamente al de cuius ad altro conto corrente sempre presso la medesima banca, avente il numero IBAN: [...], cointestato a
[...]
ed a Il suddetto bonifico, di notevole Persona_2 Controparte_1
importo, eseguito lo stesso giorno del rimborso di alcuni titoli di valore corrispondente, risulta provato alla stregua della documentazione bancaria prodotta e non contestata ed integra una vera e propria donazione diretta a favore della moglie e del figlio , che, non essendo stata effettuata con le forme prescritte per il CP_1
contratto di donazione, deve dichiararsi nulla, con i conseguenti effetti restitutori, nei termini sopra indicati.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al rimborso parziale del fondo ANIMA REDDITO 2021 III e del fondo ANIMA REDDITO 2021, effettuato in data 20.04.2018. Si deve premettere che i suddetti fondi erano custoditi nel deposito titoli n. 9665009501 cointestato al de cuius ed alla moglie Persona_2
ma, come si è detto sopra, i titoli custoditi nel menzionato conto
[...]
provenivano da altro conto intestato esclusivamente al de cuius, sicché si può affermare che erano stati acquistati con provvista proveniente dal solo Per_1
. Sennonché risulta dalla documentazione bancaria prodotta che, al
[...]
21 momento del rimborso parziale dei suddetti titoli, effettuato in data 20.04.2018, le somme riscosse sono state accreditate sul conto corrente avente numero IBAN: IT
56E0103082631000001075456, cointestato a e Persona_2 CP_1
. Orbene, dall'esame della documentazione bancaria prodotta emerge che il
[...]
controvalore dei suddetti titoli era pari a € 59.231,11, e che al momento della valorizzazione vi è stata una ulteriore piccola perdita, tanto che la somma accreditata sul conto cointestato a ed a Persona_2 Controparte_1
corrisponde a € 57.858,97. Il suddetto trasferimento di fondi integra, pertanto, una donazione dell'importo di € 57.858,97 a favore di e di Controparte_1 [...]
(€ 28.929,48 ciascuno). Persona_2
Infine, l'attore ha allegato e dimostrato che in data 24.04.2018 era stato effettuato un trasferimento di titoli dal deposito titoli cointestato al de cuius ed alla moglie ad altro conto titoli n. 110754 intestato a Persona_2 [...]
e L'attore ha sostenuto che tale Persona_2 Controparte_1
trasferimento aveva avuto ad oggetto titoli BMPS 15/21EM3 TV per un valore di €
79.549,91 e ANIMA BND DOLLARS per un valore di € 51.569,22 (per un totale di
€. 131.119,13) ma, in realtà, dall'esame della documentazione prodotta, risulta che l'attore è caduto in un evidente errore, poiché i titoli BMPS 15/21EM3 TV avevano il minor valore di € 64.564,49 e la maggiore somma indicata in citazione si riferiva al valore in dollari (divisa USD), sicché tale trasferimento di titoli aveva un valore complessivo di € 116.133,71. Anche in tal caso, essendo stati i suddetti titoli acquistati con provvista proveniente da un conto intestato al solo Per_1
, si deve concludere che in tal modo è stata effettuata una donazione nulla
[...]
dell'importo complessivo di € 116.133,71 a favore di e di Controparte_1 [...]
(€ 58.066,85 ciascuno). Persona_2
L'attore ha, quindi, affermato che il de cuius aveva effettuato delle donazioni nulle anche in favore di soggetti che non erano coeredi, vale a dire i nipoti e (classe 1994). A tal proposito, ha rilevato Parte_2 Controparte_2
22 che, come risultava dalla documentazione bancaria prodotta, in data 22.03.2018, sul conto intestato a , erano stati emessi 4 assegni circolari non Persona_1
trasferibili di € 10.000,00 di cui due intestati alla OT e due Parte_2
intestati al OT (classe 1994) e che ulteriori regalie erano state Controparte_2
effettuate dal de cuius al OT (classe 1994), dell'importo di € Controparte_2
3.500,00 a mezzo bonifico del 17.08.2015, dell'importo di € 5.000,00 a mezzo assegno circolare del 25.05.2018 e dell'importo di € 10.000,00 a mezzo assegno circolare del 03.02.2016. I convenuti e non Controparte_2 Parte_2
hanno negato di avere ricevuto le somme sopra indicate, ma hanno evidenziato che le regalie rese dal nonno in loro favore andavano contestualizzate, Persona_1
tenendo conto che vi era una condivisione di vita giornaliera, che i deducenti dovevano sostenere spese per i percorsi di studio intrapresi in sedi universitarie al di fuori del territorio nativo e che analoghe donazioni erano state effettuate anche al OT , figlio dell'attore che, in data 15/09/2016, con assegno circolare n° CP_5
6076660095-12, aveva ricevuto la somma di €. 5.000,00. Ha, pertanto, affermato che dette donazioni non potevano considerarsi nulle rientrando nelle donazioni di modico valore per le quali non era richiesto l'atto pubblico, tenuto conto anche delle condizioni economiche del donante ed hanno sottolineato che non si poteva neppure parlare di donazioni ove si fosse ritenuto che intento del de cuius era stato quello di realizzare un semplice supporto familiare.
A tal proposito, si deve premettere che la forma solenne non è prescritta per ogni donazione. In particolare, la donazione di beni mobili di modico valore, tradizionalmente definita come “donazione manuale” richiede per la sua validità, ai sensi dell'art. 783 c.c., la traditio del bene mobile ma non anche l'atto pubblico.
Inoltre, l'art. 770 comma 2 c.c. stabilisce un trattamento differenziato con riferimento alla “liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”, affermando che la stessa “non costituisce donazione”, con conseguente inapplicabilità della disciplina concernente i requisiti di forma.
23 Occorre, allora, verificare se, con riferimento alle regalie sopra indicate, sussistano gli elementi che individuano la donazione manuale, tenuto conto della eccezione sollevata sul punto dai convenuti. In particolare, occorre verificare che rilevanza riveste il valore economico del bene donato, posto che la disciplina formale della donazione subisce deroga proprio in considerazione della esiguità o, perlomeno, della scarsa importanza economica del bene donato. Invero, il secondo comma dell'art. 783 c.c. specifica i criteri da seguire per compiere la valutazione del requisito della “modicità” del valore, evidenziando che il lieve valore economico deve essere rapportato alle condizioni economiche del donante. Occorre, pertanto, effettuare un accertamento complesso nel quale occorre comparare il valore intrinseco del bene donato e le condizioni economiche del donante, dovendosi escludere che l'atto di liberalità possa essere considerato di modico valore, quando incida in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (Cass. civ. 30.12.1994 n.
11304; Cass. civ. 17.02.2020 n. 3858). L'attore ha negato la possibilità di qualificare le suddette donazioni come di “modico” valore, evidenziando che al momento in cui le stesse furono effettuate il de cuius aveva cessato l'esercizio dell'attività di impresa e lo stesso era titolare solo di una modesta pensione di invalidità dell'importo mensile di € 621,65, come risultava dalla documentazione acquisita presso l'INPS, sicché quelle somme di denaro costituivano per lui importi cospicui.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta risulta che all'epoca in cui sono state effettuate, in data 22.03.2018, da parte del de cuius le donazioni di € 40.000,00 complessive a favore dei nipoti ed (€ 20.000,00 ciascuno), lo Parte_2 CP_2
stesso aveva depositata sul conto corrente a lui intestato la somma complessiva di €
66.888,37 ed inoltre aveva titoli per un controvalore di € 190.230,98, sicché le sue risorse economiche complessive ammontavano a poco più di € 250.000,00. Orbene,
a prescindere dalla circostanza che nel corso di poco più di un mese il de cuius si è spogliato di circa € 193.000,00 (così restando titolare di poco più di € 50.000,00), non può certamente ritenersi che una elargizione di € 20.000,00, sia in termini
24 assoluti che in relazione alle risorse economiche del donante come sopra esposte, possa considerarsi di “modico valore”. Analogamente, non può considerarsi di
“modico valore” la donazione effettuata dal de cuius in favore del OT CP_2 dell'importo di € 5.000,00 a mezzo assegno circolare del 25.05.2018, posto che al momento della suddetta elargizione il de cuius disponeva di risparmi ammontanti a poco più di € 50.000,00. Viceversa, possono considerarsi di “modico valore” sia la donazione dell'importo di € 3.500,00 effettuata a favore del OT CP_2
a mezzo bonifico del 17.08.2015, sia la donazione dell'importo di €
[...]
10.000,00 effettuata sempre a favore del OT a mezzo assegno Controparte_2
circolare del 03.02.2016, anche in considerazione del fatto che il de cuius poteva contare all'epoca su risparmi ben più cospicui, posto che, alla luce delle donazioni effettuate a partire dal mese di marzo 2018, risulta che il de cuius, prima di tale data, aveva un patrimonio mobiliare di poco più di € 470.000,00. Peraltro, i convenuti hanno evidenziato che anche l'altro OT , nel mese di settembre 2016, CP_5
aveva ricevuto una donazione di € 5.000,00, sicché si può persino dubitare che si sia al cospetto di vere e proprie donazioni, potendosi ipotizzare la diversa fattispecie della “liberalità d'uso”. Infatti, la liberalità d'uso prevista dall'art. 770, comma 2,
c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell'autore dell'atto (Cass. civ. 14.01.1992 n. 324; Cass. civ.
19.09.2016 n. 18280; Cass. civ. 12.06.2018 n. 15334). Non sembra, invece, convincente la tesi secondo la quale nella liberalità d'uso l'attribuzione deve essere effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e
25 sociali, poiché il legislatore ha chiaramente ricondotto nell'alveo delle “liberalità” anche le donazioni d'uso previste dall'art. 770 comma 2 c.c., sicché è evidente che il discrimine non può essere individuato nella circostanza che la donazione venga effettuata in adempimento di un'obbligazione o in osservanza di un dovere, poiché in tal caso verrebbe meno la stessa “liberalità”; inoltre opinando diversamente, le liberalità d'uso sarebbero sostanzialmente indistinguibili dall'adempimento delle obbligazioni naturali ai sensi dell'art. 2034 c.c., mentre la distinzione tra le due figure va ribadita, poiché l'obbligazione naturale è sempre adempiuta animo solvendi mentre nelle liberalità d'uso la causa liberale è solamente attenuata dal motivo specifico di conformarsi all'uso. Nella “liberalità d'uso”, pertanto, l'uso determina l'occasione, i soggetti nonché la misura della liberalità, in quanto occorre sempre che l'elargizione corrisponda ad un uso, vale a dire ad una consuetudine, anche se non in senso tecnico giuridico, quale regola giuridica da rispettare (opinio iuris ac necessitatis). Va, poi, osservato che le liberalità d'uso, pur potendo non essere di modico valore (Cass. civ. 10.12.1988 n. 6720), devono essere, comunque, proporzionate alle condizioni patrimoniali delle parti ed al contesto sociale in considerazione. Tenuto conto, allora, del fatto che beneficiari di tali liberalità sono stati tutti i nipoti maschi, anche se in misura diversa, e che le suddette elargizioni erano compatibili con le condizioni patrimoniali delle parti, appare ragionevole ritenere che intento del de cuius sia stato quello di realizzare un semplice supporto familiare, in conformità agli usi.
Poiché le elargizioni di denaro effettuate dal de cuius mediante assegni circolari emessi in data 22.03.2018, a favore dei nipoti ed Parte_2 CP_2
dell'importo complessivo di € 20.000,00 ciascuno, e la ulteriore elargizione effettuata dal de cuius in favore del OT a mezzo assegno circolare CP_2
emesso in data 25.05.2018 dell'importo di € 5.000,00, vanno qualificate come vere e proprie donazioni, le stesse vanno dichiarate nulle e prive di effetti, non essendo state effettuate nel rispetto dei requisiti di forma previsti per le donazioni ed i
26 convenuti e vanno, conseguentemente, Parte_2 Controparte_2
condannati alla restituzione all'asse ereditario di le somme Persona_1
ricevute, vale a dire la prima la somma di € 20.000,00 ed il secondo la somma di €
25.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Infine, l'attore ha affermato che in data 02.10.2015 il de cuius aveva effettuato la donazione indiretta della somma di € 28.060,00 a favore del OT CP_2
(classe 1994), mediante l'emissione di un assegno circolare di pari importo
[...]
intestato alla società Sinedil Costruzioni di ON C e C. S.n.c., che era stato utilizzato dal OT per l'acquisto di un terreno. A sostegno di tale domanda ha prodotto atto pubblico di vendita, rogato dal notaio in data Persona_7
02.10.2015, nel quale si legge all'art. 4 che il de cuius, che ha partecipato personalmente alla stipulazione dell'atto, eseguiva il pagamento della metà del corrispettivo pattuito, pari a € 23.000,00 oltre I.V.A., “in nome proprio a titolo di liberalità indiretta, in adempimento dell'obbligazione del proprio OT CP_2
, quale parte acquirente nei confronti della società venditrice”. Il convenuto
[...]
(classe 1994) ha contestato la fondatezza della domanda, Controparte_2
evidenziando che la vendita rientrava nell'ambito di un'operazione societaria finalizzata a sciogliere la Sinedil Costruzioni di ON C e C. S.n.c., tanto che l'importo di €. 25.000,00 era stato restituito dall'ing. al padre Controparte_1
con assegni circolari n°7046070887884 -09 di €.10.000,00 del Persona_1
06/10/15, assegno circolare n°7046070887899-11 di €.10.000,00 del 28/10/15 e assegno circolare n°7046071060038-04 di €. 5.000,00 dell'08/01/16. La suddetta argomentazione difensiva non appare, tuttavia, convincente, poiché in questa sede non occorre verificare quali fossero i rapporti tra ed il padre Controparte_1
con riferimento alla Sinedil Costruzioni di ON C e C. Persona_1
S.n.c., quanto prendere atto del fatto che un terreno che apparteneva a detta società è stato acquistato in comproprietà da (classe 1994), il quale, però, Controparte_2
non ha sborsato alcuna somma, in quando il corrispettivo è stato versato dal de
27 cuius. Sennonché appare assorbente il rilievo che l'attore è privo di legittimazione a chiedere l'accertamento della suddetta donazione indiretta, in quanto soggetto privo di giuridico interesse, dovendosi escludere che la suddetta donazione possa formare oggetto di collazione.
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 737 c.c. “i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”.
Nondimeno, come risulta confermato anche dalla circostanza che l'istituto della collazione è inserito nel titolo IV del codice civile che si occupa della divisione ereditaria, nessuno dubita che la collazione ereditaria costituisce, uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i condividenti equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione. L'obbligo della collazione dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta presuppone, pertanto, l'esistenza di una comunione ereditaria ed è a carico esclusivamente dei condividenti, determinando la ricomposizione, in modo reale, dell'asse ereditario, mentre non può essere certamente posto a carico di soggetti che, pur essendo discendenti del de cuius, non fanno parte della comunione ereditaria, come nel caso in esame.
Occorre, quindi, esaminare le eccezioni sollevate dal convenuto CP_1
con riferimento alla circostanza che anche l'attore era stato beneficiario di
[...]
donazioni da parte dei genitori. Va, invero, osservato che nella comparsa di costituzione il convenuto non ha neppure indicato l'oggetto di Controparte_1
tali donazioni ma ha affermato genericamente che le stesse erano desumibili da una serie di documenti, dei quali non ha, però, specificato il contenuto. Lo stesso ha,
28 quindi, prodotto due dichiarazioni sottoscritte dal padre, una datata 28.09.1992, nella quale il de cuius aveva affermato di avere dato al figlio la somma di £ 110.000.000 per acquistare un terreno sito a Torregrotta, e l'altra datata 23.07.2010, nella quale il de cuius aveva affermato di avere dato al figlio la somma di € 120.000,00 per acquistare una villa nel Comune di Torregrotta. Va, poi, osservato che il convenuto ha affermato l'esistenza di donazioni da parte del de cuius in Controparte_1
favore dell'attore, per sollecitare l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 564 c.c., che prevede l'imputazione ex se quale operazione di calcolo volta a determinare se vi sia stata una lesione dei diritti del legittimario, ma è evidente che nel caso in esame tale riferimento normativo è del tutto improprio, poiché non risulta, dall'esame dell'atto di citazione ed a prescindere dalle conformi precisazioni contenute negli atti successivi, che l'attore abbia agito per chiedere la riduzione di eventuali disposizioni lesive dei suoi diritti di legittimario, avendo al contrario dichiarato espressamente di riservarsi di proporre azione di riduzione per il caso in cui all'esito della ricostruzione dell'asse ereditario fosse emersa una eventuale lesione dei diritti spettanti ai legittimari, mentre non è ipotizzabile neppure in astratto una imputazione ex se nell'ambito di un giudizio di divisione, in cui l'accertamento della entità dell'asse da dividere ha natura completamente diversa dalla cosiddetta “riunione fittizia” prevista nell'ambito dell'azione di riduzione.
Nondimeno, avendo il convenuto affermato l'obbligo del Controparte_1
fratello di effettuare la collazione dei beni donati, occorre considerare tutti Pt_1
quegli atti giuridici dai quali deriva un obbligo di conferimento. Infatti, l'obbligo di collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salva l'espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità, con la conseguenza che i beni donati devono essere conferiti anche in mancanza di una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti, essendo sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni, indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e quali facenti parte dell'asse
29 ereditario da ricostruire, a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell'asse abbia luogo con riferimento anche ai detti beni
(Cass. civ., sez. II, 18.07.2005, n. 15131; Cass. civ., sez. II, 19.11.2004, n. 21895).
Occorre, però, prendere atto che nella comparsa di risposta il convenuto CP_1
non ha neppure indicato l'oggetto delle donazioni ed ha solamente
[...]
prospettato la configurabilità di una donazione indiretta, affermando che il de cuius aveva dato al figlio la somma di € 120.000,00 per acquistare una villa nel Comune di Torregrotta, che era stata poi intestata alla moglie di quest'ultimo, con la conseguenza che la donazione aveva avuto ad oggetto non il denaro, bensì
l'immobile acquistato. Inoltre, nelle conclusioni della comparsa di risposta del convenuto non è stata formulata alcuna domanda volta Controparte_1
all'accertamento di eventuali donazioni indirette a favore dell'attore.
Orbene, sotto il profilo processuale, la Suprema Corte ha chiarito che la deduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di un bene donato costituisce una eccezione in senso proprio (Cass. civ. 27.09.2013 n. 22274), in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo, sicché essa è soggetta alle preclusioni di rito, anche se al fine della proposizione di una rituale eccezione è sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione (Cass. civ. 28.12.2011 n. 29372; Cass. civ. sez. un. 20.06.2006 n. 14109).
Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione di una vera e propria domanda di accertamento dell'esistenza della stessa (Cass. Sez. 2, 23.07.2019, n. 19833; Cass. civ. 27.07.2022 n. 23403).
Va, invero, osservato che la Suprema Corte, con riferimento al giudizio di reintegra nella quota di riserva, ha affermato un principio in parte diverso da quello sopra esposto con riferimento alla collazione delle donazioni nel giudizio di
30 divisione;
in particolare, ha sostenuto che la richiesta volta all'esatta ricostruzione sia del relictum, che del donatum, mediante l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del de cuius, sarebbe una questione connaturale al giudizio, da risolvere incidentalmente e anche d'ufficio, sicché, integrando una mera sollecitazione del potere - dovere del giudice di decidere, sarebbe implicitamente contenuta nella domanda introduttiva e, non ampliando il thema decidendum, non soggiacerebbe alle preclusioni previste per le domande nuove e per le eccezioni non rilevabili d'ufficio (Cass. civ. 12.05.1999 n. 4698; Cass. 17.06.2011 n. 13385).
Inoltre, nel caso in cui la donazione effettuata dal de cuius in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione ex se, sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione (Cass. civ. 13.04.2023 n. 9813), soluzione che si discosta consapevolmente da quella adottata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla collazione.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non è possibile richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza con riferimento all'azione di riduzione, poiché, come si è detto, l'attore non ha mai proposto una simile azione, anche se le difese del convenuto sono in larga parte rivolte a dimostrare l'inammissibilità ed infondatezza di una ipotetica domanda di riduzione.
Invero, solo con riferimento alla vicenda relativa all'acquisto avvenuto nel
2010 di una villa nel Comune di Torregrotta, il convenuto ha Controparte_1
prospettato nella comparsa di risposta la configurabilità di una donazione indiretta, pur non formulando una specifica domanda in tal senso, affermando che il de cuius aveva dato al figlio la somma di € 120.000,00 per acquistare una villa nel Comune di Torregrotta, che era stata poi intestata alla moglie di quest'ultimo, con la
31 conseguenza che la donazione aveva avuto ad oggetto non il denaro, bensì
l'immobile acquistato.
Orbene, a prescindere dalla circostanza che non risulta formulata una domanda volta all'accertamento di una donazione indiretta, la fattispecie in esame non può certamente essere esaminata in questa sede. Infatti, essendo pacifico che il bene risulta intestato a moglie dell'attore, non si può Controparte_7 certamente ritenere che la donazione indiretta della villa a favore dell'attore sarebbe dimostrata dal semplice fatto che la dazione del denaro dal padre al figlio Pt_1
era stata effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile, poiché siffatto criterio è stato valorizzato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra citate per distinguere la donazione indiretta dell'immobile dalla donazione diretta del denaro elargito, ancorché successivamente utilizzato per l'acquisto del bene, non certo per trarre dalla mera finalizzazione della dazione la conseguenza della certa sussistenza dell'intento liberale e la possibilità di attribuire la donazione ad un soggetto diverso dall'intestatario del bene. In realtà, al fine di potere affermare che la villa sia stata donata dal de cuius al figlio , Pt_1
ancorché sia stata intestata alla moglie di quest'ultimo, avrebbe dovuto proporsi una domanda diretta all'accertamento della simulazione per interposizione fittizia dell'acquirente, domanda che non risulta sia stata proposta e che, in ogni caso, avrebbe richiesto la partecipazione necessaria al procedimento del soggetto che risultava avere acquistato l'immobile. Peraltro, non sono stati allegati neppure gli elementi indispensabili per configurare l'interposizione fittizia di persona, che richiede che all'accordo simulatorio partecipi, oltre all'interponente e all'interposto, anche il terzo contraente, dovendo costui manifestare la propria adesione all'intesa raggiunta tra l'interposto e l'interponente, manifestando la volontà di assumere diritti e obblighi direttamente nei confronti dell'interponente (Cass. civ., sez. II 12 ottobre 2018 n. 25578; Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2002, n.15633; Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2002, n.14879; Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2000, n.6451),
32 mentre nella fattispecie in esame non è stata neppure allegata l'esistenza della indispensabile “controdichiarazione” vale a dire la scrittura proveniente anche dal terzo contraente contenente l'accordo simulatorio. Infatti, nel caso in cui il contratto dissimulato richieda, come nel caso in esame, la forma scritta ad substantiam, sia il contratto simulato che l'accordo simulatorio devono essere contenuti in una scrittura privata, in quanto la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, ma anche quella più rigorosa di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione (Cass. civ., Sez. II, 19.02.2008, n.4071). Inoltre, il fenomeno della simulazione fittizia di persona, con conseguente donazione indiretta della villa,
è smentito dalla stessa dichiarazione a firma del de cuius datata 23.07.2010, ove si fa riferimento al pagamento di una somma di denaro che è comunque inferiore rispetto a quella complessivamente necessaria per l'acquisto della villa. Alla stregua delle superiori considerazioni è evidente, pertanto, che deve escludersi che il de cuius abbia effettuato a favore del figlio la donazione indiretta della villa Pt_1
acquistata dalla moglie di quest'ultimo, mentre si può solamente ipotizzare che gli abbia donato il denaro impiegato per l'acquisto di tale villa.
Al fine della prova della donazione diretta di parte del denaro (€ 120.000,00 rispetto al corrispettivo pattuito di € 325.000,00) che sarebbe stato utilizzato dall'attore per consentire alla moglie di acquistare in data 12.07.2010, con atto rogato dal notaio , una villa sita nel Comune di Torregrotta, il Persona_8
convenuto ha prodotto un documento sottoscritto dal padre, datato 23.07.2010, nel quale questi ha dichiarato di avere dato al figlio la somma di € 120.000,00 per acquistare la casa intestata alla moglie dell'attore. L'attore ha disconosciuto l'autenticità della menzionata scrittura ma, a seguito del giudizio di verificazione proposto dal convenuto, il C.T.U. dott. , nella relazione Persona_5
33 depositata il 09.04.2025, ha concluso affermando che la sottoscrizione apposta è autentica. In particolare, il C.T.U. ha osservato, all'esito di una indagine esaustiva e pienamente condivisibile, che “le formazioni contestate, dell'intero complesso dei caratteri di prim'ordine e di quelli secondari riconosciuti come propri dei signori
[…] in assenza di alcun “segno estraneo” ed in un contesto del Persona_1
tutto esente da anomalie di qualunque genere porta alla conseguenziale indicazione di ciascuno di essi come autore del tracciato o dei tracciati a suo nome”. Alla stregua delle conclusioni del C.T.U. si può, allora, affermare che la scrittura è “autentica”, ma, si pone in ogni caso il problema della natura e della portata di tale dichiarazione del de cuius che, provenendo dalla stessa parte che avrebbe effettuato le donazioni di denaro, non può certamente dimostrare la veridicità degli esborsi in esse indicati, né integra una confessione opponibile agli eredi, poiché la confessione deve avere ad oggetto fatti sfavorevoli alla parte che la rende ed utili per l'altra parte, mentre in questo caso l'unico soggetto che avrebbe potuto trarre qualche utilità dalla veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione era lo stesso de cuius per aggirare i limiti dell'autonomia testamentaria derivanti dalle disposizioni a tutela dei legittimari.
Sennonché, con riferimento al denaro impiegato per l'acquisto da parte di moglie dell'attore, della villa sita a Torregrotta, il convenuto Controparte_7
ha prodotto anche due assegni circolari entrambi aventi come beneficiario Per_9
che sono stati utilizzati per il pagamento del corrispettivo, come risulta
[...]
dal contenuto dell'atto pubblico rogato in data 12.07.2010 dal notaio
[...]
; il primo di tali assegni dell'importo di € 40.000,00 è stato emesso in Per_8
data 07.07.2010 dal Credito Siciliano – Agenzia di Spadafora ed è stato emesso utilizzando la provista esistente sul conto intestato al de cuius Persona_1
presso il Credito Siciliano, come risulta dall'estratto conto che è stato parimenti prodotto, mentre il secondo di tali assegni, dell'importo di € 20.000,00, è stato emesso in data 07.07.2010 dal Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Venetico
Marina, utilizzando la provista esistente sul conto intestato al de cuius CP_1
34 presso detto istituto di credito. Tenuto conto del fatto che Per_1 Per_1
non aveva alcun motivo per pagare parte del corrispettivo della villa
[...]
acquistata dalla nuora, si deve allora presumere che egli abbia voluto in tal modo aiutare la famiglia del figlio , donando a quest'ultimo parte della somma Pt_1
che serviva alla moglie per l'acquisto dell'immobile. Di conseguenza, i menzionati assegni appaiono inequivocabilmente sintomatici della volontà del de cuius di beneficare il figlio ed appaiono integrare prova sufficiente della donazione del denaro al figlio in essi indicato. Non vi sono, invece, elementi per potere Pt_1
affermare che la donazione abbia avuto ad oggetto somme maggiori rispetto a quelle documentate dai due assegni circolari sopra indicati, pari complessivamente ad €
60.000,00, poiché la menzionata dichiarazione a firma di non è Persona_1
da sola sufficiente a fornire tale prova ed al contrario sembra corroborare la conclusione che l'importo versato sia stato proprio quello di € 60.000,00, poiché in detta dichiarazione si fa espresso riferimento alla consegna di due assegni circolari, che non possono che identificarsi con i due assegni sopra indicati, mentre è del tutto inverosimile che ulteriori somme siano state date in contanti.
Ancora più equivoca ed inidonea fornire la prova di una eventuale consegna di denaro a titolo di donazione da parte del de cuius al figlio appare, poi, Pt_1
altra dichiarazione sottoscritta dal de cuius e datata 28.09.1992, ove si afferma che questi avrebbe dato al figlio la somma di £ 110.000.000 per l'acquisto di Pt_1
un terreno insieme alla cugina Anche la scrittura contenente la Controparte_6
suddetta dichiarazione è stata disconosciuta dall'attore e, a seguito di giudizio di verificazione, il C.T.U., dott. , ha concluso affermando, in Persona_5
modo convincente, che la sottoscrizione del de cuius era autentica. Sennonché
l'attore non ha chiarito nella comparsa di risposta quale sarebbe stato l'oggetto della donazione, asserendo solamente che esso era desumibile dal suddetto documento e da altri documenti, in parte in contraddizione con il primo (quale la dichiarazione a firma di ove si afferma che il denaro utilizzato per l'acquisto Controparte_6
35 del terreno era stato fornito dai genitori dei due acquirenti) e in parte irrilevanti a tal fine (quali l'atto pubblico di acquisto in data 30.09.1992, con atto rogato dal notaio
, di un terreno sito a Torregrotta e la concessione edilizia Persona_10 rilasciata per lo sfruttamento edilizio di tale terreno). Invero, da tali documenti non si comprende se la donazione genericamente indicata nella comparsa di risposta del convenuto abbia avuto ad oggetto la somma di £ 110.000.000, Controparte_1 come affermato nella dichiarazione a firma del de cuius, ovvero la somma di £
75.000.000, come sembrerebbe desumersi dal documento a firma di CP_6
(ove si afferma che i genitori di ciascun acquirente avevano pagato la
[...]
quota di prezzo gravante sul rispettivo figlio, pari alla metà del prezzo totale corrispondente a £ 150.000.000). Inoltre, non si comprende se il convenuto abbia inteso fare riferimento alla donazione indiretta del terreno acquistato pro quota o alla donazione del denaro indicato nelle menzionate dichiarazioni in misura diversa.
La suddetta incertezza non consente, allora, di ritenere che l'eccezione di collazione sia stata formulata in modo rituale, poiché certamente non è possibile collazionare una donazione della quale non è noto neppure l'oggetto e ciò esime dal doversi soffermare ulteriormente su tale vicenda, rendendo superflua la prova chiesta dal convenuto il quale, peraltro, non ha specificamente reiterato la Controparte_1
richiesta istruttoria al momento della precisazione delle conclusioni. Inoltre, ove si ritenga che il convenuto abbia inteso fare riferimento al Controparte_1
fenomeno della donazione indiretta del terreno, realizzata attraverso l'integrale pagamento del corrispettivo da parte del de cuius, si dovrebbe prendere atto del fatto che non è stata proposta alcuna domanda volta all'accertamento di una donazione indiretta. In ogni caso, la dichiarazione sottoscritta dal de cuius e datata 28.09.1992 non solo è priva di valore probatorio, non avendo natura confessoria, ma è anche del tutto inaffidabile, poiché è evidente che l'affermazione secondo cui sarebbe stata data al figlio la somma di £ 110.000.000 non può corrispondere al vero, Pt_1
tenuto conto del fatto che il prezzo complessivo dell'immobile risultante dall'atto
36 pubblico rogato dal notaio in data 30.09.1992 era di £ Persona_10
150.000.000, sicché la quota che avrebbe dovuto versare era di Parte_1
appena £ 75.000.000. Questa evidente discrasia fa, allora, sorgere il sospetto che la suddetta scrittura, così come l'altra scrittura datata 23.07.2010, ancorché autografe, possano essere state predisposte dal de cuius in epoca assai successiva rispetto a quella risultante dalle date in esse indicate, verosimilmente per cercare di
“proteggere” da una eventuale azione di riduzione le liberalità fatte a favore della moglie e del figlio . CP_1
Non occorre, infine, soffermarsi sulle vicende relative al conto cointestato alla ed al figlio . Infatti, il convenuto nella Per_2 Pt_1 Controparte_1
comparsa di risposta, si è limitato ad affermare che l'attore si Parte_1
sarebbe appropriato di somme di pertinenza del padre che erano depositate su tale conto, ma non ha chiesto la restituzione delle somme di cui l'attore di sarebbe appropriato, mentre appaiono tardive le ulteriori deduzioni difensive formulate all'udienza del 07.11.2024 con riferimento ad eventuali donazioni indirette effettuate dal padre a favore della moglie e del figlio mediante Persona_1 Pt_1
il conferimento in detto conto delle somme ivi depositate.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, si deve, allora, concludere che deve restituire all'asse ereditario la somma complessiva di € Controparte_1
234.937,58, oltre interessi legali dalla domanda sino alla data della presente sentenza, per un importo complessivo di € 243.578,77, che Persona_2
e per essa i suoi due figli quali eredi devono restituire la somma
[...]
complessiva di € 171.937,58 oltre interessi legali dalla domanda sino alla data della presente sentenza, per un importo complessivo di 178.261,59, che Pt_1
deve restituire all'asse ereditario la somma complessiva di € 60.000,00
[...]
oltre interessi legali dalla domanda sino alla data della presente sentenza, per un importo complessivo di € 61.853,42, che deve restituire la Parte_2
37 somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda sino alla data della presente sentenza per un importo complessivo di € 20.735,61 e che CP_2
deve restituire la somma di € 25.000,00 oltre interessi legali dalla domanda
[...] sino alla data della presente sentenza per un importo complessivo di € 25.919,52. Il patrimonio da dividere consiste, pertanto, 1) nel denaro derivante dall'obbligo restitutorio conseguente alla declaratoria delle suddette nullità per complessivi €
530.348,91, cui va aggiunta la modestissima somma di € 29,23 depositata sui due libretti da un libretto a risparmio n. 40361306 acceso presso Controparte_4
con un saldo a credito di euro 0,48, N. 44569365 acceso presso
[...] [...]
, con un saldo a credito di euro 57,51 (in titolarità del de Controparte_4
cuius per ½); 2) nei titoli presenti nel deposito titoli acceso presso il Monte dei
Paschi di Siena filiale di Venetico Marina cointestato al de cuius, spettanti al del de cuius per la quota di ½, aventi, quindi, un controvalore di €. 3.548,92), e 3) in un'autovettura Lancia 312 targata EV382LL, il cui valore è stato indicato in citazione pari a € 5.100,00, ma che verosimilmente è diminuito con il passare del tempo.
A ciascuno dei due figli, e , anche quali eredi della madre Pt_1 CP_1
può essere assegnata, pertanto, la metà del denaro facente Persona_2
parte dell'asse ereditario pari a € 265.189,07. In particolare, dovendo Pt_1
imputare alla propria quota la somma di € 61.853,42 di cui lo stesso è
[...]
debitore nei confronti della massa ereditaria e la somma di € 89.130,79, da lui dovuta alla massa quale erede di allo stesso spetta la Persona_2
complessiva somma di € 114.204,86, di cui € 10.367,80 corrisponde alla metà della somma che dovrà essere versata da € 12.959,76 corrisponde Parte_2
alla metà della somma che dovrà essere versata da € 14,61 Controparte_2
corrisponde al 50 % della somma depositata sui due libretti a risparmio, mentre €
90.862,69 corrisponde alla quota di sua spettanza delle somme che dovranno essere versate dal convenuto Viceversa, dovendo Controparte_1 Controparte_1
38 imputare alla propria quota la somma di € 243.578,77, di cui lo stesso è debitore nei confronti della massa ereditaria, e la somma di € 89.130,79, da lui dovuta alla massa quale erede di lo stesso resta debitore nei confronti della Persona_2 massa di € 67.520,49 e, in particolare, tenuto conto del fatto che a lui va assegnata la metà della somma dovuta da e da agli eredi Parte_2 Controparte_2
di e la metà della somma depositata sui due libretti a risparmio, Persona_1
lo stesso deve versare a la somma di € 90.862,69. Parte_1
Infine, può essere assegnata a l'autovettura che lo stesso Parte_1
ha ritenuto di valore pari a € 5.100,00 ma che verosimilmente è di valore inferiore in ragione del tempo trascorso, mentre possono essere assegnati a i Controparte_1
residui titoli che erano di pertinenza del de cuius sul conto deposito titoli al momento dell'apertura della successione, trattandosi di beni di valore pressoché equivalente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico dei convenuti ed a favore dell'attore. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M.
147/2022, per la parte a carico solidale dei convenuti e Parte_2
in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase Controparte_2
studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a., e per la parte a carico di in complessivi € 545,00 per Controparte_1
spese non imponibili ed in complessivi € 7.052,00 per compensi, di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria, ed €
2.127,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a.. Devono porsi, infine, definitivamente a carico del convenuto anche le spese di C.T.U.. Controparte_1
39
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo Tribunale con atto di citazione notificato il
25.03.2024, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e così provvede: 1) dispone lo scioglimento della
[...] Parte_2
comunione ereditaria dei beni relitti da nato a [...] il Persona_1
02.01.1931 ed ivi deceduto in data 20.11.2020; 2) dichiara la nullità della donazione effettuata dal de cuius al figlio avente ad oggetto la somma di € 63.000,00 CP_1
mediante un bonifico di pari importo effettuato in data 12.04.2018 e condanna alla restituzione alla massa ereditaria della suddetta somma oltre Controparte_1
interessi dalla domanda sino alla data della presente sentenza;
3) dichiara la nullità della donazione effettuata dal de cuius al figlio ed alla moglie CP_1 [...]
avente ad oggetto la somma di € 169.882,50 (€ 84.941,25 Persona_2
ciascuno), che aveva formato oggetto di un bonifico eseguito in data 16.03.2018 dal conto corrente n. 4712 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena intestato esclusivamente al de cuius ad altro conto corrente sempre presso la medesima banca, avente il numero IBAN: [...], e condanna CP_1
alla restituzione alla massa ereditaria della quota di sua pertinenza e, quale
[...]
erede della madre, della metà della quota di pertinenza di Persona_2
4) dichiara la nullità della donazione effettuata dal de cuius al figlio ed alla CP_1
moglie avente ad oggetto la somma di 57.858,97 (€ Persona_2
28.929,48 ciascuno), mediante accredito delle somme riscosse dal rimborso di alcuni titoli sul conto corrente avente numero IBAN: , CodiceFiscale_9
cointestato a e e condanna Persona_2 Controparte_1 CP_1
alla restituzione alla massa ereditaria della quota di sua pertinenza e, quale
[...]
erede della madre, della metà della quota di pertinenza di Persona_2
5) dichiara la nullità del trasferimento titoli effettuato in data 24.04.2018 dal conto titoli MPS n. 9665009501 ad altro conto titoli n. 110754 intestato a CP_8
[...] e ed avente ad oggetto titoli del controvalore di €
[...] Controparte_1
116.133,71 (€ 58.066,85 ciascuno) e condanna alla restituzione Controparte_1
alla massa ereditaria della quota di sua pertinenza del suddetto controvalore e, quale erede della madre, della metà della quota di pertinenza di Persona_2
6) dichiara la nullità della donazione effettuata dal de cuius mediante assegni circolari emessi in data 22.03.2018, a favore dei nipoti dell'importo Parte_2
complessivo di € 20.000,00 e condanna alla corresponsione agli Parte_2
eredi di della somma di € 20.735,61 oltre interessi dalla Persona_1
presente decisione sino al soddisfo;
7) dichiara la nullità della donazione effettuata dal de cuius mediante assegni circolari emessi in data 22.03.2018 ed in data
25.05.2018 in favore del OT dell'importo complessivo di € 25.000,00, e CP_2
condanna alla corresponsione agli eredi di Controparte_2 Persona_1
della somma di € 25.919,52 oltre interessi dalla presente decisione sino al soddisfo;
8) dichiara la nullità della donazione effettuata dal de cuius a Parte_1
della somma complessiva di € 60.000,00 mediante due assegni circolari, il primo dell'importo di € 40.000,00 emesso in data 07.07.2010 dal Credito Siciliano –
Agenzia di Spadafora ed il secondo, dell'importo di € 20.000,00, emesso in data
07.07.2010 dal Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Venetico Marina, entrambi aventi come beneficiario e condanna alla Persona_9 Parte_1
restituzione alla massa ereditaria della somma di € 61.853,42, oltre interessi dalla presente decisione sino al soddisfo;
9) rigetta le altre domande avanzate dalle parti volte all'accertamento di ulteriori donazioni dirette o indirette;
9) assegna a la complessiva somma di € 114.204,86, di cui € 10.367,80 Parte_1
corrisponde alla metà della somma che dovrà essere versata da Parte_2
€ 12.959,76 corrisponde alla metà della somma che dovrà essere versata da
€ 14,61 corrisponde al 50 % della somma depositata sui due Controparte_2
libretti a risparmio, mentre € 90.862,69 corrisponde alla quota di sua spettanza delle somme che dovranno essere versate dal convenuto 10) assegna Controparte_1
41 a l'autovettura Lancia 312 targata EV382LL; 11) assegna a Parte_1
i residui titoli di pertinenza del de cuius sul conto deposito titoli Controparte_1
al momento dell'apertura della successione;
12) condanna e Parte_2
al pagamento in solido in favore dell'attore delle spese Controparte_2
processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a.; condanna al pagamento in favore dell'attore delle Controparte_1
spese processuali, che liquida in complessivi € 545,00 per spese non imponibili ed in complessivi € 7.052,00 per compensi, di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria, ed € 2.127,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; pone definitivamente a carico del convenuto anche le spese di C.T.U.. Controparte_1
Così deciso in Messina, lì 15/11/2025.
Il Giudice (dott. Corrado Bonanzinga)
42
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di Messina, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1361 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...], elettivamente C.F._1
domiciliato in Messina, Via Santa MA del Selciato, n. 4, (c/o Studio Avv. Filippo
Alessi) presso il recapito professionale dell'Avv. Giuseppa Siracusa dello “Studio
Legale Associato Comito & Siracusa Avvocati” (C.F.: , pec: C.F._2
fax: 0909703577) che Email_1
lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
MA RI MO (C.F.: , pec: C.F._3
fax: 090/9146076); PARTE Email_2
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
ivi residente in [...], ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliato a Messina, in Via Centonze, n. 72, presso lo studio dell'Avv.
GI IO TA, (C.F: ), che lo rappresenta e CodiceFiscale_5
difende per procura in atti, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e
1 notificazioni di rito al seguente n. 090.671900 fax ed all'indirizzo pec:
PARTE CONVENUTA Email_3
E
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Genova, 7, 20123, C.F.: e , nata a C.F._6 Parte_2
Messina il 07.06.1997, residente a [...] C.F.:
, entrambi rappresentati e difesi, per procura in atti, C.F._7
dall'Avv. Chiara Pollicino (C.F.: – P. Iva: – C.F._8 P.IVA_1
pec: ), ed elettivamente domiciliati presso il suo Email_4
studio, sito in Messina, Viale Italia, n. 79, 98124; PARTI CONVENUTE avente per oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25.03.2024, conveniva Parte_1
in giudizio davanti a questo Tribunale e Controparte_1 Controparte_2
esponendo che in data 20.11.2020 era deceduto a Spadafora Parte_2
ivi nato il [...]; che gli eredi legittimi dello stesso erano Persona_1
la moglie ed i figli e Persona_2 Controparte_1 Pt_1
; che, nondimeno, con testamento olografo datato 12.07.2019 il de cuius
[...]
aveva disposto di parte del suo patrimonio istituendo dei legati a favore di Pt_1
, di e di (classe 1994), quest'ultimo
[...] Controparte_1 Controparte_2
OT del de cuius; che il de cuius aveva disposto in vita dei suoi beni, effettuando cospicue donazioni a favore della moglie a favore del Persona_2
figlio ed a favore dei nipoti (classe 1994) e Controparte_1 Controparte_2
che tali donazioni, effettuate mediante operazioni bancarie e Parte_2
finanziarie, erano nulle in quanto i relativi negozi giuridici erano privi dei requisiti di forma prescritti;
che, in particolare, il de cuius era titolare di un conto titoli presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ove, alla data del 29.03.2012, risultavano
2 depositati titoli per un valore complessivo di € 280.000,00 (BMPS 09/14 STP per un valore di € 100.000,00, BMPS 09/13 3,12 per un valore di € 60.000,00, BMPS 10/14
TM per un valore di € 60.000,00, BMPS 12/14 3,70 per un valore di € 20.000,00,
BMPS 05/15 3,875 per un valore di € 40.000,00) ed in data 30.03.2012 Per_1
aveva trasferito i suddetti titoli su un nuovo conto cointestato a lui ed alla
[...]
moglie così effettuando in favore di quest'ultima una Persona_2
donazione dell'importo di € 140.000,00; che tra il 06.09.2013 ed il 10.09.2013 il de cuius aveva effettuato dal conto a lui intestato n. 4712 presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena cinque bonifici per un totale di € 65.000,00 sul conto n. 60158458 cointestato a lui ed a che in data 16.04.2014 il de cuius aveva Controparte_1
effettuato un bonifico dal suddetto conto n. 60158458 su altro Controparte_3
conto n. 1511842-3 sempre cointestato a ed a CP_3 Persona_1
che in data 12.04.2018 dal conto n. 1511842 - 3 Controparte_1 CP_3
era stato effettuato un bonifico dell'importo di € 63.000,00 sul conto intestato esclusivamente a esistente presso la;
che le Controparte_1 Controparte_3
suddette operazioni costituivano delle donazioni a favore del figlio , almeno CP_1
per l'importo di € 63.000,00; che in data 16.03.2018 il de cuius aveva effettuato un bonifico dell'importo di € 169.882,50 dal conto corrente n. 4712 a lui intestato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ad altro conto sempre presso la medesima banca, cointestato a ed a così Persona_2 Controparte_1
realizzando una donazione a favore di questi ultimi due;
che in data 22.03.2018 sul conto intestato a erano stati emessi 4 assegni circolari non Persona_1
trasferibili di € 10.000,00 di cui due intestati alla OT e due Parte_2
intestati al OT (classe 1994); che ulteriori regalie erano state Persona_1
effettuate dal de cuius al OT (classe 1994), dell'importo di € Persona_1
3.500,00 a mezzo bonifico del 17.08.2015, dell'importo di € 5.000,00 a mezzo assegno circolare del 25.05.2018 e dell'importo di € 10.000,00 a mezzo assegno circolare del 03.02.2016; che in data 24.04.2018 era stato effettuato un trasferimento
3 di fondi dal deposito titoli cointestato al de cuius ed alla moglie Persona_2
ad altro conto titoli intestato a e
[...] Persona_2 CP_1
, per un importo complessivo di € 131.119,13; che, essendo stati i suddetti
[...]
titoli acquistati con provvista proveniente da un conto intestato al solo Per_1
, l'operazione costituiva una donazione dell'importo di € 65.559,57 a favore
[...]
di ed una donazione di pari importo a favore di Controparte_1 Persona_2
che in data 20.04.2018 era stato effettuato il trasferimento da un conto
[...]
cointestato al de cuius ed alla moglie ad altro conto cointestato alla moglie ed al figlio delle somme derivanti dalla vendita di titoli per un valore Controparte_1
complessivo di € 59.231,07 e l'operazione costituiva una donazione dell'importo di €
29.615,54 a favore della moglie ed una donazione di pari Persona_2
importo a favore di che a seguito della declaratoria di nullità dei Controparte_1
suddetti atti di donazione, i donatari dovevano essere condannati alle relative restituzioni a favore della massa ereditaria di che ove non fosse Persona_1
stata riconosciuta la nullità dei suddetti atti negoziali, qualificandoli come donazioni indirette, le relative somme avrebbero dovuto, in subordine, essere conferite alla massa ereditaria ai sensi dell'art. 737 c.c.; che, conseguentemente, l'asse ereditario di era composto da un immobile in Spadafora, Via Santa Croce, Persona_1
piano primo, secondo e lastrico solare, che era stato legato al figlio CP_1
, da un locale commerciale sito a Spadafora via Umberto I che era stato
[...]
legato al figlio , da un immobile sito a Spadafora via Piccolo Pozzo piani Pt_1
T, 1, 2, che era stato legato al OT da un deposito titoli acceso Controparte_2
presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Venetico Marina cointestato al de cuius, ove vi erano titoli per un controvalore di € 7.097,84 (in titolarità del de cuius per ½ quindi per €. 3.548,92), da un deposito titoli acceso presso Monte Dei Paschi
Di Siena filiale di Venetico Marina, ove vi erano titoli per un controvalore euro 0,01, da un libretto a risparmio n. 40361306 acceso presso Controparte_4
con un saldo a credito di euro 0,48, da un Libretto a risparmio N.
[...]
4 44569365 acceso presso , con un saldo a credito Controparte_4
di euro 57,51 (in titolarità del de cuius per ½), da un'autovettura Lancia 312 targata
EV382LL intestata al de cuius, dai beni oggetto delle donazioni da dichiarare nulle;
che in data 02.10.2015 il de cuius aveva effettuato la donazione indiretta di €
28.060,00 a favore del OT (classe 1994), mediante Controparte_2
l'emissione di un assegno circolare di pari importo intestato alla società Sinedil
Costruzioni di ON C e C. S.n.c. che era stato utilizzato dal OT per l'acquisto di un terreno;
che in data 12.05.2022 era deceduta la Persona_2
quale aveva istituito eredi universali, per quote eguali, i due figli Pt_1
e sicché egli agiva anche quale erede della madre;
che
[...] Controparte_1
occorreva procedere allo scioglimento della comunione ereditaria del padre, formata dai beni sui quali si era aperta la successione legittima e dai beni oggetto di donazioni da dichiarare nulle o che, ove fossero state qualificate come donazioni indirette, avrebbero dovuto essere conferite alla massa;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse effettuata la divisione dei beni comuni e che fosse liquidata la quota ereditaria spettante a ciascun erede compresa la madre Persona_2
Con comparsa tempestivamente depositata il 19.06.2024, si costituiva il quale lamentava che le domande apparivano indeterminate Controparte_1
così da inficiare la stessa validità dell'atto di citazione ed eccepiva che la domanda di riduzione era stata irritualmente proposta. Nel merito, rilevava che il padre era titolare in vita, insieme al fratello, di una attività di impresa e, volendo accantonare l'utile ritratto dalla sua attività per destinarlo alla gestione della famiglia, aveva cointestato al figlio un conto dove confluiva l'utile di impresa, che Pt_1
quest'ultimo aveva utilizzato per spese sue personali, come si poteva desumere da una dichiarazione sottoscritta dalla madre, e proprio per tale motivo il padre aveva modificato l'intestazione di detto conto, cointestandolo alla moglie ed al figlio
, per consentire anche alla moglie di controllare la gestione delle entrate;
CP_1
evidenziava, pertanto, che la cointestazione non era stata effettuata per spirito di
5 liberalità e non era configurabile, con riferimento alla cointestazione, alcuna donazione. Osservava, poi, che le asserite donazioni non erano certamente nulle per carenza dei requisiti formali, potendo eventualmente essere qualificate come donazioni indirette, per le quali non occorreva rispettare le forme previste per il contratto di donazione. Rilevava, inoltre, che anche l'attore era stato beneficiario di donazioni da parte dei genitori, come risultava da una serie di documenti e che il de cuius aveva tra l'altro donato all'attore una villa nel Comune di Torregrotta, come risultava da una dichiarazione datata 23.07.2010, nella quale il de cuius aveva affermato di avere dato al figlio la somma di € 120.000,00 per consentire Pt_1
allo stesso di acquistare detta villa sita a Torregrotta, che era stata fittiziamente intestata alla moglie. Concludeva, pertanto, affermando che l'attore avrebbe dovuto imputare ex se, ai sensi dell'art. 564 c. c., le donazioni ed i legati a lui fatti e che l'obbligo di collazione sussisteva anche nei confronti dell'attore. Chiedeva, pertanto, che le domande proposte fossero dichiarate nulle o, comunque, rigettate.
Con comparsa depositata tempestivamente il 19.06.2024 si costituivano
(classe 1994) e i quali evidenziavano che le Controparte_2 Parte_2
regalie rese dal nonno in loro favore andavano contestualizzate Persona_1
nella condivisione di vita giornaliera, posto che tutti vivevano nello stesso fabbricato, anche avuto riguardo alle spese per i percorsi di studio intrapresi dai deducenti in sedi universitarie al di fuori del territorio nativo;
rilevavano, inoltre, che beneficiario di tali donazioni era stato anche il OT , figlio dell'attore che, CP_5
in data 15/09/2016, con assegno circolare n° 6076660095-12, aveva ricevuto la somma di €. 5.000,00. In ogni caso, osservavano che dette donazioni non potevano considerarsi nulle rientrando nelle donazioni di modico valore per le quali non era richiesto l'atto pubblico, tenuto conto anche delle condizioni economiche del donante. Evidenziavano, inoltre, che non si poteva neppure parlare di donazioni ove si fosse ritenuto che intento del de cuius era quello di realizzare un semplice supporto familiare, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. II, sent. 7743
6 del 18 marzo 2021). Eccepivano, poi, che non costituiva donazione indiretta in favore di (classe 1994) il pagamento della somma di €. Controparte_2
28.060,00, utilizzata, a dire di parte attrice, per l'acquisto da parte del OT
, in data 02/10/2015, di un terreno di proprietà della Soc. Sinedil Costruzioni CP_2
di ON C. e C. s.n.c (i cui soci erano l'ing. e il geom. Controparte_1
, poichè si trattava di un'operazione societaria finalizzata a Controparte_1
chiudere detta società, tanto che l'importo di € 25.000,00 era stato restituito dall'ing.
al padre con assegni circolari n°7046070887884 -09 di CP_1 Persona_1
€.10.000,00 del 06/10/15, assegno circolare n°7046070887899-11 di €.10.000,00 del
28/10/15 e assegno circolare n°7046071060038-04 di €. 5.000,00 dell'08/01/16.
Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande avversarie.
Con memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., depositata il 26.09.2024, Pt_1
contestava la fondatezza delle difese svolte dai convenuti. Con riferimento
[...]
alla comparsa di costituzione di dichiarava di non conoscere la Controparte_1
scrittura e la sottoscrizione delle due dichiarazioni datate 28.09.1992 e 23.07.2010 prodotte da con le quali il de cuius aveva affermato di avere Controparte_1
effettuato delle donazioni all'attore e, parimenti dichiarava di non conoscere la sottoscrizione apparentemente apposta da in calce alla Persona_2
dichiarazione dattiloscritta datata 07.07.2018 prodotta sempre da CP_1
, ove si fa riferimento a prelievi non autorizzati che sarebbero stati effettuati
[...]
dall'attore su un conto cointestato. Contestava l'asserita nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum, evidenziando che egli aveva agito sia in proprio che quale erede della madre chiedendo la divisione dei beni comuni, previa ricostruzione dell'asse attraverso la declaratoria di nullità di alcune donazioni, mentre negava di avere mai proposto azione di riduzione. Negava di avere utilizzato un conto cointestato a lui ed alla madre per proprie spese personali e sottolineava che il convenuto non aveva contestato né smentito le operazioni bancarie e finanziarie indicate in citazione, affermando solamente che si sarebbe trattato
7 eventualmente di donazioni indirette. Negava, infine, di essere stato beneficiario di donazioni immobiliari indirette. Osservava, in ogni caso, l'inconducenza delle argomentazioni di controparte fondate su una domanda di riduzione che non era stata mai proposta. Con riferimento alla comparsa di costituzione di CP_2
e di figli di rilevava che nell'atto
[...] Parte_2 Controparte_1
pubblico di vendita del 02.10.2015 si affermava espressamente che Per_1
provvedeva a pagare il prezzo di acquisto a titolo di liberalità indiretta a
[...]
favore del OT Osservava, poi, che non avrebbe potuto Controparte_2
instaurarsi procedimento di mediazione nei confronti di in Persona_2
quanto quest'ultima era deceduta. Negava che le regalie ricevute dal nonno fossero, per i due nipoti convenuti, "donazioni di modico valore" e sottolineava che le stesse non potevano neppure qualificarsi come regali d'uso, atteso che il nonno era solito regalare ai nipoti, in occasione delle ricorrenze, importi di gran lunga inferiori, come si poteva evincere dagli estratti conto, anche in considerazione del fatto che il de cuius non aveva più da tempo gli introiti derivanti dall'attività imprenditoriale essendo un semplice pensionato.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., depositata il 17.10.2024, l'attore chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto Controparte_1
e che fosse disposta CTU per accertare i beni facenti parte dell'asse ereditario e stimarne il valore, nonchè CTU contabile sulle operazioni bancarie indicate in citazione.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata il 17.10.2024 CP_1
avanzata istanza di verificazione delle scritture che erano state
[...]
disconosciute dalla controparte, dichiarandosi disponibile a produrre in giudizio gli originali, e chiedeva CTU grafica utilizzando come scritture di comparazione quelle indicate in memoria. Chiedeva, altresì, l'ammissione di prova testimoniale.
8 Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata il 18.10.2024 CP_2
e ribadivano che le donazioni effettuate in loro favore
[...] Parte_2
non erano nulle, potendosi qualificare come donazioni di modico valore, e negavano che attraverso l'acquisto del terreno indicato in citazione il de cuius avesse effettuato una donazione indiretta a favore del OT , ribadendo che l'acquisto era CP_2
un'operazione aziendale tanto che l'importo di € 25.000,00 era stato restituito da al padre Controparte_1 Persona_1
Con memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. eccepiva che la Parte_1
domanda di verificazione risultava inutile e dilatoria, in quanto la dichiarazione del
23.07.2010 faceva riferimento ad un atto pubblico che vedeva come parte acquirente un soggetto estraneo al presente giudizio, mentre la dichiarazione del 28.091992 non poteva avere alcuna rilevanza probatoria in quanto non suffragata da alcun ulteriore elemento probatorio;
infine, la dichiarazione del 07.07.2018 aveva un contenuto estraneo al presente giudizio. Contestava, poi, la prova per testi articolata da ed in caso di ammissione chiedeva la prova contraria con la Controparte_1
medesima teste indicata dalla controparte.
All'udienza del 07.11.2024 il Giudice prendeva atto della impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione per l'assenza di alcune delle parti. In tale sede i procuratori di parte attrice sottolineavano che non era vero che il conto cointestato alla ed al figlio fosse lo stesso conto che era stato Per_2 Pt_1
cointestato alla ed al figlio e precisavano, altresì, che il Per_2 CP_1
denaro che vi era sul primo conto al momento dell'estinzione non era confluito nel conto cointestato alla ed al figlio . Il procuratore del Per_2 CP_1
convenuto rilevava che le vicende relative al conto cointestato Controparte_1
alla ed al figlio non erano, comunque, estranee al presente Per_2 Pt_1
giudizio, in quanto se era vero che non si discuteva nel presente giudizio della eredità della , nondimeno, tale conto verosimilmente era stato Per_2
9 alimentato dal padre che avrebbe, pertanto, effettuato mediante Persona_1
il conferimento in detto conto delle somme ivi depositate, una donazione indiretta a favore della moglie e del figlio che avrebbe dovuto essere dichiarata nulla Pt_1
o collazionata come le altre allegate da controparte, posto che la circostanza che tale conto era stato alimentato da denaro del de cuius si traeva dalle stesse difese di controparte che aveva affermato che la non aveva entrate. I Per_2
procuratori dell'attore eccepivano che non era stata mai allegata da controparte la circostanza che il de cuius avesse effettuato una donazione Persona_1
indiretta al figlio ed alla moglie con il suddetto conto cointestato, ma era Pt_1
stato solo evidenziato che il figlio si sarebbe appropriato di somme di Pt_1
pertinenza del padre;
eccepivano, altresì, che il convenuto non Controparte_1
aveva mai chiesto la restituzione di dette somme che non erano state neppure individuate. Il procuratore di ribadiva che nel rappresentare la Controparte_1
vicenda relativa al suddetto conto ed alla provenienza del denaro ivi depositato, aveva inteso implicitamente fare riferimento ad una donazione indiretta da collazionare.
Nel corso della medesima udienza il Giudice disponeva l'acquisizione dell'originale delle tre scritture disconosciute dall'attore ed esibite dal convenuto e rinviava, quindi, la causa ad altra udienza per l'acquisizione Controparte_1
della domanda di mediazione, al fine di verificare la procedibilità della domanda, ed esaminare le richieste istruttorie.
All'udienza del 05.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice prendeva atto che dall'esame della domanda di mediazione in atti emergeva l'esistenza di una perfetta sovrapponibilità tra l'esposizione dei fatti e le conclusioni contenute nella domanda di mediazione e quelle contenute nell'atto di citazione, sicché si poteva concludere che la mediazione obbligatoria fosse stata correttamente esperita. Con riferimento, poi, alla domanda di
10 verificazione che era stata avanzata da con memoria ex art. 171 Controparte_1
ter n. 2 c.p.c. depositata il 17.10.2024, avente ad oggetto le scritture che erano state disconosciute dalla controparte, vale a dire le due dichiarazioni datate 28.09.1992 e
23.07.2010, con le quali il de cuius aveva affermato di avere effettuato delle donazioni all'attore e la dichiarazione dattiloscritta datata 07.07.2018 e sottoscritta da ove si faceva riferimento a prelievi non autorizzati che Persona_2
sarebbero stati effettuati dall'attore su un conto cointestato, disponeva C.T.U. grafica, al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alle suddette scritture. Il Giudice osservava che, viceversa, era superfluo disporre C.T.U. “ai fini della individuazione e della stima dei cespiti mobili ed immobili facenti parte dell'asse ereditario”, atteso che era pacifico che il de cuius aveva lasciato tutti i propri beni immobili al figlio al figlio ed Controparte_1 Parte_1
al OT sicché la comunione ereditaria sembrava avere ad Controparte_2
oggetto solamente un'autovettura Lancia 312 targata EV382LL, bene chiaramente indivisibile, che avrebbe dovuto, verosimilmente, essere posto in vendita, nonché le eventuali somme di denaro che fossero risultate avere formato oggetto di donazioni nulle. Il Giudice rilevava, infine, che era superflua la prova testimoniale chiesta dal convenuto con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata il Controparte_1
17.10.2024, relativa alla donazione indiretta di un terreno sito in Torregrotta tra il
Corso Sicilia e la via Messina, intestato all'ing. ed a Parte_1 CP_6
che sarebbe stato acquistato con denaro fornito dai rispettivi genitori
[...]
(padre di e (padre di Persona_1 Parte_1 Persona_3
giusta atto in Notar del 30 settembre1992, atteso Controparte_6 Persona_4
che, quando viene chiesta la divisione del patrimonio relitto e viene menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione, la giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato che, in caso di donazione indiretta, è necessaria la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa, avente carattere pregiudiziale rispetto all'obbligo di collazione (Cass.
11 civ. 27.07.2022 n. 23403), mentre nella fattispecie in esame non risultava che il convenuto avesse tempestivamente formulato una domanda in Controparte_1
tal senso.
In data 09.04.2025 il nominato C.T.U., dott. , Persona_5
depositava la chiesta relazione, nella quale concludeva affermando che le sottoscrizioni a nome “ e “ , presenti Persona_2 Persona_1
nelle scritture in verifica erano autografe e autentiche.
All'udienza del 03.07.2025 il Giudice fissava l'udienza del 06.11.2025 per l'assunzione in decisione della causa, concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Alla successiva udienza del 06.11.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione.
L'attore ha chiesto la divisione dei beni comuni Parte_1
pervenuti a lui, al fratello ed alla madre Controparte_1 Persona_2
per successione legittima del padre nato a [...]
[...] Persona_1
il 02.01.1931 ed ivi deceduto in data 20.11.2020.
Si deve premettere che il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto.
Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono
12 sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza. A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.).
Al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione. Risolto questo problema, occorre esaminare il quo modo della divisione.
Nel caso in esame il contrasto tra le parti verte essenzialmente sulla individuazione dei beni da dividere. Invero, è pacifico che i beni relitti sono costituiti esclusivamente da un deposito titoli acceso presso il Monte dei Paschi di
Siena filiale di Venetico Marina cointestato al de cuius, ove, al momento della morte di vi erano titoli per un controvalore di € 7.097,84 (in titolarità Persona_1
del de cuius per ½ quindi per €. 3.548,92), da un deposito titoli acceso presso Monte
Dei Paschi Di Siena filiale di Venetico Marina, ove vi erano titoli per un controvalore di euro 0,01, da un libretto a risparmio n. 40361306 acceso presso
, con un saldo a credito di euro 0,48, da un CP_4 Controparte_4
Libretto a risparmio N. 44569365 acceso presso , Controparte_4
con un saldo a credito di euro 57,51 (in titolarità del de cuius per ½) e da un'autovettura Lancia 312 targata EV382LL intestata al de cuius;
nondimeno, parte attrice ha sostenuto che a tali beni dovesse essere aggiunto il denaro che era stato donato in vita dal de cuius ai convenuti ed alla moglie con Persona_2
atti di liberalità invalidi, in quanto compiuti senza i requisiti di forma prescritti dalla legge;
inoltre ha chiesto che fosse collazionato il denaro che aveva formato oggetto di donazioni indirette a favore dei convenuti, nel caso in cui una o più delle donazioni dirette indicate in citazione, fossero state ritenute, invece delle donazioni indirette valide. Il convenuto ha, dal canto suo, affermato che Controparte_1
anche il fratello aveva l'obbligo di effettuare la collazione delle donazioni Pt_1
13 effettuate dal padre in suo favore ed ha menzionato una serie di atti dai quali avrebbe potuto desumersi l'esistenza di tali donazioni (atto rogato notaio il Per_4
30.09.1992, dichiarazione sottoscritta dal padre datata Persona_1
28.09.1992, dichiarazione sottoscritta da datata 06.12.2022, Controparte_6
Concessione edilizia rilasciata il 06.11.1998, atto rogato dal notaio il Per_6
23.12.1998, Verbale di consegna appartamento datato 27.12.2001, Visura catastale dell'appartamento sito nel Comune di Torregrotta in via Messina n. 1 e del relativo posto auto, visura catastale dell'immobile sito nel Comune di Torregrotta via
Nazionale n. 106 cointestato a ed a . Ha, Parte_1 Controparte_6
quindi, fatto specifico riferimento alla donazione di una villa comprata dalla moglie di con il denaro fornito a quest'ultimo dal padre, evidenziando Parte_1
che si doveva ritenere che tale immobile fosse stato fittiziamente intestato da alla moglie che, all'epoca dell'acquisto, non aveva alcuna Parte_1
disponibilità di danaro.
Occorre, pertanto, esaminare se i condividenti e gli altri convenuti siano stati beneficiari delle menzionate donazioni.
In particolare, parte attrice ha evidenziato che il de cuius era titolare di un conto titoli presso la Banca Monte dei Paschi di Siena ove, alla data del 29.03.2012, risultavano depositati titoli per un valore complessivo di € 280.000,00 (BMPS 09/14
STP per un valore di € 100.000,00, BMPS 09/13 3,12 per un valore di € 60.000,00,
BMPS 10/14 TM per un valore di € 60.000,00, BMPS 12/14 3,70 per un valore di €
20.000,00, BMPS 05/15 3,875 per un valore di € 40.000,00), ma che lo stesso, in data 30.03.2012, aveva trasferito i suddetti titoli su un nuovo conto (rectius deposito) cointestato a lui ed alla moglie (deposito n. Persona_2
9501), così effettuando in favore di quest'ultima una donazione dell'importo di €
140.000,00. L'attore ha sostenuto che si sarebbe al cospetto di una donazione diretta, nulla per assenza dei requisiti di forma, ma, in subordine, ha osservato che, ove pure
14 si fosse ritenuto che si era al cospetto di una donazione indiretta, la donataria sarebbe stata gravata dall'obbligo di collazione.
La donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del destinatario della liberalità (cfr. Cass. 7 dicembre 1989 n. 5410; Cass. 5 dicembre 1970 n. 2565). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in simili casi, per l'accertamento della sussistenza di una donazione indiretta, non si applicano i limiti alla prova testimoniale in materia di contratti e simulazione, che valgono per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo prefissato, per l'assorbente motivo che, nel caso della donazione indiretta, a differenza che nel caso della donazione simulata, il negozio oneroso con il quale viene attuata l'attribuzione gratuita come effetto indiretto, corrisponde alla reale intenzione delle parti (Cass. civ. 1986/2016; Cass. civ. 27050/2018). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, evidenziato che in simili casi, per la validità del negozio, non è necessaria la forma della donazione, ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c. non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse (Cass. civ. sez. II 3 novembre 2009 n. 23297; Cass. civ. sez. II 17 novembre 2010 n. 23215).
Naturalmente occorre verificare quando si è al cospetto di una donazione indiretta e talvolta la qualificazione giuridica è particolarmente complessa.
15 In particolare, la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune incertezze, ha chiarito, nella composizione a Sezioni Unite, che si è al cospetto di una donazione indiretta di un immobile piuttosto che di una donazione di una somma di denaro tutte le volte in cui una persona provveda con denaro proprio al pagamento del prezzo di un immobile che risulta acquistato da altri, venendo così attuato un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del trasferimento, nel cui patrimonio entra a far parte l'immobile (Cass. civ. sez. un.
5.08.1992 n. 9282; Cass.
23.12.1992 n. 13630; Cass. 6 maggio 1991 n. 4986; Cass. 31 gennaio 1989 n. 596;
Cass. 14.05.1997 n. 4231; Cass. 14.12.2000 n. 15778; Cass. 16.03.2006 n. 5333). Si
è viceversa, al cospetto di una donazione diretta avente ad oggetto il denaro quando il disponente dona al beneficiario una somma di denaro che successivamente questi utilizza per l'acquisto di un immobile (Cass. civ. 15.11.1997 n. 11327). Con riferimento, poi, all'atto recante il trasferimento a mezzo banca di strumenti finanziari dal conto del de cuius a quello del beneficiario, la giurisprudenza di legittimità, nella autorevole composizione a Sezioni Unite (Cass. civ. 27.07.2017 n.
18725), ha affermato il principio che tale vicenda negoziale va qualificata come donazione diretta e non come donazione indiretta, anche se trans mortem, con la conseguenza che l'ordine di bonifico richiede la forma scritta pubblica richiesta per le donazioni dirette e che in mancanza di tale requisito formale previsto dall'art. 782
c.c., l'atto è affetto da nullità. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che il trasferimento di strumenti finanziari realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro o di un bonifico, configura, se effettuato per spirito di liberalità, una donazione tipica ad esecuzione indiretta e ciò perché il bancogiro ed il bonifico rappresentano una mera modalità di trasferimento di valori dal patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto, ma non costituiscono fattispecie negoziali causali, tali cioè che abbiano in sé la causa giustificativa del relativo effetto, sicché l'operazione bancaria svolge solamente una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il
16 beneficiante ed il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro e con riferimento al quale occorre verificare se ricorrano i requisiti di sostanza e di forma. Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai trasferimenti di denaro realizzati mediante assegno, poiché i titoli di credito astratti sono suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che l'opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, del contratto sottostante di donazione (senza che possano invocarsi le limitazioni probatorie di cui all'art. 2722 cod. civ., non vertendosi in tema di prova contraria al contenuto di un documento) implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma (Cass. civ. 30.07.1990 n. 7647).
E' evidente, viceversa, che la cointestazione di un conto corrente, ove effettuata con animo di liberalità, va qualificata come donazione indiretta e non come donazione diretta, poiché, ove pure il denaro depositato sul conto cointestato fosse proveniente da altro conto intestato esclusivamente ad uno dei cointestatari, il bonifico realizzato dal conto intestato in via esclusiva al conto cointestato non è di per sé uno strumento idoneo a determinare un arricchimento del soggetto cointestatario non titolare del conto da cui proviene il denaro, mentre un simile arricchimento può, eventualmente, derivare in via indiretta dalla cointestazione del conto.
Va, quindi, osservato che la cointestazione non può, tuttavia, essere interpretata come espressione inequivocabile della volontà del de cuius di attribuire in via definitiva metà delle somme derivanti da quell'investimento al cointestatario a titolo di donazione indiretta. Infatti, come chiarito ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità, la cointestazione, con l'attribuzione agli intestatari della qualità di creditori o debitori solidali, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, ma non è prova
17 definitiva di aver posto in essere con tale atto una donazione indiretta (Cass. civ.
16.01.2014 n. 809), in quanto la cointestazione può avere finalità diverse, mentre per potere configurare una donazione indiretta occorre la prova di un atto volontario e spontaneo di disposizione patrimoniale assistito dall'animus donandi consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità (Cass. civ. 10.04.1999 n. 3499). Ne consegue che, in mancanza di tale prova, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo e ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr. Cass. Sez. 2, 04.01.2018, n. 77; Cass. Sez. 2,
02.12.2013, n. 26991; Cass. Sez. 2, 19.02.2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01.02.2000, n.
1087; Cass. Sez. 1, 09.07.1989, n. 3241).
Nella fattispecie in esame non è stata, però, fornita alcuna prova del fatto che la cointestazione del deposito titoli fosse assistita dall'animus donandi, specie se si considera che, come risulta dal contratto di custodia depositato in atti, “le somme relative a operazioni di negoziazione, incasso cedole e/o dividendi, diritti di custodia e/o spese” avrebbero dovuto essere regolate sul conto corrente n. 096650004712 che, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, era intestato esclusivamente a e non anche alla moglie Persona_1 Persona_2
D'altronde, a nulla rileva che il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato, in regime di comunione legale dei beni, soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente, entra a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett.
c), cod. civ., al momento dello scioglimento della stessa, determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarità comune dei
18 coniugi sul predetto saldo;
infatti, lo scioglimento attribuisce al coniuge superstite una contitolarità propria sulla comunione, derivante dalle regole che presiedono la comunione legale e non dall'asserita esistenza di una ipotetica donazione indiretta
(Cass. civ. 16.07.2008 n. 19567).
Va, infine, osservato che non è stato neppure allegato che Persona_2
abbia compiuto atti di disposizione in proprio favore, senza il consenso
[...]
espresso o tacito dell'altro coniuge, dei titoli presenti nel menzionato conto cointestato, né l'attore ha esperito un'azione di accertamento con funzione recuperatoria, riconducibile alla petizione di eredità ex art. 533 c.c. (arg. da Cass.
Sez. 6 - 2, 24.09.2020, n. 20024; Cass. Sez. 2, 28.12.2004, n. 24034; anche Cass.
Sez. 2, 31.10.2016, n. 22005), con riferimento ad eventuali somme di cui la
[...]
, avvalendosi della cointestazione, si sia illegittimamente appropriata Per_2
prima della morte del marito.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai cinque bonifici per un totale di € 65.000,00 che il de cuius aveva effettuato tra il 06.09.2013 ed il
10.09.2013 dal conto a lui intestato n. 4712 presso la Banca Monte dei Paschi di
Siena sul conto n. 60158458 cointestato a lui ed a , nonché con Controparte_1
riferimento all'ulteriore bonifico effettuato dal de cuius in data 16.04.2014 dal suddetto conto n. 60158458 su altro conto n. Controparte_3 CP_3
1511842-3 sempre cointestato a ed a . In Persona_1 Controparte_1
tutti questi casi non è stato in alcun modo provato che la cointestazione avesse come unico scopo quello di liberalità e, conseguentemente, i versamenti effettuati su dei conti cointestati al de cuius ed al figlio non possono qualificarsi come CP_1
donazioni indirette a favore di quest'ultimo, né è stato allegato che il figlio CP_1
abbia compiuto atti di disposizione in proprio favore del denaro presente sui conti cointestati, in misura eccedente la quota parte di sua eventuale spettanza, senza il consenso espresso o tacito dell'altro cointestatario, ai fini di una eventuale azione recuperatoria che non è stata, comunque, proposta.
19 L'attore ha, quindi, affermato che il de cuius, nei mesi di marzo ed aprile
2018, aveva dismesso pressoché integralmente il proprio patrimonio mobiliare, effettuando delle donazioni a favore della moglie e del figlio . CP_1
In particolare, lo stesso aveva donato al figlio la somma di € CP_1
63.000,00 mediante un bonifico di pari importo effettuato in data 12.04.2018 dal conto n. 1511842 - 3 cointestato al de cuius ed al figlio CP_3 CP_1
su altro conto n. IBAN IT54 R030 6234 2100 0000 1916 762, intestato
[...]
esclusivamente a esistente presso la , con la Controparte_1 Controparte_3
causale “regalia”, ed ha dimostrato ciò, producendo la documentazione bancaria attestante la suddetta operazione, che non è stata contestata dai convenuti. Invero, posto che il conto n. 1511842 - 3 era cointestato al de cuius ed al figlio CP_3
per potere affermare che quest'ultimo ha ricevuto una Controparte_1
donazione dal padre, si dovrebbe verificare che la somma depositata sul suddetto conto cointestato era riferibile in via esclusiva a e che, pertanto, Persona_1
il bonifico della somma di € 63.000,00 non ha avuto ad oggetto denaro in tutto o in parte di pertinenza del beneficiario quale cointestatario. Nondimeno, tale prova può ritenersi insita nel fatto che nella causale del bonifico viene indicato che si trattava di una “regalia” e, d'altronde, non ha specificatamente Controparte_1
contestato tale circostanza. Si può, pertanto, concludere che si è al cospetto di una vera e propria donazione, da qualificarsi come donazione “diretta”, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, la quale va dichiarata nulla per difetto dei requisiti di forma prescritti per la donazione. Infatti, ai sensi dell'art. 782 comma 1
c.c., il contratto di donazione deve essere stipulato per atto pubblico, sotto pena di nullità. Inoltre, per donare non può essere utilizzato qualunque tipo di atto pubblico, ma solo quello redatto alla presenza delle parti e di due testimoni (art. 48 comma 1
R.D. 16.02.1913 n. 89).
Poiché la suddetta donazione va dichiarata nulla, come richiesto dall'attore, la stessa è priva di effetti e da ciò discende l'obbligo del donatario di restituire alla
20 massa ereditaria la somma ricevuta oltre interessi dal giorno della domanda ad oggi, atteso che, nell'ipotesi di declaratoria di nullità di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella contenuta nell'art. 2033 c.c. in tema di indebito oggettivo, di talché l'accipiens, che si presume in buona fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire, è tenuto al pagamento degli interessi solo dal giorno della domanda restitutoria e non dal giorno della ricezione.
Parimenti da accogliere risulta la domanda dell'attore volta alla restituzione all'asse ereditario del de cuius, da parte di (e per essa dei Persona_2
suoi eredi) e di della somma di € 169.882,50 (€ 84.941,25 Controparte_1
ciascuno), che aveva formato oggetto di un bonifico eseguito in data 16.03.2018 dal conto corrente n. 4712 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena intestato esclusivamente al de cuius ad altro conto corrente sempre presso la medesima banca, avente il numero IBAN: [...], cointestato a
[...]
ed a Il suddetto bonifico, di notevole Persona_2 Controparte_1
importo, eseguito lo stesso giorno del rimborso di alcuni titoli di valore corrispondente, risulta provato alla stregua della documentazione bancaria prodotta e non contestata ed integra una vera e propria donazione diretta a favore della moglie e del figlio , che, non essendo stata effettuata con le forme prescritte per il CP_1
contratto di donazione, deve dichiararsi nulla, con i conseguenti effetti restitutori, nei termini sopra indicati.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al rimborso parziale del fondo ANIMA REDDITO 2021 III e del fondo ANIMA REDDITO 2021, effettuato in data 20.04.2018. Si deve premettere che i suddetti fondi erano custoditi nel deposito titoli n. 9665009501 cointestato al de cuius ed alla moglie Persona_2
ma, come si è detto sopra, i titoli custoditi nel menzionato conto
[...]
provenivano da altro conto intestato esclusivamente al de cuius, sicché si può affermare che erano stati acquistati con provvista proveniente dal solo Per_1
. Sennonché risulta dalla documentazione bancaria prodotta che, al
[...]
21 momento del rimborso parziale dei suddetti titoli, effettuato in data 20.04.2018, le somme riscosse sono state accreditate sul conto corrente avente numero IBAN: IT
56E0103082631000001075456, cointestato a e Persona_2 CP_1
. Orbene, dall'esame della documentazione bancaria prodotta emerge che il
[...]
controvalore dei suddetti titoli era pari a € 59.231,11, e che al momento della valorizzazione vi è stata una ulteriore piccola perdita, tanto che la somma accreditata sul conto cointestato a ed a Persona_2 Controparte_1
corrisponde a € 57.858,97. Il suddetto trasferimento di fondi integra, pertanto, una donazione dell'importo di € 57.858,97 a favore di e di Controparte_1 [...]
(€ 28.929,48 ciascuno). Persona_2
Infine, l'attore ha allegato e dimostrato che in data 24.04.2018 era stato effettuato un trasferimento di titoli dal deposito titoli cointestato al de cuius ed alla moglie ad altro conto titoli n. 110754 intestato a Persona_2 [...]
e L'attore ha sostenuto che tale Persona_2 Controparte_1
trasferimento aveva avuto ad oggetto titoli BMPS 15/21EM3 TV per un valore di €
79.549,91 e ANIMA BND DOLLARS per un valore di € 51.569,22 (per un totale di
€. 131.119,13) ma, in realtà, dall'esame della documentazione prodotta, risulta che l'attore è caduto in un evidente errore, poiché i titoli BMPS 15/21EM3 TV avevano il minor valore di € 64.564,49 e la maggiore somma indicata in citazione si riferiva al valore in dollari (divisa USD), sicché tale trasferimento di titoli aveva un valore complessivo di € 116.133,71. Anche in tal caso, essendo stati i suddetti titoli acquistati con provvista proveniente da un conto intestato al solo Per_1
, si deve concludere che in tal modo è stata effettuata una donazione nulla
[...]
dell'importo complessivo di € 116.133,71 a favore di e di Controparte_1 [...]
(€ 58.066,85 ciascuno). Persona_2
L'attore ha, quindi, affermato che il de cuius aveva effettuato delle donazioni nulle anche in favore di soggetti che non erano coeredi, vale a dire i nipoti e (classe 1994). A tal proposito, ha rilevato Parte_2 Controparte_2
22 che, come risultava dalla documentazione bancaria prodotta, in data 22.03.2018, sul conto intestato a , erano stati emessi 4 assegni circolari non Persona_1
trasferibili di € 10.000,00 di cui due intestati alla OT e due Parte_2
intestati al OT (classe 1994) e che ulteriori regalie erano state Controparte_2
effettuate dal de cuius al OT (classe 1994), dell'importo di € Controparte_2
3.500,00 a mezzo bonifico del 17.08.2015, dell'importo di € 5.000,00 a mezzo assegno circolare del 25.05.2018 e dell'importo di € 10.000,00 a mezzo assegno circolare del 03.02.2016. I convenuti e non Controparte_2 Parte_2
hanno negato di avere ricevuto le somme sopra indicate, ma hanno evidenziato che le regalie rese dal nonno in loro favore andavano contestualizzate, Persona_1
tenendo conto che vi era una condivisione di vita giornaliera, che i deducenti dovevano sostenere spese per i percorsi di studio intrapresi in sedi universitarie al di fuori del territorio nativo e che analoghe donazioni erano state effettuate anche al OT , figlio dell'attore che, in data 15/09/2016, con assegno circolare n° CP_5
6076660095-12, aveva ricevuto la somma di €. 5.000,00. Ha, pertanto, affermato che dette donazioni non potevano considerarsi nulle rientrando nelle donazioni di modico valore per le quali non era richiesto l'atto pubblico, tenuto conto anche delle condizioni economiche del donante ed hanno sottolineato che non si poteva neppure parlare di donazioni ove si fosse ritenuto che intento del de cuius era stato quello di realizzare un semplice supporto familiare.
A tal proposito, si deve premettere che la forma solenne non è prescritta per ogni donazione. In particolare, la donazione di beni mobili di modico valore, tradizionalmente definita come “donazione manuale” richiede per la sua validità, ai sensi dell'art. 783 c.c., la traditio del bene mobile ma non anche l'atto pubblico.
Inoltre, l'art. 770 comma 2 c.c. stabilisce un trattamento differenziato con riferimento alla “liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi”, affermando che la stessa “non costituisce donazione”, con conseguente inapplicabilità della disciplina concernente i requisiti di forma.
23 Occorre, allora, verificare se, con riferimento alle regalie sopra indicate, sussistano gli elementi che individuano la donazione manuale, tenuto conto della eccezione sollevata sul punto dai convenuti. In particolare, occorre verificare che rilevanza riveste il valore economico del bene donato, posto che la disciplina formale della donazione subisce deroga proprio in considerazione della esiguità o, perlomeno, della scarsa importanza economica del bene donato. Invero, il secondo comma dell'art. 783 c.c. specifica i criteri da seguire per compiere la valutazione del requisito della “modicità” del valore, evidenziando che il lieve valore economico deve essere rapportato alle condizioni economiche del donante. Occorre, pertanto, effettuare un accertamento complesso nel quale occorre comparare il valore intrinseco del bene donato e le condizioni economiche del donante, dovendosi escludere che l'atto di liberalità possa essere considerato di modico valore, quando incida in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (Cass. civ. 30.12.1994 n.
11304; Cass. civ. 17.02.2020 n. 3858). L'attore ha negato la possibilità di qualificare le suddette donazioni come di “modico” valore, evidenziando che al momento in cui le stesse furono effettuate il de cuius aveva cessato l'esercizio dell'attività di impresa e lo stesso era titolare solo di una modesta pensione di invalidità dell'importo mensile di € 621,65, come risultava dalla documentazione acquisita presso l'INPS, sicché quelle somme di denaro costituivano per lui importi cospicui.
Invero, dall'esame della documentazione prodotta risulta che all'epoca in cui sono state effettuate, in data 22.03.2018, da parte del de cuius le donazioni di € 40.000,00 complessive a favore dei nipoti ed (€ 20.000,00 ciascuno), lo Parte_2 CP_2
stesso aveva depositata sul conto corrente a lui intestato la somma complessiva di €
66.888,37 ed inoltre aveva titoli per un controvalore di € 190.230,98, sicché le sue risorse economiche complessive ammontavano a poco più di € 250.000,00. Orbene,
a prescindere dalla circostanza che nel corso di poco più di un mese il de cuius si è spogliato di circa € 193.000,00 (così restando titolare di poco più di € 50.000,00), non può certamente ritenersi che una elargizione di € 20.000,00, sia in termini
24 assoluti che in relazione alle risorse economiche del donante come sopra esposte, possa considerarsi di “modico valore”. Analogamente, non può considerarsi di
“modico valore” la donazione effettuata dal de cuius in favore del OT CP_2 dell'importo di € 5.000,00 a mezzo assegno circolare del 25.05.2018, posto che al momento della suddetta elargizione il de cuius disponeva di risparmi ammontanti a poco più di € 50.000,00. Viceversa, possono considerarsi di “modico valore” sia la donazione dell'importo di € 3.500,00 effettuata a favore del OT CP_2
a mezzo bonifico del 17.08.2015, sia la donazione dell'importo di €
[...]
10.000,00 effettuata sempre a favore del OT a mezzo assegno Controparte_2
circolare del 03.02.2016, anche in considerazione del fatto che il de cuius poteva contare all'epoca su risparmi ben più cospicui, posto che, alla luce delle donazioni effettuate a partire dal mese di marzo 2018, risulta che il de cuius, prima di tale data, aveva un patrimonio mobiliare di poco più di € 470.000,00. Peraltro, i convenuti hanno evidenziato che anche l'altro OT , nel mese di settembre 2016, CP_5
aveva ricevuto una donazione di € 5.000,00, sicché si può persino dubitare che si sia al cospetto di vere e proprie donazioni, potendosi ipotizzare la diversa fattispecie della “liberalità d'uso”. Infatti, la liberalità d'uso prevista dall'art. 770, comma 2,
c.c., che non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa, trova fondamento negli usi invalsi a seguito dell'osservanza di un certo comportamento nel tempo, di regola in occasione di festività, ricorrenze, ricorrenze celebrative nelle quali sono comuni le elargizioni, tenuto in particolare conto dei legami esistenti tra le parti, il cui vaglio, sotto il profilo della proporzionalità, va operato anche in base alla loro posizione sociale ed alle condizioni economiche dell'autore dell'atto (Cass. civ. 14.01.1992 n. 324; Cass. civ.
19.09.2016 n. 18280; Cass. civ. 12.06.2018 n. 15334). Non sembra, invece, convincente la tesi secondo la quale nella liberalità d'uso l'attribuzione deve essere effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e
25 sociali, poiché il legislatore ha chiaramente ricondotto nell'alveo delle “liberalità” anche le donazioni d'uso previste dall'art. 770 comma 2 c.c., sicché è evidente che il discrimine non può essere individuato nella circostanza che la donazione venga effettuata in adempimento di un'obbligazione o in osservanza di un dovere, poiché in tal caso verrebbe meno la stessa “liberalità”; inoltre opinando diversamente, le liberalità d'uso sarebbero sostanzialmente indistinguibili dall'adempimento delle obbligazioni naturali ai sensi dell'art. 2034 c.c., mentre la distinzione tra le due figure va ribadita, poiché l'obbligazione naturale è sempre adempiuta animo solvendi mentre nelle liberalità d'uso la causa liberale è solamente attenuata dal motivo specifico di conformarsi all'uso. Nella “liberalità d'uso”, pertanto, l'uso determina l'occasione, i soggetti nonché la misura della liberalità, in quanto occorre sempre che l'elargizione corrisponda ad un uso, vale a dire ad una consuetudine, anche se non in senso tecnico giuridico, quale regola giuridica da rispettare (opinio iuris ac necessitatis). Va, poi, osservato che le liberalità d'uso, pur potendo non essere di modico valore (Cass. civ. 10.12.1988 n. 6720), devono essere, comunque, proporzionate alle condizioni patrimoniali delle parti ed al contesto sociale in considerazione. Tenuto conto, allora, del fatto che beneficiari di tali liberalità sono stati tutti i nipoti maschi, anche se in misura diversa, e che le suddette elargizioni erano compatibili con le condizioni patrimoniali delle parti, appare ragionevole ritenere che intento del de cuius sia stato quello di realizzare un semplice supporto familiare, in conformità agli usi.
Poiché le elargizioni di denaro effettuate dal de cuius mediante assegni circolari emessi in data 22.03.2018, a favore dei nipoti ed Parte_2 CP_2
dell'importo complessivo di € 20.000,00 ciascuno, e la ulteriore elargizione effettuata dal de cuius in favore del OT a mezzo assegno circolare CP_2
emesso in data 25.05.2018 dell'importo di € 5.000,00, vanno qualificate come vere e proprie donazioni, le stesse vanno dichiarate nulle e prive di effetti, non essendo state effettuate nel rispetto dei requisiti di forma previsti per le donazioni ed i
26 convenuti e vanno, conseguentemente, Parte_2 Controparte_2
condannati alla restituzione all'asse ereditario di le somme Persona_1
ricevute, vale a dire la prima la somma di € 20.000,00 ed il secondo la somma di €
25.000,00, oltre interessi dalla domanda sino al soddisfo.
Infine, l'attore ha affermato che in data 02.10.2015 il de cuius aveva effettuato la donazione indiretta della somma di € 28.060,00 a favore del OT CP_2
(classe 1994), mediante l'emissione di un assegno circolare di pari importo
[...]
intestato alla società Sinedil Costruzioni di ON C e C. S.n.c., che era stato utilizzato dal OT per l'acquisto di un terreno. A sostegno di tale domanda ha prodotto atto pubblico di vendita, rogato dal notaio in data Persona_7
02.10.2015, nel quale si legge all'art. 4 che il de cuius, che ha partecipato personalmente alla stipulazione dell'atto, eseguiva il pagamento della metà del corrispettivo pattuito, pari a € 23.000,00 oltre I.V.A., “in nome proprio a titolo di liberalità indiretta, in adempimento dell'obbligazione del proprio OT CP_2
, quale parte acquirente nei confronti della società venditrice”. Il convenuto
[...]
(classe 1994) ha contestato la fondatezza della domanda, Controparte_2
evidenziando che la vendita rientrava nell'ambito di un'operazione societaria finalizzata a sciogliere la Sinedil Costruzioni di ON C e C. S.n.c., tanto che l'importo di €. 25.000,00 era stato restituito dall'ing. al padre Controparte_1
con assegni circolari n°7046070887884 -09 di €.10.000,00 del Persona_1
06/10/15, assegno circolare n°7046070887899-11 di €.10.000,00 del 28/10/15 e assegno circolare n°7046071060038-04 di €. 5.000,00 dell'08/01/16. La suddetta argomentazione difensiva non appare, tuttavia, convincente, poiché in questa sede non occorre verificare quali fossero i rapporti tra ed il padre Controparte_1
con riferimento alla Sinedil Costruzioni di ON C e C. Persona_1
S.n.c., quanto prendere atto del fatto che un terreno che apparteneva a detta società è stato acquistato in comproprietà da (classe 1994), il quale, però, Controparte_2
non ha sborsato alcuna somma, in quando il corrispettivo è stato versato dal de
27 cuius. Sennonché appare assorbente il rilievo che l'attore è privo di legittimazione a chiedere l'accertamento della suddetta donazione indiretta, in quanto soggetto privo di giuridico interesse, dovendosi escludere che la suddetta donazione possa formare oggetto di collazione.
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 737 c.c. “i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”.
Nondimeno, come risulta confermato anche dalla circostanza che l'istituto della collazione è inserito nel titolo IV del codice civile che si occupa della divisione ereditaria, nessuno dubita che la collazione ereditaria costituisce, uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i condividenti equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione. L'obbligo della collazione dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta presuppone, pertanto, l'esistenza di una comunione ereditaria ed è a carico esclusivamente dei condividenti, determinando la ricomposizione, in modo reale, dell'asse ereditario, mentre non può essere certamente posto a carico di soggetti che, pur essendo discendenti del de cuius, non fanno parte della comunione ereditaria, come nel caso in esame.
Occorre, quindi, esaminare le eccezioni sollevate dal convenuto CP_1
con riferimento alla circostanza che anche l'attore era stato beneficiario di
[...]
donazioni da parte dei genitori. Va, invero, osservato che nella comparsa di costituzione il convenuto non ha neppure indicato l'oggetto di Controparte_1
tali donazioni ma ha affermato genericamente che le stesse erano desumibili da una serie di documenti, dei quali non ha, però, specificato il contenuto. Lo stesso ha,
28 quindi, prodotto due dichiarazioni sottoscritte dal padre, una datata 28.09.1992, nella quale il de cuius aveva affermato di avere dato al figlio la somma di £ 110.000.000 per acquistare un terreno sito a Torregrotta, e l'altra datata 23.07.2010, nella quale il de cuius aveva affermato di avere dato al figlio la somma di € 120.000,00 per acquistare una villa nel Comune di Torregrotta. Va, poi, osservato che il convenuto ha affermato l'esistenza di donazioni da parte del de cuius in Controparte_1
favore dell'attore, per sollecitare l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 564 c.c., che prevede l'imputazione ex se quale operazione di calcolo volta a determinare se vi sia stata una lesione dei diritti del legittimario, ma è evidente che nel caso in esame tale riferimento normativo è del tutto improprio, poiché non risulta, dall'esame dell'atto di citazione ed a prescindere dalle conformi precisazioni contenute negli atti successivi, che l'attore abbia agito per chiedere la riduzione di eventuali disposizioni lesive dei suoi diritti di legittimario, avendo al contrario dichiarato espressamente di riservarsi di proporre azione di riduzione per il caso in cui all'esito della ricostruzione dell'asse ereditario fosse emersa una eventuale lesione dei diritti spettanti ai legittimari, mentre non è ipotizzabile neppure in astratto una imputazione ex se nell'ambito di un giudizio di divisione, in cui l'accertamento della entità dell'asse da dividere ha natura completamente diversa dalla cosiddetta “riunione fittizia” prevista nell'ambito dell'azione di riduzione.
Nondimeno, avendo il convenuto affermato l'obbligo del Controparte_1
fratello di effettuare la collazione dei beni donati, occorre considerare tutti Pt_1
quegli atti giuridici dai quali deriva un obbligo di conferimento. Infatti, l'obbligo di collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salva l'espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità, con la conseguenza che i beni donati devono essere conferiti anche in mancanza di una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti, essendo sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni, indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e quali facenti parte dell'asse
29 ereditario da ricostruire, a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell'asse abbia luogo con riferimento anche ai detti beni
(Cass. civ., sez. II, 18.07.2005, n. 15131; Cass. civ., sez. II, 19.11.2004, n. 21895).
Occorre, però, prendere atto che nella comparsa di risposta il convenuto CP_1
non ha neppure indicato l'oggetto delle donazioni ed ha solamente
[...]
prospettato la configurabilità di una donazione indiretta, affermando che il de cuius aveva dato al figlio la somma di € 120.000,00 per acquistare una villa nel Comune di Torregrotta, che era stata poi intestata alla moglie di quest'ultimo, con la conseguenza che la donazione aveva avuto ad oggetto non il denaro, bensì
l'immobile acquistato. Inoltre, nelle conclusioni della comparsa di risposta del convenuto non è stata formulata alcuna domanda volta Controparte_1
all'accertamento di eventuali donazioni indirette a favore dell'attore.
Orbene, sotto il profilo processuale, la Suprema Corte ha chiarito che la deduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di un bene donato costituisce una eccezione in senso proprio (Cass. civ. 27.09.2013 n. 22274), in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo, sicché essa è soggetta alle preclusioni di rito, anche se al fine della proposizione di una rituale eccezione è sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione (Cass. civ. 28.12.2011 n. 29372; Cass. civ. sez. un. 20.06.2006 n. 14109).
Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione di una vera e propria domanda di accertamento dell'esistenza della stessa (Cass. Sez. 2, 23.07.2019, n. 19833; Cass. civ. 27.07.2022 n. 23403).
Va, invero, osservato che la Suprema Corte, con riferimento al giudizio di reintegra nella quota di riserva, ha affermato un principio in parte diverso da quello sopra esposto con riferimento alla collazione delle donazioni nel giudizio di
30 divisione;
in particolare, ha sostenuto che la richiesta volta all'esatta ricostruzione sia del relictum, che del donatum, mediante l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del de cuius, sarebbe una questione connaturale al giudizio, da risolvere incidentalmente e anche d'ufficio, sicché, integrando una mera sollecitazione del potere - dovere del giudice di decidere, sarebbe implicitamente contenuta nella domanda introduttiva e, non ampliando il thema decidendum, non soggiacerebbe alle preclusioni previste per le domande nuove e per le eccezioni non rilevabili d'ufficio (Cass. civ. 12.05.1999 n. 4698; Cass. 17.06.2011 n. 13385).
Inoltre, nel caso in cui la donazione effettuata dal de cuius in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione ex se, sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione (Cass. civ. 13.04.2023 n. 9813), soluzione che si discosta consapevolmente da quella adottata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla collazione.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non è possibile richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza con riferimento all'azione di riduzione, poiché, come si è detto, l'attore non ha mai proposto una simile azione, anche se le difese del convenuto sono in larga parte rivolte a dimostrare l'inammissibilità ed infondatezza di una ipotetica domanda di riduzione.
Invero, solo con riferimento alla vicenda relativa all'acquisto avvenuto nel
2010 di una villa nel Comune di Torregrotta, il convenuto ha Controparte_1
prospettato nella comparsa di risposta la configurabilità di una donazione indiretta, pur non formulando una specifica domanda in tal senso, affermando che il de cuius aveva dato al figlio la somma di € 120.000,00 per acquistare una villa nel Comune di Torregrotta, che era stata poi intestata alla moglie di quest'ultimo, con la
31 conseguenza che la donazione aveva avuto ad oggetto non il denaro, bensì
l'immobile acquistato.
Orbene, a prescindere dalla circostanza che non risulta formulata una domanda volta all'accertamento di una donazione indiretta, la fattispecie in esame non può certamente essere esaminata in questa sede. Infatti, essendo pacifico che il bene risulta intestato a moglie dell'attore, non si può Controparte_7 certamente ritenere che la donazione indiretta della villa a favore dell'attore sarebbe dimostrata dal semplice fatto che la dazione del denaro dal padre al figlio Pt_1
era stata effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile, poiché siffatto criterio è stato valorizzato dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra citate per distinguere la donazione indiretta dell'immobile dalla donazione diretta del denaro elargito, ancorché successivamente utilizzato per l'acquisto del bene, non certo per trarre dalla mera finalizzazione della dazione la conseguenza della certa sussistenza dell'intento liberale e la possibilità di attribuire la donazione ad un soggetto diverso dall'intestatario del bene. In realtà, al fine di potere affermare che la villa sia stata donata dal de cuius al figlio , Pt_1
ancorché sia stata intestata alla moglie di quest'ultimo, avrebbe dovuto proporsi una domanda diretta all'accertamento della simulazione per interposizione fittizia dell'acquirente, domanda che non risulta sia stata proposta e che, in ogni caso, avrebbe richiesto la partecipazione necessaria al procedimento del soggetto che risultava avere acquistato l'immobile. Peraltro, non sono stati allegati neppure gli elementi indispensabili per configurare l'interposizione fittizia di persona, che richiede che all'accordo simulatorio partecipi, oltre all'interponente e all'interposto, anche il terzo contraente, dovendo costui manifestare la propria adesione all'intesa raggiunta tra l'interposto e l'interponente, manifestando la volontà di assumere diritti e obblighi direttamente nei confronti dell'interponente (Cass. civ., sez. II 12 ottobre 2018 n. 25578; Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2002, n.15633; Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 2002, n.14879; Cass. civ., sez. II, 18 maggio 2000, n.6451),
32 mentre nella fattispecie in esame non è stata neppure allegata l'esistenza della indispensabile “controdichiarazione” vale a dire la scrittura proveniente anche dal terzo contraente contenente l'accordo simulatorio. Infatti, nel caso in cui il contratto dissimulato richieda, come nel caso in esame, la forma scritta ad substantiam, sia il contratto simulato che l'accordo simulatorio devono essere contenuti in una scrittura privata, in quanto la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni, ma anche quella più rigorosa di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione (Cass. civ., Sez. II, 19.02.2008, n.4071). Inoltre, il fenomeno della simulazione fittizia di persona, con conseguente donazione indiretta della villa,
è smentito dalla stessa dichiarazione a firma del de cuius datata 23.07.2010, ove si fa riferimento al pagamento di una somma di denaro che è comunque inferiore rispetto a quella complessivamente necessaria per l'acquisto della villa. Alla stregua delle superiori considerazioni è evidente, pertanto, che deve escludersi che il de cuius abbia effettuato a favore del figlio la donazione indiretta della villa Pt_1
acquistata dalla moglie di quest'ultimo, mentre si può solamente ipotizzare che gli abbia donato il denaro impiegato per l'acquisto di tale villa.
Al fine della prova della donazione diretta di parte del denaro (€ 120.000,00 rispetto al corrispettivo pattuito di € 325.000,00) che sarebbe stato utilizzato dall'attore per consentire alla moglie di acquistare in data 12.07.2010, con atto rogato dal notaio , una villa sita nel Comune di Torregrotta, il Persona_8
convenuto ha prodotto un documento sottoscritto dal padre, datato 23.07.2010, nel quale questi ha dichiarato di avere dato al figlio la somma di € 120.000,00 per acquistare la casa intestata alla moglie dell'attore. L'attore ha disconosciuto l'autenticità della menzionata scrittura ma, a seguito del giudizio di verificazione proposto dal convenuto, il C.T.U. dott. , nella relazione Persona_5
33 depositata il 09.04.2025, ha concluso affermando che la sottoscrizione apposta è autentica. In particolare, il C.T.U. ha osservato, all'esito di una indagine esaustiva e pienamente condivisibile, che “le formazioni contestate, dell'intero complesso dei caratteri di prim'ordine e di quelli secondari riconosciuti come propri dei signori
[…] in assenza di alcun “segno estraneo” ed in un contesto del Persona_1
tutto esente da anomalie di qualunque genere porta alla conseguenziale indicazione di ciascuno di essi come autore del tracciato o dei tracciati a suo nome”. Alla stregua delle conclusioni del C.T.U. si può, allora, affermare che la scrittura è “autentica”, ma, si pone in ogni caso il problema della natura e della portata di tale dichiarazione del de cuius che, provenendo dalla stessa parte che avrebbe effettuato le donazioni di denaro, non può certamente dimostrare la veridicità degli esborsi in esse indicati, né integra una confessione opponibile agli eredi, poiché la confessione deve avere ad oggetto fatti sfavorevoli alla parte che la rende ed utili per l'altra parte, mentre in questo caso l'unico soggetto che avrebbe potuto trarre qualche utilità dalla veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione era lo stesso de cuius per aggirare i limiti dell'autonomia testamentaria derivanti dalle disposizioni a tutela dei legittimari.
Sennonché, con riferimento al denaro impiegato per l'acquisto da parte di moglie dell'attore, della villa sita a Torregrotta, il convenuto Controparte_7
ha prodotto anche due assegni circolari entrambi aventi come beneficiario Per_9
che sono stati utilizzati per il pagamento del corrispettivo, come risulta
[...]
dal contenuto dell'atto pubblico rogato in data 12.07.2010 dal notaio
[...]
; il primo di tali assegni dell'importo di € 40.000,00 è stato emesso in Per_8
data 07.07.2010 dal Credito Siciliano – Agenzia di Spadafora ed è stato emesso utilizzando la provista esistente sul conto intestato al de cuius Persona_1
presso il Credito Siciliano, come risulta dall'estratto conto che è stato parimenti prodotto, mentre il secondo di tali assegni, dell'importo di € 20.000,00, è stato emesso in data 07.07.2010 dal Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Venetico
Marina, utilizzando la provista esistente sul conto intestato al de cuius CP_1
34 presso detto istituto di credito. Tenuto conto del fatto che Per_1 Per_1
non aveva alcun motivo per pagare parte del corrispettivo della villa
[...]
acquistata dalla nuora, si deve allora presumere che egli abbia voluto in tal modo aiutare la famiglia del figlio , donando a quest'ultimo parte della somma Pt_1
che serviva alla moglie per l'acquisto dell'immobile. Di conseguenza, i menzionati assegni appaiono inequivocabilmente sintomatici della volontà del de cuius di beneficare il figlio ed appaiono integrare prova sufficiente della donazione del denaro al figlio in essi indicato. Non vi sono, invece, elementi per potere Pt_1
affermare che la donazione abbia avuto ad oggetto somme maggiori rispetto a quelle documentate dai due assegni circolari sopra indicati, pari complessivamente ad €
60.000,00, poiché la menzionata dichiarazione a firma di non è Persona_1
da sola sufficiente a fornire tale prova ed al contrario sembra corroborare la conclusione che l'importo versato sia stato proprio quello di € 60.000,00, poiché in detta dichiarazione si fa espresso riferimento alla consegna di due assegni circolari, che non possono che identificarsi con i due assegni sopra indicati, mentre è del tutto inverosimile che ulteriori somme siano state date in contanti.
Ancora più equivoca ed inidonea fornire la prova di una eventuale consegna di denaro a titolo di donazione da parte del de cuius al figlio appare, poi, Pt_1
altra dichiarazione sottoscritta dal de cuius e datata 28.09.1992, ove si afferma che questi avrebbe dato al figlio la somma di £ 110.000.000 per l'acquisto di Pt_1
un terreno insieme alla cugina Anche la scrittura contenente la Controparte_6
suddetta dichiarazione è stata disconosciuta dall'attore e, a seguito di giudizio di verificazione, il C.T.U., dott. , ha concluso affermando, in Persona_5
modo convincente, che la sottoscrizione del de cuius era autentica. Sennonché
l'attore non ha chiarito nella comparsa di risposta quale sarebbe stato l'oggetto della donazione, asserendo solamente che esso era desumibile dal suddetto documento e da altri documenti, in parte in contraddizione con il primo (quale la dichiarazione a firma di ove si afferma che il denaro utilizzato per l'acquisto Controparte_6
35 del terreno era stato fornito dai genitori dei due acquirenti) e in parte irrilevanti a tal fine (quali l'atto pubblico di acquisto in data 30.09.1992, con atto rogato dal notaio
, di un terreno sito a Torregrotta e la concessione edilizia Persona_10 rilasciata per lo sfruttamento edilizio di tale terreno). Invero, da tali documenti non si comprende se la donazione genericamente indicata nella comparsa di risposta del convenuto abbia avuto ad oggetto la somma di £ 110.000.000, Controparte_1 come affermato nella dichiarazione a firma del de cuius, ovvero la somma di £
75.000.000, come sembrerebbe desumersi dal documento a firma di CP_6
(ove si afferma che i genitori di ciascun acquirente avevano pagato la
[...]
quota di prezzo gravante sul rispettivo figlio, pari alla metà del prezzo totale corrispondente a £ 150.000.000). Inoltre, non si comprende se il convenuto abbia inteso fare riferimento alla donazione indiretta del terreno acquistato pro quota o alla donazione del denaro indicato nelle menzionate dichiarazioni in misura diversa.
La suddetta incertezza non consente, allora, di ritenere che l'eccezione di collazione sia stata formulata in modo rituale, poiché certamente non è possibile collazionare una donazione della quale non è noto neppure l'oggetto e ciò esime dal doversi soffermare ulteriormente su tale vicenda, rendendo superflua la prova chiesta dal convenuto il quale, peraltro, non ha specificamente reiterato la Controparte_1
richiesta istruttoria al momento della precisazione delle conclusioni. Inoltre, ove si ritenga che il convenuto abbia inteso fare riferimento al Controparte_1
fenomeno della donazione indiretta del terreno, realizzata attraverso l'integrale pagamento del corrispettivo da parte del de cuius, si dovrebbe prendere atto del fatto che non è stata proposta alcuna domanda volta all'accertamento di una donazione indiretta. In ogni caso, la dichiarazione sottoscritta dal de cuius e datata 28.09.1992 non solo è priva di valore probatorio, non avendo natura confessoria, ma è anche del tutto inaffidabile, poiché è evidente che l'affermazione secondo cui sarebbe stata data al figlio la somma di £ 110.000.000 non può corrispondere al vero, Pt_1
tenuto conto del fatto che il prezzo complessivo dell'immobile risultante dall'atto
36 pubblico rogato dal notaio in data 30.09.1992 era di £ Persona_10
150.000.000, sicché la quota che avrebbe dovuto versare era di Parte_1
appena £ 75.000.000. Questa evidente discrasia fa, allora, sorgere il sospetto che la suddetta scrittura, così come l'altra scrittura datata 23.07.2010, ancorché autografe, possano essere state predisposte dal de cuius in epoca assai successiva rispetto a quella risultante dalle date in esse indicate, verosimilmente per cercare di
“proteggere” da una eventuale azione di riduzione le liberalità fatte a favore della moglie e del figlio . CP_1
Non occorre, infine, soffermarsi sulle vicende relative al conto cointestato alla ed al figlio . Infatti, il convenuto nella Per_2 Pt_1 Controparte_1
comparsa di risposta, si è limitato ad affermare che l'attore si Parte_1
sarebbe appropriato di somme di pertinenza del padre che erano depositate su tale conto, ma non ha chiesto la restituzione delle somme di cui l'attore di sarebbe appropriato, mentre appaiono tardive le ulteriori deduzioni difensive formulate all'udienza del 07.11.2024 con riferimento ad eventuali donazioni indirette effettuate dal padre a favore della moglie e del figlio mediante Persona_1 Pt_1
il conferimento in detto conto delle somme ivi depositate.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, si deve, allora, concludere che deve restituire all'asse ereditario la somma complessiva di € Controparte_1
234.937,58, oltre interessi legali dalla domanda sino alla data della presente sentenza, per un importo complessivo di € 243.578,77, che Persona_2
e per essa i suoi due figli quali eredi devono restituire la somma
[...]
complessiva di € 171.937,58 oltre interessi legali dalla domanda sino alla data della presente sentenza, per un importo complessivo di 178.261,59, che Pt_1
deve restituire all'asse ereditario la somma complessiva di € 60.000,00
[...]
oltre interessi legali dalla domanda sino alla data della presente sentenza, per un importo complessivo di € 61.853,42, che deve restituire la Parte_2
37 somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda sino alla data della presente sentenza per un importo complessivo di € 20.735,61 e che CP_2
deve restituire la somma di € 25.000,00 oltre interessi legali dalla domanda
[...] sino alla data della presente sentenza per un importo complessivo di € 25.919,52. Il patrimonio da dividere consiste, pertanto, 1) nel denaro derivante dall'obbligo restitutorio conseguente alla declaratoria delle suddette nullità per complessivi €
530.348,91, cui va aggiunta la modestissima somma di € 29,23 depositata sui due libretti da un libretto a risparmio n. 40361306 acceso presso Controparte_4
con un saldo a credito di euro 0,48, N. 44569365 acceso presso
[...] [...]
, con un saldo a credito di euro 57,51 (in titolarità del de Controparte_4
cuius per ½); 2) nei titoli presenti nel deposito titoli acceso presso il Monte dei
Paschi di Siena filiale di Venetico Marina cointestato al de cuius, spettanti al del de cuius per la quota di ½, aventi, quindi, un controvalore di €. 3.548,92), e 3) in un'autovettura Lancia 312 targata EV382LL, il cui valore è stato indicato in citazione pari a € 5.100,00, ma che verosimilmente è diminuito con il passare del tempo.
A ciascuno dei due figli, e , anche quali eredi della madre Pt_1 CP_1
può essere assegnata, pertanto, la metà del denaro facente Persona_2
parte dell'asse ereditario pari a € 265.189,07. In particolare, dovendo Pt_1
imputare alla propria quota la somma di € 61.853,42 di cui lo stesso è
[...]
debitore nei confronti della massa ereditaria e la somma di € 89.130,79, da lui dovuta alla massa quale erede di allo stesso spetta la Persona_2
complessiva somma di € 114.204,86, di cui € 10.367,80 corrisponde alla metà della somma che dovrà essere versata da € 12.959,76 corrisponde Parte_2
alla metà della somma che dovrà essere versata da € 14,61 Controparte_2
corrisponde al 50 % della somma depositata sui due libretti a risparmio, mentre €
90.862,69 corrisponde alla quota di sua spettanza delle somme che dovranno essere versate dal convenuto Viceversa, dovendo Controparte_1 Controparte_1
38 imputare alla propria quota la somma di € 243.578,77, di cui lo stesso è debitore nei confronti della massa ereditaria, e la somma di € 89.130,79, da lui dovuta alla massa quale erede di lo stesso resta debitore nei confronti della Persona_2 massa di € 67.520,49 e, in particolare, tenuto conto del fatto che a lui va assegnata la metà della somma dovuta da e da agli eredi Parte_2 Controparte_2
di e la metà della somma depositata sui due libretti a risparmio, Persona_1
lo stesso deve versare a la somma di € 90.862,69. Parte_1
Infine, può essere assegnata a l'autovettura che lo stesso Parte_1
ha ritenuto di valore pari a € 5.100,00 ma che verosimilmente è di valore inferiore in ragione del tempo trascorso, mentre possono essere assegnati a i Controparte_1
residui titoli che erano di pertinenza del de cuius sul conto deposito titoli al momento dell'apertura della successione, trattandosi di beni di valore pressoché equivalente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico dei convenuti ed a favore dell'attore. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M.
147/2022, per la parte a carico solidale dei convenuti e Parte_2
in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase Controparte_2
studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a., e per la parte a carico di in complessivi € 545,00 per Controparte_1
spese non imponibili ed in complessivi € 7.052,00 per compensi, di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria, ed €
2.127,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a.. Devono porsi, infine, definitivamente a carico del convenuto anche le spese di C.T.U.. Controparte_1
39
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo Tribunale con atto di citazione notificato il
25.03.2024, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_2
e così provvede: 1) dispone lo scioglimento della
[...] Parte_2
comunione ereditaria dei beni relitti da nato a [...] il Persona_1
02.01.1931 ed ivi deceduto in data 20.11.2020; 2) dichiara la nullità della donazione effettuata dal de cuius al figlio avente ad oggetto la somma di € 63.000,00 CP_1
mediante un bonifico di pari importo effettuato in data 12.04.2018 e condanna alla restituzione alla massa ereditaria della suddetta somma oltre Controparte_1
interessi dalla domanda sino alla data della presente sentenza;
3) dichiara la nullità della donazione effettuata dal de cuius al figlio ed alla moglie CP_1 [...]
avente ad oggetto la somma di € 169.882,50 (€ 84.941,25 Persona_2
ciascuno), che aveva formato oggetto di un bonifico eseguito in data 16.03.2018 dal conto corrente n. 4712 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena intestato esclusivamente al de cuius ad altro conto corrente sempre presso la medesima banca, avente il numero IBAN: [...], e condanna CP_1
alla restituzione alla massa ereditaria della quota di sua pertinenza e, quale
[...]
erede della madre, della metà della quota di pertinenza di Persona_2
4) dichiara la nullità della donazione effettuata dal de cuius al figlio ed alla CP_1
moglie avente ad oggetto la somma di 57.858,97 (€ Persona_2
28.929,48 ciascuno), mediante accredito delle somme riscosse dal rimborso di alcuni titoli sul conto corrente avente numero IBAN: , CodiceFiscale_9
cointestato a e e condanna Persona_2 Controparte_1 CP_1
alla restituzione alla massa ereditaria della quota di sua pertinenza e, quale
[...]
erede della madre, della metà della quota di pertinenza di Persona_2
5) dichiara la nullità del trasferimento titoli effettuato in data 24.04.2018 dal conto titoli MPS n. 9665009501 ad altro conto titoli n. 110754 intestato a CP_8
[...] e ed avente ad oggetto titoli del controvalore di €
[...] Controparte_1
116.133,71 (€ 58.066,85 ciascuno) e condanna alla restituzione Controparte_1
alla massa ereditaria della quota di sua pertinenza del suddetto controvalore e, quale erede della madre, della metà della quota di pertinenza di Persona_2
6) dichiara la nullità della donazione effettuata dal de cuius mediante assegni circolari emessi in data 22.03.2018, a favore dei nipoti dell'importo Parte_2
complessivo di € 20.000,00 e condanna alla corresponsione agli Parte_2
eredi di della somma di € 20.735,61 oltre interessi dalla Persona_1
presente decisione sino al soddisfo;
7) dichiara la nullità della donazione effettuata dal de cuius mediante assegni circolari emessi in data 22.03.2018 ed in data
25.05.2018 in favore del OT dell'importo complessivo di € 25.000,00, e CP_2
condanna alla corresponsione agli eredi di Controparte_2 Persona_1
della somma di € 25.919,52 oltre interessi dalla presente decisione sino al soddisfo;
8) dichiara la nullità della donazione effettuata dal de cuius a Parte_1
della somma complessiva di € 60.000,00 mediante due assegni circolari, il primo dell'importo di € 40.000,00 emesso in data 07.07.2010 dal Credito Siciliano –
Agenzia di Spadafora ed il secondo, dell'importo di € 20.000,00, emesso in data
07.07.2010 dal Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Venetico Marina, entrambi aventi come beneficiario e condanna alla Persona_9 Parte_1
restituzione alla massa ereditaria della somma di € 61.853,42, oltre interessi dalla presente decisione sino al soddisfo;
9) rigetta le altre domande avanzate dalle parti volte all'accertamento di ulteriori donazioni dirette o indirette;
9) assegna a la complessiva somma di € 114.204,86, di cui € 10.367,80 Parte_1
corrisponde alla metà della somma che dovrà essere versata da Parte_2
€ 12.959,76 corrisponde alla metà della somma che dovrà essere versata da
€ 14,61 corrisponde al 50 % della somma depositata sui due Controparte_2
libretti a risparmio, mentre € 90.862,69 corrisponde alla quota di sua spettanza delle somme che dovranno essere versate dal convenuto 10) assegna Controparte_1
41 a l'autovettura Lancia 312 targata EV382LL; 11) assegna a Parte_1
i residui titoli di pertinenza del de cuius sul conto deposito titoli Controparte_1
al momento dell'apertura della successione;
12) condanna e Parte_2
al pagamento in solido in favore dell'attore delle spese Controparte_2
processuali, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a.; condanna al pagamento in favore dell'attore delle Controparte_1
spese processuali, che liquida in complessivi € 545,00 per spese non imponibili ed in complessivi € 7.052,00 per compensi, di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria, ed € 2.127,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; pone definitivamente a carico del convenuto anche le spese di C.T.U.. Controparte_1
Così deciso in Messina, lì 15/11/2025.
Il Giudice (dott. Corrado Bonanzinga)
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