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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45299/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione VI^ CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Illarietti presidente Carmela Gallina giudice relatore Guido Macripo' giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45299/2022 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ACHILLE RATTI, 38 20017 RHO presso l'Avvocato CANNELLA IGNAZIO, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI Controparte_1 P.IVA_1
MODRONE, 28 20122 MILANO presso l'Avvocato MONTI FEDERICO FORTUNATO
Opposto
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da memorie depositate in data 17.10.24 per l'opponente e 4.10.24 per l'opposto
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 15668/22 reso da questo Tribunale Parte_1
in data 23.9.22 su istanza di quale cessionaria di con il quale gli è Controparte_1 Controparte_2
stato ingiunto quale fideiussore il pagamento dell'importo di € 23.168,06 inerente il saldo debitore pagina 1 di 5 complessivo derivante sia dal contratto di conto corrente – quanto ad € 865,07 - che dal contratto di Part finanziamento – quanto ad € 20.389,71 che dal rapporto di anticipo portafogli quanto ad €
2.384,55 stipulati dalla poi fallita. Parte_3
L'opposizione è articolata sui seguenti motivi:
• difetto di legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria;
• inopponibilità del conto corrente;
• nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento datata 7.7.20;
• nullità totale delle fidejussioni del 20.11.18 per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. della banca opposta.
Ha quindi concluso, in via preliminare, per l'accertamento della carenza di titolarità / difetto di legittimazione attiva dell'opposta e, nel merito, per la declaratoria di nullità totale delle garanzie prestate con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
In subordine ha chiesto accertarsi la decadenza ex art. 1957 c.c. della banca opposta e l'inefficacia delle fideiussioni con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando le censure sopra riportate e concludendo per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto. In via subordinata ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo pari ad € 23.168,06 oltre interessi.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010 con esito negativo, senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni quali riportate in epigrafe previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.
L'opposizione è priva di fondamento.
Preliminarmente occorre rilevare che la decisione della causa è attribuita al Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis, primo comma, n. 3) c.p.c. in quanto, in ragione della domanda formulata in via principale volta all'accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, la controversia è devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 33, legge n. 287/1990. Le vigenti tabelle di organizzazione del Tribunale attribuiscono tale qualifica alla VI sezione per le controversie relative a contratti bancari.
Quanto alla titolarità attiva del credito, il Collegio rileva che vi sono plurimi riscontri: la dichiarazione rilasciata dalla cedente prodotta sub. Doc. 23 recante chiara evidenza dei contratti, dei codici identificativi e dell'entità dell'esposizione per ciascuno;
l'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
pagina 2 di 5 recante i criteri sulla base dei quali la cessione in blocco è stata effettuata;
l'elenco dei crediti allegato al contratto identificati con menzione della filiale e del codice;
la documentazione inerente i diversi contratti.
Pur in assenza del contratto di cessione, tali documenti valgono nel complesso a palesare l'effettività del trasferimento. In particolare, risulta dirimente la circostanza che l'opposta sia in possesso dell'integrale documentazione giustificativa afferente i crediti: nessun'altra ragione risulta plausibile se non quella di un trasferimento dei crediti.
E'prìva di rilievo la censura afferente l'inopponibilità del conto corrente allegato dall'opposta sub. doc.
7. Ad avviso del il documento – composto da 38 pagine – recherebbe la sola adesione al Parte_1
progetto business e rilascio business card e sarebbe totalmente privo di data in ogni sua parte.
L'assunto è smentito dal documento: il frontespizio reca sì l'adesione al conto business operazioni illimitate, ma nel capoverso successivo la richiesta suddetta prevede il mantenimento del conto corrente in essere recante nr. 1000/00000730 con l'ulteriore riferimento alle condizioni economiche previste nell'allegato A consegnato in pari data e sottoscritto per accettazione. Dunque, tale documento fa rinvio alle nuove condizioni ma, al contempo, a quelle precedenti qualificate come ancora vigenti.
A piè di pagina reca la sottoscrizione del al pari delle successive che riportano il dettaglio Parte_1
delle clausole. La pagina 3 reca la data – 22.11.02 e sul margine destro la sottoscrizione nonché ulteriori tre sottoscrizioni nel prosieguo di cui una afferente le clausole vessatorie e l'altra il trattamento dei dati personali. Anche sul piano grafico il documento risulta privo di interpolazioni evidenti ovvero di spazi artatamente elaborati. In sostanza, si è in presenza di un contratto redatto in forma scritta e firmato in più parti dal correntista sì risultare conforme ai requisiti di forma previsti dall'art. 118 TUB.
La delibazione della censura di asserita nullità delle fideiussioni deve essere anteposta a quella della nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento datata 7.7.20 attesa la priorità logica e giuridica.
La stessa è priva di fondamento.
Quanto alla fideiussione specifica di € 120.000 in data 20.11.18, il Collegio non può che fare riferimento al principio – pienamente condivisibile – espresso dalla locale Corte d' Appello con la sentenza n. 1425/2023 secondo cui “ …l'oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia, ossia lo schema contrattuale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) era riferito alle fideiussioni omnibus, costituente, nei suoi articoli 2, 6 e 8, espressione e attuazione di un'intesa restrittiva della concorrenza. Il riferimento alla natura omnibus della fideiussione incisa dal provvedimento dell'Autorità è facilmente rinvenibile dalla lettura testuale del provvedimento medesimo…. La differenza sostanziale tra i due tipi di fideiussione non consente un'estensione analogica degli esiti
pagina 3 di 5 dell'accertamento della Autorità… ne consegue che non si può pervenire ad una censura di invalidità, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia del 2005”.
Tale orientamento ha acquisito il vaglio definitivo della Suprema Corte la quale con l'ordinanza nr.
1170 in data 17.01.2025 ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
Parimenti infondata è la censura di nullità totale della fideiussione omnibus in data 20.11.18 rilasciata sino alla concorrenza di € 390.00.
Preliminarmente deve essere evidenziata l'erroneità della censura. Ciò alla luce del principio esposto dalla nota sentenza n. 41994 resa dalle SS.UU. della Suprema Corte in data 30.12.21 secondo cui è ravvisabile esclusivamente una nullità delle singole clausole laddove riproduttive di quelle contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, sanzionate per contrasto con l'articolo 2, co. 2, lett. a) L. n. 287/90 (“Legge Antitrust”) dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi.
Delineata la valenza della censura nel senso riportato, si rileva che la fideiussione risulta sottoscritta in epoca ampiamente successiva al provvedimento della Banca d'Italia sì da qualificarsi l'azione volta all'accertamento come “stand alone”, ossia, proposta in assenza dell'accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita.
Tanto comporta per l'opponente l'onere di fornire riscontro circa la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale a cominciare dall'intesa postulata dall'art. 2 L. n.
287/1990.
Come ripetutamente evidenziato in controversie analoghe, ciò equivale a dire che lo stesso avrebbe dovuto dimostrare che nell'annualità 2018 - a distanza di oltre un decennio dal provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia - un numero consistente di banche, all'interno del medesimo mercato, avrebbe raggiunto una nuova intesa anticoncorrenziale avente il fine precipuo di fornire alla clientela modelli uniformi di fideiussione in modo da privarla nuovamente del diritto ad una scelta effettiva tra prodotti alternativi.
Tale prova non è stata fornita non avendo l'opponente prodotto documentazione ovvero articolato richieste istruttorie al fine di riscontrare il profilo indicato. Profilo, si badi, non desumibile dall'eventuale analisi del testo predisposto dall'opposta.
Consegue il rigetto della censura.
Tale conclusione osta alla delibazione della validità ed efficacia delle clausole 2, 6 ed 8 contenute nella garanzia pretesamente affetta da nullità per violazione della normativa antitrust. Parimenti non va pagina 4 di 5 delibato il profilo della tempestività dell'iniziativa adottata dalla banca creditrice avendo le parti validamente pattuito la deroga al semestre di cui all'art. 1957 c.c.
In conclusione, quand'anche l'intimazione di pagamento effettuata in data 7.7.20 dovesse reputarsi inesistente o nulla – atteso il disconoscimento della sottoscrizione della ricevuta “a mani” – la tempestività dell'iniziativa dell'opposta non sarebbe in discussione avendo la stessa depositato il ricorso monitorio nel luglio dell'anno 2022 a fronte del fallimento della debitrice principale dichiarato il 25.6.20.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo da dichiararsi definitivo.
Le spese di giudizio – liquidate in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento fatta eccezione per la fase istruttoria liquidata nei minimi atteso il carattere documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile nella sopra riportata composizione collegiale definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 15668/22 reso da questo Tribunale in data 23.9.22 su istanza di che dichiara definitivo;
Controparte_1
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese Parte_1 Controparte_1 del giudizio liquidate in € 4.237 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cap.
Milano, 18 febbraio 2025
Il giudice relatore Il presidente
Carmela Gallina Stefania Illarietti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione VI^ CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Illarietti presidente Carmela Gallina giudice relatore Guido Macripo' giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45299/2022 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
ACHILLE RATTI, 38 20017 RHO presso l'Avvocato CANNELLA IGNAZIO, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI Controparte_1 P.IVA_1
MODRONE, 28 20122 MILANO presso l'Avvocato MONTI FEDERICO FORTUNATO
Opposto
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da memorie depositate in data 17.10.24 per l'opponente e 4.10.24 per l'opposto
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 15668/22 reso da questo Tribunale Parte_1
in data 23.9.22 su istanza di quale cessionaria di con il quale gli è Controparte_1 Controparte_2
stato ingiunto quale fideiussore il pagamento dell'importo di € 23.168,06 inerente il saldo debitore pagina 1 di 5 complessivo derivante sia dal contratto di conto corrente – quanto ad € 865,07 - che dal contratto di Part finanziamento – quanto ad € 20.389,71 che dal rapporto di anticipo portafogli quanto ad €
2.384,55 stipulati dalla poi fallita. Parte_3
L'opposizione è articolata sui seguenti motivi:
• difetto di legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria;
• inopponibilità del conto corrente;
• nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento datata 7.7.20;
• nullità totale delle fidejussioni del 20.11.18 per violazione dell'art. 2 della l. 287/1990 e conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. della banca opposta.
Ha quindi concluso, in via preliminare, per l'accertamento della carenza di titolarità / difetto di legittimazione attiva dell'opposta e, nel merito, per la declaratoria di nullità totale delle garanzie prestate con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
In subordine ha chiesto accertarsi la decadenza ex art. 1957 c.c. della banca opposta e l'inefficacia delle fideiussioni con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio l'opposta contestando le censure sopra riportate e concludendo per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto. In via subordinata ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo pari ad € 23.168,06 oltre interessi.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed esperito il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010 con esito negativo, senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni quali riportate in epigrafe previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi.
L'opposizione è priva di fondamento.
Preliminarmente occorre rilevare che la decisione della causa è attribuita al Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis, primo comma, n. 3) c.p.c. in quanto, in ragione della domanda formulata in via principale volta all'accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, la controversia è devoluta alla sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 33, legge n. 287/1990. Le vigenti tabelle di organizzazione del Tribunale attribuiscono tale qualifica alla VI sezione per le controversie relative a contratti bancari.
Quanto alla titolarità attiva del credito, il Collegio rileva che vi sono plurimi riscontri: la dichiarazione rilasciata dalla cedente prodotta sub. Doc. 23 recante chiara evidenza dei contratti, dei codici identificativi e dell'entità dell'esposizione per ciascuno;
l'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
pagina 2 di 5 recante i criteri sulla base dei quali la cessione in blocco è stata effettuata;
l'elenco dei crediti allegato al contratto identificati con menzione della filiale e del codice;
la documentazione inerente i diversi contratti.
Pur in assenza del contratto di cessione, tali documenti valgono nel complesso a palesare l'effettività del trasferimento. In particolare, risulta dirimente la circostanza che l'opposta sia in possesso dell'integrale documentazione giustificativa afferente i crediti: nessun'altra ragione risulta plausibile se non quella di un trasferimento dei crediti.
E'prìva di rilievo la censura afferente l'inopponibilità del conto corrente allegato dall'opposta sub. doc.
7. Ad avviso del il documento – composto da 38 pagine – recherebbe la sola adesione al Parte_1
progetto business e rilascio business card e sarebbe totalmente privo di data in ogni sua parte.
L'assunto è smentito dal documento: il frontespizio reca sì l'adesione al conto business operazioni illimitate, ma nel capoverso successivo la richiesta suddetta prevede il mantenimento del conto corrente in essere recante nr. 1000/00000730 con l'ulteriore riferimento alle condizioni economiche previste nell'allegato A consegnato in pari data e sottoscritto per accettazione. Dunque, tale documento fa rinvio alle nuove condizioni ma, al contempo, a quelle precedenti qualificate come ancora vigenti.
A piè di pagina reca la sottoscrizione del al pari delle successive che riportano il dettaglio Parte_1
delle clausole. La pagina 3 reca la data – 22.11.02 e sul margine destro la sottoscrizione nonché ulteriori tre sottoscrizioni nel prosieguo di cui una afferente le clausole vessatorie e l'altra il trattamento dei dati personali. Anche sul piano grafico il documento risulta privo di interpolazioni evidenti ovvero di spazi artatamente elaborati. In sostanza, si è in presenza di un contratto redatto in forma scritta e firmato in più parti dal correntista sì risultare conforme ai requisiti di forma previsti dall'art. 118 TUB.
La delibazione della censura di asserita nullità delle fideiussioni deve essere anteposta a quella della nullità e/o inesistenza e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento datata 7.7.20 attesa la priorità logica e giuridica.
La stessa è priva di fondamento.
Quanto alla fideiussione specifica di € 120.000 in data 20.11.18, il Collegio non può che fare riferimento al principio – pienamente condivisibile – espresso dalla locale Corte d' Appello con la sentenza n. 1425/2023 secondo cui “ …l'oggetto dell'accertamento della Banca d'Italia, ossia lo schema contrattuale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) era riferito alle fideiussioni omnibus, costituente, nei suoi articoli 2, 6 e 8, espressione e attuazione di un'intesa restrittiva della concorrenza. Il riferimento alla natura omnibus della fideiussione incisa dal provvedimento dell'Autorità è facilmente rinvenibile dalla lettura testuale del provvedimento medesimo…. La differenza sostanziale tra i due tipi di fideiussione non consente un'estensione analogica degli esiti
pagina 3 di 5 dell'accertamento della Autorità… ne consegue che non si può pervenire ad una censura di invalidità, valendosi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia del 2005”.
Tale orientamento ha acquisito il vaglio definitivo della Suprema Corte la quale con l'ordinanza nr.
1170 in data 17.01.2025 ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
Parimenti infondata è la censura di nullità totale della fideiussione omnibus in data 20.11.18 rilasciata sino alla concorrenza di € 390.00.
Preliminarmente deve essere evidenziata l'erroneità della censura. Ciò alla luce del principio esposto dalla nota sentenza n. 41994 resa dalle SS.UU. della Suprema Corte in data 30.12.21 secondo cui è ravvisabile esclusivamente una nullità delle singole clausole laddove riproduttive di quelle contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, sanzionate per contrasto con l'articolo 2, co. 2, lett. a) L. n. 287/90 (“Legge Antitrust”) dal provvedimento n. 55 del 2/5/2005 emesso dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi.
Delineata la valenza della censura nel senso riportato, si rileva che la fideiussione risulta sottoscritta in epoca ampiamente successiva al provvedimento della Banca d'Italia sì da qualificarsi l'azione volta all'accertamento come “stand alone”, ossia, proposta in assenza dell'accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita.
Tanto comporta per l'opponente l'onere di fornire riscontro circa la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale a cominciare dall'intesa postulata dall'art. 2 L. n.
287/1990.
Come ripetutamente evidenziato in controversie analoghe, ciò equivale a dire che lo stesso avrebbe dovuto dimostrare che nell'annualità 2018 - a distanza di oltre un decennio dal provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia - un numero consistente di banche, all'interno del medesimo mercato, avrebbe raggiunto una nuova intesa anticoncorrenziale avente il fine precipuo di fornire alla clientela modelli uniformi di fideiussione in modo da privarla nuovamente del diritto ad una scelta effettiva tra prodotti alternativi.
Tale prova non è stata fornita non avendo l'opponente prodotto documentazione ovvero articolato richieste istruttorie al fine di riscontrare il profilo indicato. Profilo, si badi, non desumibile dall'eventuale analisi del testo predisposto dall'opposta.
Consegue il rigetto della censura.
Tale conclusione osta alla delibazione della validità ed efficacia delle clausole 2, 6 ed 8 contenute nella garanzia pretesamente affetta da nullità per violazione della normativa antitrust. Parimenti non va pagina 4 di 5 delibato il profilo della tempestività dell'iniziativa adottata dalla banca creditrice avendo le parti validamente pattuito la deroga al semestre di cui all'art. 1957 c.c.
In conclusione, quand'anche l'intimazione di pagamento effettuata in data 7.7.20 dovesse reputarsi inesistente o nulla – atteso il disconoscimento della sottoscrizione della ricevuta “a mani” – la tempestività dell'iniziativa dell'opposta non sarebbe in discussione avendo la stessa depositato il ricorso monitorio nel luglio dell'anno 2022 a fronte del fallimento della debitrice principale dichiarato il 25.6.20.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo da dichiararsi definitivo.
Le spese di giudizio – liquidate in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento fatta eccezione per la fase istruttoria liquidata nei minimi atteso il carattere documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile nella sopra riportata composizione collegiale definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr. 15668/22 reso da questo Tribunale in data 23.9.22 su istanza di che dichiara definitivo;
Controparte_1
2. condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese Parte_1 Controparte_1 del giudizio liquidate in € 4.237 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché Iva e Cap.
Milano, 18 febbraio 2025
Il giudice relatore Il presidente
Carmela Gallina Stefania Illarietti
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