Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2023, n. 2318
CASS
Sentenza 17 ottobre 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non costituisce legittimo impedimento a comparire dell'imputato la sottoposizione alla misura coercitiva di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., atteso che le relative prescrizioni di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza fisica da tali luoghi o dalla persona offesa, anche se disposte cumulativamente, non comportano una limitazione della libertà di movimento del soggetto gravato che abbia carattere assoluto, da doversi ritenere sussistente anche nel contesto "protetto" dell'udienza, neppure nei casi di prevista partecipazione ad essa della persona offesa, sicché non si pone alcuna esigenza di autorizzare l'imputato a presenziare al dibattimento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2023, n. 2318
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2318
    Data del deposito : 17 ottobre 2023

    Testo completo