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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
IT UC, LA
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4139/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16736/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041003606000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7578/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 16736/9/2024, del 29/10/2024, depositata in data 25/11/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 srl, avverso la cartella di pagamento 0712024004100360600 di € 590,00, oltre interessi e sanzioni, per IRAP 2019, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente evidenziava che, a seguito di trasformazione da snc a srl, avvenuta il 20/6/2019, aveva presentato due distinte dichiarazioni IRAP, quella relativa al periodo antecedente la trasformazione (1/1/2019-4/8/2019) e quella relativa al periodo successivo (5/8/2019-
31/12/2019) e che, in relazione a tale seconda dichiarazione, l'Ufficio in sede di controllo, non aveva considerato l'acconto di € 810,00, indicato al rigo IR25, mentre aveva considerato un credito di € 220,00, risultante dalla precedente dichiarazione: non considerando l'acconto di € 810,00, il credito di € 184,00 non veniva riconosciuto e quindi recuperato, unitamente alla conseguente presunta imposta a debito di
€ 406,00.
Evidenziava che l'acconto scaturiva dalla prima dichiarazione, dalla quale risultava un'imposta dovuta di
€ 2.026,00, in base al quale era stato calcolato il primo acconto del 40%, di € 810,00, versato in data
31/8/2020, dove veniva indicato come anno di imposta il 2020, non consentendo la procedura di indicare l'anno 2019, lo stesso anno in cui era avvenuta la dichiarazione.
Parte ricorrente chiedeva la corretta attribuzione dell'acconto al 2019, anziché al 2020, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva l'Ufficio evidenziando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il contribuente presentava memorie illustrative.
Il Giudice di prima istanza, con motivazione alla quale si rinvia, ha rigettato il ricorso, dal momento che, correttamente l'ufficio aveva determinato l'utilizzo del credito in compensazione con debiti dello stesso anno 2020, avendo il contribuente versato l'acconto nel 2020 e avendolo egli stesso imputato al 2020.
Ha proposto il contribuente eccependo che il versamento dell'acconto andava imputato al 2019 (e precisamente al periodo d'imposta 05/08/2019-31/12/2019) e che solo per questioni informatiche si era stati costretti ad indicare l'anno 2020 e che l'attribuzione di tale acconto all'anno 2020 comporterebbe che la dichiarazione relativa a tale anno si chiuderebbe con un credito pari ad € 590,00, cioè pari all'importo dell'iscrizione a ruolo impugnata, che l'Ufficio dovrebbe rimborsare.
Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'appello, di annullare l'iscrizione a ruolo impugnata, riconoscendo la corretta attribuzione dell'acconto di € 810,00 al periodo di imposta 05/08/2019-31/12/2019; nella denegata ipotesi di non poter accogliere tale istanza, chiedeva di condannare l'Ufficio al rimborso di
€ 590,00 per l'anno 2020.
Si costituiva con controdeduzioni l'ufficio che, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello, mera riproduzione delle doglianze avanzate in primo grado e, nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'appello, dal momento che, come correttamente affermato dal primo giudice, l'imputazione del versamento in acconto all'anno di imposta 2019, comunque non più possibile, sarebbe inammissibile perché genererebbe un debito di imposta per l'anno 2020. All'udienza del 9/12/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
L'appellante eccepisce che il primo giudice non abbia considerato l'imputazione del versamento del
31/08/2020 a titolo di acconto IRAP all'anno di imposta 2019 pur essendo indicato dalla Società l'anno di imposta 2020 per “questioni informatiche”.
Deve ritenersi, come correttamente affermato dal primo giudice che tale versamento è stato imputato correttamente dall'ufficio alla dichiarazione IRAP per l'anno di imposta 2020 ed è stato abbinato a tale dichiarazione in quanto utilizzato dalla Società per debiti relativi a tale anno di imposta come dimostrato dall'Ufficio con la produzione dell'elenco dei versamenti abbinati alla dichiarazione IRAP presentata per l'anno di imposta 2020.
L'imputazione del versamento del 31/08/2020 all'anno di imposta 2020 che la stessa Società aveva indicato quale anno di imposta, ha determinato l'utilizzo di crediti in compensazione con debiti relativi allo stesso anno di imposta.
Con riguardo alla richiesta di rimborso, tal motivo è inammissibile, in quanto avanzato per la prima volta in grado di appello, non precludendo al contribuente di far valere in altra sede l'eventuale diritto al rimborso.
L'appello va rigettato.
L'impossibilità per il contribuente di imputare informaticamente l'acconto all'anno 2019, rende opportuna la compensazione delle spese,
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CILENTI GIOVANNI, Presidente
IT UC, LA
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4139/2025 depositato il 01/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16736/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 25/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240041003606000 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7578/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 16736/9/2024, del 29/10/2024, depositata in data 25/11/2024, la Corte di Giustizia
Tributaria di I Grado di Napoli, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 srl, avverso la cartella di pagamento 0712024004100360600 di € 590,00, oltre interessi e sanzioni, per IRAP 2019, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente evidenziava che, a seguito di trasformazione da snc a srl, avvenuta il 20/6/2019, aveva presentato due distinte dichiarazioni IRAP, quella relativa al periodo antecedente la trasformazione (1/1/2019-4/8/2019) e quella relativa al periodo successivo (5/8/2019-
31/12/2019) e che, in relazione a tale seconda dichiarazione, l'Ufficio in sede di controllo, non aveva considerato l'acconto di € 810,00, indicato al rigo IR25, mentre aveva considerato un credito di € 220,00, risultante dalla precedente dichiarazione: non considerando l'acconto di € 810,00, il credito di € 184,00 non veniva riconosciuto e quindi recuperato, unitamente alla conseguente presunta imposta a debito di
€ 406,00.
Evidenziava che l'acconto scaturiva dalla prima dichiarazione, dalla quale risultava un'imposta dovuta di
€ 2.026,00, in base al quale era stato calcolato il primo acconto del 40%, di € 810,00, versato in data
31/8/2020, dove veniva indicato come anno di imposta il 2020, non consentendo la procedura di indicare l'anno 2019, lo stesso anno in cui era avvenuta la dichiarazione.
Parte ricorrente chiedeva la corretta attribuzione dell'acconto al 2019, anziché al 2020, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva l'Ufficio evidenziando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il contribuente presentava memorie illustrative.
Il Giudice di prima istanza, con motivazione alla quale si rinvia, ha rigettato il ricorso, dal momento che, correttamente l'ufficio aveva determinato l'utilizzo del credito in compensazione con debiti dello stesso anno 2020, avendo il contribuente versato l'acconto nel 2020 e avendolo egli stesso imputato al 2020.
Ha proposto il contribuente eccependo che il versamento dell'acconto andava imputato al 2019 (e precisamente al periodo d'imposta 05/08/2019-31/12/2019) e che solo per questioni informatiche si era stati costretti ad indicare l'anno 2020 e che l'attribuzione di tale acconto all'anno 2020 comporterebbe che la dichiarazione relativa a tale anno si chiuderebbe con un credito pari ad € 590,00, cioè pari all'importo dell'iscrizione a ruolo impugnata, che l'Ufficio dovrebbe rimborsare.
Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'appello, di annullare l'iscrizione a ruolo impugnata, riconoscendo la corretta attribuzione dell'acconto di € 810,00 al periodo di imposta 05/08/2019-31/12/2019; nella denegata ipotesi di non poter accogliere tale istanza, chiedeva di condannare l'Ufficio al rimborso di
€ 590,00 per l'anno 2020.
Si costituiva con controdeduzioni l'ufficio che, preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello, mera riproduzione delle doglianze avanzate in primo grado e, nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'appello, dal momento che, come correttamente affermato dal primo giudice, l'imputazione del versamento in acconto all'anno di imposta 2019, comunque non più possibile, sarebbe inammissibile perché genererebbe un debito di imposta per l'anno 2020. All'udienza del 9/12/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge.
L'appellante eccepisce che il primo giudice non abbia considerato l'imputazione del versamento del
31/08/2020 a titolo di acconto IRAP all'anno di imposta 2019 pur essendo indicato dalla Società l'anno di imposta 2020 per “questioni informatiche”.
Deve ritenersi, come correttamente affermato dal primo giudice che tale versamento è stato imputato correttamente dall'ufficio alla dichiarazione IRAP per l'anno di imposta 2020 ed è stato abbinato a tale dichiarazione in quanto utilizzato dalla Società per debiti relativi a tale anno di imposta come dimostrato dall'Ufficio con la produzione dell'elenco dei versamenti abbinati alla dichiarazione IRAP presentata per l'anno di imposta 2020.
L'imputazione del versamento del 31/08/2020 all'anno di imposta 2020 che la stessa Società aveva indicato quale anno di imposta, ha determinato l'utilizzo di crediti in compensazione con debiti relativi allo stesso anno di imposta.
Con riguardo alla richiesta di rimborso, tal motivo è inammissibile, in quanto avanzato per la prima volta in grado di appello, non precludendo al contribuente di far valere in altra sede l'eventuale diritto al rimborso.
L'appello va rigettato.
L'impossibilità per il contribuente di imputare informaticamente l'acconto all'anno 2019, rende opportuna la compensazione delle spese,
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa le spese.