Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03703/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02300/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2300 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Russo e Andrea Agatino Salvatore Fiorito, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Russo in Catania, Via Vitaliano Brancati n. 16;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione dell’esecutività,
del decreto del Questore della Provincia di Catania prot. n. -OMISSIS-del 13.9.2024, notificato in data 19.9.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NI PP AN AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 17 novembre 2024 e depositato in data 15 dicembre 2024 il deducente ha rappresentato quanto segue.
In data 9 luglio 2024 è stato notificato al ricorrente l’avviso di avvio del procedimento finalizzato al diniego dell'istanza di rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia; in data 16 luglio 2024 è stata inoltrata dal deducente l’istanza di accesso agli atti e, successivamente, presa contezza degli stessi, è stata trasmessa dal medesimo esponente memoria difensiva.
Con il decreto impugnato è stato negato al ricorrente il rilascio della licenza sul presupposto della pregressa adozione, nel 2013, del decreto di rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia in quanto “ uno dei fratelli del richiedente è coniugato con la sorella di un soggetto di massima pericolosità, latitante per oltre un ventennio, elemento di vertice della criminalità organizzata, facente capo della alla famiglia “-OMISSIS-”, condannato successivamente alla pena dell'ergastolo per associazione di tipo mafioso, omicidio volontario aggravato, detenzione e porto illegale di armi ” e “ Il fratello dell'istante, unitamente alla di lui moglie, ha fornito continua assistenza al soggetto, poi tratto in arresto, per le sue quotidiane esigenze, anche di salute, oltre ad avere consentito la allocazione presso la propria abitazione di alcuni mobili creati e utilizzati all'uopo per consentire al predetto di sottrarsi all'esecuzione della pena ”.
Con l’atto introduttivo del giudizio il deducente ha, dunque, avanzato le domande in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Catania - Questura di Catania che, con memoria depositata in data 10 gennaio 2025, ha chiesto il rigetto del proposto ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il difensore della parte ricorrente, come da verbale, ha rinunciato alla domanda cautelare proposta per la fissazione a breve dell’udienza pubblica; l’Avvocatura erariale non si è opposta. E’ stata dunque disposta la cancellazione della causa dal ruolo degli affari cautelari.
1.3. All’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025, presente il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con unico articolato motivo di gravame il ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione ed errata applicazione dell’art. 11 e 43 T.U.L.P.S. Errata, insufficiente e generica motivazione. Carenza di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Erronea rappresentazione delle circostanze poste a fondamento del provvedimento di diniego della licenza.
Il ricorrente, in sintesi, dopo aver rappresentato di essere stato titolare, per 35 anni, della licenza di porto fucile per uso caccia, ha evidenziato che nel 2013 la Questura ha denegato allo stesso il rinnovo del titolo per il medesimo motivo individuato con il decreto avversato; inoltre, sempre nel 2013, la Questura, in conseguenza del decreto, ha avanzato al Prefetto di Catania richiesta di adozione del divieto di detenzione armi, emesso poi in data 2 aprile 2014.
In data 20 aprile 2022 il deducente ha avanzato istanza di revoca del detto decreto prefettizio e la Prefettura di Catania, dopo aver richiesto informazioni alla Questura di Catania (che con nota prot. n. -OMISSIS-ha rilevato che “ non emergevano elementi ostativi alla revoca del D.D.A. ”), con decreto del gennaio 2024 ha revocato l'originario provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni.
Il ricorrente ha quindi inoltrato istanza di rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia, denegata - come emerge dal decreto questorile avversato - sul presupposto che “ nulla era mutato rispetto agli elementi emersi che hanno determinato il provvedimento di rigetto del 2013 ”.
L’unico motivo ostativo al rilascio del titolo di polizia in favore del ricorrente è, in definitiva, individuato nello stesso motivo che aveva indotto la Questura ad esitare parere favorevole sull'istanza di revoca del decreto di divieto detenzione armi del 2013 (revoca poi disposta nel gennaio 2024), parere che muoveva dalla considerazione (implicita) che la circostanza che la cognata fosse sorella di un appartenente alla criminalità organizzata al quale (unitamente al marito, fratello del ricorrente, non conviventi e con i quali non sono contestati rapporti anche di sola occasionale frequentazione) avrebbero fornito assistenza durante il periodo di latitanza, non rappresentasse (più) motivo ostativo alla revoca del decreto prefettizio.
Per l’esponente, illogicamente e contraddittoriamente la Questura ha negato il rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia ritenendo, come ostativo, lo stesso motivo che l'aveva indotta, nel 2023, a comunicare alla Prefettura che nulla ostava alla revoca del decreto di divieto detenzione armi.
Sempre per il deducente non vale obiettare - in senso contrario - che il diniego di porto d’armi (di competenza della Questura) ed il divieto di detenzione delle armi (di competenza della Prefettura) sono provvedimenti non equiparabili quanto a contenuto e presupposti, nonché alla diversa portata (più ampia nel caso della licenza del porto d’armi), posto che nella fattispecie in esame la Questura di Catania, in relazione al motivo posto a fondamento dell’originario decreto di divieto detenzione armi del 2013, ha espresso, nel 2023, parere favorevole all'adozione del provvedimento di revoca salvo, in sede di procedimento per il rilascio della licenza di porto fucile, ritenere (l’identico motivo) ostativo.
Inoltre, lamenta l’esponente, la Questura si è limitata a contestare all’interessato il mero rapporto di parentela con il fratello, la cui moglie è sorella di un appartenente ad associazione mafiosa e al quale (il fratello e la di lui moglie) avrebbero fornito assistenza; tuttavia, il deducente evidenzia che, da oltre un ventennio, non intrattiene frequentazione alcuna (tanto meno occasionale) con il fratello né con la di lui famiglia e non è conoscenza delle vicende che hanno interessato il detto appartenente alla criminalità organizzata né dell'esito del procedimento per il reato di favoreggiamento (contestato alla cognata e al fratello sulla base di quanto rilevato nel preambolo del decreto).
Lamenta il ricorrente, altresì, che l’illegittimità del decreto impugnato emerge dall'assenza di qualsivoglia contestazione di stabile o anche solo occasionale frequentazione o di contiguità con il fratello e la di lui moglie tale da fare dubitare del pericolo di abuso del titolo, posto che il solo rapporto di parentela e/o affinità non può costituire condizione ostativa al rilascio del titolo di polizia essendo necessario che la P.A. dimostri l’esistenza di una frequentazione non occasionale nonché la possibilità, in concreto e non in astratto, del pericolo di abuso quale conseguenza del rapporto medesimo.
Inoltre, secondo l’esponente, l'illogicità e la contraddittorietà dell' iter motivazionale emerge anche in relazione all'omessa valutazione di una circostanza (segnalata in sede procedimentale) rappresentata dall'essere stato, altro fratello del ricorrente dipendente della Polizia di Stato presso la Questura di Catania, per circa trent’anni, senza che le vicende del fratello (e della cognata) interferissero sulle modalità operative del servizio.
Il ricorrente, conclude evidenziando di essere sempre stata persona esente da mende, il cui contesto familiare è positivamente inserito nel tessuto economico e sociale e che nessuna criticità è contestata nel decreto impugnato.
Infine, il deducente ha avanzato istanza istruttoria, chiedendo al Tribunale adito di ordinare alla Questura di Catania il deposito degli atti e dei documenti sulla cui base è stata assunta la determinazione di revoca della licenza di porto fucile per uso caccia.
2. L’Amministrazione resistente ha contrastato le censure articolate e le domande proposte dalla parte ricorrente.
3. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini di seguito specificati.
3.1. Il Collegio intende preliminarmente evidenziare che, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale:
- la facoltà di detenere e portare armi corrisponde ad un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività, sicché l’Amministrazione può legittimamente negare la detenzione e il porto d’armi anche qualora la condotta dell’interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità (cfr., ex plurimis , T.A.R. Veneto, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 20; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 18 novembre 2024, n. 3142);
- la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n. 5306; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 12 aprile 2025, n. 7208);
- la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all’uso delle stesse (cfr., ex plurimis , cit. Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n. 5306; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 novembre 2025, n. 1852);
- il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi importa poi la legittimità anche del ricorso a valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus , in quanto nella materia de qua l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva (cfr., ex plurimis , cit. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 18 novembre 2024, n. 3142; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 17 maggio 2024, n. 1852).
Costituisce ius receptum in giurisprudenza, inoltre, il principio in base al quale, in tema di divieto di detenzione e porto d'armi, il potere discrezionale della Pubblica amministrazione, proprio in forza della riconosciuta ampia discrezionalità, va esercitato nel rispetto dei canoni tipici dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza; la motivazione, pertanto, deve dare conto dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (cfr. Cons. Stato, sez. I, 21 agosto 2024, n. 1084; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 4 ottobre 2022, n. 997).
3.2. Premesso quanto sopra, colgono nel segno le censure di carenza di istruttoria e di insufficiente e generica motivazione articolate dalla parte ricorrente in ordine al decreto questorile avversato.
3.2.1. Il provvedimento impugnato si fonda, in sintesi, sugli esiti dell’istruttoria svolta in base alla quale l’istante, nel 2013, è stato destinatario di un decreto di rigetto della licenza di porto fucile in quanto “ uno dei fratelli del richiedente è coniugato con la sorella di un soggetto di massima pericolosità, latitante per oltre un ventennio, elemento al vertice della criminalità organizzata facente capo alla famiglia “-OMISSIS-” condannato successivamente alla pena dell'ergastolo per associazione di tipo mafioso, omicidio volontario aggravato, detenzione e porto illegale di armi ” e che proprio il fratello dell'istante, unitamente alla di lui moglie, ha fornito continua assistenza al soggetto poi tratto in arresto “ per le sue quotidiane esigenze, anche di salute, oltre ad avere consentito la allocazione presso la propria abitazione di alcuni mobili creati ed utilizzati all'uopo per consentire al predetto di sottrarsi all'esecuzione della pena ”.
La Questura di Catania, inoltre, ha ritenuto non conducenti le argomentazioni difensive articolate in sede procedimentale dall’interessato; in particolare: ha respinto la contestazione circa l’asserito diverso trattamento riservato al fratello e al cognato dell'istante, che hanno prestato servizio per le Forze di polizia, in ragione del carattere cautelare del potere esercitato e del bilanciamento degli interessi coinvolti, assumendo rilievo anche il fatto che il provvedimento incide su un attività voluttuaria e a carattere ludico e non già su un'attività lavorativa; ha osservato che dal parere reso dalla stessa Questura alla Prefettura (in ordine al procedimento di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni) si desume che la condizione dell'istante non sono cambiate e, pertanto, non restituiscono la certezza circa il buon uso delle armi anche contro la volontà dell'interessato, oltre al fatto che le determinazioni della Prefettura - UTG relative al divieto di detenzione armi non vincolano il potere questorile nel caso in cui venga disposta la revoca di un precedente decreto; infine, ha ritenuto non sufficiente la mera dichiarazione, resa nelle memorie difensive, di non frequentare i congiunti gravati in quanto l'elevata caratura criminale del soggetto favorito e le azioni poste in essere da questi ultimi, richiedono maggiori elementi probatori che attestino la totale assenza di occasioni in cui i soggetti vicini alla consorteria mafiosa possano abusare della armi anche contro la volontà dell'interessato.
3.2.2. Premesso quanto sopra, la giurisprudenza è granitica nell’evidenziare - riguardo all’influenza derivante dalla parentela sul giudizio probabilistico in subiecta materia - che il mero rapporto parentale non può fondare, in termini automatici, un giudizio di disvalore o di prognosi negativa (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 14 febbraio 2022, n. 195).
Si vuole con ciò evidenziare che se è pur vero che le valutazioni in materia possono essere sorrette da un giudizio sfavorevole nei confronti della persona dovuto non tanto a contestazioni specifiche sul suo operato, quanto al contesto socio/familiare in cui è inserito, qualora detto contesto sia tale da fondare il concreto pericolo di abuso delle armi da parte dei congiunti del titolare dell’autorizzazione, è altrettanto vero che l’Amministrazione non può limitarsi nell’adottare il provvedimento in discorso ad evidenziare la mera presenza di vincoli familiari ostativi, incombendo sulla stessa il dovere di esplicitare le circostanze specifiche ritenute tali da fondare il concreto pericolo di un abuso delle armi all’interno del suddetto contesto familiare (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 24 aprile 2024, n. 1377).
Ne discende che il contesto familiare può assumere rilevanza nel giudizio valutativo dell'Autorità procedente solo qualora sia dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di incidenza dello stesso sul modus agendi del destinatario dell'atto; “ l’attendibilità dell'inferenza dipende, innanzitutto, dalle concrete circostanze che qualificano il rapporto di parentela, quali, soprattutto, la convivenza o, comunque, l’abituale frequentazione ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 14 novembre 2025, n. 2494; ed ancora, è stato osservato che l’Amministrazione, nel provvedimento di diniego - nel dedurre la possibilità di abuso del titolo con riferimento al contesto familiare del soggetto interessato -, “ non può limitarsi ad evidenziare la sussistenza di ostativi vincoli di parentela ovvero di affinità con persone pregiudicate, dovendo accertare in concreto se i vincoli in questione siano tali da determinare un aumento dell'indice di probabilità di abuso delle armi, da valutarsi in relazione a specifici fatti o parametri, quali ad esempio la comprovata coabitazione con le persone pregiudicate o comunque la loro frequentazione, ovvero un giudizio sulla attualità del pericolo da questi rappresentato ”; cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 17 luglio 2025, n. 2293; T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 giugno 2021, n. 684).
Più di recente, il Giudice d’appello (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 2 maggio 2025, n. 366), nel ribadire un precedente arresto giurisprudenziale, ha chiarito che una “ valutazione che vada oltre la mera elencazione dei rapporti di affinità o parentela si impone anche alla stregua del contenuto della circolare del Ministero dell’interno del 25 novembre 2020. La circolare avente ad oggetto “Recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia di applicazione dell'art. 39 TULPS” individua “le condizioni in presenza delle quali le frequentazioni intrattenute possono determinare un giudizio negativo nei confronti del detentore circa la sua capacità di non abusare delle armi”. Nel caso di valorizzazione di rapporti di affinità e parentela “viene evidenziato come in questo caso la misura trovi la sua ratio nel timore che tali soggetti (affini e parenti n.d.r.) possano esigere, vantando diritti morali, aiuto da parte dei propri congiunti, anche solo nella fornitura delle armi”. Si sottolinea come nei casi giurisprudenziali richiamati dalla circolare “i provvedimenti impugnati hanno inferito l'esistenza di un rapporto di frequentazione, oltre che dall'ambiente familiare e sociale, anche dai controlli e dalle segnalazioni operate dalle Forze di polizia”. In buona sostanza al mero elenco dei rapporti deve aggiungersi un approfondimento istruttorio che ne certifichi l’attualità e la rilevanza nel regime di vita complessivo tenuto dal destinatario del provvedimento […]”.
Nel provvedimento questorile impugnato, invece, non vi è alcun cenno neppure a semplici contatti del ricorrente con soggetti controindicati.
3.2.3. Orbene, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, una più articolata ed approfondita istruttoria - da riflettersi nel corredo motivazionale del provvedimento impugnato - si imponeva anche in ragione del carattere risalente della vicenda che in passato aveva condotto ad analogo diniego nei riguardi del deducente (si fa riferimento al decreto di rigetto della licenza di porto di fucile nel 2013), anche al fine di verificare la sussistenza o meno - nelle more - di contatti, frequentazioni o contiguità di sorta fra il ricorrente ed il fratello ovvero la cognata (quest’ultima sorella di un elemento di vertice della criminalità organizzata).
La questione de qua meritava un adeguato approfondimento a maggior ragione in forza del più recente provvedimento prefettizio del 31 gennaio 2024 di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni in precedenza adottato (nel 2014) nei confronti del ricorrente, provvedimento che - facendo cessare l’inibitoria a carico del deducente rendeva più pregnante l’esigenza di effettuare - ai fini dell’esame dell’istanza di rilascio della licenza porto fucile uso caccia - concrete verifiche circa l’esistenza di frequentazioni o contatti fra il ricorrente e soggetti controindicati (fra i quali proprio i prossimi congiunti dell’interessato).
Nella motivazione del provvedimento impugnato, invece, non vi è alcun cenno a riscontrate frequentazioni o contatti dell’interessato con soggetti controindicati (significativa, inoltre, appare la circostanza che nel precedente parere Cat. -OMISSIS- reso dalla Questura di Catania alla Prefettura di Catania in ordine alla chiesta revoca del divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni viene evidenziato che “ Non risultano alla banca dati SDI fatti o controlli recenti con persone gravate da precedenti penali o di polizia ”), né vengono richiamate specifiche condotte addebitabili - personalmente - al ricorrente quali indici rivelatori della carenza in capo all’interessato dei requisiti di affidabilità.
4. In conclusione, stante la fondatezza delle esaminate censure ed assorbite le ulteriori contestazioni, il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini precisati, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione resistente, dovendo procedere alla rinnovazione dell’attività amministrativa, terrà conto dell’effetto conformativo impresso al riesercizio del potere pubblico dalla presente decisione di annullamento.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (€. mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CR MA AS, Presidente
NI PP AN AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI PP AN AT | CR MA AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.