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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1089/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE GI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. PI NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1089/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CINQUERRUI LUIGI MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI PIETRO CONCETTA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti si riportano al contenuto dell'accordo di separazione raggiunto depositato il 30.6.2025, previa verifica della sua conformità all'interesse dei figli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 12.12.2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 5.3.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Niscemi al n. 2 Parte II Serie A dell'anno 2006, unione dalla quale nascevano due figlie, Per_1
, nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], ha chiesto che
[...] Persona_2 venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge Controparte_1
Deduceva che a causa di incomprensioni era venuta meno l'affectio coniugalis, e pertanto ha chiesto la pronuncia della separazione e l'affidamento congiunto della figlia minore Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta in data 6.5.2025 si costituiva in giudizio parte resistente aderendo a tutte le richieste della ricorrente.
All'udienza del 7.5.2025, sentite le parti, i procuratori chiedevano un rinvio della causa al fine di depositare l'accordo sulle condizioni della separazione concordate.
All'udienza del 1.7.2025, tenuta con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti chiedevano la conferma dell'accordo depositato circa le condizioni della separazione nei seguenti termini:
1. “Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 presso la madre, nell'abitazione sita in Niscemi (CL) Via Cutuli Maria Grazia, 5;
2. Assegnare la casa familiare sita in Niscemi (CL) Via Cutuli Maria Grazia, 5, alla sig.ra
, di proprietà dei genitori di costei;
Parte_1
3. Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento per ciascuna delle figlie, da versare entro giorno cinque di ogni mese;
4. Porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo del pagamento delle spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative per le figlie, individuate come da Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale in intestazione indicato;
5. Disporre che , previo accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé Controparte_1 la figlia minore con ampia libertà, provvedendo in caso di assenza della madre, al vitto ed al prelievo della figlia dall'uscita scolastica delle ore 14,00. Potrà tenerla con ampia libertà, previo accordo con la madre, durante le Festività Natalizie, le Festività Pasquali e Vacanze
Estive”.
La causa, con ordinanza del 4.9.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti – le quali richiamano l'accordo raggiunto dai coniugi, depositato in data 30.6.2025 – il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo
2 riguardo all'affidamento della figlia minorenne e al mantenimento di ambedue le figlie della coppia non è in contrasto con il loro superiore interesse.
Considerato che neppure il Pubblico Ministero – parte necessaria del giudizio – si è opposto a tali conclusioni, le omologa.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Caltagirone il 6.1.1976, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1 riportate in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Niscemi al n. 2,
P. II Serie A anno 2006);
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
PI NE BE GI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE GI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. PI NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1089/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CINQUERRUI LUIGI MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI PIETRO CONCETTA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti si riportano al contenuto dell'accordo di separazione raggiunto depositato il 30.6.2025, previa verifica della sua conformità all'interesse dei figli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 12.12.2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 5.3.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Niscemi al n. 2 Parte II Serie A dell'anno 2006, unione dalla quale nascevano due figlie, Per_1
, nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], ha chiesto che
[...] Persona_2 venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge Controparte_1
Deduceva che a causa di incomprensioni era venuta meno l'affectio coniugalis, e pertanto ha chiesto la pronuncia della separazione e l'affidamento congiunto della figlia minore Per_2
Con comparsa di costituzione e risposta in data 6.5.2025 si costituiva in giudizio parte resistente aderendo a tutte le richieste della ricorrente.
All'udienza del 7.5.2025, sentite le parti, i procuratori chiedevano un rinvio della causa al fine di depositare l'accordo sulle condizioni della separazione concordate.
All'udienza del 1.7.2025, tenuta con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti chiedevano la conferma dell'accordo depositato circa le condizioni della separazione nei seguenti termini:
1. “Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 presso la madre, nell'abitazione sita in Niscemi (CL) Via Cutuli Maria Grazia, 5;
2. Assegnare la casa familiare sita in Niscemi (CL) Via Cutuli Maria Grazia, 5, alla sig.ra
, di proprietà dei genitori di costei;
Parte_1
3. Disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
l'assegno mensile di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento per ciascuna delle figlie, da versare entro giorno cinque di ogni mese;
4. Porre a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo del pagamento delle spese straordinarie, quali spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative per le figlie, individuate come da Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale in intestazione indicato;
5. Disporre che , previo accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé Controparte_1 la figlia minore con ampia libertà, provvedendo in caso di assenza della madre, al vitto ed al prelievo della figlia dall'uscita scolastica delle ore 14,00. Potrà tenerla con ampia libertà, previo accordo con la madre, durante le Festività Natalizie, le Festività Pasquali e Vacanze
Estive”.
La causa, con ordinanza del 4.9.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti – le quali richiamano l'accordo raggiunto dai coniugi, depositato in data 30.6.2025 – il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e che il contenuto negoziale dell'accordo
2 riguardo all'affidamento della figlia minorenne e al mantenimento di ambedue le figlie della coppia non è in contrasto con il loro superiore interesse.
Considerato che neppure il Pubblico Ministero – parte necessaria del giudizio – si è opposto a tali conclusioni, le omologa.
Le spese di lite – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Caltagirone il 6.1.1976, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1 riportate in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Niscemi, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Niscemi al n. 2,
P. II Serie A anno 2006);
- COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
PI NE BE GI
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