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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa ON AN Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1392/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/11/2025, vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._2 Parte_3
, (c.f.: C.F._3 Parte_4
, (c.f.: C.F._4 Parte_5
), (c.f.: C.F._5 Parte_6
), (c.f.: C.F._6 Parte_7
, (c.f.: C.F._7 Parte_8
), (c.f.: C.F._8 Parte_9
), (c.f.: C.F._9 Parte_10
1 ), C.F._10
), C.F._11
), C.F._12
, C.F._13
), C.F._14
), C.F._15
), C.F._16
, C.F._17
), C.F._18
, C.F._19
, C.F._20
), C.F._21
), C.F._22
), C.F._23 Pt_24
(c.f: Parte_25 C.F._25
, C.F._26
), C.F._27
), C.F._28
, C.F._29
, C.F._30
), C.F._31 Pt_32
(c.f.: Parte_33
(c.f.: Parte_34
(c.f.:
[...] C.F._35
, C.F._36
), C.F._37
, C.F._38
), C.F._39
), C.F._40
), C.F._41
, C.F._42
e C.F._43
(c.f.: Parte_11
(c.f.: Parte_12
(c.f.: Parte_13
(c.f.: Parte_14
(c.f.: Parte_15
(c.f.: Parte_16
(c.f.: Parte_17
(c.f.: Parte_18
(c.f.: Parte_19
(c.f.: Parte_20
(c.f.: Parte_21
(c.f.: Parte_22
(c.f.: Parte_23
(c.f. , C.F._24
), (c.f.: Parte_26
(c.f.: Parte_27
(c.f.: Parte_28
(c.f.: Parte_29
(c.f.: Parte_30
(c.f.: Parte_31
(c.f.: ), C.F._32
, C.F._33 [...]
), C.F._34 Pt_35
), (c.f.: Parte_36
(c.f.: Parte_37
(c.f.: Parte_38
(c.f.: Parte_39
(c.f.: Parte_40
(c.f.: Parte_41
(c.f.: Parte_42
(c.f.: Parte_43
(c.f.: Parte_44
2 ), (c.f.: C.F._44 Parte_45
), (c.f.: C.F._45 Parte_46
, (c.f.: C.F._46 Parte_47
, (c.f.: C.F._47 Parte_48
, (c.f.: C.F._48 Parte_49
, (c.f.: C.F._49 Parte_50
), (c.f.: C.F._50 Parte_51
, (c.f.: C.F._51 Parte_52
), (c.f.: C.F._52 Parte_53
), (c.f: C.F._53 Parte_54
), (c.f.: C.F._54 Parte_55
, (c.f.: C.F._55 Parte_56
, (c.f.: C.F._56 Parte_57
), (c.f.: C.F._57 Parte_58
), (c.f.: C.F._58 Parte_59
, (c.f. C.F._59 Parte_60
, (c.f.: C.F._60 Parte_61
), (c.f.: C.F._61 Parte_62
), (c.f.: C.F._62 Parte_63
, (c.f.: C.F._63 Parte_64
, (c.f.: C.F._64 Parte_65
), (c.f.: C.F._65 Parte_66
), (c.f.: C.F._66 Parte_67
), (c.f.: C.F._67 Parte_68
, (c.f.: C.F._68 Parte_69
), (c.f.: C.F._69 Parte_70
), (c.f.: C.F._70 Parte_71
), (c.f.: C.F._71 Parte_72
e (c.f.: C.F._72 Parte_73
C.F._73
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Nizza n. 59, presso lo studio dell'Avv. Prof. Amos Andreoni (c.f.:
3 e dell'avv. Pasquale Freddino (c.f.: C.F._74
) che, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._75 li assistono e difendono giusta delega in calce al ricorso di primo grado (Tribunale di Roma, sez. Lavoro, R.g. n.
21161/20). (P.E.C. ; Email_1
Email_2
appellanti
E
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC:
, presso i cui uffici è domiciliato in Email_3
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 appellato
E
Controparte_2
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente
e legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
AN NA (c.f. P.e.c. CodiceFiscale_76
t) con la quale è Email_4 elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana dell' sita CP_2 in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale rilasciata con atto per Notaio Rep. n. 37875 Racc. n. Persona_1
7313 del 22.03.2024 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
10214/2021 pubblicata il 2/12/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
4 “1. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a due giorni di ferie per ogni anno di servizio successivo al terzo, ivi computando il periodo pre- ruolo, in conseguenza della ricostruzione di carriera effettuata sulla base delle sentenze n.ri 5383/17 e 5384/17 della Corte di Appello di
Roma e n.ri sentenza n. 10403/14, 10744/16 e 4571/18 del Tribunale di Roma;
2. conseguentemente condannare l' resistente al pagamento CP_1 delle relative indennità per ferie non godute per tutti i ricorrenti o almeno per le dott.sse e , oggi in Parte_20 Parte_36 quiescenza;
3. in subordine, dichiarare il diritto dei ricorrenti al corrispondente godimento in via supplementare di due giorni per ogni anno di servizio successivo al terzo, ivi computando il periodo pre-ruolo;
4. condannare il resistente al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti sulle somme predette;
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.”.
Per l'appellato : CP_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o con qualsivoglia altra statuizione respingere
l'avverso ricorso in appello.
Con vittoria di spese e compensi”.
Per l'appellato : CP_2
“si costituisce nel giudizio di appello in qualità di litisconsorte necessario e ribadisce l'eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali relativi a periodi antecedenti al quinquennio dalla notifica del ricorso.
5 In ogni caso, per quanto di sua spettanza, l' darà seguito alla CP_2 decisione della Spett.le Corte di Appello.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 22.7.2020, gli odierni appellanti hanno dedotto:
- di essere stati assunti dall' con contratti Controparte_1
a tempo determinato;
- di essere stati successivamente assunti con contratti a tempo indeterminato;
- di non aver avuto il riconoscimento del computo dell'anzianità pre- ruolo maturata;
- di aver adito a tal fine l'Autorità Giudiziaria ottenendo il riconoscimento di tale diritto, cui ha fatto seguito ad opera di la CP_1 ricostruzione della carriera a fini sia giuridici sia economici;
- di non aver ottenuto né l'accreditamento né la monetizzazione del plus di ferie cui avevano diritto dopo tre anni di servizio alla luce del
CCNL di riferimento.
I ricorrenti hanno quindi chiesto di riconoscere loro la spettanza di due giorni ulteriori di ferie a partire dal compimento del terzo anno di servizio, facendo riferimento a 32 giorni di ferie in luogo dei 30 giorni di ferie attribuiti ai neoassunti.
Si è costituito l' , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e chiedendo, nel merito, il rigetto di ogni domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto, sostenendo che i ricorrenti lavorassero su cinque giorni a settimana e che, pertanto, in ragione delle disposizioni della contrattazione collettiva non avrebbero in nessun caso potuto ottenere
6 32 giorni di ferie;
ciò in quanto ai lavoratori le cui prestazioni lavorative sono articolate su cinque giorni lavorativi, sono riconosciuti 26 giorni di ferie se neoassunti, 28 a partire dal terzo anno di lavoro.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in CP_2 relazione alla domanda avanzata dai ricorrenti di condanna dell' al CP_1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si è costituito l' previdenziale eccependo, preliminarmente la prescrizione dei CP_3 contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio e dichiarandosi disponibile, nel merito, a dare seguito alla decisione del Tribunale, ottemperando agli obblighi di propria spettanza.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale ha così statuito:
“rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.500,00 nei confronti dell' ed in complessivi euro 1.200,00 nei confronti dell' il CP_1 CP_2 tutto oltre oneri di legge.”
Con ricorso depositato in data 30.5.2022, gli appellanti in epigrafe hanno proposto gravame assumendo la violazione, in riferimento alla decorrenza del plus di ferie, dell'art. 6 del CCNL del 21.02.2002 in combinato disposto con la Clausola 4 dell'Accordo annesso alla
Direttiva 1999/70/CE.
Lamentano, in particolare, gli appellanti che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ricondurre l'oggetto del contendere al numero dei giorni ferie spettanti (26 o 28) a ciascun lavoratore, essendosi i ricorrenti limitati, con il ricorso introduttivo di primo grado, a richiedere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione di 2 giorni supplementari di ferie con decorrenza dal quarto anno della prestazione a tempo indeterminato, mentre l' aveva riconosciuto il plus di ferie CP_1 solo a partire dall'immissione in ruolo. Dunque, non poteva ritenersi sussistere alcun difetto di allegazione avendo il giudicante a disposizione tutti gli elementi per poter valutare il comportamento illegittimo dell'amministrazione.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova, preliminarmente, richiamare le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro del 21.2.2002 in materia di giorni di ferie spettanti ai lavoratori, il quale all'art. 6 così dispone:
Art.
6 - Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività soppresse
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di servizio.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neoassunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Gli appellanti, nel ricorso introduttivo innanzi al Tribunale, espressamente hanno richiesto il riconoscimento di due giorni aggiuntivi di ferie, in ciò richiamando i commi 3 e 4 dell'art.6 del CCNL
e facendo riferimento alla spettanza di 32 giorni di ferie.
3. È parte resistente, nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., ad aver allegato che i ricorrenti avessero un orario lavorativo distribuito
8 su cinque giorni lavorativi, con conseguente spettanza di 26 giorni di ferie in qualità di neoassunti e di 28 giorni a partire dal compimento del terzo anno di lavoro;
ha allegato, inoltre, che gli stessi - poiché già godevano di 28 giorni di ferie – non avrebbero potuto aspirare ad altro incremento.
4. Il Giudice di prime cure ha pertanto ravvisato una divergenza tra le opposte allegazioni di cui agli atti introduttivi, evidenziando poi come alla luce dell'art. 2967 c.c. spetti alla parte che agisce allegare e provare i fatti che costituiscono fondamento del proprio diritto: parte resistente ha quindi preso posizione in ragione delle originarie allegazioni dei ricorrenti, cui non ha fatto seguito contestazione sull'attuale fruizione di 28 giorni di ferie da parte dei lavoratori.
5. Con il gravame gli odierni appellanti si limitano a richiedere nuovamente la spettanza di due giorni supplementari di ferie a decorrere dall'inizio del quarto anno della prestazione a tempo determinato, asserendo che la questione non atterrebbe – come erroneamente ritenuto dal Tribunale – la quantificazione delle stesse.
6. In realtà, appare chiaro come la pronuncia sulla spettanza dei due giorni in più di ferie non possa in alcun modo prescindere dell'accertamento dei giorni dovuti e dal raffronto con quelli effettivamente goduti: nel caso di specie alla luce delle allegazioni dell'ISTAT, non contestate in modo specifico dai lavoratori, il giudice di prime cure ha ritenuto provato il godimento da parte dei lavoratori di
28 giorni di ferie, pari a quanto spettante secondo la contrattazione collettiva.
7. Giova poi ricordare la natura di strumento di revisione critica del gravame, per cui l'appellante non può limitarsi a ribadire le proprie tesi, ma deve agire sulla motivazione della sentenza, cercando di incrinarne la coerenza logico-giuridica: ciò individuando i passaggi motivazionali della sentenza, mostrando dove e perché il giudice ha
9 errato nel valutare i fatti o nell'applicare la norma e offrendo una ricostruzione alternativa coerente, fondata su atti e prove.
8. Nel caso di specie, per ciò che riguarda il periodo successivo all'immissione in ruolo appare pacifico e non contestato che i lavoratori usufruiscono dei 28 giorni di ferie loro spettanti.
9. Per quanto concerne il periodo pregresso all'immissione in ruolo, genericamente indicato a decorrere dal compimento del terzo anno di anzianità, i ricorrenti – come correttamente evidenziato dal Tribunale
- non hanno mai allegato con il ricorso di primo grado di godere di un numero di giorni di ferie inferiore ai 28 spettanti, facendo piuttosto richiesta del riconoscimento di 32 giorni di ferie in luogo dei 30 di cui all'art. 6 co. 3; l'asserzione del primo giudice per cui gli stessi, diversamente, facevano riferimento ai 28 giorni in luogo dei 26 solo con le note autorizzate non è stata oggetto di specifica censura.
10. Tantomeno le parti con il ricorso in appello, hanno indicato elementi idonei ad inficiare la correttezza di tale ultimo rilievo, non potendosi condividere il rilievo in base al quale il giudice avrebbe errato nell'interpretare la domanda che non era rivolta alla quantificazione delle ferie di ciascun lavoratore, in quanto come ha precisato il
Tribunale, non venendo in considerazione non tanto la determinazione del numero di ferie, essendo svolta la considerazione del tribunale su diverso piano, ovvero che i ricorrenti non hanno allegato (se non tardivamente e in contrasto con quanto indicato nel ricorso introduttivo) di godere di un numero di giorni di ferie inferiore ai 28 che era il massimo ipotizzabile per i lavoratori che prestavano servizio su cinque giorni a settimana, come sostenuto dal e non Parte_74 contestato, con conseguente impossibilità di riconoscere un plus di ferie sull'ammontare massimo a ciascuno spettante.
11. L'appello deve essere pertanto respinto.
12. Rimane assorbita l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' CP_1
10 13. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
14. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti al rimborso delle spese del grado che liquida, per ciascuna per ciascuna delle parti appellate, in complessivi €
3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4.11.2025
Il Presidente Estensore
ON AN
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa ON AN Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1392/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 4/11/2025, vertente
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._2 Parte_3
, (c.f.: C.F._3 Parte_4
, (c.f.: C.F._4 Parte_5
), (c.f.: C.F._5 Parte_6
), (c.f.: C.F._6 Parte_7
, (c.f.: C.F._7 Parte_8
), (c.f.: C.F._8 Parte_9
), (c.f.: C.F._9 Parte_10
1 ), C.F._10
), C.F._11
), C.F._12
, C.F._13
), C.F._14
), C.F._15
), C.F._16
, C.F._17
), C.F._18
, C.F._19
, C.F._20
), C.F._21
), C.F._22
), C.F._23 Pt_24
(c.f: Parte_25 C.F._25
, C.F._26
), C.F._27
), C.F._28
, C.F._29
, C.F._30
), C.F._31 Pt_32
(c.f.: Parte_33
(c.f.: Parte_34
(c.f.:
[...] C.F._35
, C.F._36
), C.F._37
, C.F._38
), C.F._39
), C.F._40
), C.F._41
, C.F._42
e C.F._43
(c.f.: Parte_11
(c.f.: Parte_12
(c.f.: Parte_13
(c.f.: Parte_14
(c.f.: Parte_15
(c.f.: Parte_16
(c.f.: Parte_17
(c.f.: Parte_18
(c.f.: Parte_19
(c.f.: Parte_20
(c.f.: Parte_21
(c.f.: Parte_22
(c.f.: Parte_23
(c.f. , C.F._24
), (c.f.: Parte_26
(c.f.: Parte_27
(c.f.: Parte_28
(c.f.: Parte_29
(c.f.: Parte_30
(c.f.: Parte_31
(c.f.: ), C.F._32
, C.F._33 [...]
), C.F._34 Pt_35
), (c.f.: Parte_36
(c.f.: Parte_37
(c.f.: Parte_38
(c.f.: Parte_39
(c.f.: Parte_40
(c.f.: Parte_41
(c.f.: Parte_42
(c.f.: Parte_43
(c.f.: Parte_44
2 ), (c.f.: C.F._44 Parte_45
), (c.f.: C.F._45 Parte_46
, (c.f.: C.F._46 Parte_47
, (c.f.: C.F._47 Parte_48
, (c.f.: C.F._48 Parte_49
, (c.f.: C.F._49 Parte_50
), (c.f.: C.F._50 Parte_51
, (c.f.: C.F._51 Parte_52
), (c.f.: C.F._52 Parte_53
), (c.f: C.F._53 Parte_54
), (c.f.: C.F._54 Parte_55
, (c.f.: C.F._55 Parte_56
, (c.f.: C.F._56 Parte_57
), (c.f.: C.F._57 Parte_58
), (c.f.: C.F._58 Parte_59
, (c.f. C.F._59 Parte_60
, (c.f.: C.F._60 Parte_61
), (c.f.: C.F._61 Parte_62
), (c.f.: C.F._62 Parte_63
, (c.f.: C.F._63 Parte_64
, (c.f.: C.F._64 Parte_65
), (c.f.: C.F._65 Parte_66
), (c.f.: C.F._66 Parte_67
), (c.f.: C.F._67 Parte_68
, (c.f.: C.F._68 Parte_69
), (c.f.: C.F._69 Parte_70
), (c.f.: C.F._70 Parte_71
), (c.f.: C.F._71 Parte_72
e (c.f.: C.F._72 Parte_73
C.F._73
tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Nizza n. 59, presso lo studio dell'Avv. Prof. Amos Andreoni (c.f.:
3 e dell'avv. Pasquale Freddino (c.f.: C.F._74
) che, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._75 li assistono e difendono giusta delega in calce al ricorso di primo grado (Tribunale di Roma, sez. Lavoro, R.g. n.
21161/20). (P.E.C. ; Email_1
Email_2
appellanti
E
, rappresentato e difeso ex Controparte_1 ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (PEC:
, presso i cui uffici è domiciliato in Email_3
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 appellato
E
Controparte_2
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente
e legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
AN NA (c.f. P.e.c. CodiceFiscale_76
t) con la quale è Email_4 elettivamente dom.to presso l'Avvocatura Metropolitana dell' sita CP_2 in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale rilasciata con atto per Notaio Rep. n. 37875 Racc. n. Persona_1
7313 del 22.03.2024 appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
10214/2021 pubblicata il 2/12/2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
4 “1. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a due giorni di ferie per ogni anno di servizio successivo al terzo, ivi computando il periodo pre- ruolo, in conseguenza della ricostruzione di carriera effettuata sulla base delle sentenze n.ri 5383/17 e 5384/17 della Corte di Appello di
Roma e n.ri sentenza n. 10403/14, 10744/16 e 4571/18 del Tribunale di Roma;
2. conseguentemente condannare l' resistente al pagamento CP_1 delle relative indennità per ferie non godute per tutti i ricorrenti o almeno per le dott.sse e , oggi in Parte_20 Parte_36 quiescenza;
3. in subordine, dichiarare il diritto dei ricorrenti al corrispondente godimento in via supplementare di due giorni per ogni anno di servizio successivo al terzo, ivi computando il periodo pre-ruolo;
4. condannare il resistente al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti sulle somme predette;
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.”.
Per l'appellato : CP_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e/o con qualsivoglia altra statuizione respingere
l'avverso ricorso in appello.
Con vittoria di spese e compensi”.
Per l'appellato : CP_2
“si costituisce nel giudizio di appello in qualità di litisconsorte necessario e ribadisce l'eccezione di prescrizione dei contributi previdenziali relativi a periodi antecedenti al quinquennio dalla notifica del ricorso.
5 In ogni caso, per quanto di sua spettanza, l' darà seguito alla CP_2 decisione della Spett.le Corte di Appello.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. depositato in data 22.7.2020, gli odierni appellanti hanno dedotto:
- di essere stati assunti dall' con contratti Controparte_1
a tempo determinato;
- di essere stati successivamente assunti con contratti a tempo indeterminato;
- di non aver avuto il riconoscimento del computo dell'anzianità pre- ruolo maturata;
- di aver adito a tal fine l'Autorità Giudiziaria ottenendo il riconoscimento di tale diritto, cui ha fatto seguito ad opera di la CP_1 ricostruzione della carriera a fini sia giuridici sia economici;
- di non aver ottenuto né l'accreditamento né la monetizzazione del plus di ferie cui avevano diritto dopo tre anni di servizio alla luce del
CCNL di riferimento.
I ricorrenti hanno quindi chiesto di riconoscere loro la spettanza di due giorni ulteriori di ferie a partire dal compimento del terzo anno di servizio, facendo riferimento a 32 giorni di ferie in luogo dei 30 giorni di ferie attribuiti ai neoassunti.
Si è costituito l' , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e chiedendo, nel merito, il rigetto di ogni domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto, sostenendo che i ricorrenti lavorassero su cinque giorni a settimana e che, pertanto, in ragione delle disposizioni della contrattazione collettiva non avrebbero in nessun caso potuto ottenere
6 32 giorni di ferie;
ciò in quanto ai lavoratori le cui prestazioni lavorative sono articolate su cinque giorni lavorativi, sono riconosciuti 26 giorni di ferie se neoassunti, 28 a partire dal terzo anno di lavoro.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in CP_2 relazione alla domanda avanzata dai ricorrenti di condanna dell' al CP_1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, si è costituito l' previdenziale eccependo, preliminarmente la prescrizione dei CP_3 contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio e dichiarandosi disponibile, nel merito, a dare seguito alla decisione del Tribunale, ottemperando agli obblighi di propria spettanza.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale ha così statuito:
“rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.500,00 nei confronti dell' ed in complessivi euro 1.200,00 nei confronti dell' il CP_1 CP_2 tutto oltre oneri di legge.”
Con ricorso depositato in data 30.5.2022, gli appellanti in epigrafe hanno proposto gravame assumendo la violazione, in riferimento alla decorrenza del plus di ferie, dell'art. 6 del CCNL del 21.02.2002 in combinato disposto con la Clausola 4 dell'Accordo annesso alla
Direttiva 1999/70/CE.
Lamentano, in particolare, gli appellanti che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ricondurre l'oggetto del contendere al numero dei giorni ferie spettanti (26 o 28) a ciascun lavoratore, essendosi i ricorrenti limitati, con il ricorso introduttivo di primo grado, a richiedere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione di 2 giorni supplementari di ferie con decorrenza dal quarto anno della prestazione a tempo indeterminato, mentre l' aveva riconosciuto il plus di ferie CP_1 solo a partire dall'immissione in ruolo. Dunque, non poteva ritenersi sussistere alcun difetto di allegazione avendo il giudicante a disposizione tutti gli elementi per poter valutare il comportamento illegittimo dell'amministrazione.
7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova, preliminarmente, richiamare le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro del 21.2.2002 in materia di giorni di ferie spettanti ai lavoratori, il quale all'art. 6 così dispone:
Art.
6 - Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività soppresse
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di servizio.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neoassunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Gli appellanti, nel ricorso introduttivo innanzi al Tribunale, espressamente hanno richiesto il riconoscimento di due giorni aggiuntivi di ferie, in ciò richiamando i commi 3 e 4 dell'art.6 del CCNL
e facendo riferimento alla spettanza di 32 giorni di ferie.
3. È parte resistente, nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., ad aver allegato che i ricorrenti avessero un orario lavorativo distribuito
8 su cinque giorni lavorativi, con conseguente spettanza di 26 giorni di ferie in qualità di neoassunti e di 28 giorni a partire dal compimento del terzo anno di lavoro;
ha allegato, inoltre, che gli stessi - poiché già godevano di 28 giorni di ferie – non avrebbero potuto aspirare ad altro incremento.
4. Il Giudice di prime cure ha pertanto ravvisato una divergenza tra le opposte allegazioni di cui agli atti introduttivi, evidenziando poi come alla luce dell'art. 2967 c.c. spetti alla parte che agisce allegare e provare i fatti che costituiscono fondamento del proprio diritto: parte resistente ha quindi preso posizione in ragione delle originarie allegazioni dei ricorrenti, cui non ha fatto seguito contestazione sull'attuale fruizione di 28 giorni di ferie da parte dei lavoratori.
5. Con il gravame gli odierni appellanti si limitano a richiedere nuovamente la spettanza di due giorni supplementari di ferie a decorrere dall'inizio del quarto anno della prestazione a tempo determinato, asserendo che la questione non atterrebbe – come erroneamente ritenuto dal Tribunale – la quantificazione delle stesse.
6. In realtà, appare chiaro come la pronuncia sulla spettanza dei due giorni in più di ferie non possa in alcun modo prescindere dell'accertamento dei giorni dovuti e dal raffronto con quelli effettivamente goduti: nel caso di specie alla luce delle allegazioni dell'ISTAT, non contestate in modo specifico dai lavoratori, il giudice di prime cure ha ritenuto provato il godimento da parte dei lavoratori di
28 giorni di ferie, pari a quanto spettante secondo la contrattazione collettiva.
7. Giova poi ricordare la natura di strumento di revisione critica del gravame, per cui l'appellante non può limitarsi a ribadire le proprie tesi, ma deve agire sulla motivazione della sentenza, cercando di incrinarne la coerenza logico-giuridica: ciò individuando i passaggi motivazionali della sentenza, mostrando dove e perché il giudice ha
9 errato nel valutare i fatti o nell'applicare la norma e offrendo una ricostruzione alternativa coerente, fondata su atti e prove.
8. Nel caso di specie, per ciò che riguarda il periodo successivo all'immissione in ruolo appare pacifico e non contestato che i lavoratori usufruiscono dei 28 giorni di ferie loro spettanti.
9. Per quanto concerne il periodo pregresso all'immissione in ruolo, genericamente indicato a decorrere dal compimento del terzo anno di anzianità, i ricorrenti – come correttamente evidenziato dal Tribunale
- non hanno mai allegato con il ricorso di primo grado di godere di un numero di giorni di ferie inferiore ai 28 spettanti, facendo piuttosto richiesta del riconoscimento di 32 giorni di ferie in luogo dei 30 di cui all'art. 6 co. 3; l'asserzione del primo giudice per cui gli stessi, diversamente, facevano riferimento ai 28 giorni in luogo dei 26 solo con le note autorizzate non è stata oggetto di specifica censura.
10. Tantomeno le parti con il ricorso in appello, hanno indicato elementi idonei ad inficiare la correttezza di tale ultimo rilievo, non potendosi condividere il rilievo in base al quale il giudice avrebbe errato nell'interpretare la domanda che non era rivolta alla quantificazione delle ferie di ciascun lavoratore, in quanto come ha precisato il
Tribunale, non venendo in considerazione non tanto la determinazione del numero di ferie, essendo svolta la considerazione del tribunale su diverso piano, ovvero che i ricorrenti non hanno allegato (se non tardivamente e in contrasto con quanto indicato nel ricorso introduttivo) di godere di un numero di giorni di ferie inferiore ai 28 che era il massimo ipotizzabile per i lavoratori che prestavano servizio su cinque giorni a settimana, come sostenuto dal e non Parte_74 contestato, con conseguente impossibilità di riconoscere un plus di ferie sull'ammontare massimo a ciascuno spettante.
11. L'appello deve essere pertanto respinto.
12. Rimane assorbita l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' CP_1
10 13. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza.
14. Si dà atto, infine, che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti al rimborso delle spese del grado che liquida, per ciascuna per ciascuna delle parti appellate, in complessivi €
3.473,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4.11.2025
Il Presidente Estensore
ON AN
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Ludovica
Sforza.
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