Articolo 7 della Legge 10 febbraio 2020, n. 10
Articolo 6Articolo 8
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19 marzo 2020
Art. 7. Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio,
di formazione e di ricerca 1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non puo' avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4.
Entrata in vigore il 19 marzo 2020
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