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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1697/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5704/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3151/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017001DI0000051090001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.7.2020 la società Resistente_1 s.r.l. ha proposto reclamo/ricorso avverso l'avviso di liquidazione indicato in epigrafe, notificato in data 3 febbraio 2020, avente ad oggetto imposta di registro per l'importo di euro 500,00, oltre euro 8,75 per spese , in relazione al decreto ingiuntivo n. 5109/2017 emesso in data 7.9.2017 dal Tribunale di Catania.
La società ricorrente, alla luce dei motivi esposti nell'atto impugnato: imposta dovuta ai sensi dell'art. 8 della tariffa parte I allegata al DPR 131/86. L'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 41 c.2 del DPR
131/86 non può essere inferiore alla misura fissa. Rep. N 1116 anno 2018, ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per assoluto difetto di motivazione, anche sotto il profilo della mancata allegazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria sottoposto a tassazione, nonché per violazione e di falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, legge 212/2000 e 24 della Costituzione, in ragione di una motivazione generica e stereotipata, con mancanza di indicazione della base imponibile e dell'aliquota applicata.
Nel cercare di ricostruire le effettive ragioni dell'imposta, la società ha anche evidenziato che nessun atto enunciato tassabile conteneva il ricorso per decreto ingiuntivo da essa avanzato nei confronti di Nominativo_1.
L'Agenzia delle Entrate costituendosi ha chiesto il rigetto del ricorso, dichiarando di aver emesso l'impugnato avviso secondo le prescrizioni normative.
La ricorrente depositava memorie illustrative e all'udienza camerale del 9.4.2024 la causa veniva posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Osserva la Corte che l'imposta di registro è un'imposta “d'atto” per cui, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza o un decreto ingiuntivo, per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione, occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dai suddetti atti, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato (Cass. n. 23243/06).
In generale ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 8, comma 1, lett. b), parte I, della Tariffa allegata,
i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposizione nella misura proporzionale del 3%. Tuttavia la nota
II, dell'art. 8 lett. b), parte I, prevede che i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme non siano "soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto": nel richiamare la norma di cui all'art. 40 T.U.R., la nota in questione ribadisce il principio di alternatività IVA-registro, in virtù del quale un medesimo atto (nel senso di fenomeno economico) non può essere colpito da entrambe le menzionate forme di imposizione indiretta mediante applicazione delle rispettive aliquote proporzionali. A fronte di un atto che rientri nel campo di applicazione dell'IVA (in quanto effettivamente soggetto a tale imposta o, in alternativa, esente per specifica scelta normativa), l'imposta di registro cederà dunque il passo alla prima e non potrà che applicarsi nella misura minima prevista per legge – oggi pari ad euro 200,00 – assumendo di fatto la funzione di "tassa" di registro (nel senso di tributo dovuto in relazione al godimento di un servizio pubblico, quale appunto è quello della registrazione). Lo stesso concetto deve trovare applicazione anche con riferimento agli eventuali atti enunciati nel decreto ingiuntivo;
infatti, l'enunciazione di cui all'art. 22 DPR 131/1986 è un istituto “neutrale” che non rappresenta una circostanza idonea a modificare la modalità di tassazione di un atto.
Nel caso di specie l'atto impugnato reca la seguente motivazione: in relazione al decreto ingiuntivo n.5109/2017 del 7/09/17 emesso dal Tribunale di Catania per i seguenti motivi: imposta dovuta ai sensi dell'art. 8 della tariffa parte I allegata al DPR 131/86. L'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 41
c.2 del DPR 131/86 non può essere inferiore alla misura fissa. Rep. N 1116 anno 2018. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità che questa Corte condivide, “in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 dello statuto del contribuente all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili. Il generico riferimento ad un 'atto giudiziario' di una certa autorità giudiziaria, non individuato per tipologia, per data e per numero, e il riferimento ad un numero di repertorio, non danno informazioni che consentono al contribuente di identificare facilmente l'atto tassato” (Cassazione civile sez. trib., 13/10/2023,
n.28584).
Nell'ottica delle superiori coordinate si rileva che nell'avviso impugnato, se da un lato viene certamente riportata l'indicazione del decreto ingiuntivo sul quale viene liquidata l'imposta, dall'altro non risulta in alcun modo adempiuto l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente nei termini specificati, laddove non vengono esplicitate le ragioni per le quali l'Agenzia è pervenuta a determinare l'importo indicato. In tal senso oltre ad un generico richiamo all'art. 8 della tariffa parte I allegata al DPR
131/86, risulta totalmente omessa la tipologia di imposta liquidata, se in misura fissa o proporzionale ed in quest'ultimo caso l'indicazione della base imponibile nonché della aliquota applicata, né tantomeno risulta chiarito se l'imposta riguardi eventuali atti enunciati, tutti elementi il cui difetto rende la pretesa impositiva incomprensibile e dunque l'avviso impugnato non adeguatamente motivato.
Il ricorso pertanto merita accoglimento, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti stante l'esiguo valore della controversia.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle ntrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 18 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Sull'obbligo di registrazione degli atti giudiziari. Natura di imposta d'atto. Violazione e falsa applicazione degli articoli 37, 41, 42, e 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 131/1986; nonché dell'art. 53 della Costituzione.
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate si fonda su una motivazione articolata che ruota attorno all'obbligatorietà della registrazione degli atti giudiziari e alla natura dell'imposta di registro. L'Ufficio evidenzia che la normativa vigente (articoli 37, 41, 42 e 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 131/1986) impone la registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono una controversia, come i decreti ingiuntivi muniti di formula esecutiva. Tale obbligo è posto a carico delle cancellerie degli organi giurisdizionali che partecipano alla formazione dell'atto e rappresenta una manifestazione della capacità contributiva, in linea con l'articolo 53 della Costituzione.
L'annullamento totale dell'avviso di liquidazione, disposto dalla Corte di primo grado, secondo l'Ufficio, preclude la possibilità di procedere alla registrazione obbligatoria dell'atto giudiziario, in contrasto con la ratio della normativa che prevede sempre il pagamento di un'imposta di registro almeno in misura fissa (euro
200,00), anche in presenza di eventuali vizi dell'atto o di contestazioni sulla sua quantificazione. L'Ufficio sottolinea che la registrazione dell'atto giudiziario è un passaggio imprescindibile e che la relativa imposta non può essere azzerata senza violare le disposizioni di legge.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate richiama la natura impugnatoria del processo tributario, sottolineando che il giudice, nel valutare la legittimità dell'avviso di liquidazione, avrebbe potuto annullare solo parzialmente l'atto, limitando la pretesa tributaria alla misura fissa dell'imposta di registro. In questo modo si sarebbe garantita la corretta applicazione della normativa e il rispetto dell'obbligo di registrazione, senza pregiudicare i diritti del contribuente.
L'Ufficio ribadisce di aver agito in adempimento di un preciso obbligo di legge, ricevendo l'atto giudiziario dalla cancelleria e procedendo alla liquidazione dell'imposta secondo le disposizioni vigenti. L'annullamento totale dell'avviso, pertanto, non tiene conto della posizione dell'Ufficio quale mero esecutore di un obbligo normativo e rischia di creare un precedente in contrasto con la disciplina dell'imposta di registro. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3151/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 8 e depositata il 19
Aprile 2024
La società Resistente_1 Srl, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La controversia riguarda l'imposta di registro dovuta in occasione della registrazione di un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, rientrante tra gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a tassazione ai sensi dell'art.37 del DPR 131/1986, nonché secondo le previsioni tariffarie richiamate nell'avviso (Tariffa, Parte I, art.8). La registrazione degli atti giudiziari costituisce un adempimento previsto dall'ordinamento tributario,
e l'imposta di registro, per sua natura, assume connotazione di imposta d'atto: essa colpisce il documento/ atto in quanto tale, in funzione degli effetti giuridici che ne discendono, secondo la disciplina del Testo Unico dell'imposta di registro.
In tale quadro, la pretesa erariale non può essere integralmente elisa laddove risulti comunque dovuta l'imposta almeno nella misura fissa, connessa alla registrazione dell'atto giudiziario. La disciplina del TUR, letta sistematicamente, conduce a ritenere che: gli atti giudiziari indicati dall'art.37 DPR 131/1986 sono soggetti a registrazione e a imposta anche se impugnati o impugnabili;
l'imposta, in sede di registrazione dell'atto, non può essere inferiore alla misura fissa, qui quantificata dall'Ufficio in euro 200,00 (art.41, comma
2, DPR 131/1986, come richiamato nell'atto di appello). Ne consegue che la sentenza di primo grado, annullando integralmente l'avviso di liquidazione, ha determinato un effetto sostanzialmente incompatibile con il sistema dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, poiché ha escluso anche il prelievo minimo necessario a presidiare l'adempimento di registrazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato integralmente l'avviso di liquidazione. Tuttavia, l'accoglimento va circoscritto alla sola debenza dell'imposta di registro in misura fissa, pari ad euro 200,00, risultando assorbita ogni diversa questione relativa a eventuali profili di quantificazione proporzionale che non trovano spazio nel perimetro decisionale qui definito.
La peculiarità della controversia e l'esito complessivo del giudizio, giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art.15 d. lgs.546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara dovuta solo l'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200,00. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Sicilia il 30 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott.
Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5704/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95131 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3151/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017001DI0000051090001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14.7.2020 la società Resistente_1 s.r.l. ha proposto reclamo/ricorso avverso l'avviso di liquidazione indicato in epigrafe, notificato in data 3 febbraio 2020, avente ad oggetto imposta di registro per l'importo di euro 500,00, oltre euro 8,75 per spese , in relazione al decreto ingiuntivo n. 5109/2017 emesso in data 7.9.2017 dal Tribunale di Catania.
La società ricorrente, alla luce dei motivi esposti nell'atto impugnato: imposta dovuta ai sensi dell'art. 8 della tariffa parte I allegata al DPR 131/86. L'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 41 c.2 del DPR
131/86 non può essere inferiore alla misura fissa. Rep. N 1116 anno 2018, ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di liquidazione per assoluto difetto di motivazione, anche sotto il profilo della mancata allegazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria sottoposto a tassazione, nonché per violazione e di falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, legge 212/2000 e 24 della Costituzione, in ragione di una motivazione generica e stereotipata, con mancanza di indicazione della base imponibile e dell'aliquota applicata.
Nel cercare di ricostruire le effettive ragioni dell'imposta, la società ha anche evidenziato che nessun atto enunciato tassabile conteneva il ricorso per decreto ingiuntivo da essa avanzato nei confronti di Nominativo_1.
L'Agenzia delle Entrate costituendosi ha chiesto il rigetto del ricorso, dichiarando di aver emesso l'impugnato avviso secondo le prescrizioni normative.
La ricorrente depositava memorie illustrative e all'udienza camerale del 9.4.2024 la causa veniva posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Osserva la Corte che l'imposta di registro è un'imposta “d'atto” per cui, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza o un decreto ingiuntivo, per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione, occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dai suddetti atti, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato (Cass. n. 23243/06).
In generale ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e 8, comma 1, lett. b), parte I, della Tariffa allegata,
i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposizione nella misura proporzionale del 3%. Tuttavia la nota
II, dell'art. 8 lett. b), parte I, prevede che i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme non siano "soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto": nel richiamare la norma di cui all'art. 40 T.U.R., la nota in questione ribadisce il principio di alternatività IVA-registro, in virtù del quale un medesimo atto (nel senso di fenomeno economico) non può essere colpito da entrambe le menzionate forme di imposizione indiretta mediante applicazione delle rispettive aliquote proporzionali. A fronte di un atto che rientri nel campo di applicazione dell'IVA (in quanto effettivamente soggetto a tale imposta o, in alternativa, esente per specifica scelta normativa), l'imposta di registro cederà dunque il passo alla prima e non potrà che applicarsi nella misura minima prevista per legge – oggi pari ad euro 200,00 – assumendo di fatto la funzione di "tassa" di registro (nel senso di tributo dovuto in relazione al godimento di un servizio pubblico, quale appunto è quello della registrazione). Lo stesso concetto deve trovare applicazione anche con riferimento agli eventuali atti enunciati nel decreto ingiuntivo;
infatti, l'enunciazione di cui all'art. 22 DPR 131/1986 è un istituto “neutrale” che non rappresenta una circostanza idonea a modificare la modalità di tassazione di un atto.
Nel caso di specie l'atto impugnato reca la seguente motivazione: in relazione al decreto ingiuntivo n.5109/2017 del 7/09/17 emesso dal Tribunale di Catania per i seguenti motivi: imposta dovuta ai sensi dell'art. 8 della tariffa parte I allegata al DPR 131/86. L'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 41
c.2 del DPR 131/86 non può essere inferiore alla misura fissa. Rep. N 1116 anno 2018. Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità che questa Corte condivide, “in tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986 in relazione a un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, ma non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 dello statuto del contribuente all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili. Il generico riferimento ad un 'atto giudiziario' di una certa autorità giudiziaria, non individuato per tipologia, per data e per numero, e il riferimento ad un numero di repertorio, non danno informazioni che consentono al contribuente di identificare facilmente l'atto tassato” (Cassazione civile sez. trib., 13/10/2023,
n.28584).
Nell'ottica delle superiori coordinate si rileva che nell'avviso impugnato, se da un lato viene certamente riportata l'indicazione del decreto ingiuntivo sul quale viene liquidata l'imposta, dall'altro non risulta in alcun modo adempiuto l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 7 dello Statuto del Contribuente nei termini specificati, laddove non vengono esplicitate le ragioni per le quali l'Agenzia è pervenuta a determinare l'importo indicato. In tal senso oltre ad un generico richiamo all'art. 8 della tariffa parte I allegata al DPR
131/86, risulta totalmente omessa la tipologia di imposta liquidata, se in misura fissa o proporzionale ed in quest'ultimo caso l'indicazione della base imponibile nonché della aliquota applicata, né tantomeno risulta chiarito se l'imposta riguardi eventuali atti enunciati, tutti elementi il cui difetto rende la pretesa impositiva incomprensibile e dunque l'avviso impugnato non adeguatamente motivato.
Il ricorso pertanto merita accoglimento, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti stante l'esiguo valore della controversia.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle ntrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 18 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Sull'obbligo di registrazione degli atti giudiziari. Natura di imposta d'atto. Violazione e falsa applicazione degli articoli 37, 41, 42, e 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 131/1986; nonché dell'art. 53 della Costituzione.
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate si fonda su una motivazione articolata che ruota attorno all'obbligatorietà della registrazione degli atti giudiziari e alla natura dell'imposta di registro. L'Ufficio evidenzia che la normativa vigente (articoli 37, 41, 42 e 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. 131/1986) impone la registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono una controversia, come i decreti ingiuntivi muniti di formula esecutiva. Tale obbligo è posto a carico delle cancellerie degli organi giurisdizionali che partecipano alla formazione dell'atto e rappresenta una manifestazione della capacità contributiva, in linea con l'articolo 53 della Costituzione.
L'annullamento totale dell'avviso di liquidazione, disposto dalla Corte di primo grado, secondo l'Ufficio, preclude la possibilità di procedere alla registrazione obbligatoria dell'atto giudiziario, in contrasto con la ratio della normativa che prevede sempre il pagamento di un'imposta di registro almeno in misura fissa (euro
200,00), anche in presenza di eventuali vizi dell'atto o di contestazioni sulla sua quantificazione. L'Ufficio sottolinea che la registrazione dell'atto giudiziario è un passaggio imprescindibile e che la relativa imposta non può essere azzerata senza violare le disposizioni di legge.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate richiama la natura impugnatoria del processo tributario, sottolineando che il giudice, nel valutare la legittimità dell'avviso di liquidazione, avrebbe potuto annullare solo parzialmente l'atto, limitando la pretesa tributaria alla misura fissa dell'imposta di registro. In questo modo si sarebbe garantita la corretta applicazione della normativa e il rispetto dell'obbligo di registrazione, senza pregiudicare i diritti del contribuente.
L'Ufficio ribadisce di aver agito in adempimento di un preciso obbligo di legge, ricevendo l'atto giudiziario dalla cancelleria e procedendo alla liquidazione dell'imposta secondo le disposizioni vigenti. L'annullamento totale dell'avviso, pertanto, non tiene conto della posizione dell'Ufficio quale mero esecutore di un obbligo normativo e rischia di creare un precedente in contrasto con la disciplina dell'imposta di registro. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3151/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 8 e depositata il 19
Aprile 2024
La società Resistente_1 Srl, chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La controversia riguarda l'imposta di registro dovuta in occasione della registrazione di un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, rientrante tra gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a tassazione ai sensi dell'art.37 del DPR 131/1986, nonché secondo le previsioni tariffarie richiamate nell'avviso (Tariffa, Parte I, art.8). La registrazione degli atti giudiziari costituisce un adempimento previsto dall'ordinamento tributario,
e l'imposta di registro, per sua natura, assume connotazione di imposta d'atto: essa colpisce il documento/ atto in quanto tale, in funzione degli effetti giuridici che ne discendono, secondo la disciplina del Testo Unico dell'imposta di registro.
In tale quadro, la pretesa erariale non può essere integralmente elisa laddove risulti comunque dovuta l'imposta almeno nella misura fissa, connessa alla registrazione dell'atto giudiziario. La disciplina del TUR, letta sistematicamente, conduce a ritenere che: gli atti giudiziari indicati dall'art.37 DPR 131/1986 sono soggetti a registrazione e a imposta anche se impugnati o impugnabili;
l'imposta, in sede di registrazione dell'atto, non può essere inferiore alla misura fissa, qui quantificata dall'Ufficio in euro 200,00 (art.41, comma
2, DPR 131/1986, come richiamato nell'atto di appello). Ne consegue che la sentenza di primo grado, annullando integralmente l'avviso di liquidazione, ha determinato un effetto sostanzialmente incompatibile con il sistema dell'imposta di registro sugli atti giudiziari, poiché ha escluso anche il prelievo minimo necessario a presidiare l'adempimento di registrazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato integralmente l'avviso di liquidazione. Tuttavia, l'accoglimento va circoscritto alla sola debenza dell'imposta di registro in misura fissa, pari ad euro 200,00, risultando assorbita ogni diversa questione relativa a eventuali profili di quantificazione proporzionale che non trovano spazio nel perimetro decisionale qui definito.
La peculiarità della controversia e l'esito complessivo del giudizio, giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art.15 d. lgs.546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara dovuta solo l'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200,00. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Sicilia il 30 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott.
Isidoro Vasta)