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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 15/01/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 615/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5492/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIMBORSO-COMPEN n. 07128202400006284000 DI LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120020079816548000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120020225494071000 DOGANE-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120050030661646000 DOGANE-ALTRO 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120050076916917000 DOGANE-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120095921538000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120127490586000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210085934785000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato il 22/3/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle entrate -OS l'atto nr. 0712820240000628400, avente ad oggetto rimborso con proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/1973, notificato il 07/02/2025.
Il ricorrente ha esposto che l'agente della riscossione, nell'informarlo di aver svolto i controlli previsti dall'art. 28 ter d.P.R. 602 del 1973 a seguito della sua richiesta di rimborso, ha esposto che risultavano a suo carico le seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 07120020079816548000, asseritamente notificata il 26/08/2002, per IVA anno 1994 di € 14.979,71, oltre interessi e spese, pari a totali € 33.297,21; 2) n.
07120020225494071000, asseritamente notificata il 28/01/2003, per Dogane anno 1999 di € 34,98, oltre interessi e spese, pari a totali € 79,59; 3) n. 07120050030661646000, asseritamente notificata il 18/05/2005, per Dogane anno 1997 di € 77,43, oltre interessi e spese, pari a totali € 159,92; 4) n. 07120050076916917000, asseritamente notificata il 07/05/2005, per Dogane anno 1999 di € 19,88, oltre interessi e spese, pari a totali
€ 44,95; 5) n. 07120120095921538000, asseritamente notificata il 30/04/2012, per Tassa Rifiuti Solidi Urbani anno 2010 di € 243,00, oltre interessi e spese, pari a totali € 283,88; 6) n. 07120120127490586000, asseritamente notificata il 23/11/2012, per Tassa Rifiuti Solidi Urbani anno 2011 di € 255,00, oltre interessi e spese, pari a totali € 297,61; 7) n. 07120210085934785000, asseritamente notificata il 31/01/2023, per
Raccolta Rifiuti anno 2012 di € 341,00, oltre interessi e spese, pari a totali € 382,99.
Con l'atto impugnato l'agente ha proposto al Ricorrente_1 la compensazione del credito di rimborso con i debiti delle cartelle.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
I.- Omessa/irregolare notifica delle cartelle presupposte impugnate.
Le cartelle di pagamento impugnate, indicate in epigrafe, non sono mai state (regolarmente) notificate.
II.- Decadenza dal diritto alla riscossione.
In disparte quanto sopra, dall'esame delle scarne informazioni contenute nell'atto impugnato, emerge evidente come i presunti crediti in esso richiamati non sono più riscuotibili in via definitiva, stante la maturata decadenza dal diritto alla riscossione.
III.- Intervenuta prescrizione dei crediti riportati negli atti impugnati.
Infine, si eccepisce la intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle impugnate.
Al riguardo, in virtù dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota pronuncia nr. 93327/2016, ormai consolidato, non può̀ trovare applicazione la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché́ i carichi iscritti a ruolo non discendono da una sentenza di “condanna” passata in giudicato. Perciò̀, trova applicazione il termine di prescrizione sostanziale previsto per i singoli crediti sottesi agli atti impugnati.
III.a.- Prescrizione quinquennale dei tributi erariali: IRPEF – IRES – IVA – RITENUTE.
III.b.- Prescrizione quinquennale dei tributi locali.
III.c.- Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
IV.- Illegittimità della proposta di compensazione.
Da tutto quanto sopra, ne discende la illegittimità dell'atto di compensazione impugnato che, pertanto, dovrà essere eventualmente riformulato tendo conto delle sole somme che effettivamente dovessero risultare dovute all'esito del presente contenzioso, rimborsando l'eccedenza al contribuente.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - OS, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è in parte fondato.
4. L'Agenzia delle entrate - OS ha documentato la notificazione di sei delle otto cartelle di pagamento poste a base della proposta di compensazione impugnata.
Risultano, in particolare, correttamente notificate le cartelle 1) n. 07120020079816548000 (alla moglie), n.
07120050030661646000 (alla moglie), n. 07120050076916917000 (al ricorrente personalmente), la n.
07120120095921538000 (al ricorrente di persona), la n. 07120120127490586000 (al ricorrente di persona), la n. 07120210085934785000 (a persona di famiglia).
Non è stata documentata la notificazione della cartella n. 07120020225494071000 e della cartella n.
07120040130730774000 (quest'ultima omessa nell'elenco riportato nel ricorso dal Ricorrente_1).
Senonché, le notificazioni risultano effettivamente avvenute nelle date indicate nella proposta di compensazione, e dunque in epoca compresa tra il 2002 (ciò vale per la prima, n. 07120020079816548000) ed il 2012 (ciò vale per la settima, n. 07120120127490586000), il che comporta che le relative pretese, in mancanza di atti interruttivi, devono considerarsi prescritte.
E così è per la prima e la seconda cartella (nn. 07120020079816548000 e 07120020225494071000).
Viceversa, per le restanti cinque cartelle (esclusa quindi l'ultima, che risulta notificata nel corso dell'anno
2023 ed è quindi per forza di cose sottratta a qualsiasi censura) deve prendersi atto della rituale notificazione ex art. 140 c.p.c. sia dell'intimazione di pagamento n. 07120159109577012000, avvenuta nel corso del
2015, che, e soprattutto, dell'intimazione di pagamento n. 07120219012373908000, avvenuta nel corso dell'anno 2022, e quindi idonea ad interrompere i termini di prescrizione e comunque a cristallizzare le pretese tributarie in mancanza di impugnazione da parte del Ricorrente_1.
Deve, sul punto, ricordarsi che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)” (Cass. 37259/2021).
Analogamente è a dirsi in caso di emissione, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, di intimazioni di pagamento regolarmente notificate alla parte ricorrente e da questa non impugnate, derivandone la conseguente preclusione per la medesima ricorrente della possibilità di far valere l'eventuale mancanza o invalidità delle notificazioni delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento da tali intimazioni presupposti e la prescrizione o la decadenza eventualmente maturate prima della notificazione di dette intimazioni (cfr. Cass. 20476/2025 e 6436/2025).
6. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso in parte e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto impugnato limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 07120020079816548000 e 07120020225494071000; rigetta il ricorso nel resto;
compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 12/1/2026.
Il Presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente e Relatore
GRASSO BARBARA MODESTA, Giudice
TRIASSI LAURA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5492/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIMBORSO-COMPEN n. 07128202400006284000 DI LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120020079816548000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120020225494071000 DOGANE-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120050030661646000 DOGANE-ALTRO 1997
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120050076916917000 DOGANE-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120095921538000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120127490586000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210085934785000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato e depositato il 22/3/2025, Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle entrate -OS l'atto nr. 0712820240000628400, avente ad oggetto rimborso con proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/1973, notificato il 07/02/2025.
Il ricorrente ha esposto che l'agente della riscossione, nell'informarlo di aver svolto i controlli previsti dall'art. 28 ter d.P.R. 602 del 1973 a seguito della sua richiesta di rimborso, ha esposto che risultavano a suo carico le seguenti cartelle di pagamento: 1) n. 07120020079816548000, asseritamente notificata il 26/08/2002, per IVA anno 1994 di € 14.979,71, oltre interessi e spese, pari a totali € 33.297,21; 2) n.
07120020225494071000, asseritamente notificata il 28/01/2003, per Dogane anno 1999 di € 34,98, oltre interessi e spese, pari a totali € 79,59; 3) n. 07120050030661646000, asseritamente notificata il 18/05/2005, per Dogane anno 1997 di € 77,43, oltre interessi e spese, pari a totali € 159,92; 4) n. 07120050076916917000, asseritamente notificata il 07/05/2005, per Dogane anno 1999 di € 19,88, oltre interessi e spese, pari a totali
€ 44,95; 5) n. 07120120095921538000, asseritamente notificata il 30/04/2012, per Tassa Rifiuti Solidi Urbani anno 2010 di € 243,00, oltre interessi e spese, pari a totali € 283,88; 6) n. 07120120127490586000, asseritamente notificata il 23/11/2012, per Tassa Rifiuti Solidi Urbani anno 2011 di € 255,00, oltre interessi e spese, pari a totali € 297,61; 7) n. 07120210085934785000, asseritamente notificata il 31/01/2023, per
Raccolta Rifiuti anno 2012 di € 341,00, oltre interessi e spese, pari a totali € 382,99.
Con l'atto impugnato l'agente ha proposto al Ricorrente_1 la compensazione del credito di rimborso con i debiti delle cartelle.
Il ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
I.- Omessa/irregolare notifica delle cartelle presupposte impugnate.
Le cartelle di pagamento impugnate, indicate in epigrafe, non sono mai state (regolarmente) notificate.
II.- Decadenza dal diritto alla riscossione.
In disparte quanto sopra, dall'esame delle scarne informazioni contenute nell'atto impugnato, emerge evidente come i presunti crediti in esso richiamati non sono più riscuotibili in via definitiva, stante la maturata decadenza dal diritto alla riscossione.
III.- Intervenuta prescrizione dei crediti riportati negli atti impugnati.
Infine, si eccepisce la intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle impugnate.
Al riguardo, in virtù dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota pronuncia nr. 93327/2016, ormai consolidato, non può̀ trovare applicazione la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché́ i carichi iscritti a ruolo non discendono da una sentenza di “condanna” passata in giudicato. Perciò̀, trova applicazione il termine di prescrizione sostanziale previsto per i singoli crediti sottesi agli atti impugnati.
III.a.- Prescrizione quinquennale dei tributi erariali: IRPEF – IRES – IVA – RITENUTE.
III.b.- Prescrizione quinquennale dei tributi locali.
III.c.- Prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
IV.- Illegittimità della proposta di compensazione.
Da tutto quanto sopra, ne discende la illegittimità dell'atto di compensazione impugnato che, pertanto, dovrà essere eventualmente riformulato tendo conto delle sole somme che effettivamente dovessero risultare dovute all'esito del presente contenzioso, rimborsando l'eccedenza al contribuente.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - OS, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è in parte fondato.
4. L'Agenzia delle entrate - OS ha documentato la notificazione di sei delle otto cartelle di pagamento poste a base della proposta di compensazione impugnata.
Risultano, in particolare, correttamente notificate le cartelle 1) n. 07120020079816548000 (alla moglie), n.
07120050030661646000 (alla moglie), n. 07120050076916917000 (al ricorrente personalmente), la n.
07120120095921538000 (al ricorrente di persona), la n. 07120120127490586000 (al ricorrente di persona), la n. 07120210085934785000 (a persona di famiglia).
Non è stata documentata la notificazione della cartella n. 07120020225494071000 e della cartella n.
07120040130730774000 (quest'ultima omessa nell'elenco riportato nel ricorso dal Ricorrente_1).
Senonché, le notificazioni risultano effettivamente avvenute nelle date indicate nella proposta di compensazione, e dunque in epoca compresa tra il 2002 (ciò vale per la prima, n. 07120020079816548000) ed il 2012 (ciò vale per la settima, n. 07120120127490586000), il che comporta che le relative pretese, in mancanza di atti interruttivi, devono considerarsi prescritte.
E così è per la prima e la seconda cartella (nn. 07120020079816548000 e 07120020225494071000).
Viceversa, per le restanti cinque cartelle (esclusa quindi l'ultima, che risulta notificata nel corso dell'anno
2023 ed è quindi per forza di cose sottratta a qualsiasi censura) deve prendersi atto della rituale notificazione ex art. 140 c.p.c. sia dell'intimazione di pagamento n. 07120159109577012000, avvenuta nel corso del
2015, che, e soprattutto, dell'intimazione di pagamento n. 07120219012373908000, avvenuta nel corso dell'anno 2022, e quindi idonea ad interrompere i termini di prescrizione e comunque a cristallizzare le pretese tributarie in mancanza di impugnazione da parte del Ricorrente_1.
Deve, sul punto, ricordarsi che “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. (In applicazione di tali principi, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il contribuente, avendo impugnato un preavviso di fermo, preceduto da una non impugnata cartella di pagamento della quale era stata accertata la regolare notificazione, aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla legge n. 53 del 1983, circa la prescrizione triennale della tassa automobilistica, deducendo che tale prescrizione era maturata ancor prima della notificazione della cartella di pagamento)” (Cass. 37259/2021).
Analogamente è a dirsi in caso di emissione, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, di intimazioni di pagamento regolarmente notificate alla parte ricorrente e da questa non impugnate, derivandone la conseguente preclusione per la medesima ricorrente della possibilità di far valere l'eventuale mancanza o invalidità delle notificazioni delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento da tali intimazioni presupposti e la prescrizione o la decadenza eventualmente maturate prima della notificazione di dette intimazioni (cfr. Cass. 20476/2025 e 6436/2025).
6. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso in parte e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto impugnato limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 07120020079816548000 e 07120020225494071000; rigetta il ricorso nel resto;
compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 12/1/2026.
Il Presidente estensore - dott. Michelangelo Petruzziello