Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 16/03/2026, n. 4791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4791 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04791/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02190/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2190 del 2026, proposto da Tecnolife It Consulting s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Rondina, elettivamente domiciliata in Roma via Chiana, 48 presso il difensore e con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa adozione delle più opportune misure cautelari
del provvedimento comunicato a mezzo pec in data 4 dicembre 2025 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro, dei servizi e dell'occupazione” ha rigettato l'istanza FNC3-S-02384 proposta da Tecnolife It Consulting srl per l'accesso al “Fondo Nuove Competenze ed. 3”;
e di ogni atto antecedente, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il cons. NA MA IA e udito il difensore di parte ricorrente, anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 2 febbraio 2026 (dep. 20/02) la Tecnolife consulting srl ha impugnato il provvedimento comunicato a mezzo pec in data 4 dicembre 2025 con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Direzione Generale delle Politiche attive del lavoro, dei servizi e degli incentivi all'occupazione” ha rigettato l'istanza FNC3-S-02384 proposta da Tecnolife It Consulting srl per l'accesso al “Fondo Nuove Competenze ed. 3”.
La motivazione del rigetto è la seguente: “si rileva che non avete provveduto ad effettuare le modifiche richieste. In osservanza di quanto prevede l’Avviso al paragrafo 8.6 lettera b “La richiesta di integrazioni sarà notificata una sola volta al datore di lavoro e questi dovrà integrare entro 10 giorni lavorativi, pena esclusione del Piano” l’istanza è quindi rigettata.”
Avverso il predetto rigetto la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per ingiustizia grave e manifesta del provvedimento di esclusione, eccesso di potere e violazione dei principi di correttezza, buona fede ed imparzialità.
La ricorrente rappresenta che la richiesta di integrazioni derivava da un malfunzionamento della piattaforma sulla quale era stato caricato, tra gli altri, il codice fiscale anomalo di un lavoratore che veniva modificato dallo stesso sistema al momento dell’acquisizione. Risulterebbe pertanto errato avere utilizzato la previsione di cui all’art. 8.6 dell’avviso previsto per casi diversi e contrario ai richiamati principi non avere proceduto a correggere l’errore originato dal sistema o anche rimesso in termini la società, atteso che da parte di quest’ultima non vi sarebbe stata alcuna inadempienza nel presentare la domanda.
Il 4 marzo 2026 si è costituito in resistenza con atto formale il Ministero intimato.
Il 7 marzo 2026 il Ministero ha depositato memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato presso l’Avvocatura generale dello Stato, nonché l’omessa notificazione all’unico controinteressato ES ed argomenta altresì per l’infondatezza del ricorso nel merito.
Alla Camera di Consiglio del 10 marzo 2026, previo avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di “inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione all’Amministrazione resistente in quanto non eseguita presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nonché l’omessa notificazione all’unico controinteressato ES” proposta dall’Avvocatura erariale.
La prima eccezione è infondata.
Benché il ricorso sia stato notificato presso la sede reale il Ministero si è costituito con il patrocinio dell’Avvocatura e si è difesa anche nel merito così sanando il vizio dedotto (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8007, e Cons. Stato, sez. II, 17 luglio 2023, n. 6998, con riferimenti a C. cost. n. 132 del 2018 sull’art. 44, co. 3, c.p.a.).
La giurisprudenza è, infatti, consolidata nel ritenere l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell'Amministrazione statale che non sia stato ad essa notificato presso l'Avvocatura dello Stato (in tal senso, Consiglio di Stato sez. IV, 23 gennaio 2003, n. 257; Consiglio di Stato sez. IV, 17 luglio 1996, n. 862), salvi gli effetti di sanatoria determinati dall'eventuale costituzione in giudizio dell'Amministrazione stessa (ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno 1967, n. 97).
Infondata è altresì la dedotta inammissibilità del ricorso per omessa notifica al “controinteressato” Fondimpresa.
Alla luce delle disposizioni dell’Avviso di cui alla procedura sub judice , Fondimpresa, nella sua qualità di Fondo interprofessionale, svolge compiti istruttori di verifica dei piani formativi, e fornisce al Ministero un contributo in termini di valutazione di conformità di questi ultimi, ai sensi del paragrafo 8.6 dell’Avviso citato.
A tale riguardo si rileva che non è l’esito delle verifiche compiuto da Fondimpresa oggetto dell’impugnativa, quanto la mancata ammissione della domanda per un asserito disguido del sistema, verificatosi in sede di caricamento del codice fiscale di un lavoratore sulla piattaforma del Ministero e rispetto alla quale parte ricorrente ha ripetutamente chiesto un intervento risolutivo della problematica che, ove attuato, avrebbe evitato anche l’esito negativo della verifica, frutto, all’evidenza, della prima operazione di caricamento di un codice fiscale errato sulla piattaforma MyANPAL.
Nel merito il ricorso è fondato.
La ricorrente è stata esclusa per non avere ottemperato alla richiesta di integrazione di cui all’art. 8.6 lett. b) dell’avviso dell’11/11/25 (“piano formativo sospeso con richiesta di integrazioni nel caso in cui il FPI ravvisi elementi non conformi alle proprie regole. La richiesta di integrazioni sarà notificata una sola volta al datore di lavoro e questi dovrà integrare entro 10 giorni lavorativi, pena esclusione del Piano”).
Nel caso di specie gli elementi non conformi alle regole sarebbero consistiti nella indicazione di un lavoratore con codice fiscale errato.
Secondo la ricorrente il codice fiscale corretto del lavoratore presentava una atipicità (una lettera in luogo di un numero).
Con pec del 25 luglio 2025 la ricorrente ha segnalato che “per mero errore materiale” nell’inserimento del codice fiscale del lavoratore è stato inserito il codice errato.
Rilevato l’errore, la ricorrente con la suddetta pec segnalava la problematica ed il Ministero rispondeva “(v)i ribadiamo che le variazioni dei codici fiscali dei partecipanti alla formazione e/o della sede operativa successivamente alla fase di modifica dei partecipanti, disciplinata dall’art 11.1 dell’Avviso, non sono possibili” (all. 5 ric.).
Con pec del 6 agosto 2025 la ricorrente ha insistito nella richiesta di assistenza rappresentando che “l’anomalia riscontrata nei dati (nello specifico la variazione del codice fiscale) non è stata generata da una nostra azione volontaria”, che “la piattaforma ha consentito l’associazione errata del codice fiscale [...]al partecipante DR SE, nonostante il suo codice fiscale corretto sia [...]” e che “[a] differenza di quanto avviene sulla piattaforma MYANPAL, il sistema Fondimpresa non consente la modifica di un codice fiscale inserito in modo errato” (all. 8 ric.).
Alla pec del 6 agosto il Ministero ha rinviato a quanto già comunicato con le precedenti pec e precisato che “in fase di istruttoria riceverete a sistema una richiesta di integrazioni per l'eliminazione del partecipante con CF errato segnalato dal Fondo” (all. 9 ric).
Infine con pec dell’11 novembre 2025, in applicazione del paragrafo 8.6 dell'Avviso, il Ministero comunica che: “il Fondo Paritetico Interprofessionale competente ha verificato il piano formativo e ha comunicato la necessità di eliminare i lavoratori in elenco in quanto il Codice fiscale da voi riportato nel sistema informativo FNC3 è errato o non corrisponde ad un lavoratore aderente al Fondo Paritetico Interprofessionale. Pertanto, si chiede di accedere a sistema ed eliminare i lavoratori in elenco seguendo le indicazioni presenti all’interno del paragrafo 9.4.1.3 del Manuale FNC3”.
L’unico lavoratore indicato è il lavoratore il cui codice fiscale risulta errato, come segnalato con la corrispondenza sopra riportata.
E’ avviso del Collegio che quanto avvenuto nel caricamento della domanda della ricorrente e prontamente segnalato al Ministero per assistenza e rettifica di un errore che, se anche dovuto alla ricorrente, non si configura come ipotesi di non conformità alle regole dei fondi paritetici, presupposto dell’applicazione del paragrafo 8.6 dell’avviso.
Le rigidità del sistema informatico che non consentono di intervenire con una rettifica per riassociare il codice fiscale corretto ad un lavoratore, non giustificano l’assenza di collaborazione con l’impresa che si è reiteratamente e sollecitamente adoperata per evidenziare un problema estremamente circoscritto e tuttavia rilevante per l’amministrazione se effettivamente attribuibile ad un limite della piattaforma informatica adottata.
I principi di buona fede e correttezza in un caso del genere avrebbero imposto all’amministrazione di accogliere quanto meno la richiesta di rimessione in termini, tanto più che si trattava di un problema già denunciato dalla stessa società ricorrente e non inficiante la regolarità della domanda nel suo complesso (tanto più che nell’elenco cartaceo allegato alla domanda stessa è riportato il nominativo del lavoratore in questione con il codice fiscale corretto; cfr. all. 3-2 ric.).
Il comportamento tenuto rientra nell’ambito di cui all’art. 1, comma 2 bis della legge 241/1990 (comma aggiunto dall'art. 12, co. 1, lettera 0a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) secondo il quale “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”, e che impone ad entrambe le parti del rapporto un comportamento improntato a detti principi.
Più specificamente viene qui in evidenza una carenza di collaborazione a fronte di un soggetto che ha dato prova di buona fede segnalando tempestivamente un problema di “mero errore materiale” nel caricamento di un codice fiscale (tanto più evidente attesa l’atipicità dello stesso) e che si è invece visto rispondere con note standardizzate e caratterizzate da una incomprensione del problema segnalato.
Posto che la ricorrente non voleva modificare i nominativi dei partecipanti o variare un codice fiscale, ma segnalare l’errore nel caricamento del codice fiscale di un lavoratore registrato sulla piattaforma Myanpal, la quale, a differenza della piattaforma utilizzata da Fondimpresa, non lo ha rilevato preventivamente, consentendo la prosecuzione della procedura, ovvero il passaggio alla fase ulteriore, le risposte del Ministero sopra riportate ignorano del tutto la problematica del sistema informatico evidenziata dalla ricorrente, omologando la segnalazione alle ipotesi previste di variazione dei codici fiscali o dei nominativi dei lavoratori, e in ogni caso respingono con risposte standardizzate la motivata richiesta di assistenza della Tecnolife come anche, da ultimo, la rimessione in termini.
Atteso, peraltro, che l’unica strada offerta alla ricorrente era quella di eliminare il nominativo del lavoratore con codice fiscale errato, non si vede come l’integrazione richiesta avrebbe potuto avere un qualche rilievo, ben potendo la stessa amministrazione escludere detto lavoratore per lo stesso motivo, mettendo ancor più in evidenza l’illegittimo utilizzo della previsione di cui al paragrafo 8.6 lett. b) dell’avviso.
A tale riguardo, sebbene in materia diversa, la giurisprudenza ha affermato che “deve considerarsi iniqua e illegittima un'esclusione, basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanze formali imposte dal sistema informatico, non (o almeno non esclusivamente) imputabili al richiedente. "Tale esclusione, al pari del mancato riconoscimento del punteggio per i titoli effettivamente posseduti, collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024, n. 4017)”( CgA 617/25).
Per quanto osservato il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento di rigetto impugnato.
Le spese di giudizio, attesa la relativa novità della questione trattata e le peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO TO di ZZ, Presidente
NA MA IA, Consigliere, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA MA IA | IO TO di ZZ |
IL SEGRETARIO