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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 2511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2511 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 111/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. GU Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al ruolo il 20.1.2025, promossa con atto di citazione da
, nato il [...] a [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gabriele Mundo;
appellante contro
con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A (C.F. e P.IVA Controparte_1
, quale procuratrice generale di (C.F. ) P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Verona, Piazzetta Monte n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferrini;
appellata
Oggetto: “Mutuo”; appello avverso la sentenza n. 1355/2024, pubblicata in data 10.6.2024, R.G.
1 n. 1839/2022, del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
- per l'appellante : Parte_1
“accogliere l'Appello proposto, in riforma della Sentenza n°1355/2024 resa inter partes dal
Tribunale di Verona, III sezione civile, in persona del G.U. Dott.ssa Camilla Fin, pubblicata in data 10 giugno 2024, nella causa civile iscritta al N. R.G. 1839/2022,
- dichiarare la nullità del Contratto di Mutuo Ipotecario n°055-000- 3874270-000 intestato a
, stipulato il 14/07/2011, così come indicato nella Sentenza n°7178/2020 emessa Parte_1 dal Tribunale di Napoli, XI sez. civ;
- per l'effetto condannare l' alla restituzione di tutte le rate di Controparte_3
mutuo versate dal Sig. , oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
Parte_1
- condannarsi la convenuta in persona del rapp.te legale p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”;
- per l'appellata quale procuratrice generale di Controparte_1 Controparte_2
“Respingere in quanto inammissibile e infondato l'appello proposto dal Sig. Parte_1
avverso l'impugnata sentenza e condannare l'appellante a rifondare all'appellata nella sua qualità di procuratrice di le spese di questo grado di giudizio comprensive Controparte_2 degli accessori di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Verona al fine Parte_1 Controparte_2 della declaratoria di nullità del contratto di mutuo ipotecario n. 055-000-3874270-000 stipulato il 14.7.2011 e per l'effetto della condanna della convenuta alla restituzione dei ratei versati, oltre interessi.
In particolare, esponeva di aver stipulato con il contratto di mutuo ipotecario n. Controparte_1
2 055 – 000 – 3874270 – 000 per l'acquisto di un immobile censito al NCEU del comune di Castel
Volturno (CE) foglio 50, particella 5445 sub 96, cat. A/2, classe 6, vani 5,5, r.c. € 553,90, primo piano, edificio B8, scala A, di proprietà della società Domitia Village S.r.l.; l'attore aveva poi citato in giudizio la stessa per la risoluzione del contratto di compravendita e, all'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la nullità del citato atto di acquisto.
Atteso il collegamento negoziale con la compravendita dichiarata nulla, l'attore deduceva la nullità di tutti i negozi giuridici stipulati successivamente, ed in particolare del mutuo ipotecario, domandando la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme già corrisposte a favore dell'istituto di credito;
egli rappresentava di aver già ottenuto dagli Enti creditori ed impositori il rimborso di tutte le tasse riferite all'immobile pagate dal 2011, e di aver esperito in data 23.3.2021, infruttuosamente, il procedimento di mediazione nei confronti di Controparte_2
Pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva. Controparte_2
Con sentenza del 10.6.2024, n. 1355, pubblicata nella medesima data, il Tribunale di Verona rigettava la richiesta del senza disporre sulle spese essendo rimasta contumace la Pt_1 convenuta vittoriosa. Il primo giudice ha ritenuto non provato quanto dedotto, non avendo l'attore allegato in giudizio né il contratto di compravendita né la sentenza che avrebbe dichiarato la nullità del contratto stesso;
parimenti, l'attore non aveva dimesso il piano di ammortamento del mutuo nei termini previsti per le ulteriori produzioni istruttorie nè dato prova dei pagamenti di cui ha preteso la restituzione. In ogni caso, il Tribunale ha osservato che alla declaratoria di invalidità del contratto di mutuo non avrebbe potuto conseguire l'obbligo per l'istituto di credito di rimborsare al mutuatario la totalità di quanto corrisposto senza nulla dovere, essendo il mutuatario comunque tenuto, in caso di nullità del contratto, a rimborsare l'importo ricevuto a titolo di capitale.
Avverso la sentenza, ha proposto tempestivo appello , impugnando la decisione del Parte_1
Tribunale di Verona sulla base di tre motivi di gravame, coi quali l'appellante ha lamentato:
3 a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e degli art. 115, 116 c.p.c., per omessa valutazione dei documenti, ed in particolare della sentenza del Tribunale di Napoli n.
7178/2020, del contratto di vendita, del contratto di mutuo e del piano di ammortamento con elenco rate pagate, già allegati all'atto di citazione sin dal momento della iscrizione a ruolo. In particolare, il primo giudice avrebbe ricostruito in modo errato i fatti esaminati, a causa dell'omessa valutazione degli atti di parte e dei documenti prodotti, che invero erano stati prodotti telematicamente insieme con l'atto di citazione, sicché non sussisteva l'onere di depositare con le successive memorie istruttorie la documentazione già prodotta. Né risultava valorizzata la contumacia dell'istituto di credito convenuto. Trattandosi di contratto di compravendita e contratto di mutuo tra essi funzionalmente collegati, secondo l'appellante la nullità del mutuo doveva essere persino rilevata d'ufficio proprio a seguito dell'accertata nullità della compravendita;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 1419 c.c. in relazione all'art. 1322 c.c., sussistenza di collegamento funzionale tra il contratto di mutuo ipotecario oggetto di causa e il contratto di compravendita già dichiarato nullo con sentenza del Tribunale di Napoli n. 7178/2020, con conseguente nullità del contratto di mutuo ad esso collegato. Dedotta l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita immobiliare dichiarato nullo ed il mutuo ipotecario collegato all'acquisto dell'immobile, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto di mutuo, risultando il collegamento da elementi oggettivi;
c) violazione dell'art. 2033 c.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado ha escluso che alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo potesse derivare la restituzione delle rate versate a titolo di capitale e interessi. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la richiesta di restituzione del capitale e degli interessi corrisposti all'appellata in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti, dal momento che, attesa la nullità del contratto di mutuo, i pagamenti eseguiti sono del tutto privi di titolo giustificativo, conseguendo il diritto del reclamante alla
4 ripetizione delle somme pagate ex art. 2033 c.c.
Costituitasi, quale procuratrice generale di concludeva Controparte_1 Controparte_2 per il rigetto del gravame, poiché inammissibile e infondato, con conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 21.5.2025 è stata fissata l'udienza del 10.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa, richiamandosi ai contenuti degli scritti introduttivi e della nota contenente la precisazione delle conclusioni;
la Corte si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
I primi due motivi, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati in modo congiunto.
L'art. 2697 c.c. prevede che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”: con riguardo alla controversia de qua, era onere della parte che ha eccepito la nullità del contratto di mutuo sottoscritto dall'appellante dimostrare la sussistenza dei presupposti utili alla pronuncia invocata.
A pag. 5 dell'atto di citazione depositato telematicamente il 10.3.2022, l'appellante ha affermato di aver allegato (recte “esibito”): “1) Sentenza n° 7178/2020 emessa dal Tribunale di Napoli;
2)
Contratto di mutuo ipotecario”.
Dalla disamina dei documenti prodotti telematicamente insieme all'atto introduttivo di primo grado, si evince la presenza dei seguenti allegati:
- “contratto di mutuo.pdf.p7m”, (cfr. pag.
1-5 del documento): trattasi di una comunicazione riferita al contratto di mutuo nr. 00000003874270 datata 30.6.2018, nella quale CP_2 comunicava la cessione del rapporto “ad una diversa società-veicolo specializzata denominata sempre con sede legale in Verona, Piazzetta Monte 1, nell'ambito di Controparte_2 un'operazione di emissione di obbligazioni garantite”, del “Documento di sintesi al 31.12.2011”
5 (cfr. pag. 5-6), della “Attestazione interessi ed oneri anno 2019” (cfr. pag. 7), del piano di ammortamento (cfr. pag. 9-30);
- “Mutuo ipotecario.pdf.p7m”, recante il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dall'appellante il 14.7.2011 dinanzi al Notaio , Repertorio n. 117.187 Raccolta 24.571, Persona_1
con cui le parti, dopo aver precisato in merito all'oggetto del contratto (art. 1) “Ai sensi degli art.
38 e segg. del Decreto Legislativo 385/1993 (di seguito denominato anche T.U.B.), la Banca concede alla parte mutuataria che accetta un mutuo assistito da garanzia ipotecaria per complessivi Euro 133.108,80 (centotrentatremila centootto/80)”, dispongono a pag. 6 dell'atto:
“A garantire il puntuale rimborso del mutuo e l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto e dall'allegato Capitolato delle Condizioni Generali, la parte mutuataria ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 385/1993 concede a favore di sopra l'immobile, e le accessioni, i miglioramenti e le Controparte_4 pertinenze relativi, di cui alla seguente descrizione: - porzione immobiliare facente parte del complesso turistico ricettivo sito in Castel Volturno, alla via Domitiana, Km 42,800 e precisamente: - unità immobiliare adibita a residence site al piano primo dell'edificio “B8”, scala “A”, composta da vani catastali 5,5, (cinque virgola cinque), confinante con unità immobiliare subalterno 97, con vano scala e con area comune subalterno 1 per tre lati, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel Volturno al foglio 50, particella 5445 sun. 96, categoria A/2, classe 6, vani 5,5, rendita catastale euro 553,90, via Domitiana s.c., piano 1, scala
“A”, edificio B8. --- “;
- “NotaIscrizioneRuolo.pdf.p7m” e “marca.pdf.p7m”, marca da bollo n. 01192125435952 del
10.3.2022, necessaria per l'iscrizione a ruolo della controversia;
- “postacert.eml(104 MB). ”, attestante la notifica dell'atto alla controparte;
Email_1
- “Procura Bocchia.pdf.p7m”, contenente la procura alle liti rilasciata al difensore nominato;
- “Racc.ta.pdf.p7m”: messa in mora inviata a mezzo pec il 10.11.2020 alla appellata, con CP_5
6 la quale il ha sollecitato la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del Pt_1
contratto di mutuo a suo dire collegato alla compravendita dichiarata nulla dalla sentenza del
Tribunale di Napoli il 29.10.2020;
- “Relazione di notifica.pdf.p7m”, riguardante la relazione di notifica ai sensi dell'art. 3 bis Legge
n. 53/1994 da parte dell'odierno appellante all'originaria convenuta dell'atto di citazione e della procura ivi allegata;
- “Ricevuta di accettazione cit.pdf.p7m”, inerente alla ricevuta di accettazione dell'atto da parte della convenuta;
- pdf.p7m”, relativo al Controparte_6
procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 8 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. instaurato dall'appellante.
Orbene, in aggiunta ai dati dell'atto principale (cfr. “DatiAtto.xml.p7m”), non v'è presente nessun altro documento e ciò neppure con gli scritti difensivi depositati nella successiva fase di trattazione ed istruzione (“Richiesta svolgimento udienza a trattazione scritta o da remoto” del
6.6.2022; “1^memoria ex art. 183 n. 6 c.p.c.” del 14.7.2022); solo che con la “Comparsa conclusionale” del 22.1.2024 il procuratore attoreo ha prodotto i documenti denominati “Mutuo pagato al 30Novembre 2023.pdf.p7m” e “Elenco Rate (5).pdf.p7m”, relativi ai ratei pagati dal cliente.
In sede d'appello, invece, oltre alla documentazione ed agli atti di cui al precedente grado di giudizio, alla sentenza impugnata ed alle ricevute di notifica del gravame, l'appellante ha depositato la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7178/2020 (“29844757s_signed.pdf”).
Ciò premesso, merita condivisione la decisione del primo giudice di ritenere infondata ogni domanda in quanto sfornita dei necessari riscontri probatori, non avendo l'attore assolto all'onus probandi posto a suo carico ai fini di veder accertato un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 14.7.2011 e la compravendita che egli ha rappresentato esser
7 stata dichiarata nulla dal Tribunale di Napoli, posto che tale secondo contratto non è mai stato prodotto, la sentenza che ne avrebbe dichiarato la nullità è stata inammissibilmente prodotta solo in appello, mai ne è stato documentato il passaggio in giudicato.
Erroneamente infine l'appellante ha invocato la contumacia della convenuta al fine di ritenerne comprovate le sue allegazioni, poiché è ben noto che “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (così ex multis Cass., n. 14372/23); nel presente giudizio, la parte appellata, costituendosi, ha “difeso” la correttezza della decisione di primo grado quanto ai fatti ed all'assenza degli elementi probatori invocati dall'appellante così che non può dirsi formata alcuna “non contestazione”.
Il terzo motivo di gravame, riferito alla domanda di condanna della banca alla restituzione di quanto corrisposto dal rimane di conseguenza assorbito. Pt_1
In ogni caso lo stesso non avrebbe potuto trovare accoglimento, poiché correttamente il giudice di prime cure ha evidenziato come l'attore non avesse neppure provato i pagamenti dedotti: egli ha infatti inammissibilmente depositato soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado i documenti denominati “Mutuo pagato al 30Novembre 2023.pdf.p7m” e “Elenco Rate
(5).pdf.p7m”, che risultano quindi non utilizzabili in quanto la comparsa conclusionale ha soltanto la funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte (cfr., ad es., Cass.
n. 9690/2023).
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di secondo la regola della Parte_1 soccombenza, in base ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (€ 87.113,38) e delle fasi effettivamente svolte, secondo importi medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, limitata al
8 deposito di una nota contenente la sola precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale, nella quale le parti si sono richiamate ai rispettivi atti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1355/2024 Parte_1
emessa il 10.6.2024 dal Tribunale di Verona;
2. condanna alla rifusione a favore delle spese processuali del presente giudizio, Parte_1
liquidate in € 7.440,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo GU Santoro
9
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 111/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. GU Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al ruolo il 20.1.2025, promossa con atto di citazione da
, nato il [...] a [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gabriele Mundo;
appellante contro
con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A (C.F. e P.IVA Controparte_1
, quale procuratrice generale di (C.F. ) P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Verona, Piazzetta Monte n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ferrini;
appellata
Oggetto: “Mutuo”; appello avverso la sentenza n. 1355/2024, pubblicata in data 10.6.2024, R.G.
1 n. 1839/2022, del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
- per l'appellante : Parte_1
“accogliere l'Appello proposto, in riforma della Sentenza n°1355/2024 resa inter partes dal
Tribunale di Verona, III sezione civile, in persona del G.U. Dott.ssa Camilla Fin, pubblicata in data 10 giugno 2024, nella causa civile iscritta al N. R.G. 1839/2022,
- dichiarare la nullità del Contratto di Mutuo Ipotecario n°055-000- 3874270-000 intestato a
, stipulato il 14/07/2011, così come indicato nella Sentenza n°7178/2020 emessa Parte_1 dal Tribunale di Napoli, XI sez. civ;
- per l'effetto condannare l' alla restituzione di tutte le rate di Controparte_3
mutuo versate dal Sig. , oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
Parte_1
- condannarsi la convenuta in persona del rapp.te legale p.t., al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”;
- per l'appellata quale procuratrice generale di Controparte_1 Controparte_2
“Respingere in quanto inammissibile e infondato l'appello proposto dal Sig. Parte_1
avverso l'impugnata sentenza e condannare l'appellante a rifondare all'appellata nella sua qualità di procuratrice di le spese di questo grado di giudizio comprensive Controparte_2 degli accessori di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Verona al fine Parte_1 Controparte_2 della declaratoria di nullità del contratto di mutuo ipotecario n. 055-000-3874270-000 stipulato il 14.7.2011 e per l'effetto della condanna della convenuta alla restituzione dei ratei versati, oltre interessi.
In particolare, esponeva di aver stipulato con il contratto di mutuo ipotecario n. Controparte_1
2 055 – 000 – 3874270 – 000 per l'acquisto di un immobile censito al NCEU del comune di Castel
Volturno (CE) foglio 50, particella 5445 sub 96, cat. A/2, classe 6, vani 5,5, r.c. € 553,90, primo piano, edificio B8, scala A, di proprietà della società Domitia Village S.r.l.; l'attore aveva poi citato in giudizio la stessa per la risoluzione del contratto di compravendita e, all'esito del giudizio, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la nullità del citato atto di acquisto.
Atteso il collegamento negoziale con la compravendita dichiarata nulla, l'attore deduceva la nullità di tutti i negozi giuridici stipulati successivamente, ed in particolare del mutuo ipotecario, domandando la restituzione ex art. 2033 c.c. delle somme già corrisposte a favore dell'istituto di credito;
egli rappresentava di aver già ottenuto dagli Enti creditori ed impositori il rimborso di tutte le tasse riferite all'immobile pagate dal 2011, e di aver esperito in data 23.3.2021, infruttuosamente, il procedimento di mediazione nei confronti di Controparte_2
Pur regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva. Controparte_2
Con sentenza del 10.6.2024, n. 1355, pubblicata nella medesima data, il Tribunale di Verona rigettava la richiesta del senza disporre sulle spese essendo rimasta contumace la Pt_1 convenuta vittoriosa. Il primo giudice ha ritenuto non provato quanto dedotto, non avendo l'attore allegato in giudizio né il contratto di compravendita né la sentenza che avrebbe dichiarato la nullità del contratto stesso;
parimenti, l'attore non aveva dimesso il piano di ammortamento del mutuo nei termini previsti per le ulteriori produzioni istruttorie nè dato prova dei pagamenti di cui ha preteso la restituzione. In ogni caso, il Tribunale ha osservato che alla declaratoria di invalidità del contratto di mutuo non avrebbe potuto conseguire l'obbligo per l'istituto di credito di rimborsare al mutuatario la totalità di quanto corrisposto senza nulla dovere, essendo il mutuatario comunque tenuto, in caso di nullità del contratto, a rimborsare l'importo ricevuto a titolo di capitale.
Avverso la sentenza, ha proposto tempestivo appello , impugnando la decisione del Parte_1
Tribunale di Verona sulla base di tre motivi di gravame, coi quali l'appellante ha lamentato:
3 a) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 c.c. e degli art. 115, 116 c.p.c., per omessa valutazione dei documenti, ed in particolare della sentenza del Tribunale di Napoli n.
7178/2020, del contratto di vendita, del contratto di mutuo e del piano di ammortamento con elenco rate pagate, già allegati all'atto di citazione sin dal momento della iscrizione a ruolo. In particolare, il primo giudice avrebbe ricostruito in modo errato i fatti esaminati, a causa dell'omessa valutazione degli atti di parte e dei documenti prodotti, che invero erano stati prodotti telematicamente insieme con l'atto di citazione, sicché non sussisteva l'onere di depositare con le successive memorie istruttorie la documentazione già prodotta. Né risultava valorizzata la contumacia dell'istituto di credito convenuto. Trattandosi di contratto di compravendita e contratto di mutuo tra essi funzionalmente collegati, secondo l'appellante la nullità del mutuo doveva essere persino rilevata d'ufficio proprio a seguito dell'accertata nullità della compravendita;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 1419 c.c. in relazione all'art. 1322 c.c., sussistenza di collegamento funzionale tra il contratto di mutuo ipotecario oggetto di causa e il contratto di compravendita già dichiarato nullo con sentenza del Tribunale di Napoli n. 7178/2020, con conseguente nullità del contratto di mutuo ad esso collegato. Dedotta l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita immobiliare dichiarato nullo ed il mutuo ipotecario collegato all'acquisto dell'immobile, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità del contratto di mutuo, risultando il collegamento da elementi oggettivi;
c) violazione dell'art. 2033 c.c. nella parte in cui la sentenza di primo grado ha escluso che alla declaratoria di nullità del contratto di mutuo potesse derivare la restituzione delle rate versate a titolo di capitale e interessi. In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la richiesta di restituzione del capitale e degli interessi corrisposti all'appellata in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti, dal momento che, attesa la nullità del contratto di mutuo, i pagamenti eseguiti sono del tutto privi di titolo giustificativo, conseguendo il diritto del reclamante alla
4 ripetizione delle somme pagate ex art. 2033 c.c.
Costituitasi, quale procuratrice generale di concludeva Controparte_1 Controparte_2 per il rigetto del gravame, poiché inammissibile e infondato, con conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 21.5.2025 è stata fissata l'udienza del 10.7.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa, richiamandosi ai contenuti degli scritti introduttivi e della nota contenente la precisazione delle conclusioni;
la Corte si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
I primi due motivi, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati in modo congiunto.
L'art. 2697 c.c. prevede che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”: con riguardo alla controversia de qua, era onere della parte che ha eccepito la nullità del contratto di mutuo sottoscritto dall'appellante dimostrare la sussistenza dei presupposti utili alla pronuncia invocata.
A pag. 5 dell'atto di citazione depositato telematicamente il 10.3.2022, l'appellante ha affermato di aver allegato (recte “esibito”): “1) Sentenza n° 7178/2020 emessa dal Tribunale di Napoli;
2)
Contratto di mutuo ipotecario”.
Dalla disamina dei documenti prodotti telematicamente insieme all'atto introduttivo di primo grado, si evince la presenza dei seguenti allegati:
- “contratto di mutuo.pdf.p7m”, (cfr. pag.
1-5 del documento): trattasi di una comunicazione riferita al contratto di mutuo nr. 00000003874270 datata 30.6.2018, nella quale CP_2 comunicava la cessione del rapporto “ad una diversa società-veicolo specializzata denominata sempre con sede legale in Verona, Piazzetta Monte 1, nell'ambito di Controparte_2 un'operazione di emissione di obbligazioni garantite”, del “Documento di sintesi al 31.12.2011”
5 (cfr. pag. 5-6), della “Attestazione interessi ed oneri anno 2019” (cfr. pag. 7), del piano di ammortamento (cfr. pag. 9-30);
- “Mutuo ipotecario.pdf.p7m”, recante il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dall'appellante il 14.7.2011 dinanzi al Notaio , Repertorio n. 117.187 Raccolta 24.571, Persona_1
con cui le parti, dopo aver precisato in merito all'oggetto del contratto (art. 1) “Ai sensi degli art.
38 e segg. del Decreto Legislativo 385/1993 (di seguito denominato anche T.U.B.), la Banca concede alla parte mutuataria che accetta un mutuo assistito da garanzia ipotecaria per complessivi Euro 133.108,80 (centotrentatremila centootto/80)”, dispongono a pag. 6 dell'atto:
“A garantire il puntuale rimborso del mutuo e l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto e dall'allegato Capitolato delle Condizioni Generali, la parte mutuataria ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 385/1993 concede a favore di sopra l'immobile, e le accessioni, i miglioramenti e le Controparte_4 pertinenze relativi, di cui alla seguente descrizione: - porzione immobiliare facente parte del complesso turistico ricettivo sito in Castel Volturno, alla via Domitiana, Km 42,800 e precisamente: - unità immobiliare adibita a residence site al piano primo dell'edificio “B8”, scala “A”, composta da vani catastali 5,5, (cinque virgola cinque), confinante con unità immobiliare subalterno 97, con vano scala e con area comune subalterno 1 per tre lati, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel Volturno al foglio 50, particella 5445 sun. 96, categoria A/2, classe 6, vani 5,5, rendita catastale euro 553,90, via Domitiana s.c., piano 1, scala
“A”, edificio B8. --- “;
- “NotaIscrizioneRuolo.pdf.p7m” e “marca.pdf.p7m”, marca da bollo n. 01192125435952 del
10.3.2022, necessaria per l'iscrizione a ruolo della controversia;
- “postacert.eml(104 MB). ”, attestante la notifica dell'atto alla controparte;
Email_1
- “Procura Bocchia.pdf.p7m”, contenente la procura alle liti rilasciata al difensore nominato;
- “Racc.ta.pdf.p7m”: messa in mora inviata a mezzo pec il 10.11.2020 alla appellata, con CP_5
6 la quale il ha sollecitato la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del Pt_1
contratto di mutuo a suo dire collegato alla compravendita dichiarata nulla dalla sentenza del
Tribunale di Napoli il 29.10.2020;
- “Relazione di notifica.pdf.p7m”, riguardante la relazione di notifica ai sensi dell'art. 3 bis Legge
n. 53/1994 da parte dell'odierno appellante all'originaria convenuta dell'atto di citazione e della procura ivi allegata;
- “Ricevuta di accettazione cit.pdf.p7m”, inerente alla ricevuta di accettazione dell'atto da parte della convenuta;
- pdf.p7m”, relativo al Controparte_6
procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 8 comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. instaurato dall'appellante.
Orbene, in aggiunta ai dati dell'atto principale (cfr. “DatiAtto.xml.p7m”), non v'è presente nessun altro documento e ciò neppure con gli scritti difensivi depositati nella successiva fase di trattazione ed istruzione (“Richiesta svolgimento udienza a trattazione scritta o da remoto” del
6.6.2022; “1^memoria ex art. 183 n. 6 c.p.c.” del 14.7.2022); solo che con la “Comparsa conclusionale” del 22.1.2024 il procuratore attoreo ha prodotto i documenti denominati “Mutuo pagato al 30Novembre 2023.pdf.p7m” e “Elenco Rate (5).pdf.p7m”, relativi ai ratei pagati dal cliente.
In sede d'appello, invece, oltre alla documentazione ed agli atti di cui al precedente grado di giudizio, alla sentenza impugnata ed alle ricevute di notifica del gravame, l'appellante ha depositato la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7178/2020 (“29844757s_signed.pdf”).
Ciò premesso, merita condivisione la decisione del primo giudice di ritenere infondata ogni domanda in quanto sfornita dei necessari riscontri probatori, non avendo l'attore assolto all'onus probandi posto a suo carico ai fini di veder accertato un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto il 14.7.2011 e la compravendita che egli ha rappresentato esser
7 stata dichiarata nulla dal Tribunale di Napoli, posto che tale secondo contratto non è mai stato prodotto, la sentenza che ne avrebbe dichiarato la nullità è stata inammissibilmente prodotta solo in appello, mai ne è stato documentato il passaggio in giudicato.
Erroneamente infine l'appellante ha invocato la contumacia della convenuta al fine di ritenerne comprovate le sue allegazioni, poiché è ben noto che “alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio” (così ex multis Cass., n. 14372/23); nel presente giudizio, la parte appellata, costituendosi, ha “difeso” la correttezza della decisione di primo grado quanto ai fatti ed all'assenza degli elementi probatori invocati dall'appellante così che non può dirsi formata alcuna “non contestazione”.
Il terzo motivo di gravame, riferito alla domanda di condanna della banca alla restituzione di quanto corrisposto dal rimane di conseguenza assorbito. Pt_1
In ogni caso lo stesso non avrebbe potuto trovare accoglimento, poiché correttamente il giudice di prime cure ha evidenziato come l'attore non avesse neppure provato i pagamenti dedotti: egli ha infatti inammissibilmente depositato soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado i documenti denominati “Mutuo pagato al 30Novembre 2023.pdf.p7m” e “Elenco Rate
(5).pdf.p7m”, che risultano quindi non utilizzabili in quanto la comparsa conclusionale ha soltanto la funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte (cfr., ad es., Cass.
n. 9690/2023).
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di secondo la regola della Parte_1 soccombenza, in base ai parametri di cui al DM 55/14 come aggiornato con DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (€ 87.113,38) e delle fasi effettivamente svolte, secondo importi medi per le fasi di studio ed introduttiva e minimi per la fase decisionale, limitata al
8 deposito di una nota contenente la sola precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale, nella quale le parti si sono richiamate ai rispettivi atti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1355/2024 Parte_1
emessa il 10.6.2024 dal Tribunale di Verona;
2. condanna alla rifusione a favore delle spese processuali del presente giudizio, Parte_1
liquidate in € 7.440,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di parte appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo GU Santoro
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