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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via Rubichi 13 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 276 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, con ricorso del 27.12.2024, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di accertamento relativo a IMU 2021 notificatogli dal Comune di Lecce il 6.11.2024, deducendo: che l'immobile oggetto d'imposizione era stato ceduto in comodato allo “Studio dell'avv. Nominativo_1 – associazione tra professionisti” e che perciò legittimato passivo era lo studio associato e non l'avv.
Ricorrente_1; che l'atto impugnato non recava una sufficiente motivazione;
che gran parte dell'immobile non era destinata ad uso ufficio ma a deposito, per cui doveva essere tassata come deposito;
che il potere di liquidazione del tributo avrebbe dovuto essere esercitato in conformità al principio dell'imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione.
Il Comune di Lecce, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, il contribuente ha motivato il suo ricorso utilizzando argomenti che sarebbero pertinenti qualora gli fosse stato contestato il mancato pagamento della tassa rifiuti e non il mancato pagamento dell'IMU: in particolare, è irrilevante, ai fini del pagamento dell'IMU, che l'immobile sia stato concesso in comodato a uno studio professionale.
Quanto alla destinazione dell'immobile, catastalmente risulta uno studio professionale ed è irrilevante che il contribuente non lo utilizzi interamente a tale scopo.
L'atto reca poi una motivazione sufficiente a consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e ad esercitare il suo diritto di difesa.
Il ricorso va quindi rigettato;
ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DELL'ANNA ANNA RITA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 250/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Via Rubichi 13 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 276 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1, con ricorso del 27.12.2024, impugnava davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria l'avviso di accertamento relativo a IMU 2021 notificatogli dal Comune di Lecce il 6.11.2024, deducendo: che l'immobile oggetto d'imposizione era stato ceduto in comodato allo “Studio dell'avv. Nominativo_1 – associazione tra professionisti” e che perciò legittimato passivo era lo studio associato e non l'avv.
Ricorrente_1; che l'atto impugnato non recava una sufficiente motivazione;
che gran parte dell'immobile non era destinata ad uso ufficio ma a deposito, per cui doveva essere tassata come deposito;
che il potere di liquidazione del tributo avrebbe dovuto essere esercitato in conformità al principio dell'imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione.
Il Comune di Lecce, costituitosi in giudizio, resisteva al ricorso, che all'odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Invero, il contribuente ha motivato il suo ricorso utilizzando argomenti che sarebbero pertinenti qualora gli fosse stato contestato il mancato pagamento della tassa rifiuti e non il mancato pagamento dell'IMU: in particolare, è irrilevante, ai fini del pagamento dell'IMU, che l'immobile sia stato concesso in comodato a uno studio professionale.
Quanto alla destinazione dell'immobile, catastalmente risulta uno studio professionale ed è irrilevante che il contribuente non lo utilizzi interamente a tale scopo.
L'atto reca poi una motivazione sufficiente a consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e ad esercitare il suo diritto di difesa.
Il ricorso va quindi rigettato;
ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.