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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1210/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3911/2024 depositato il 03/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Viale Pier Luigi Nervi N. 270 04100
Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO170010552U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 926/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.R.L.S., propone appello avverso la sentenza n. 42/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, che ha rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento
MUO170010552U (imposta unica sulle scommesse – anno 2017), emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (ADM).
L'accertamento, calcolato in via induttiva, quantifica: imposta: € 18.760,39 interessi: € 3.721,24 sanzioni: € 22.512,47 per un totale di € 45.011,60.
2. Motivi di appello del contribuente
L'appellante – operante come CTD/CED per bookmaker estero (NOMINATIVO 1) privo di concessione Società_2 – chiede la riforma della sentenza sostenendo, in sintesi:
2.1. Erronea individuazione del soggetto passivo
Il CTD non sarebbe gestore delle scommesse ma mero intermediario/promotore.
Il contratto di gioco si conclude con il bookmaker estero, con server e gestione in LOCALITA' 1.
Mancano i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale dell'imposta unica in capo al CTD.
2.2. Violazioni procedurali
Eccessiva durata della verifica (2015–2020).
Mancata traduzione in lingua inglese degli atti diretti al bookmaker.
Assenza di contraddittorio effettivo e difetto di terzietà dell'Ufficio.
Difetto di motivazione dell'avviso.
2.3. Illegittimità della normativa applicata
L'art. 1, comma 66, L. 220/2010 sarebbe retroattivo, irragionevole e con finalità sanzionatoria.
Violazione dei principi UE su libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.
Disparità di trattamento tra:
CTD affiliati a bookmaker esteri ed agenzie affiliate a concessionari italiani (che non pagano l'imposta unica).
2.4. Critica al metodo induttivo
Il CTD non disponeva dei report in quanto nella disponibilità del bookmaker. Il metodo del triplo della media provinciale sarebbe irragionevole e discriminatorio.
2.5. Richieste finali
Annullamento dell'avviso.
In subordine: annullamento sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Sollevare questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla CGUE.
3. Controdeduzioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ADM contesta integralmente l'appello sostenendo la piena legittimità dell'accertamento e della sentenza di primo grado.
3.1. Inammissibilità dell'appello
L'appello riproduce integralmente il ricorso introduttivo senza criticare puntualmente la sentenza.
Violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992 (specificità dei motivi).
3.2. Sussistenza dei presupposti dell'imposta unica
La normativa (D.Lgs. 504/1998, L. 220/2010) assoggetta all'imposta chiunque, anche senza concessione, gestisca o raccolga scommesse in Italia.
Il CTD svolge attività di gestione/raccolta sul territorio, anche se per conto di bookmaker estero.
Giurisprudenza costante di SA e CGUE conferma la legittimità della tassazione di CTD e bookmaker esteri operanti in Italia.
3.3. Procedimento regolare
Notifica dell'accertamento entro i termini (29/12/2022). Nessun obbligo di traduzione degli atti fiscali in lingua straniera. Contraddittorio non obbligatorio per tributi non armonizzati. Motivazione dell'atto adeguata e comunque integrata dall'impugnazione.
3.4. Legittimità del metodo induttivo
La determinazione induttiva basata sul triplo della raccolta media provinciale è imposta dalla L. 190/2014 per i soggetti irregolari che non producono documentazione. Il contribuente non ha fornito i documenti richiesti.
3.5. Conformità al diritto UE
Sentenze CGUE (C-788/18, C-375/17, C-463/13) escludono discriminazioni: l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, indipendentemente dalla sede o dal possesso di concessione. Le restrizioni sono giustificate da obiettivi di ordine pubblico e controllo contro il gioco illegale.
3.6. Sanzioni
Nessuna “obiettiva incertezza normativa” per il 2017: l'interpretazione autentica del 2010 ha chiarito definitivamente l'ambito soggettivo dell'imposta.
3.7. Richiesta finale dell'Ufficio
Dichiarare inammissibile o infondato l'appello, confermare integralmente l'avviso di accertamento, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla soggettività passiva del CTD ai fini dell'imposta unica
L'appellante ribadisce di essere mero intermediario del bookmaker estero. La censura è infondata.
La Suprema Corte, con ordinanza Cass. n. 7673/2025, ha riaffermato che l'imposta unica sulle scommesse si applica a chiunque raccolga o gestisca scommesse sul territorio italiano, a prescindere dal possesso della concessione statale e dalla sede estera del bookmaker. Il presupposto impositivo è integrato dalla raccolta fisica e organizzata delle giocate in Italia, svolta tramite CTD, a nulla rilevando che i server o gli strumenti informatici siano collocati all'estero.
La Corte ha ritenuto pienamente legittima la tassazione dei centri di trasmissione dati operanti per conto di bookmaker esteri privi di concessione, atteso che la loro attività “integra gestione delle scommesse” e dunque li rende soggetti passivi dell'imposta.
La giurisprudenza conferma inoltre che anche la ricevitoria operante in Italia è soggetto passivo dell'imposta
(coobbligato), come già affermato nella sentenza di questa Corte (sent. n. 3045/2025).
L'attività svolta dalla società appellante rientra pienamente in tale quadro.
2. Infondati i motivi relativi alla presunta illegittimità costituzionale ed eurounitaria
La SA ha nuovamente sancito, nell'ordinanza n. 7673/2025, la conformità al diritto UE della normativa italiana sull'imposta unica, rilevando l'assenza di discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, poiché l'imposta colpisce tutti coloro che raccolgono gioco sul territorio nazionale.
Analogo principio è stato espresso in altre decisioni (Cass. 20.8.2024, AGIMEG), che hanno escluso qualsiasi violazione del principio di libera prestazione dei servizi o disparità di trattamento.
La normativa interna (L. 220/2010; L. 190/2014) è dunque pienamente compatibile con i principi costituzionali e comunitari.
3. Sul metodo induttivo (triplo della media provinciale)
Il contribuente contesta il metodo induttivo fondato sul triplo della raccolta media provinciale. La SA, con la citata ordinanza n. 7673/2025, ha espressamente giudicato legittimo il metodo presuntivo imposto dalla legge per gli operatori irregolari che non abbiano aderito alla procedura di regolarizzazione. Tale meccanismo non costituisce una presunzione assoluta, ma iuris tantum, superabile dal contribuente con adeguata prova contraria, onere non assolto nel caso di specie.
La scelta del legislatore di adottare una presunzione rafforzata risponde a finalità di contrasto al gioco non autorizzato, giudicate pienamente ragionevoli. Il documento prodotto dall'appellante, recante le sole puntate effettuate dalla clientela, non può ritenersi sufficiente a ricostruire la base imponibile con il metodo “ricavi meno costi”. Esso, infatti, non fornisce informazioni attendibili sulla raccolta complessiva, sui margini di guadagno, sulle somme trattenute dal CTD e sui flussi finanziari effettivamente movimentati.
Come affermato da Cass., ord. n. 7673/2025, la presunzione legale di cui alla L. 190/2014 può essere superata solo mediante documentazione completa e rigorosa, idonea a rappresentare l'effettiva dimensione dell'attività, ciò che non ricorre nel caso di specie.
Pertanto, la produzione di meri prospetti delle giocate non consente in alcun modo di determinare l'imposta con il criterio analitico “costi–ricavi”, né di superare il metodo presuntivo applicato dall'Ufficio. L'Ufficio ha correttamente applicato tale criterio legale, stante la mancata produzione da parte del CTD della documentazione completa sulla raccolta effettiva delle giocate.
5. Irrilevanza delle eccezioni procedurali
5.1. Traduzione degli atti
Non sussiste alcun obbligo di traduzione in lingua straniera degli atti tributari diretti al contribuente operante in Italia. L'atto è stato regolarmente notificato.
5.2. Contraddittorio endoprocedimentale
La giurisprudenza consolidata ritiene non necessario il contraddittorio preventivo per tributi non armonizzati, quale l'imposta unica sulle scommesse.
5.3. Motivazione dell'avviso
L'avviso contiene gli elementi essenziali per comprendere la pretesa;
in ogni caso, la motivazione è integrata da quanto allegato nel giudizio.
6. Sulle sanzioni: inesistenza di obiettiva incertezza normativa
L'appellante invoca l'esimente dell'incertezza normativa. Tuttavia, per l'anno 2017, la SA ha già affermato che, dopo l'interpretazione autentica del 2010, la disciplina è chiara e non presenta margini di ambiguità tali da escludere la colpevolezza del contribuente.
Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza più recente sopra richiamata.
7. Conclusione
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi nella parte in cui riproduce il ricorso introduttivo;
per la parte ammissibile, l'appello è comunque manifestamente infondato, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità culminata nell'ordinanza Cass. n. 7673/2025; deve pertanto essere confermata la decisione di primo grado e l'avviso di accertamento impugnato.
L'appello va rigettato integralmente. L'andamento altalenante della giurisprudenza di merito negli anni precedenti ha determinato, per un apprezzabile arco temporale, un quadro interpretativo non perfettamente uniforme, con pronunce anche difformi tra diverse Corti territoriali in ordine alla natura dell'attività dei CTD, alla legittimità del metodo induttivo e alla rilevanza del rapporto con il bookmaker estero.
Tale oscillazione giurisprudenziale – pur definitivamente superata a seguito dei più recenti e costanti arresti della Suprema Corte, culminati nell'ordinanza n. 7673/2025 – ha oggettivamente contribuito a loro tempo a generare incertezza applicativa e pluralità di orientamenti, idonei a giustificare l'adozione, nel caso concreto, di una soluzione equitativa in punto di regolamentazione delle spese.
Tali elementi integrano quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che la giurisprudenza di legittimità richiede affinché possa trovare applicazione la compensazione ex art. 92 c.p.c., come più volte riconosciuto in controversie analoghe, proprio in ragione della complessità del quadro normativo e della progressiva evoluzione dell'orientamento della Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3911/2024 depositato il 03/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Viale Pier Luigi Nervi N. 270 04100
Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO170010552U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 926/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.R.L.S., propone appello avverso la sentenza n. 42/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, che ha rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento
MUO170010552U (imposta unica sulle scommesse – anno 2017), emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (ADM).
L'accertamento, calcolato in via induttiva, quantifica: imposta: € 18.760,39 interessi: € 3.721,24 sanzioni: € 22.512,47 per un totale di € 45.011,60.
2. Motivi di appello del contribuente
L'appellante – operante come CTD/CED per bookmaker estero (NOMINATIVO 1) privo di concessione Società_2 – chiede la riforma della sentenza sostenendo, in sintesi:
2.1. Erronea individuazione del soggetto passivo
Il CTD non sarebbe gestore delle scommesse ma mero intermediario/promotore.
Il contratto di gioco si conclude con il bookmaker estero, con server e gestione in LOCALITA' 1.
Mancano i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale dell'imposta unica in capo al CTD.
2.2. Violazioni procedurali
Eccessiva durata della verifica (2015–2020).
Mancata traduzione in lingua inglese degli atti diretti al bookmaker.
Assenza di contraddittorio effettivo e difetto di terzietà dell'Ufficio.
Difetto di motivazione dell'avviso.
2.3. Illegittimità della normativa applicata
L'art. 1, comma 66, L. 220/2010 sarebbe retroattivo, irragionevole e con finalità sanzionatoria.
Violazione dei principi UE su libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.
Disparità di trattamento tra:
CTD affiliati a bookmaker esteri ed agenzie affiliate a concessionari italiani (che non pagano l'imposta unica).
2.4. Critica al metodo induttivo
Il CTD non disponeva dei report in quanto nella disponibilità del bookmaker. Il metodo del triplo della media provinciale sarebbe irragionevole e discriminatorio.
2.5. Richieste finali
Annullamento dell'avviso.
In subordine: annullamento sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Sollevare questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla CGUE.
3. Controdeduzioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
ADM contesta integralmente l'appello sostenendo la piena legittimità dell'accertamento e della sentenza di primo grado.
3.1. Inammissibilità dell'appello
L'appello riproduce integralmente il ricorso introduttivo senza criticare puntualmente la sentenza.
Violazione dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992 (specificità dei motivi).
3.2. Sussistenza dei presupposti dell'imposta unica
La normativa (D.Lgs. 504/1998, L. 220/2010) assoggetta all'imposta chiunque, anche senza concessione, gestisca o raccolga scommesse in Italia.
Il CTD svolge attività di gestione/raccolta sul territorio, anche se per conto di bookmaker estero.
Giurisprudenza costante di SA e CGUE conferma la legittimità della tassazione di CTD e bookmaker esteri operanti in Italia.
3.3. Procedimento regolare
Notifica dell'accertamento entro i termini (29/12/2022). Nessun obbligo di traduzione degli atti fiscali in lingua straniera. Contraddittorio non obbligatorio per tributi non armonizzati. Motivazione dell'atto adeguata e comunque integrata dall'impugnazione.
3.4. Legittimità del metodo induttivo
La determinazione induttiva basata sul triplo della raccolta media provinciale è imposta dalla L. 190/2014 per i soggetti irregolari che non producono documentazione. Il contribuente non ha fornito i documenti richiesti.
3.5. Conformità al diritto UE
Sentenze CGUE (C-788/18, C-375/17, C-463/13) escludono discriminazioni: l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, indipendentemente dalla sede o dal possesso di concessione. Le restrizioni sono giustificate da obiettivi di ordine pubblico e controllo contro il gioco illegale.
3.6. Sanzioni
Nessuna “obiettiva incertezza normativa” per il 2017: l'interpretazione autentica del 2010 ha chiarito definitivamente l'ambito soggettivo dell'imposta.
3.7. Richiesta finale dell'Ufficio
Dichiarare inammissibile o infondato l'appello, confermare integralmente l'avviso di accertamento, con condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla soggettività passiva del CTD ai fini dell'imposta unica
L'appellante ribadisce di essere mero intermediario del bookmaker estero. La censura è infondata.
La Suprema Corte, con ordinanza Cass. n. 7673/2025, ha riaffermato che l'imposta unica sulle scommesse si applica a chiunque raccolga o gestisca scommesse sul territorio italiano, a prescindere dal possesso della concessione statale e dalla sede estera del bookmaker. Il presupposto impositivo è integrato dalla raccolta fisica e organizzata delle giocate in Italia, svolta tramite CTD, a nulla rilevando che i server o gli strumenti informatici siano collocati all'estero.
La Corte ha ritenuto pienamente legittima la tassazione dei centri di trasmissione dati operanti per conto di bookmaker esteri privi di concessione, atteso che la loro attività “integra gestione delle scommesse” e dunque li rende soggetti passivi dell'imposta.
La giurisprudenza conferma inoltre che anche la ricevitoria operante in Italia è soggetto passivo dell'imposta
(coobbligato), come già affermato nella sentenza di questa Corte (sent. n. 3045/2025).
L'attività svolta dalla società appellante rientra pienamente in tale quadro.
2. Infondati i motivi relativi alla presunta illegittimità costituzionale ed eurounitaria
La SA ha nuovamente sancito, nell'ordinanza n. 7673/2025, la conformità al diritto UE della normativa italiana sull'imposta unica, rilevando l'assenza di discriminazione tra operatori nazionali ed esteri, poiché l'imposta colpisce tutti coloro che raccolgono gioco sul territorio nazionale.
Analogo principio è stato espresso in altre decisioni (Cass. 20.8.2024, AGIMEG), che hanno escluso qualsiasi violazione del principio di libera prestazione dei servizi o disparità di trattamento.
La normativa interna (L. 220/2010; L. 190/2014) è dunque pienamente compatibile con i principi costituzionali e comunitari.
3. Sul metodo induttivo (triplo della media provinciale)
Il contribuente contesta il metodo induttivo fondato sul triplo della raccolta media provinciale. La SA, con la citata ordinanza n. 7673/2025, ha espressamente giudicato legittimo il metodo presuntivo imposto dalla legge per gli operatori irregolari che non abbiano aderito alla procedura di regolarizzazione. Tale meccanismo non costituisce una presunzione assoluta, ma iuris tantum, superabile dal contribuente con adeguata prova contraria, onere non assolto nel caso di specie.
La scelta del legislatore di adottare una presunzione rafforzata risponde a finalità di contrasto al gioco non autorizzato, giudicate pienamente ragionevoli. Il documento prodotto dall'appellante, recante le sole puntate effettuate dalla clientela, non può ritenersi sufficiente a ricostruire la base imponibile con il metodo “ricavi meno costi”. Esso, infatti, non fornisce informazioni attendibili sulla raccolta complessiva, sui margini di guadagno, sulle somme trattenute dal CTD e sui flussi finanziari effettivamente movimentati.
Come affermato da Cass., ord. n. 7673/2025, la presunzione legale di cui alla L. 190/2014 può essere superata solo mediante documentazione completa e rigorosa, idonea a rappresentare l'effettiva dimensione dell'attività, ciò che non ricorre nel caso di specie.
Pertanto, la produzione di meri prospetti delle giocate non consente in alcun modo di determinare l'imposta con il criterio analitico “costi–ricavi”, né di superare il metodo presuntivo applicato dall'Ufficio. L'Ufficio ha correttamente applicato tale criterio legale, stante la mancata produzione da parte del CTD della documentazione completa sulla raccolta effettiva delle giocate.
5. Irrilevanza delle eccezioni procedurali
5.1. Traduzione degli atti
Non sussiste alcun obbligo di traduzione in lingua straniera degli atti tributari diretti al contribuente operante in Italia. L'atto è stato regolarmente notificato.
5.2. Contraddittorio endoprocedimentale
La giurisprudenza consolidata ritiene non necessario il contraddittorio preventivo per tributi non armonizzati, quale l'imposta unica sulle scommesse.
5.3. Motivazione dell'avviso
L'avviso contiene gli elementi essenziali per comprendere la pretesa;
in ogni caso, la motivazione è integrata da quanto allegato nel giudizio.
6. Sulle sanzioni: inesistenza di obiettiva incertezza normativa
L'appellante invoca l'esimente dell'incertezza normativa. Tuttavia, per l'anno 2017, la SA ha già affermato che, dopo l'interpretazione autentica del 2010, la disciplina è chiara e non presenta margini di ambiguità tali da escludere la colpevolezza del contribuente.
Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza più recente sopra richiamata.
7. Conclusione
Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi nella parte in cui riproduce il ricorso introduttivo;
per la parte ammissibile, l'appello è comunque manifestamente infondato, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità culminata nell'ordinanza Cass. n. 7673/2025; deve pertanto essere confermata la decisione di primo grado e l'avviso di accertamento impugnato.
L'appello va rigettato integralmente. L'andamento altalenante della giurisprudenza di merito negli anni precedenti ha determinato, per un apprezzabile arco temporale, un quadro interpretativo non perfettamente uniforme, con pronunce anche difformi tra diverse Corti territoriali in ordine alla natura dell'attività dei CTD, alla legittimità del metodo induttivo e alla rilevanza del rapporto con il bookmaker estero.
Tale oscillazione giurisprudenziale – pur definitivamente superata a seguito dei più recenti e costanti arresti della Suprema Corte, culminati nell'ordinanza n. 7673/2025 – ha oggettivamente contribuito a loro tempo a generare incertezza applicativa e pluralità di orientamenti, idonei a giustificare l'adozione, nel caso concreto, di una soluzione equitativa in punto di regolamentazione delle spese.
Tali elementi integrano quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che la giurisprudenza di legittimità richiede affinché possa trovare applicazione la compensazione ex art. 92 c.p.c., come più volte riconosciuto in controversie analoghe, proprio in ragione della complessità del quadro normativo e della progressiva evoluzione dell'orientamento della Corte.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese compensate.