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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1488/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2269/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2851/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240020375701 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano a quelle formulate negli atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli impugnò, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 07120240020375701, per l'importo di € 236,24, notificatagli il 15 marzo 2024 relativa alla tassa auto dovuta nell'anno 2018 per il veicolo targato Targa_1, sostenendone la illegittimità per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento n. 8343042537169, con conseguente estinzione per prescrizione della pretesa.
Si costituivano in giudizio la Regione IA e l'Ader resistendo al ricorso, del quale chiedevano entrambe il rigetto.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 2851 pronunciata all'udienza del 13.1.2025 e depositata il 17.2.2025 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro
200,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Premesso che l'avviso di accertamento doveva essere emesso entro il 31 dicembre 2021, il primo giudice ritenne tempestiva la notifica effettuata il 13 ottobre 2021.
Il Ricorrente_1 ha appellato la decisione ritenendo che sarebbe frutto della violazione degli artt. 3 e 4 della legge 890/82, dell'articolo 149 c. 2 del c.p.c. e del D.M. 1/10/2008 in quanto la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe illegittima perché manca la sottoscrizione dell'agente postale addetto alla distribuzione e per l'omesso invio della CAD.
Si è costituita l'Ader che ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. H depositato memorie integrative con le quali, dopo aver confermato le richieste contenute nelle controdeduzioni, in via subordinata ha chiesto di non essere condannata al pagamento delle spese.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame del motivo di impugnazione richiede la valutazione della regolarità della notifica della raccomandata con avviso di accertamento n. 8343042537169.
L'atto fu consegnato per la notifica ad un operatore di poste privato, la Nexive. L'addetto al recapito, non avendo trovato il destinatario, lasciò avviso nella cassetta postale del deposito dell'atto in ufficio. La raccomandata fu restituita al mittente per compiuta giacenza.
Il Ricorrente_1 ravvisa due motivi di irregolarità della notifica: mancanza di sottoscrizione dell'addetto al recapito sull'avviso e omesso invio della Cad.
Le eccezioni non sono fondate. Per quanto riguarda la firma, questione sulla quale si è soffermato il difensore del contribuente nel corso della discussione orale, il collegio non ignora il prevalente orientamento della cassazione secondo il quale la mancanza della firma dell'addetto alla consegna determina la inesistenza della notifica.
Sulla ricevuta della raccomandata inviata al Ricorrente_1 è pur vero che manca la sottoscrizione, ma v'è una sigla
“Na7” a fianco del timbro “lasciato avviso”.
La sigla, che è dell'agente postale, consente non solo di identificarlo, ma anche di ricondurre la sua formazione ad un addetto al servizio.
In tal modo è raggiunta la finalità di attribuire la paternità dell'atto, cosa che non si verifica in quei casi nei quali la forma manca del tutto.
Per quanto riguarda la notifica per compiuta giacenza, essa si perfeziona decorsi 10 giorni dalla data dell'avviso di giacenza (o CAD, Comunicazione di Avvenuto Deposito) lasciato nella cassetta postale, anche se il destinatario non ritira il plico.
Essa è il meccanismo che considera notificato un atto se il destinatario non lo ritira entro 10 giorni dall'avviso di giacenza. La notifica si perfeziona automaticamente, anche senza il ritiro fisico del plico, garantendo la continuità dei procedimenti legali e tutelando il mittente.
La notifica si considera perfezionata dopo 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di giacenza, indipendentemente dal ritiro dell'atto. Da quel momento decorrono tutti i termini legali per agire, difendersi o rispondere, come previsto dalla legge.
Il principio è stato più volte affermato dalla Cassazione secondo la quale in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)”.
Si tratta di un procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, in cui trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. Sul punto la Corte costituzionale (n. 175 del 2018) ha infatti ritenuto legittimo l'art. 26, co. 1, Dpr
602 del 1973, in quanto “il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile” (Cass. n. 6702/2025).
La notifica è disciplinata dal decreto del ministero delle poste del 9 aprile 2001 il quale, all'articolo 31 prevede che: … In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49.
La regolare notifica il 13 ottobre 2021 dell'avviso di accertamento determina il consolidamento a quella data della pretesa e, per quanto concerne la prescrizione, il calcolo del decorso del termine di tre anni va effettuato partendo dal 13 ottobre 2021 fino al 15 marzo 2024, data di notifica della cartella impugnata, termine non decorso.
L'appello va respinto. Le spese di questo grado per i contrasti giurisprudenziali sulla regolarità dei procedimenti di notifica, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Compensa le spese di questo grado di giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2269/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione IA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2851/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240020375701 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riportano a quelle formulate negli atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso presentato alla CGT di primo grado di Napoli impugnò, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 07120240020375701, per l'importo di € 236,24, notificatagli il 15 marzo 2024 relativa alla tassa auto dovuta nell'anno 2018 per il veicolo targato Targa_1, sostenendone la illegittimità per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento n. 8343042537169, con conseguente estinzione per prescrizione della pretesa.
Si costituivano in giudizio la Regione IA e l'Ader resistendo al ricorso, del quale chiedevano entrambe il rigetto.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 2851 pronunciata all'udienza del 13.1.2025 e depositata il 17.2.2025 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro
200,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Premesso che l'avviso di accertamento doveva essere emesso entro il 31 dicembre 2021, il primo giudice ritenne tempestiva la notifica effettuata il 13 ottobre 2021.
Il Ricorrente_1 ha appellato la decisione ritenendo che sarebbe frutto della violazione degli artt. 3 e 4 della legge 890/82, dell'articolo 149 c. 2 del c.p.c. e del D.M. 1/10/2008 in quanto la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe illegittima perché manca la sottoscrizione dell'agente postale addetto alla distribuzione e per l'omesso invio della CAD.
Si è costituita l'Ader che ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese. H depositato memorie integrative con le quali, dopo aver confermato le richieste contenute nelle controdeduzioni, in via subordinata ha chiesto di non essere condannata al pagamento delle spese.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame del motivo di impugnazione richiede la valutazione della regolarità della notifica della raccomandata con avviso di accertamento n. 8343042537169.
L'atto fu consegnato per la notifica ad un operatore di poste privato, la Nexive. L'addetto al recapito, non avendo trovato il destinatario, lasciò avviso nella cassetta postale del deposito dell'atto in ufficio. La raccomandata fu restituita al mittente per compiuta giacenza.
Il Ricorrente_1 ravvisa due motivi di irregolarità della notifica: mancanza di sottoscrizione dell'addetto al recapito sull'avviso e omesso invio della Cad.
Le eccezioni non sono fondate. Per quanto riguarda la firma, questione sulla quale si è soffermato il difensore del contribuente nel corso della discussione orale, il collegio non ignora il prevalente orientamento della cassazione secondo il quale la mancanza della firma dell'addetto alla consegna determina la inesistenza della notifica.
Sulla ricevuta della raccomandata inviata al Ricorrente_1 è pur vero che manca la sottoscrizione, ma v'è una sigla
“Na7” a fianco del timbro “lasciato avviso”.
La sigla, che è dell'agente postale, consente non solo di identificarlo, ma anche di ricondurre la sua formazione ad un addetto al servizio.
In tal modo è raggiunta la finalità di attribuire la paternità dell'atto, cosa che non si verifica in quei casi nei quali la forma manca del tutto.
Per quanto riguarda la notifica per compiuta giacenza, essa si perfeziona decorsi 10 giorni dalla data dell'avviso di giacenza (o CAD, Comunicazione di Avvenuto Deposito) lasciato nella cassetta postale, anche se il destinatario non ritira il plico.
Essa è il meccanismo che considera notificato un atto se il destinatario non lo ritira entro 10 giorni dall'avviso di giacenza. La notifica si perfeziona automaticamente, anche senza il ritiro fisico del plico, garantendo la continuità dei procedimenti legali e tutelando il mittente.
La notifica si considera perfezionata dopo 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di giacenza, indipendentemente dal ritiro dell'atto. Da quel momento decorrono tutti i termini legali per agire, difendersi o rispondere, come previsto dalla legge.
Il principio è stato più volte affermato dalla Cassazione secondo la quale in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)”.
Si tratta di un procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, in cui trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica. Sul punto la Corte costituzionale (n. 175 del 2018) ha infatti ritenuto legittimo l'art. 26, co. 1, Dpr
602 del 1973, in quanto “il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile” (Cass. n. 6702/2025).
La notifica è disciplinata dal decreto del ministero delle poste del 9 aprile 2001 il quale, all'articolo 31 prevede che: … In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49.
La regolare notifica il 13 ottobre 2021 dell'avviso di accertamento determina il consolidamento a quella data della pretesa e, per quanto concerne la prescrizione, il calcolo del decorso del termine di tre anni va effettuato partendo dal 13 ottobre 2021 fino al 15 marzo 2024, data di notifica della cartella impugnata, termine non decorso.
L'appello va respinto. Le spese di questo grado per i contrasti giurisprudenziali sulla regolarità dei procedimenti di notifica, vanno compensate.
P.Q.M.
rigetta l'appello.
Compensa le spese di questo grado di giudizio.