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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 204/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 04/03/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
rilevato che parte rappellante, dopo aver precisato le proprie conclusioni, ha chiesto di porre la causa in decisione
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza
Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 204 /2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. LI CALZI Parte_1
CALOGERO)
Parte appellante
E
Controparte_1
Parte appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1115/2023 del Giudice di Pace di Agrigento
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 4.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio la interponendo appello avverso la sentenza n. 1115/2023 resa in Controparte_1 data 01/12/2023 dal Giudice di Pace di , che aveva respinto l'opposizione al verbale di CP_1 contestazione n. PTR 2731000820 del 04/08/2023 elevato dalla Polizia stradale di , per CP_1 violazione dell'art 142/9-11 Cds, da esso proposta in prime cure. A sostegno del gravame, deduceva che la predetta pronuncia era errata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto
2 provato il funzionamento del dispositivo automatico che aveva rilevato il superamento del limite di velocità sulla base dell'attestazione dei verbalizzanti contenuta nel verbale di accertamento e del certificato di taratura prodotto in prime cure dall'amministrazione, sebbene lo stesso si riferisse a un altro apparecchio.
Nessuno si costituiva per parte appellata sebbene ritualmente evocata in giudizio.
Così brevemente delineata la res litigiosa, va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte appellata.
Nel merito, l'appello è fondato.
La Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 07/05/2024,n.12314), con una serie di decisioni, ha affermato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del
D.Lgs. N. 285 del 1992 (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata (Cass. civ., Sez. II Sent.
06/03/2023 n. 6579; Conforme Cass. Civ. Sez. VI - 2 - Ord.; 17/03/2022 n. 8694). Né è sufficiente il superamento del collaudo da parte delle apparecchiature di misurazione della velocità, nonché
l'esito positivo delle verifiche di funzionalità effettuate sullo stesso poiché detti controlli non hanno la stessa finalità della taratura, di talché ove quest'ultima risulti comunque omessa o non periodicamente effettuata la sanzione ex art. 142 del D.Lgs.... N. 285 del 1992 deve ritenersi illegittima (Cass. Civ. Sez. II, 30/10/2023 n. 30126).
Ebbene, la sentenza impugnata non si è conformata ai citati principi di diritto perché, a fronte di precise allegazioni sul malfunzionamento del dispositivo rilevatore della velocità, ha affermato che era onere dell'opponente provare il difetto di costruzione, installazione o funzionalità, senza fornire la prova dell'avvenuta taratura nell'anno anteriore alle accertate violazioni.
La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 113 del 2015, ha evidenziato la stretta correlazione che intercorre tra la previsione del D.Lgs... n.285 del 1992, art. 45 ed il successivo
3 art. 142, che attribuisce alle risultanze delle rilevazioni della velocità tramite apparecchiature elettroniche il valore di piena prova delle violazioni.
Tale ultima disposizione realizza, invero, un corretto bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale assicurata anche dall'accertamento delle violazioni e dall'irrogazione delle sanzioni, e le situazioni soggettive dei soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione, sono, di norma, gravati della prova del cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tale onere probatorio trova, tuttavia, fondamento nella presunzione fondata sull'affidabilità del mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggetto sanzionato. Di conseguenza, le rilevazioni della velocità mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento e quindi anche la taratura ed il controllo periodico.
Nel caso di specie, a fronte di contestazioni specifiche in ordine al cattivo funzionamento del mezzo, il Tribunale ha onerato l'opponente della relativa prova senza verificare la corretta installazione e funzionalità dell'apparecchio e senza verificare se il certificato di taratura prodotto si riferisse all'anno antecedente alle contestate violazioni.
Nel verbale di accertamento si legge che l'infrazione veniva accertata mediante strumentazione telelaser Trucam prodotto da laser Tecnology Inc. matricola TC007973, regolarmente tarato con certificato nr. N. LAT249_20221011_30 del 11.10.2022.
Tuttavia, la ha prodotto il certificato LAT 249_20210913_14 con data di emissione CP_1
28/09/2021, relativo al dispositivo modello Telelaser Trucam HD matricola TC 007983, e non il certificato menzionato nel verbale.
L'appello deve, pertanto, essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base di un valore ricompreso tra i minimi e medi tariffari di cui al dm 55/2014 alla luce della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte appellata, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n. PTR 2731000820 del
04/08/2023 elevato dalla Polizia stradale di;
CP_1
4 condanna parte appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 280,00, di cui € 220,00 per compenso di avvocato e € 80,00 per spese, oltre accessori di legge, e per il secondo grado in
€ 381,50, di cui € 280,00 per compenso di avvocato e € 101,50 per spese, oltre accessori di legge, in entrambi i casi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 4.3.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 04/03/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
rilevato che parte rappellante, dopo aver precisato le proprie conclusioni, ha chiesto di porre la causa in decisione
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza
Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 204 /2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. LI CALZI Parte_1
CALOGERO)
Parte appellante
E
Controparte_1
Parte appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1115/2023 del Giudice di Pace di Agrigento
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 4.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio la interponendo appello avverso la sentenza n. 1115/2023 resa in Controparte_1 data 01/12/2023 dal Giudice di Pace di , che aveva respinto l'opposizione al verbale di CP_1 contestazione n. PTR 2731000820 del 04/08/2023 elevato dalla Polizia stradale di , per CP_1 violazione dell'art 142/9-11 Cds, da esso proposta in prime cure. A sostegno del gravame, deduceva che la predetta pronuncia era errata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto
2 provato il funzionamento del dispositivo automatico che aveva rilevato il superamento del limite di velocità sulla base dell'attestazione dei verbalizzanti contenuta nel verbale di accertamento e del certificato di taratura prodotto in prime cure dall'amministrazione, sebbene lo stesso si riferisse a un altro apparecchio.
Nessuno si costituiva per parte appellata sebbene ritualmente evocata in giudizio.
Così brevemente delineata la res litigiosa, va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte appellata.
Nel merito, l'appello è fondato.
La Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 07/05/2024,n.12314), con una serie di decisioni, ha affermato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del
D.Lgs. N. 285 del 1992 (Corte Cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata (Cass. civ., Sez. II Sent.
06/03/2023 n. 6579; Conforme Cass. Civ. Sez. VI - 2 - Ord.; 17/03/2022 n. 8694). Né è sufficiente il superamento del collaudo da parte delle apparecchiature di misurazione della velocità, nonché
l'esito positivo delle verifiche di funzionalità effettuate sullo stesso poiché detti controlli non hanno la stessa finalità della taratura, di talché ove quest'ultima risulti comunque omessa o non periodicamente effettuata la sanzione ex art. 142 del D.Lgs.... N. 285 del 1992 deve ritenersi illegittima (Cass. Civ. Sez. II, 30/10/2023 n. 30126).
Ebbene, la sentenza impugnata non si è conformata ai citati principi di diritto perché, a fronte di precise allegazioni sul malfunzionamento del dispositivo rilevatore della velocità, ha affermato che era onere dell'opponente provare il difetto di costruzione, installazione o funzionalità, senza fornire la prova dell'avvenuta taratura nell'anno anteriore alle accertate violazioni.
La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 113 del 2015, ha evidenziato la stretta correlazione che intercorre tra la previsione del D.Lgs... n.285 del 1992, art. 45 ed il successivo
3 art. 142, che attribuisce alle risultanze delle rilevazioni della velocità tramite apparecchiature elettroniche il valore di piena prova delle violazioni.
Tale ultima disposizione realizza, invero, un corretto bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale assicurata anche dall'accertamento delle violazioni e dall'irrogazione delle sanzioni, e le situazioni soggettive dei soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione, sono, di norma, gravati della prova del cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tale onere probatorio trova, tuttavia, fondamento nella presunzione fondata sull'affidabilità del mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggetto sanzionato. Di conseguenza, le rilevazioni della velocità mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento e quindi anche la taratura ed il controllo periodico.
Nel caso di specie, a fronte di contestazioni specifiche in ordine al cattivo funzionamento del mezzo, il Tribunale ha onerato l'opponente della relativa prova senza verificare la corretta installazione e funzionalità dell'apparecchio e senza verificare se il certificato di taratura prodotto si riferisse all'anno antecedente alle contestate violazioni.
Nel verbale di accertamento si legge che l'infrazione veniva accertata mediante strumentazione telelaser Trucam prodotto da laser Tecnology Inc. matricola TC007973, regolarmente tarato con certificato nr. N. LAT249_20221011_30 del 11.10.2022.
Tuttavia, la ha prodotto il certificato LAT 249_20210913_14 con data di emissione CP_1
28/09/2021, relativo al dispositivo modello Telelaser Trucam HD matricola TC 007983, e non il certificato menzionato nel verbale.
L'appello deve, pertanto, essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base di un valore ricompreso tra i minimi e medi tariffari di cui al dm 55/2014 alla luce della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte appellata, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n. PTR 2731000820 del
04/08/2023 elevato dalla Polizia stradale di;
CP_1
4 condanna parte appellata al rimborso in favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, per il primo grado, in euro 280,00, di cui € 220,00 per compenso di avvocato e € 80,00 per spese, oltre accessori di legge, e per il secondo grado in
€ 381,50, di cui € 280,00 per compenso di avvocato e € 101,50 per spese, oltre accessori di legge, in entrambi i casi da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 4.3.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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