Art. 7.
Il Consorzio e' ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro, ed ha la durata di anni 35 dall'approvazione dello statuto.
Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, ed in particolare:
a) promuovere le espropriazioni per pubblica utilita' delle aree da utilizzare agli scopi di cui sopra;
b) assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree;
c) procedere direttamente alla vendita delle aree sulla base dei programmi di cui al successivo articolo 8.
Il Consorzio e' retto da un Consiglio di amministrazione composto di 21 membri, di cui 3 nominati dalla provincia di Venezia, 3 del comune di Venezia, 3 dal comune di Mira, 6 dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, 1 dal Provveditorato al porto di Venezia, 2 in rappresentanza dei datori di lavoro della provincia di Venezia, 2 in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori piu' rappresentative della provincia di Venezia. Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione il presidente del Magistrato delle acque.
Le norme di funzionamento di Consorzio saranno stabilite nello statuto, da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile.
Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno al patrimonio dello State, mentre le eventuali passivita' saranno ripartite a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Il Consorzio e' ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro, ed ha la durata di anni 35 dall'approvazione dello statuto.
Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, ed in particolare:
a) promuovere le espropriazioni per pubblica utilita' delle aree da utilizzare agli scopi di cui sopra;
b) assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree;
c) procedere direttamente alla vendita delle aree sulla base dei programmi di cui al successivo articolo 8.
Il Consorzio e' retto da un Consiglio di amministrazione composto di 21 membri, di cui 3 nominati dalla provincia di Venezia, 3 del comune di Venezia, 3 dal comune di Mira, 6 dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, 1 dal Provveditorato al porto di Venezia, 2 in rappresentanza dei datori di lavoro della provincia di Venezia, 2 in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori piu' rappresentative della provincia di Venezia. Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione il presidente del Magistrato delle acque.
Le norme di funzionamento di Consorzio saranno stabilite nello statuto, da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per la marina mercantile.
Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno al patrimonio dello State, mentre le eventuali passivita' saranno ripartite a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.