Art. 3.
I posti previsti in aumento nelle qualifiche di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale e di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe sono conferiti con decorrenza dal 1 gennaio 1968.
I posti previsti in aumento nelle qualifiche di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale e di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe sono conferiti con decorrenza dal 1 gennaio 1968.