CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria AR Carlà Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1125/2022 R.G. proposta
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentantepro tempore, anche P.IVA_1
quale mandatario di Parte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria
[...]
AR BA, LI GA, ET EL SA, LE HI
e DO IN;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Rosa Elisa Biondi e Gioacchino Villanti;
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito – gestione commercianti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania, proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2019 0009535470 000, 2
notificatole dall' il 27.1.2020 per il pagamento della complessiva somma Pt_1
di € 8.618,72 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo 10/2013-12/2019.
La ricorrente, titolare della ditta individuale “Rs grafica & pubblicità di Rita
Santonocito”, deduceva di avere sempre svolto esclusivamente attività intellettuale, e non imprenditoriale, di disegnatore tecnico in favore di terzi e eccepiva, segnatamente, la prescrizione dei crediti contributivi relativi ai periodi dal 10/2013 al 12/2013 e dal 01/2014 al 03/2014, l'intervenuta decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999 e, comunque, l'infondatezza nel merito della pretesa in ragione della insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Con sentenza n. 2312/2022 del 16.6.2022, il giudice adito, premesso che l aveva provveduto allo sgravio della somma di € 991,03, per il Pt_1
periodo 1/19 – 3/19 per il quale era stato accertato che l'attività era cessata, in accoglimento del ricorso proposto, dichiarava non dovute le somme portate dall'avviso di addebito opposto che, per l'effetto, annullava.
Ricostruito il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, il giudice osservava che, ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti, dovevano considerarsi necessari tanto la sussistenza di una responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, quanto la
“partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Riteneva che, nel caso di specie, l' , su cui incombeva il relativo onere Pt_1
probatorio, non avesse dimostrato né lo svolgimento, da parte della
, di attività imprenditoriale nel periodo in contestazione, né che CP_1
tale attività avesse rivestito i caratteri di abitualità e prevalenza, non potendosi,
a tal fine, attribuire rilievo alle dichiarazioni dei redditi o alla iscrizione alla camera di commercio.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' Parte_3
soccombente, con ricorso del 6.12.2022. Resisteva al gravame CP_1
.
[...] 3
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l' censura la sentenza di primo Pt_1
grado per aver ritenuto infondata la pretesa contributiva, sul presupposto della mancata prova dell'esercizio dell'attività imprenditoriale con abitualità e prevalenza, nonostante, nel caso di specie, non fosse “in contestazione
l'abitualità e la prevalenza ma il fatto che l'attività esercitata da parte ricorrente rientrasse o meno nel settore dei servizi con il conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti”.
Ribadisce quanto sostenuto in primo grado in ordine alla ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalle leggi n. 613/1966 e n. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti: la è stata titolare di partita IVA, valida dal CP_1
30.8.1997 per “attività di disegnatori tecnici” (codice ATECOFIN 741030) dal 15.4.2009 al 30.12.2018; è stata iscritta al REA come ditta individuale esercente “attività di promozione pubblicitaria”, (codice ATECO 73.11), con inizio attività d'impresa dal 3.11.1998 e cessazione dell'attività dal 30.12.2018;
è stata, inoltre, socio amministratore unico della “Cafe' express animazioni e spettacolo s.r.l.” esercente l'attività di “servizi nel settore della produzione e organizzazione di spettacoli, animazioni feste di ogni genere, non in forma di agenzie” (codice ATECO 90.02.09).
Sostiene che la natura commerciale dell'attività espletata risulta, in definitiva, comprovata dall'iscrizione al Registro delle Imprese quale piccolo imprenditore.
Per altro verso, assume che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, le dichiarazioni dei redditi in atti, in assenza di prove di segno contrario, avrebbero dovuto comportare l'affermazione dell'abitualità e della prevalenza dell'attività imprenditoriale, tenuto conto del fatto che la
è stata titolare di una ditta individuale, senza dipendenti, CP_1
produttiva di reddito e che la stessa non ha in alcun modo provato di aver svolto altre attività lavorative remunerate. 4
2. Con il secondo motivo d'appello l' lamenta l'omessa pronuncia Pt_1 sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di che Parte_2
ripropone in questo grado di giudizio.
3. Così riassunti i motivi di gravame, in via preliminare, deve osservarsi che, benché sia fondato e vada affermato il difetto di legittimazione di
[...]
società cessionaria dei crediti – posto che l'ultimo contratto di Pt_2 Pt_1
cessione, regolato dal DM del 30.11.2005, ha riguardato i crediti contributivi maturati successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del
31.12.2005 e non ancora riscossi alla data del 30.4.2005, mentre i crediti contributivi oggetto di causa attengono a periodi successivi, da ottobre 2013 a dicembre 2019, e che, quindi, gli stessi risultano estranei all'operazione di cartolarizzazione come rilevato dall' – tuttavia, come già ritenuto da Pt_1
questa Corte con la sentenza n. 1217/2024 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “l' non ha alcun potere di rappresentare, con Pt_1
i propri difensori, Parte_2
in questo giudizio - e quindi di sollevare la questione del difetto della legittimazione passiva di detta società -, evincendosi chiaramente dall'[allegata] procura speciale, conferita con atto del 3.7.2014 in Notaio da Tivoli, che il mandato difensivo, speso dall'ente a sostegno Persona_1
del proprio potere rappresentativo, è limitato alle procedure legali necessarie per conseguire il recupero dei “crediti contributivi ceduti” ancora oggetto di procedimenti di cognizione o esecuzione e che solo “nell'ambito del presente
[rectius “di quel”] mandato” è attribuito all per il tramite dei suoi Pt_1
difensori, il potere di rappresentare, assistere e difendere . Pt_2
Anche nel caso in esame l' ha fatto riferimento alla medesima Pt_1
«procura speciale per atto Dott.ssa Notaio in Tivoli, Rep. Persona_1
37521/5762 registrato a Tivoli in data 3 luglio 2014 al n. 3404 Serie 1T».
Ne consegue che, non potendo l' vantare alcun potere di Pt_1
rappresentare, assistere e difendere con riguardo a crediti contributivi maturati ben oltre l'anno 2005, la società di cartolarizzazione deve ritenersi non validamente costituita nel giudizio, sia in primo grado che nel presente gravame. 5
4. Passando ad esaminare i motivi di gravame, questi possono trovare accoglimento.
Come già spiegato dal giudice di primo grado il D.L. 31 maggio 2010, n.
78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: "La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Parte_1
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della L. n. 662 de 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista
l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art.
2, comma 26".
Non opera più, quindi, alla stregua della norma interpretativa la regola della attività prevalente e quindi, in via generale, vale l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti, sia alla gestione separata.
Tuttavia, il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo.
Orbene, risulta dagli atti che la ricorrente svolgeva l'attività di disegnatore tecnico in forma autonoma (come libero professionista con Partita IVA) avvalendosi del proprio lavoro, fornendo i propri servizi ai propri clienti.
Risulta altresì che la stessa si era iscritta alla Camera di commercio come
“piccolo imprenditore”. Tale circostanza appare fortemente indiziaria dello svolgimento di un'attività commerciale dal momento che non avrebbe avuto alcuna giustificazione se non in caso di esercizio di un'attività imprenditoriale.
Poichè la stessa contribuente si è qualificata “piccolo imprenditore”, gravava sulla medesima l'onere di dare prova contraria dell'espletamento di un'attività professionale priva del carattere imprenditoriale /commerciale. 6
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta l'originaria opposizione all'avviso di addebito n. 59320190009535470 000; condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 2.697,00 quanto al primo grado e in € 2.906,00, quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Graziella Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria AR Carlà Consigliere
Dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1125/2022 R.G. proposta
DA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentantepro tempore, anche P.IVA_1
quale mandatario di Parte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Vittori, Maria
[...]
AR BA, LI GA, ET EL SA, LE HI
e DO IN;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dagli avv.ti Rosa Elisa Biondi e Gioacchino Villanti;
Appellata
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito – gestione commercianti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania, proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2019 0009535470 000, 2
notificatole dall' il 27.1.2020 per il pagamento della complessiva somma Pt_1
di € 8.618,72 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo 10/2013-12/2019.
La ricorrente, titolare della ditta individuale “Rs grafica & pubblicità di Rita
Santonocito”, deduceva di avere sempre svolto esclusivamente attività intellettuale, e non imprenditoriale, di disegnatore tecnico in favore di terzi e eccepiva, segnatamente, la prescrizione dei crediti contributivi relativi ai periodi dal 10/2013 al 12/2013 e dal 01/2014 al 03/2014, l'intervenuta decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999 e, comunque, l'infondatezza nel merito della pretesa in ragione della insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Con sentenza n. 2312/2022 del 16.6.2022, il giudice adito, premesso che l aveva provveduto allo sgravio della somma di € 991,03, per il Pt_1
periodo 1/19 – 3/19 per il quale era stato accertato che l'attività era cessata, in accoglimento del ricorso proposto, dichiarava non dovute le somme portate dall'avviso di addebito opposto che, per l'effetto, annullava.
Ricostruito il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, il giudice osservava che, ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla gestione commercianti, dovevano considerarsi necessari tanto la sussistenza di una responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, quanto la
“partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Riteneva che, nel caso di specie, l' , su cui incombeva il relativo onere Pt_1
probatorio, non avesse dimostrato né lo svolgimento, da parte della
, di attività imprenditoriale nel periodo in contestazione, né che CP_1
tale attività avesse rivestito i caratteri di abitualità e prevalenza, non potendosi,
a tal fine, attribuire rilievo alle dichiarazioni dei redditi o alla iscrizione alla camera di commercio.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l' Parte_3
soccombente, con ricorso del 6.12.2022. Resisteva al gravame CP_1
.
[...] 3
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l' censura la sentenza di primo Pt_1
grado per aver ritenuto infondata la pretesa contributiva, sul presupposto della mancata prova dell'esercizio dell'attività imprenditoriale con abitualità e prevalenza, nonostante, nel caso di specie, non fosse “in contestazione
l'abitualità e la prevalenza ma il fatto che l'attività esercitata da parte ricorrente rientrasse o meno nel settore dei servizi con il conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti”.
Ribadisce quanto sostenuto in primo grado in ordine alla ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalle leggi n. 613/1966 e n. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti: la è stata titolare di partita IVA, valida dal CP_1
30.8.1997 per “attività di disegnatori tecnici” (codice ATECOFIN 741030) dal 15.4.2009 al 30.12.2018; è stata iscritta al REA come ditta individuale esercente “attività di promozione pubblicitaria”, (codice ATECO 73.11), con inizio attività d'impresa dal 3.11.1998 e cessazione dell'attività dal 30.12.2018;
è stata, inoltre, socio amministratore unico della “Cafe' express animazioni e spettacolo s.r.l.” esercente l'attività di “servizi nel settore della produzione e organizzazione di spettacoli, animazioni feste di ogni genere, non in forma di agenzie” (codice ATECO 90.02.09).
Sostiene che la natura commerciale dell'attività espletata risulta, in definitiva, comprovata dall'iscrizione al Registro delle Imprese quale piccolo imprenditore.
Per altro verso, assume che, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, le dichiarazioni dei redditi in atti, in assenza di prove di segno contrario, avrebbero dovuto comportare l'affermazione dell'abitualità e della prevalenza dell'attività imprenditoriale, tenuto conto del fatto che la
è stata titolare di una ditta individuale, senza dipendenti, CP_1
produttiva di reddito e che la stessa non ha in alcun modo provato di aver svolto altre attività lavorative remunerate. 4
2. Con il secondo motivo d'appello l' lamenta l'omessa pronuncia Pt_1 sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di che Parte_2
ripropone in questo grado di giudizio.
3. Così riassunti i motivi di gravame, in via preliminare, deve osservarsi che, benché sia fondato e vada affermato il difetto di legittimazione di
[...]
società cessionaria dei crediti – posto che l'ultimo contratto di Pt_2 Pt_1
cessione, regolato dal DM del 30.11.2005, ha riguardato i crediti contributivi maturati successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del
31.12.2005 e non ancora riscossi alla data del 30.4.2005, mentre i crediti contributivi oggetto di causa attengono a periodi successivi, da ottobre 2013 a dicembre 2019, e che, quindi, gli stessi risultano estranei all'operazione di cartolarizzazione come rilevato dall' – tuttavia, come già ritenuto da Pt_1
questa Corte con la sentenza n. 1217/2024 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “l' non ha alcun potere di rappresentare, con Pt_1
i propri difensori, Parte_2
in questo giudizio - e quindi di sollevare la questione del difetto della legittimazione passiva di detta società -, evincendosi chiaramente dall'[allegata] procura speciale, conferita con atto del 3.7.2014 in Notaio da Tivoli, che il mandato difensivo, speso dall'ente a sostegno Persona_1
del proprio potere rappresentativo, è limitato alle procedure legali necessarie per conseguire il recupero dei “crediti contributivi ceduti” ancora oggetto di procedimenti di cognizione o esecuzione e che solo “nell'ambito del presente
[rectius “di quel”] mandato” è attribuito all per il tramite dei suoi Pt_1
difensori, il potere di rappresentare, assistere e difendere . Pt_2
Anche nel caso in esame l' ha fatto riferimento alla medesima Pt_1
«procura speciale per atto Dott.ssa Notaio in Tivoli, Rep. Persona_1
37521/5762 registrato a Tivoli in data 3 luglio 2014 al n. 3404 Serie 1T».
Ne consegue che, non potendo l' vantare alcun potere di Pt_1
rappresentare, assistere e difendere con riguardo a crediti contributivi maturati ben oltre l'anno 2005, la società di cartolarizzazione deve ritenersi non validamente costituita nel giudizio, sia in primo grado che nel presente gravame. 5
4. Passando ad esaminare i motivi di gravame, questi possono trovare accoglimento.
Come già spiegato dal giudice di primo grado il D.L. 31 maggio 2010, n.
78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: "La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' Parte_1
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della L. n. 662 de 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista
l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art.
2, comma 26".
Non opera più, quindi, alla stregua della norma interpretativa la regola della attività prevalente e quindi, in via generale, vale l'obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti, sia alla gestione separata.
Tuttavia, il presupposto per la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e quindi vi siano le condizioni cui la legge subordina il relativo obbligo.
Orbene, risulta dagli atti che la ricorrente svolgeva l'attività di disegnatore tecnico in forma autonoma (come libero professionista con Partita IVA) avvalendosi del proprio lavoro, fornendo i propri servizi ai propri clienti.
Risulta altresì che la stessa si era iscritta alla Camera di commercio come
“piccolo imprenditore”. Tale circostanza appare fortemente indiziaria dello svolgimento di un'attività commerciale dal momento che non avrebbe avuto alcuna giustificazione se non in caso di esercizio di un'attività imprenditoriale.
Poichè la stessa contribuente si è qualificata “piccolo imprenditore”, gravava sulla medesima l'onere di dare prova contraria dell'espletamento di un'attività professionale priva del carattere imprenditoriale /commerciale. 6
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata rigetta l'originaria opposizione all'avviso di addebito n. 59320190009535470 000; condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 2.697,00 quanto al primo grado e in € 2.906,00, quanto al presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Graziella Parisi