CASS
Sentenza 5 febbraio 2021
Sentenza 5 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2021, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ED LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 26/06/2019 dalla CORTE di APPELLO di ROMA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4636 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 01/10/2020 RITENUTO IN FATTO LE ED ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Tivoli, in data 23/04/2014, aveva dichiarato l'imputato colpevole di tentata estorsione e lesioni aggravate in danno del padre, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia) deducendo difetto di motivazione per contraddittoria valutazione delle prove e travisamento delle stesse, in particolare in riferimento al presunto contrasto tra le dichiarazioni del padre e della sorella dell'imputato, nonché indebita utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali dai predetti rese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. I motivi, riguardanti nel complesso la contestata affermazione di responsabilità, sono privi della necessaria specificità, risultando i rilievi critici formulati rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata meramente reiterativi delle censure costituenti oggetto del corrispondente motivo di gravame, già ineccepibilmente disattese dalla Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente. La Corte di appello, richiamando quanto copiosamente ed ineccepibilmente argomentato dal Tribunale, come è peraltro fisiologico in presenza di un doppia conforme affermazione di responsabilità, ha, infatti, valorizzato, le dichiarazioni rese in dibattimento dalla sorella dell'imputato, motivatamente ritenute attendibili, oltre che corroborate dagli evidenziati elementi di riscontro, ed ha, altrettanto motivatamente, ritenuto l'inattendibilità delle dichiarazioni rese in udienza dal padre dell'imputato, che dopo aver sporto denuncia, ha inopinatamente, e senza renderne congrua giustificazione, ritrattato quanto in precedenza dichiarato. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 1 P. Q.1111. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 1° ottobre 2020 Il Consi liere estensore Il Pr idente GI B NI Geppi
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4636 Anno 2021 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 01/10/2020 RITENUTO IN FATTO LE ED ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Tivoli, in data 23/04/2014, aveva dichiarato l'imputato colpevole di tentata estorsione e lesioni aggravate in danno del padre, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia) deducendo difetto di motivazione per contraddittoria valutazione delle prove e travisamento delle stesse, in particolare in riferimento al presunto contrasto tra le dichiarazioni del padre e della sorella dell'imputato, nonché indebita utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali dai predetti rese. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. I motivi, riguardanti nel complesso la contestata affermazione di responsabilità, sono privi della necessaria specificità, risultando i rilievi critici formulati rispetto alle ragioni di fatto e/o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata meramente reiterativi delle censure costituenti oggetto del corrispondente motivo di gravame, già ineccepibilmente disattese dalla Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente. La Corte di appello, richiamando quanto copiosamente ed ineccepibilmente argomentato dal Tribunale, come è peraltro fisiologico in presenza di un doppia conforme affermazione di responsabilità, ha, infatti, valorizzato, le dichiarazioni rese in dibattimento dalla sorella dell'imputato, motivatamente ritenute attendibili, oltre che corroborate dagli evidenziati elementi di riscontro, ed ha, altrettanto motivatamente, ritenuto l'inattendibilità delle dichiarazioni rese in udienza dal padre dell'imputato, che dopo aver sporto denuncia, ha inopinatamente, e senza renderne congrua giustificazione, ritrattato quanto in precedenza dichiarato. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 1 P. Q.1111. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 1° ottobre 2020 Il Consi liere estensore Il Pr idente GI B NI Geppi