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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
7104/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di IA in funzione di Giudice del Lavor, in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 24.01.2025 , ha emesso ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7104/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, nato a [...] ( RG) il 29.12.1977 c. f. , residente Parte_1 C.F._1
in ATYRAU EE KAZAKISTAN rappresentato e difeso dall'avv. Jasmina Lo Bianco , come da procura alle liti depositata in atti di giudizio , con domicilio digitale in atti indicato :
; Email_1
Ricorrente
CONTRO
con Sede in Roma via Giuseppe Grezar 14, Controparte_1
c. f. , in persona del procuratore speciale n. q. di P.IVA_1 Controparte_2 [...]
, giusta procura speciale in atti depositata , in giudizio rappresenta- Controparte_3
ta e difesa dall'avv. Antonella Fidelio , domiciliata elettivamente presso il suo studio in Ragusa,
via Natalelli 56/C ;
Resistente
Controparte_4 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresen -
[...]
tante p. t., con Sede in Roma via Salaria n. 229 , in giudizio rappresentata e difesa dal Prof. Avv.
Giuseppe Berretta , come da procura alle liti in atti depositata , domiciliata ai fini di giudizio presso indirizzo PEC del suddetto procuratore nonché Email_2
presso lo studio del procuratore di fiducia in IA , Corso Italia 46 ;
Resistente
Oggetto : opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2024 parte attrice promuoveva opposizione alla comunicazione pre-
ventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202400002139000 , notificata a mezzo pec in data 17.7.
2024 , limitatamente le seguenti cartelle di pagamento :
1 . cartella n. 29320190018096032000 , che risulta notificata in data14.10.2019 avente ad oggetto contributi Inarcassa dell'anno 2012, 2013, 2014, oltre sanzioni ed interessi per complessivi Euro
21.689,91 ;
2 . cartella n. 293 2021 0065003574 che risulta notificata in data 27.01.2023, avente ad oggetto contributi, sanzioni e accessori, dovuti ad per l'anno 2014 , per un importo complessivo CP_4
di Euro 5.020,18 ;
3 . cartella n. 293 2022 0025623620 che risulta notificata il 23 maggio 2022 ed avente ad oggetto contributi Inarcassa , interessi e sanzioni per gli anni2007,2008,2009,2010, 2011, 2016, 2017,
2018, per un importo complessivo di Euro 19.612,55.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva l'estinzione del credito in capo ad per CP_4
il decorso di prescrizione quinquennale , anche successiva anche successiva alla data di notifica di ciascun titolo sopra specificato.
Evidenziava il decorso del termine di prescrizione di durata quinquennale anche nel caso in cui le cartelle non erano state opposte nel termine già decorso per legge e comunque evidenziava che i contributi iscritti a ruolo erano già prescritti poiché afferenti ad annualità risalenti e poiché il de-
corso di prescrizione quinquennale iniziava dal sorgere dell'obbligo contributivo .
Pertanto , secondo la prospettazione attrice i contributi erano già prescritti ampiamente e comunque era decorso successivo termine di prescrizione dalla data di notifica di ciascuna cartella sino alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca , notificata a mezzo PEC in data 17.07
2024. Evidenziava inoltre che sussisteva in capo ad l'onere di provare la sussistenza CP_4
dell'obbligo contributivo del ricorrente odierno e di tutti i requisiti di sussistenza del proprio credito ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Chiedeva pertanto che fosse accertata e dichiarata la nullità delle cartelle di pagamento con l'annul-
lamento dell'obbligo di pagamento delle somme portate .
Chiedeva la vittoria di spese di giudizio a carico dei convenuti in solido con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale non sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza di discus-
sione in data 08.11.2024.
Successivamente in data 25.10.2024 si costituiva in giudizio che contestava il decorso di CP_4
prescrizione versando in atti di giudizio documentazione idonea ad interrompere il decorso dei cinque anni in ragione di ciascuna annualità dovuta. Evidenziava che detta documentazione possedeva tutti i caratteri richiesti dalla legge per riconoscere efficacia interruttiva al decorso invo cato dal ricorrente odierno. Evidenziava che quest'ultimo aveva richiesto ed ottenuto dalla resisten-
te un piano di recupero del debito che prevedeva per statuto il riconoscimento della Controparte_4
posizione debitoria e che a seguito del riconoscimento indicato era stato concesso il medesimo pia-
no di rientro.
Dinanzi il mancato adempimento delle obbligazioni che sorgevano dal piano di rientro la Parte_2
ha messo in esecuzione i titoli esecutivi portanti le somme dovute ed azionati con la comu-
[...]
nicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Sotto il profilo di decorrenza della prescrizione dei contributi deduceva che “ il dies a quo” in gene rale era fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi scaduti.
Nella fattispecie poiché il ricorrente non ha adempiuto con regolarità i propri obblighi, il termine in esame , in considerazione delle annualità cui si riferivano i contributi ( 2007 , 2008 , 2009, 2010,
2011, 2912, 2013, 2014, 2016 , 2017 , 2018 , come da titoli impugnati ) è decorso dalla acquisi -
zione dei dati reddituali del ricorrente dall' , a fronte dell'inadempimento del Controparte_1 resistente. Chiedeva pertanto che questo Tribunale dichiarasse la tardività ed inammissibilità del ricorso a fronte della regolare notifica delle cartelle e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, alla luce della sussistenza del credito contributivo in capo ad , con conse – CP_4
guente condanna del ricorrente al pagamento delle somme portate dagli atti impugnati.
In via subordinata e in caso di annullamento degli atti di riscossione , chiedeva che venisse accer-
tato il credito in capo alla odierna resistente , pari ad euro 43.433,96 con Controparte_4
condanna del debitore al pagamento della somma direttamente ad . Chiedeva la vittoria CP_4
di spese di giudizio.
In giudizio si costituiva che in via preliminare eccepiva il difetto di Controparte_1
propria legittimazione passiva in ordine all'attività precedente la formazione del ruolo ed afferente il merito , di competenza dell'ente impositore, compresa l'attività di interruzione del decorso di prescrizione anteriore la notifica delle cartelle impugnate .
Queste ultime risultano non opposte nei termini di legge e pertanto il credito è divenuto in contesta-
bile , potendosi solo eccepire le cause estintive successive alla notificazione .
Nella fattispecie nessuna prescrizione era decorsa dalla data di notifica di ciascun titolo impugnato sino alla data di comunicazione preventiva di ipoteca, come dedotto da . Controparte_1
Deduceva la notificazione di atti interruttivi della prescrizione notificati successivamente la comuni cazione rituale di ciascuna cartella ed escludeva che fosse decorsa prescrizione alcuna nel caso in oggetto . Chiedeva pertanto in via preliminare che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Concessionario del servizio di riscossione per tutte le doglianze proposte dal ricorrente nel merito . Chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza poiché il credito contributivo era sussistente in capo alla Cassa creditrice .
Chiedeva la vittoria di spese di giudizio e la distrazione in favore del procuratore antistatario di
. Controparte_1
Il Tribunale all'esito dell'udienza di discussione dell'8 novembre 2024 disponeva che il ricorrente documentasse con certificato di residenza storico la sua ultima residenza in Italia prima del trasfe-
rimento all'estero , come risulta da atti di giudizio , ai fini dell'accertamento della competenza territoriale del Tribunale adìto ex art. 444 c.p.c. Documentata l'ultima residenza da parte del ricorrente odierno , all'esito dell'udienza del 13
dicembre 2024, questo giudice veniva delegato per discussione e decisione.
All'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti depositato, all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa con il presente provvedimento reso ex art. 429 c.p.c., mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione che si evince da atti di giudizio il ricorso risulta depositato in data 18.7.24
mentre la comunicazione preventiva di ipoteca risulta notificata il 17.7.2024 a mezzo pec , tale dato non forma oggetto di contestazione tra le parti.
Detta comunicazione preventiva di ipoteca opposta, 293 762024 0000 2139 000 , risulta impugna-
ta limitatamente le cartelle di pagamento sopra specificate che non sono state impugnate nel termi ne di quaranta giorni ex art. 24 comma 5 , D.LGS. 46/1999., da considerarsi perentorio per pa-
cifica giurisprudenza, che va accertato anche d'ufficio dal giudice ( Cass. 4506/2007; Cass.8765/
1997, Cass. 9912/2001 Cass. 17460/2007, Cass. 3404/2004). Il termine deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previ-
denziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo .( cfr. Cass. 17978/2008; Cass. 14692/2007; Cass. 4506/2007).
Pertanto il ricorrente odierno avrebbe dovuto eccepire la prescrizione dei titoli nel termine di qua-
ranta giorni dalla data di notifica di ciascuna cartella impugnata.
Il credito divenuto incontestabile perché non opposto nel termine perentorio risulta in ogni caso sussistente dalla documentazione in atti depositata da . CP_4
La sussistenza è pertanto documentata da nota protocollo del 17 maggio 2011 ( doc. 6 fasc. resis. )
che rappresenta la richiesta di pagamento dei contributi 2007-2009.
Tale richiesta è stata riscontrata da richiesta di rateizzazione del debito del 29.10.2011 , esitata favorevolmente dalla resistente odierna, poiché concessa col riconoscimento del debito se- CP_4
condo le norme statutarie ( doc. 7) .
I documenti versati in atti da dal n. 8 al n. 18 sono tutte note di sollecito afferenti alle CP_4 annualità e periodi non pagati che arriva ad un importo complessivo di euro 43.433, 96.
Conseguentemente a tutti gli atti di sollecito e messa in mora è stato formato il ruolo e sono stati emessi gli atti impugnati .
Nella fattispecie anche ha emesso atti interruttivi dopo la notifica di Controparte_1
ciascuna cartella di pagamento .
Alla cartella 293 2019 0018096032000 , notificata 14.10.2019( doc.2) , parte resistente ha successi vamente notificato avviso di intimazione 293 20229016656487000 in data 12.12.2022 ( doc. 3
); CP_1
un secondo avviso di intimazione 29320249021045851000 in data 21.5.2024 e pertanto nessuna prescrizione era decorsa alla data di notifica di comunicazione preventiva di ipoteca( 17.7.2024).
Con riferimento alla cartella 29320210065003574000 notificata il 27.1.2023, doc.5, ha CP_1
notificato avviso intimazione 293 20249021945851000 in data 21.5.2024 ;
con riferimento alla cartella 29320220025623620000 notificata il 23.5.2022 ( doc. 6 ) ha CP_1
notificato intimazione pagamento sopra specificata in data 21.5.2024 ( doc4 ) .
Pertanto alla data di notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca ( 17.7.2024 ) nessun credito risulta prescritto.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di IA in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo
Il giudizio n. 7104/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria domanda , difesa , eccezione , così
provvede :
Rigetta il ricorso e conferma gli atti impugnati;
Conferma l'obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio alle parti resistente che liquida , per ciascuna parte resistente, in euro 3.290, oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore, avv. Antonella Fidelio ,della resistente Controparte_1
ex art. 93 c.p.c.
[...] IA 24.01.2024 il giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di IA in funzione di Giudice del Lavor, in persona del giudice onorario dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 24.01.2025 , ha emesso ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7104/2024 R.G. Lavoro promosso
DA
, nato a [...] ( RG) il 29.12.1977 c. f. , residente Parte_1 C.F._1
in ATYRAU EE KAZAKISTAN rappresentato e difeso dall'avv. Jasmina Lo Bianco , come da procura alle liti depositata in atti di giudizio , con domicilio digitale in atti indicato :
; Email_1
Ricorrente
CONTRO
con Sede in Roma via Giuseppe Grezar 14, Controparte_1
c. f. , in persona del procuratore speciale n. q. di P.IVA_1 Controparte_2 [...]
, giusta procura speciale in atti depositata , in giudizio rappresenta- Controparte_3
ta e difesa dall'avv. Antonella Fidelio , domiciliata elettivamente presso il suo studio in Ragusa,
via Natalelli 56/C ;
Resistente
Controparte_4 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresen -
[...]
tante p. t., con Sede in Roma via Salaria n. 229 , in giudizio rappresentata e difesa dal Prof. Avv.
Giuseppe Berretta , come da procura alle liti in atti depositata , domiciliata ai fini di giudizio presso indirizzo PEC del suddetto procuratore nonché Email_2
presso lo studio del procuratore di fiducia in IA , Corso Italia 46 ;
Resistente
Oggetto : opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e cartelle.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2024 parte attrice promuoveva opposizione alla comunicazione pre-
ventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202400002139000 , notificata a mezzo pec in data 17.7.
2024 , limitatamente le seguenti cartelle di pagamento :
1 . cartella n. 29320190018096032000 , che risulta notificata in data14.10.2019 avente ad oggetto contributi Inarcassa dell'anno 2012, 2013, 2014, oltre sanzioni ed interessi per complessivi Euro
21.689,91 ;
2 . cartella n. 293 2021 0065003574 che risulta notificata in data 27.01.2023, avente ad oggetto contributi, sanzioni e accessori, dovuti ad per l'anno 2014 , per un importo complessivo CP_4
di Euro 5.020,18 ;
3 . cartella n. 293 2022 0025623620 che risulta notificata il 23 maggio 2022 ed avente ad oggetto contributi Inarcassa , interessi e sanzioni per gli anni2007,2008,2009,2010, 2011, 2016, 2017,
2018, per un importo complessivo di Euro 19.612,55.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva l'estinzione del credito in capo ad per CP_4
il decorso di prescrizione quinquennale , anche successiva anche successiva alla data di notifica di ciascun titolo sopra specificato.
Evidenziava il decorso del termine di prescrizione di durata quinquennale anche nel caso in cui le cartelle non erano state opposte nel termine già decorso per legge e comunque evidenziava che i contributi iscritti a ruolo erano già prescritti poiché afferenti ad annualità risalenti e poiché il de-
corso di prescrizione quinquennale iniziava dal sorgere dell'obbligo contributivo .
Pertanto , secondo la prospettazione attrice i contributi erano già prescritti ampiamente e comunque era decorso successivo termine di prescrizione dalla data di notifica di ciascuna cartella sino alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca , notificata a mezzo PEC in data 17.07
2024. Evidenziava inoltre che sussisteva in capo ad l'onere di provare la sussistenza CP_4
dell'obbligo contributivo del ricorrente odierno e di tutti i requisiti di sussistenza del proprio credito ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Chiedeva pertanto che fosse accertata e dichiarata la nullità delle cartelle di pagamento con l'annul-
lamento dell'obbligo di pagamento delle somme portate .
Chiedeva la vittoria di spese di giudizio a carico dei convenuti in solido con distrazione in favore del procuratore antistatario del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Il Tribunale non sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza di discus-
sione in data 08.11.2024.
Successivamente in data 25.10.2024 si costituiva in giudizio che contestava il decorso di CP_4
prescrizione versando in atti di giudizio documentazione idonea ad interrompere il decorso dei cinque anni in ragione di ciascuna annualità dovuta. Evidenziava che detta documentazione possedeva tutti i caratteri richiesti dalla legge per riconoscere efficacia interruttiva al decorso invo cato dal ricorrente odierno. Evidenziava che quest'ultimo aveva richiesto ed ottenuto dalla resisten-
te un piano di recupero del debito che prevedeva per statuto il riconoscimento della Controparte_4
posizione debitoria e che a seguito del riconoscimento indicato era stato concesso il medesimo pia-
no di rientro.
Dinanzi il mancato adempimento delle obbligazioni che sorgevano dal piano di rientro la Parte_2
ha messo in esecuzione i titoli esecutivi portanti le somme dovute ed azionati con la comu-
[...]
nicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Sotto il profilo di decorrenza della prescrizione dei contributi deduceva che “ il dies a quo” in gene rale era fissato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi scaduti.
Nella fattispecie poiché il ricorrente non ha adempiuto con regolarità i propri obblighi, il termine in esame , in considerazione delle annualità cui si riferivano i contributi ( 2007 , 2008 , 2009, 2010,
2011, 2912, 2013, 2014, 2016 , 2017 , 2018 , come da titoli impugnati ) è decorso dalla acquisi -
zione dei dati reddituali del ricorrente dall' , a fronte dell'inadempimento del Controparte_1 resistente. Chiedeva pertanto che questo Tribunale dichiarasse la tardività ed inammissibilità del ricorso a fronte della regolare notifica delle cartelle e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza, alla luce della sussistenza del credito contributivo in capo ad , con conse – CP_4
guente condanna del ricorrente al pagamento delle somme portate dagli atti impugnati.
In via subordinata e in caso di annullamento degli atti di riscossione , chiedeva che venisse accer-
tato il credito in capo alla odierna resistente , pari ad euro 43.433,96 con Controparte_4
condanna del debitore al pagamento della somma direttamente ad . Chiedeva la vittoria CP_4
di spese di giudizio.
In giudizio si costituiva che in via preliminare eccepiva il difetto di Controparte_1
propria legittimazione passiva in ordine all'attività precedente la formazione del ruolo ed afferente il merito , di competenza dell'ente impositore, compresa l'attività di interruzione del decorso di prescrizione anteriore la notifica delle cartelle impugnate .
Queste ultime risultano non opposte nei termini di legge e pertanto il credito è divenuto in contesta-
bile , potendosi solo eccepire le cause estintive successive alla notificazione .
Nella fattispecie nessuna prescrizione era decorsa dalla data di notifica di ciascun titolo impugnato sino alla data di comunicazione preventiva di ipoteca, come dedotto da . Controparte_1
Deduceva la notificazione di atti interruttivi della prescrizione notificati successivamente la comuni cazione rituale di ciascuna cartella ed escludeva che fosse decorsa prescrizione alcuna nel caso in oggetto . Chiedeva pertanto in via preliminare che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Concessionario del servizio di riscossione per tutte le doglianze proposte dal ricorrente nel merito . Chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza poiché il credito contributivo era sussistente in capo alla Cassa creditrice .
Chiedeva la vittoria di spese di giudizio e la distrazione in favore del procuratore antistatario di
. Controparte_1
Il Tribunale all'esito dell'udienza di discussione dell'8 novembre 2024 disponeva che il ricorrente documentasse con certificato di residenza storico la sua ultima residenza in Italia prima del trasfe-
rimento all'estero , come risulta da atti di giudizio , ai fini dell'accertamento della competenza territoriale del Tribunale adìto ex art. 444 c.p.c. Documentata l'ultima residenza da parte del ricorrente odierno , all'esito dell'udienza del 13
dicembre 2024, questo giudice veniva delegato per discussione e decisione.
All'udienza odierna le parti discutevano come da verbale in atti depositato, all'esito di camera di consiglio la causa veniva decisa con il presente provvedimento reso ex art. 429 c.p.c., mediante lettura dei motivi in fatto e diritto sottesi alla decisione.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione che si evince da atti di giudizio il ricorso risulta depositato in data 18.7.24
mentre la comunicazione preventiva di ipoteca risulta notificata il 17.7.2024 a mezzo pec , tale dato non forma oggetto di contestazione tra le parti.
Detta comunicazione preventiva di ipoteca opposta, 293 762024 0000 2139 000 , risulta impugna-
ta limitatamente le cartelle di pagamento sopra specificate che non sono state impugnate nel termi ne di quaranta giorni ex art. 24 comma 5 , D.LGS. 46/1999., da considerarsi perentorio per pa-
cifica giurisprudenza, che va accertato anche d'ufficio dal giudice ( Cass. 4506/2007; Cass.8765/
1997, Cass. 9912/2001 Cass. 17460/2007, Cass. 3404/2004). Il termine deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previ-
denziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo .( cfr. Cass. 17978/2008; Cass. 14692/2007; Cass. 4506/2007).
Pertanto il ricorrente odierno avrebbe dovuto eccepire la prescrizione dei titoli nel termine di qua-
ranta giorni dalla data di notifica di ciascuna cartella impugnata.
Il credito divenuto incontestabile perché non opposto nel termine perentorio risulta in ogni caso sussistente dalla documentazione in atti depositata da . CP_4
La sussistenza è pertanto documentata da nota protocollo del 17 maggio 2011 ( doc. 6 fasc. resis. )
che rappresenta la richiesta di pagamento dei contributi 2007-2009.
Tale richiesta è stata riscontrata da richiesta di rateizzazione del debito del 29.10.2011 , esitata favorevolmente dalla resistente odierna, poiché concessa col riconoscimento del debito se- CP_4
condo le norme statutarie ( doc. 7) .
I documenti versati in atti da dal n. 8 al n. 18 sono tutte note di sollecito afferenti alle CP_4 annualità e periodi non pagati che arriva ad un importo complessivo di euro 43.433, 96.
Conseguentemente a tutti gli atti di sollecito e messa in mora è stato formato il ruolo e sono stati emessi gli atti impugnati .
Nella fattispecie anche ha emesso atti interruttivi dopo la notifica di Controparte_1
ciascuna cartella di pagamento .
Alla cartella 293 2019 0018096032000 , notificata 14.10.2019( doc.2) , parte resistente ha successi vamente notificato avviso di intimazione 293 20229016656487000 in data 12.12.2022 ( doc. 3
); CP_1
un secondo avviso di intimazione 29320249021045851000 in data 21.5.2024 e pertanto nessuna prescrizione era decorsa alla data di notifica di comunicazione preventiva di ipoteca( 17.7.2024).
Con riferimento alla cartella 29320210065003574000 notificata il 27.1.2023, doc.5, ha CP_1
notificato avviso intimazione 293 20249021945851000 in data 21.5.2024 ;
con riferimento alla cartella 29320220025623620000 notificata il 23.5.2022 ( doc. 6 ) ha CP_1
notificato intimazione pagamento sopra specificata in data 21.5.2024 ( doc4 ) .
Pertanto alla data di notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca ( 17.7.2024 ) nessun credito risulta prescritto.
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di IA in funzione di giudice del lavoro , definitivamente decidendo
Il giudizio n. 7104/2024 R.G. Lavoro , disattesa ogni contraria domanda , difesa , eccezione , così
provvede :
Rigetta il ricorso e conferma gli atti impugnati;
Conferma l'obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di giudizio alle parti resistente che liquida , per ciascuna parte resistente, in euro 3.290, oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore, avv. Antonella Fidelio ,della resistente Controparte_1
ex art. 93 c.p.c.
[...] IA 24.01.2024 il giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo