Articolo 8 della Legge 2 agosto 1975, n. 393
Articolo 7Articolo 9
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7 settembre 1975
Art. 8.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su direttive del CIPE, in casi di straordinaria gravita' della situazione del mercato delle fonti di energia, e in particolare del petrolio, e di eccezionale disavanzo della bilancia dei pagamenti, a causa dell'andamento dei piani di determinate materie energetiche, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, puo' far obbligo:
a) all'ENEL di utilizzare, per l'alimentazione delle centrali termoelettriche convenzionali, fonti di energia sostitutive dell'olio combustibile;
b) all'ENI di mettere a disposizione dell'ENEL il gas metano necessario.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nei provvedimenti previsti nel primo comma, determina, sentito l'ENEL, le centrali termoelettriche nelle quali puo' essere utilizzato anche combustibile diverso dagli oli minerali, tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche delle centrali stesse, e di ogni elemento atto ad assicurare la minore variazione nell'inquinamento atmosferico della zona e la maggiore economicita' di gestione.
Entrata in vigore il 7 settembre 1975