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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AB GA, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1308/2020 depositato il 19/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2019 00301124 63 005 ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alla cmc
Resistente/Appellato: si riporta alla cmc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 043 2019 00301124 63 005 per le imposte relative all'anno 1978, 1979, 1980, quale erede di Nominativo_1, eccependo la decadenza dei termini per la notifica della cartella di pagamento ex art 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e segg., la prescrizione delle somme richieste nella cartella di pagamento de quo;
in subordine, l'illegittimità della sanzione e/o oneri agli eredi ex Art. 8, D.Lgs.
472/1997.
Si costituiva l'agenzia delle entrate per la riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
va premesso che, con nota del 21.10.2025, parte ricorrente ha dedotto che la cartella di pagamento veniva notificata anche agli altri coobbligati ed in particolare in data 29/11/2021 al coobbligato Nominativo_2
nonché socio della predetta società; il coobbligato Nominativo_2 provvedeva a pagare - per intero - detta cartella di pagamento, nei termini indicati nella predetta cartella e precisamente in data
27/01/2022.
Ne consegue che non ha più interesse al ricorso.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
ET LA
Il PresidenteAntonio D'Alessio
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AB GA, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1308/2020 depositato il 19/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2019 00301124 63 005 ILOR
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta alla cmc
Resistente/Appellato: si riporta alla cmc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 043 2019 00301124 63 005 per le imposte relative all'anno 1978, 1979, 1980, quale erede di Nominativo_1, eccependo la decadenza dei termini per la notifica della cartella di pagamento ex art 25, comma 1, lett. c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e segg., la prescrizione delle somme richieste nella cartella di pagamento de quo;
in subordine, l'illegittimità della sanzione e/o oneri agli eredi ex Art. 8, D.Lgs.
472/1997.
Si costituiva l'agenzia delle entrate per la riscossione, che chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
va premesso che, con nota del 21.10.2025, parte ricorrente ha dedotto che la cartella di pagamento veniva notificata anche agli altri coobbligati ed in particolare in data 29/11/2021 al coobbligato Nominativo_2
nonché socio della predetta società; il coobbligato Nominativo_2 provvedeva a pagare - per intero - detta cartella di pagamento, nei termini indicati nella predetta cartella e precisamente in data
27/01/2022.
Ne consegue che non ha più interesse al ricorso.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
così deciso in Foggia il 14.11.2025
Il Giudice rel.
ET LA
Il PresidenteAntonio D'Alessio