Art. 1.
Al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.
Al testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.