Versione
21 marzo 1968
21 marzo 1968
Art. 3.
I posti previsti in aumento nelle qualifiche di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale e di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe sono conferiti con decorrenza dal 1 gennaio 1968.
I posti previsti in aumento nelle qualifiche di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale e di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe sono conferiti con decorrenza dal 1 gennaio 1968.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 27/07/1972, n. 149Provvedimento: N. 149 SENTENZA 14 LUGLIO 1972 Deposito in cancelleria: 27 luglio 1972. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 201 del 2 agosto 1972. Pres. e Rel. CHIARELLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. PE CHIARELLI - Presidente, - Prof. LE GA - Prof. TI TA - Dott. PE VE- Dott. AN ST NE - Prof. CE AO AC - Dott. IG ON - Dott. LO DE CO - Avv. ER RO - Prof. EN PA - Prof. VINCEN LE RI - Prof. VE LL - Dott. OL AL - Prof. AO OS, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 128 e 131 del codice di procedura penale e della legge 14 marzo 1968, n. 157, tabella D, punto 13, lettere a) e b), recante la previsione di …Leggi di più...
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- sent. 149/72 a. avvocati e procuratori·
- non viola gli artt. 3, 35 e 36 della costituzione·
- trova giustificazione nell'interesse pubblico·
- diritti di cancelleria per il rilascio di copie·
- sent. 149/72 b. processo penale·
- insussistenza·
- imposizione in base all'art. 23 della costituzione·
- cod. proc. pen., art. 128 e 131, e legge 14 marzo 1968, n. 157, tabella d, punto 13, lett. a e b·
- assunta violazione degli artt. 3, 24, 38, e 53 della costituzione