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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1408/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ST
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SI NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1408/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.ANELO UGO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. ANELO UGO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 28 luglio 2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 5.12.1982, che dalla unione
[...]
erano nati due figli ormai maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“I coniugi vivranno separati nel mutuo reciproco rispetto. La Sig.ra Parte_1
continuerà ad abitare nell'appartamento sito in Castrovillari alla via dei Platani n. 1, mentre
il Sig. abiterà in Amendolara alla via Lagaria n. 264. Controparte_1
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno
nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 15/12/1959 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Castrovillari , 11 novembre 2025
Il Presidente- estensore
SI NT
TRIBUNALE ORDINARIO DI ST
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. SI NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1408/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.ANELO UGO
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. ANELO UGO
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 28 luglio 2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 5.12.1982, che dalla unione
[...]
erano nati due figli ormai maggiorenni ed autosufficienti e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“I coniugi vivranno separati nel mutuo reciproco rispetto. La Sig.ra Parte_1
continuerà ad abitare nell'appartamento sito in Castrovillari alla via dei Platani n. 1, mentre
il Sig. abiterà in Amendolara alla via Lagaria n. 264. Controparte_1
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno
nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 15/12/1959 e nato a [...] il [...] alle Controparte_1
condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Castrovillari , 11 novembre 2025
Il Presidente- estensore
SI NT