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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/04/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6098//2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
enominazione assunta da (Cod. Fisc. e P. IVA Parte_1 Parte_2
), con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume
( , Giovanni Gomez Paloma ( e Email_1 Email_2
Giuseppe Cardona ( ), giusta procura allegata all'atto di Email_3
citazione
ATTRICE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici siti in via V. Villareale n. 6 Palermo, domicilia ex lege
( Email_4
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento somme da cessione crediti
………….
CONCLUSIONI PER LA SOCIETÀ ATTRICE: “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 1.185,14 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti indicati in dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub all. A
II. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
III. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture
(indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare Parte_1
l'Istituto al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta Parte_1
a per: Parte_1
• importo dovuto a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti indicati in dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di d Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in CP_1
favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
CONCLUSIONI PER L'ISTITUTO CONVENUTO:
“In via preliminare:
- dichiarare la nullità della citazione avversaria per nullità dell'edictio actionis;
Nel merito:
- dichiarare il difetto di legittimazione processuale dell' convenuto;
CP_1
- in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti della convenuta, in quanto CP_2 sfornite di prova e/o comunque manifestamente infondate, per l'inesistenza di una posizione di debito in capo all' convenuto o comunque per l'eventuale prescrizione, anche parziale, dei presunti CP_1
crediti;
- in ogni caso, dichiarare inopponibile all' convenuto la cessione dei crediti posta a CP_1
fondamento delle avverse pretese.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 21/04/2020, la d'ora in Parte_2
Part Co poi per brevità) ha convenuto in giudizio l' Controparte_3
[...]
” chiedendone la condanna al pagamento degli importi così specificati: € Controparte_1
8.022,79 in linea capitale portato dalla fattura n. 10397 del 29/04/2016; interessi moratori ex artt. 2 e
5 D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi sull'importo indicato;
ulteriori interessi anatocistici ex artt.
2 e 5 D. Lgs. 231/2002; € 40,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 231/2002; € 1.185,14 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta, fatturati mediante n. 2 Note Debito Interessi;
ulteriori interessi anatocistici su quest'ultimi; € 320,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 231/2002 per ciascuna delle n. 8 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Istituto ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note
Debito; in via subordinata, ha chiesto la condanna al pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta comprensiva di interessi moratori e anatocistici e, in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto di avere acquistato da MA
s.c.p.a., mediante contratti di cessione stipulati nella forma della scrittura privata autenticata da
Notaio, regolarmente notificati alla parte debitrice, i crediti (sorte capitale ed i relativi interessi di mora maturati e maturandi) dalla medesima vantati nei confronti dell'
[...]
per corrispettivi di servizi di mantenimento del decoro su Controparte_5
immobili scolastici;
ha specificato che nell'elenco contenente le fatture è stato indicato il nominativo
Part della società che l'ha emesso, successivamente ceduta a nonché il numero, la data di emissione, la data di scadenza, l'importo originario e l'importo residuo.
L' si è costituito in Controparte_1
giudizio eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto legittimato passivo sarebbe il onché la nullità della citazione per genericità della domanda;
CP_6
nel merito, ha precisato di aver già pagato a MA il credito azionato per sorte capitale e, in ogni caso, ha dedotto la inefficacia ed inopponibilità delle cessioni del credito nei confronti dell'Istituto per violazione degli artt. 69 e 70 R.D. 18/11/1923, n. 2440 e dell'art. 9, allegato e della l. 20 marzo
1865, n.2248; ha rilevato la mancanza di prova del titolo negoziale, delle fatture cedute, della loro trasmissione e dell'accettazione della cessione da parte dell'Amministrazione destinataria nonché ha contestato il calcolo degli interessi che avrebbero dovuto decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla ricezione delle fatture, la non debenza delle somme richieste ai sensi dell'art. 6 comma
2 D. Lgs. n. 231/02 e l'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.
Con provvedimento del 15/02/2021 è stata disposta l'integrazione della citazione stante che in detto atto non erano state evidenziate le prestazioni rese a monte della cessione dei crediti vantati dalla cedente e che non errano state né prodotte né indicate le stesse fatture azionate (se non per un riferimento ad un elenco contenuto nella produzione documentale).
Part ha proceduto, dunque, ai sensi dell'art. 164 commi 4^, 5^ e 6^ c.p.c., ad integrare la domanda ove ha dichiarato che il credito per sorte capitale ed i relativi interessi di mora, anatocistici e l'importo di € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 non erano più dovuti e che il giudizio proseguiva al solo fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dell'importo di € 1.185,14
a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli relativi alla sorte capitale di € 8.022,79. Part Con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., ha dichiarato che il credito azionato per sorte capitale si era azzerato e con le note del 03/10/2023 ha rassegnato le conclusioni chiedendo esclusivamente il pagamento della somma di € 1.185,14 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti indicati in dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati ed € 320,00 ex art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito. Part Nelle note conclusive, ha dedotto che il pagamento della sorte principale è stato eseguito in ritardo rispetto alla data di scadenza del 29.05.16 e che, avendo acquistato con la cessione da MA anche gli interessi di mora maturati e maturandi, contrariamente alle rassegnate precedenti conclusioni, ha richiesto anche gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale nonché gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla intera sorte capitale oltre ad €
40,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il tardivo pagamento della fattura.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/05/2023 e, dopo essere stato assegnato a diversi giudici, è stato rinviato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 14/02/2024; successivamente, con provvedimento del presidente della sezione del 12/01/2014 la causa è stata assegnata a codesto
Decidente che ha rinviato per la medesima attività all'udienza del 30/09/2024 e poi rinviato, ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 27/03/2025 ove, sulle conclusioni rassegnate e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
[...]
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, sollevata dall'Avvocatura dello Stato nella sua comparsa di risposta. CP_7
L'art. 21 della l. 1997, n. 59 ha introdotto il principio dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole superiori, attribuendo a queste ultime pure personalità giuridica. Il riconoscimento dell'autonomia didattico-amministrativa e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche e del trasferimento di funzioni e fondi comporta che detti enti si pongono quali soggetti giuridici autonomi ed i dirigenti scolastici sono identificati come i legali rappresentanti nei rapporti con i terzi con i quali stipulano contratti in nome e per conto dell'istituzione scolastica che essi rappresentano.
L'autonomia gestionale ed amministrativa di cui dispongono le scuole superiori e l'acquisizione di risorse e mezzi necessari per il funzionamento dell'istituzione scolastica, come nel caso di specie, impedisce di riferire detta attività negoziale ed i suoi effetti a soggetti diversi dal citato istituto scolastico quali il (cfr. Trib Caltanissetta 10/08/2023 n. 562). Controparte_8
L'eccezione, pertanto, deve ritenersi infondata.
Eccezione di nullità della citazione Sempre in via preliminare, va ritenuta, parimenti, priva di pregio l'ulteriore eccezione di nullità dell'atto di citazione per nullità della editio actionis atteso che, dopo il provvedimento del 15/02/2021, la società attrice ha provveduto ad integrare la domanda ed ha allegato le fatture per le prestazioni di cui è stato eccepito il mancato pagamento nonché ha indicato il soggetto che ha effettuato le prestazioni, ha depositato il contratto di riferimento da cui sono originate le prestazioni ed i contratti di cessione dei crediti.
Risulta, pertanto, sia dall'atto introduttivo che dalla domanda integrativa oltre che dai documenti allegati, chiaramente evincibile sia la domanda che il titolo su cui tale domanda si fonda e l' CP_1
convenuto ha potuto svolgere le sue difese senza pregiudizio alcuno dei suoi diritti tanto è vero che in base alle indicazioni fornite dalla società attrice, ha rappresentato di avere pagato la somma di cui alla fattura riguardante la sorte.
Posizione creditoria
Nel merito, l' convenuto ha eccepito, innanzitutto, la non opponibilità delle cessioni dei CP_1
crediti, poste a fondamento delle avverse domande, in quanto solo notificate e non anche accettate dall'Amministrazione, come previsto dalla lex specialis applicabile alla cessione dei crediti delle
Pubbliche Amministrazioni.
Orbene, ai fini della legittimazione attiva della società attrice, va osservato che la normativa in materia di cessione di crediti derivanti da un contratto pubblico si atteggia in maniera particolare rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti (art. 1260 ss. c.c.), essendo diretta a contemperare le diverse esigenze sottese alla libera cessione dei crediti e quelle inerenti la regolare esecuzione dei contratti pubblici e la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel R.D. n. 2440 del 18/11/1923.
La disciplina sopra richiamata prende le mosse nel dettaglio dagli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440/1923, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”.
Nello specifico, l'art. 69 del R.D. 2440/1923, nel delineare i principi generali degli istituti in oggetto, ovvero della cessione dei crediti riguardanti le pubbliche amministrazioni, stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione, prevedendo al terzo comma che
“Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”.
Il successivo art. 70 del sopra citato Regio Decreto, poi, introduce una deroga al principio operante nell'ambito della cessione del credito in ambito privato. L'art. 1260 c.c. dispone, infatti, che il creditore possa trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Diversamente, l'art. 70 stabilisce al terzo comma che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9 all. E, della legge 20 marzo 1865 n. 2248”, il quale a sua volta dispone che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di specificare, anche di recente, che tale disciplina trovi applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, solo per i rapporti di durata (appalto o somministrazione).
“Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70
r.d. n. 2440 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica” (cfr.
Cass. 15.9.2021 n. 24758; Cass. 27/08/2014 n. 18339; Cass. 11/01/2006 n. 268).
Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto di durata è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 R.D. citato e 1264 c.c., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
In altri termini, per stabilire se la cessione di credito abbia efficacia occorre verificare se al tempo della cessione la fornitura era ancora in corso ed accertare l'avvenuta notificazione e l'espressa accettazione della cessione da parte dell'amministrazione interessata.
Nel caso in esame, non si pone alcun dubbio in ordine all'applicabilità della disciplina speciale sopra descritta e richiamata: sia sotto il profilo soggettivo (applicabile a tutte le articolazioni della pubblica amministrazione statale), sia sotto il profilo oggettivo (fondandosi i crediti della MA ceduti alla società attrice su contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di manutenzione del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici). Tuttavia, nel caso in cui il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente eseguita, ovvero quando il contratto non è più in corso, trova applicazione la disciplina del codice civile (art. 1260 c.c.), con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione.
Nella fattispecie, la prestazione di cui al contratto per cui è causa doveva essere erogata dalla data della stipula fino al 31/03/2016, dunque il rapporto contrattuale tra MA e l'Istituto scolastico al momento della cessione dei crediti e della successiva instaurazione del giudizio si era già esaurito né circostanza diversa è emersa dalla documentazione presente agli atti;
peraltro, parte attrice ha affermato che il contratto era cessato e l'Istituto convenuto non ha contestato tale affermazione.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass.11/12/2023 n. 34475; Cass. 27/02/2023 n. 5853; Cass. 16/02/2022 n. 5128; Cass.
11/02/2021 n. 3587; Cass. 12/10/2018 n. 25584; Cass. 29/05/2018 n. 13370; Cass. 20/01/2015 n.
826 e Cass. sez. un. 30/10/2001 n. 13533).
Detto ciò, in primo luogo, occorre rilevare che nel costituirsi in giudizio l' Controparte_9
ha esposto che, dopo avere preso visione dell'elenco sorte capitale
[...]
allegato al fascicolo di parte attrice, ha individuato gli estremi della fattura di riferimento dell'importo richiesto di € 8.032,80 oltre Iva, ovvero la n. 103957 del 29/4/2016; ha precisato, stante che tale importo risultava errato, che il Dirigente Scolastico, con nota prot. 886 del 16/2/2017, ne ha chiesto la rettifica e, quindi, la MA ha emesso la fattura n. 100600 del 16/2/2017, sostitutiva della precedente, recante l'importo corretto pari ad € 8.032,79, oltre Iva, somma che è stata pagata con mandato n. 12/2017, quietanzato il 21/3/2017 (cfr. docc. 1 – 2 – 4 – 5 – 6 produzione parte convenuta). Part
Circostanze non contestate da tanto che nell'atto integrativo della citazione ha espressamente specificato che “Il credito per sorte capitale ed i relativi interessi di mora, anatocistici e l'importo di € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 non sono più dovuti. Part
prosegue, dunque, il giudizio al solo fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dell'importo di € 1.185,14 a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli relativi alla sorte Part capitale di € 8.022,79: interessi per il cui pagamento ha emesso le seguenti Note Debito:
− n. 90005032 del 23.06.17 di € 523,25
− n. 90000716 del 24.01.18 di € 661,89”. Part
E, inoltre, nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., ha dichiarato che il credito azionato per sorte capitale si era azzerato e con le note del 03/10/2023, nel precisare le conclusioni, ha chiesto esclusivamente il pagamento della somma di € 1.185,14 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti indicati in dettaglio allegato a ciascuna Nota
Debito oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati ed € 320,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Pertanto, per quanto concerne la somma per sorte capitale e relativi interessi di mora ed anatocistici,
Part vi ha chiaramente rinunciato e, nessun valore può essere attribuito al fatto che, nelle note
Part conclusive, contrariamente alle rassegnate precedenti conclusioni, ha riproposto la domanda relativa al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, per il tardivo pagamento della fattura.
Conseguentemente, in ordine a tale domanda, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ogni caso, tenuto conto che, come risulta agli atti, la fattura di cui alla sorte principale è stata sostituita con la fattura n. 100600 del 16/2/2017 di € 8.032,79, nessuna somma andava liquidata a titolo di interessi di mora e anatocistici perché non richiesta in citazione rispetto a detta fattura sostitutiva.
…………. Part
La ha sostenuto, ancora, di essere creditrice dell'importo di € 1.185,14, richiesto a titolo di interessi di mora maturati a seguito del tardivo pagamento, da parte dell' CP_1 [...]
, di alcune fatture pagate in ritardo rispetto alla relativa scadenza, Controparte_1 come indicato nelle note di debito n. 90005032 del 23.06.17 di € 523,25 e n. 90000716 del 24.01.18 di € 661,89 (cfr. docc. 4 e 5 del fascicolo di parte attrice).
Quanto all'adempimento dell'onere gravante sulla cessionaria di provare la fonte del suo diritto, questa ha prodotto: i contratti di cessione dei crediti del 29/09/2017 Rep. 33398, del 12/07/2016 Rep.
31367 e del 29/08/2016 Rep. 31550 conclusi con MA s.c.p.a. con scrittura privata con sottoscrizione autenticata in Notaio le fatture di cui ai crediti ceduti ovvero la fattura Per_1
100600 del 16/02/2017, la fattura n. 103957 del 29/05/2016 e la n. 106985 del 31/07/2016; le ricevute di consegna delle notifiche delle cessioni eseguite a mezzo pec all'Istituto scolastico nonché le fatture poste a fondamento della domanda di pagamento emesse in forza del contratto del 16/11/2015 riguardante i servizi di mantenimento del decoro su immobili scolastici affidati a MA s.c.p.a. (cfr. docc. 17 – 18 – 19 produzione attrice). La dimostrazione del titolo negoziale rimane necessaria ad escludere il rilievo - anche officioso – di eventuale nullità del rapporto, considerato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la conclusione di contratti implicanti l'assunzione di obbligazioni da parte di ogni articolazione della P.A., compresi gli enti territoriali, richiede la forma scritta ad substantiam, come si ricava dal disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che stabiliscono una regola generale, applicabile anche agli enti locali in quanto espressione dei principi di buon andamento e imparzialità affermati dall'art. 97 Cost.
Infatti, è stato affermato che “I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo
l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere” (cfr. Cass. 20/03/2014 n. 6555; Cass.
26/10/2007 n. 22537).
Le Note di debito richiamate specificano la società cedente (MA), le fatture, l'importo a titolo di sorte capitale, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio della decorrenza degli interessi di mora (coincidente con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento della fattura) e la data di fine calcolo degli interessi di mora (coincidente con il giorno in cui è stato incassato dalla società attrice l'importo dovuto), con indicazione del numero complessivo dei giorni di ritardo nel pagamento della fattura, del tasso di interesse di mora e del relativo importo maturato a tale titolo.
Orbene, dalla disamina della Nota di debito n. 90005032 del 23.06.17 di € 523,25, si evince, però, che in essa si fa riferimento alla fattura n. 103957 del 23.04.2016 di € 8.032,80 oltre Iva, ossia quella fattura recante l'importo, errato, originariamente richiesto a titolo di sorte capitale e che, come già detto, è stata sostituita dalla fattura n. 100600 del 16/2/2017 di € 8.032,79, oltre iva, recante l'importo corretto.
Pertanto, nessun tardivo pagamento può essere avvenuto rispetto alla fattura sostituita poiché la stessa era errata. Peraltro, dalla disamina dell'altra Nota di debito n. 90000716 del 24.01.18 di € 661,89, risulta che parte attrice ha richiesto gli interessi di mora della fattura sostitutiva n. 100600; appare evidente che, Part in tal modo, ha richiesto due volte gli interessi moratori sulla medesima sorte.
In conclusione, alla società attrice spetta soltanto l'importo di € 661,89, a titolo di interessi di mora, oltre interessi anatocistici, sui predetti interessi che erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.− nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e con decorrenza dalla data della notifica della citazione.
Invero, ricorrono nel caso di specie le condizioni di applicabilità del saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D.lgs. n. 231/2002 a mente dell'art. 2 della succitata normativa, infatti, il tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali trova applicazione, tra gli altri, rispetto ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Ai sensi del successivo art. 4, comma 1, inoltre, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Ugualmente, deve essere riconosciuto alla società attrice il pagamento degli ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione (21/04/2020) erano già scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e nella misura determinata dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza da quella data fino al soddisfo.
Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 1283 c.c. “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza,
e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia accertato che: 1) vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
2) alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, e cioè che il debito era esigibile e il debitore era in mora;
3) la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè deve trattarsi di crediti ultra semestrali scaduti.
Parimenti va accolta, solo parzialmente, la domanda di condanna dell' al risarcimento dei CP_1
danni ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002.
In merito, va osservato che la disposizione de quo ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La ratio della norma si individua, per un verso, nell'intento punitivo-dissuasivo rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali e, per altro, nell'esigenza di garantire, anche in assenza di specifica prova, un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore.
In relazione alla menzionata domanda ex art. 6 co. 2 d.lgs.2131, di recente è intervenuta sentenza della Corte di Giustizia Europea (Terza Sezione) del 20-10-2022, che ha stabilito che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti
a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
Orbene, nel caso di specie, sarebbe spettato a parte convenuta dimostrare la non imputabilità ad essa del ritardo nel pagamento ma tale onere non è stato assolto.
Part
In difetto di prova del “maggior danno”, la somma spettante a a titolo di risarcimento del danno deve essere determinata in € 40,00 per ciascuna fattura insoluta, ammontare corrispondente all'importo minimo forfettario di cui all'art. 6, comma 2, pari complessivamente ad € 80,00 (€ 40,00
x n. 2 fatture).
Per le argomentazioni sin qui svolte le domande proposte dalla società attrice meritano di essere parzialmente accolte.
Va, infine, osservato che l'emissione delle fatture elettroniche e la loro comunicazione ed i successivi solleciti di pagamento in atti valgono, inoltre, ad interrompere il termine di prescrizione di guisa che la relativa eccezione deve rigettarsi.
Spese di lite
Per quanto concerne le spese di lite, atteso l'esito del parziale accoglimento della domanda attrice, di gran lunga inferiore rispetto a quanto richiesto, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione totale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ condanna l' , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della (già Parte_1 della somma di € 661,89 a titolo di interessi di mora Parte_2
per il ritardato pagamento delle fatture indicate nelle note di debito in atti, oltre interessi anatocistici, sui predetti interessi che erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.− nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e con decorrenza dalla data della notifica della citazione;
➢ condanna l' , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della della Parte_1 somma di € 80,00 a titolo di risarcimento riconosciuto ai sensi dell'art. 6 comma II del d.lgs.
231/2002 sulle fatture insolute;
➢ dispone la compensazione totale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, 27 aprile 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6098//2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
enominazione assunta da (Cod. Fisc. e P. IVA Parte_1 Parte_2
), con sede legale in Milano, Via Domenichino n. 5, in persona del legale rappresentante P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Bonalume
( , Giovanni Gomez Paloma ( e Email_1 Email_2
Giuseppe Cardona ( ), giusta procura allegata all'atto di Email_3
citazione
ATTRICE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici siti in via V. Villareale n. 6 Palermo, domicilia ex lege
( Email_4
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento somme da cessione crediti
………….
CONCLUSIONI PER LA SOCIETÀ ATTRICE: “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 1.185,14 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti indicati in dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub all. A
II. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
III. € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture
(indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare Parte_1
l'Istituto al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta Parte_1
a per: Parte_1
• importo dovuto a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti indicati in dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di d Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Istituto e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in CP_1
favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er Parte_1 Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
CONCLUSIONI PER L'ISTITUTO CONVENUTO:
“In via preliminare:
- dichiarare la nullità della citazione avversaria per nullità dell'edictio actionis;
Nel merito:
- dichiarare il difetto di legittimazione processuale dell' convenuto;
CP_1
- in ogni caso, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti della convenuta, in quanto CP_2 sfornite di prova e/o comunque manifestamente infondate, per l'inesistenza di una posizione di debito in capo all' convenuto o comunque per l'eventuale prescrizione, anche parziale, dei presunti CP_1
crediti;
- in ogni caso, dichiarare inopponibile all' convenuto la cessione dei crediti posta a CP_1
fondamento delle avverse pretese.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 21/04/2020, la d'ora in Parte_2
Part Co poi per brevità) ha convenuto in giudizio l' Controparte_3
[...]
” chiedendone la condanna al pagamento degli importi così specificati: € Controparte_1
8.022,79 in linea capitale portato dalla fattura n. 10397 del 29/04/2016; interessi moratori ex artt. 2 e
5 D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi sull'importo indicato;
ulteriori interessi anatocistici ex artt.
2 e 5 D. Lgs. 231/2002; € 40,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 231/2002; € 1.185,14 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta, fatturati mediante n. 2 Note Debito Interessi;
ulteriori interessi anatocistici su quest'ultimi; € 320,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs 231/2002 per ciascuna delle n. 8 fatture il cui tardivo pagamento da parte dell'Istituto ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note
Debito; in via subordinata, ha chiesto la condanna al pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta comprensiva di interessi moratori e anatocistici e, in via ulteriormente subordinata, la condanna al pagamento di ogni diversa somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto di avere acquistato da MA
s.c.p.a., mediante contratti di cessione stipulati nella forma della scrittura privata autenticata da
Notaio, regolarmente notificati alla parte debitrice, i crediti (sorte capitale ed i relativi interessi di mora maturati e maturandi) dalla medesima vantati nei confronti dell'
[...]
per corrispettivi di servizi di mantenimento del decoro su Controparte_5
immobili scolastici;
ha specificato che nell'elenco contenente le fatture è stato indicato il nominativo
Part della società che l'ha emesso, successivamente ceduta a nonché il numero, la data di emissione, la data di scadenza, l'importo originario e l'importo residuo.
L' si è costituito in Controparte_1
giudizio eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto legittimato passivo sarebbe il onché la nullità della citazione per genericità della domanda;
CP_6
nel merito, ha precisato di aver già pagato a MA il credito azionato per sorte capitale e, in ogni caso, ha dedotto la inefficacia ed inopponibilità delle cessioni del credito nei confronti dell'Istituto per violazione degli artt. 69 e 70 R.D. 18/11/1923, n. 2440 e dell'art. 9, allegato e della l. 20 marzo
1865, n.2248; ha rilevato la mancanza di prova del titolo negoziale, delle fatture cedute, della loro trasmissione e dell'accettazione della cessione da parte dell'Amministrazione destinataria nonché ha contestato il calcolo degli interessi che avrebbero dovuto decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla ricezione delle fatture, la non debenza delle somme richieste ai sensi dell'art. 6 comma
2 D. Lgs. n. 231/02 e l'ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c.
Con provvedimento del 15/02/2021 è stata disposta l'integrazione della citazione stante che in detto atto non erano state evidenziate le prestazioni rese a monte della cessione dei crediti vantati dalla cedente e che non errano state né prodotte né indicate le stesse fatture azionate (se non per un riferimento ad un elenco contenuto nella produzione documentale).
Part ha proceduto, dunque, ai sensi dell'art. 164 commi 4^, 5^ e 6^ c.p.c., ad integrare la domanda ove ha dichiarato che il credito per sorte capitale ed i relativi interessi di mora, anatocistici e l'importo di € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 non erano più dovuti e che il giudizio proseguiva al solo fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dell'importo di € 1.185,14
a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli relativi alla sorte capitale di € 8.022,79. Part Con la memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., ha dichiarato che il credito azionato per sorte capitale si era azzerato e con le note del 03/10/2023 ha rassegnato le conclusioni chiedendo esclusivamente il pagamento della somma di € 1.185,14 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti indicati in dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati ed € 320,00 ex art. 6, comma 2, del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito. Part Nelle note conclusive, ha dedotto che il pagamento della sorte principale è stato eseguito in ritardo rispetto alla data di scadenza del 29.05.16 e che, avendo acquistato con la cessione da MA anche gli interessi di mora maturati e maturandi, contrariamente alle rassegnate precedenti conclusioni, ha richiesto anche gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale nonché gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla intera sorte capitale oltre ad €
40,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il tardivo pagamento della fattura.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23/05/2023 e, dopo essere stato assegnato a diversi giudici, è stato rinviato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 14/02/2024; successivamente, con provvedimento del presidente della sezione del 12/01/2014 la causa è stata assegnata a codesto
Decidente che ha rinviato per la medesima attività all'udienza del 30/09/2024 e poi rinviato, ex art. 190 c.p.c., all'udienza del 27/03/2025 ove, sulle conclusioni rassegnate e sopra trascritte, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
[...]
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, sollevata dall'Avvocatura dello Stato nella sua comparsa di risposta. CP_7
L'art. 21 della l. 1997, n. 59 ha introdotto il principio dell'autonomia organizzativa e didattica delle scuole superiori, attribuendo a queste ultime pure personalità giuridica. Il riconoscimento dell'autonomia didattico-amministrativa e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche e del trasferimento di funzioni e fondi comporta che detti enti si pongono quali soggetti giuridici autonomi ed i dirigenti scolastici sono identificati come i legali rappresentanti nei rapporti con i terzi con i quali stipulano contratti in nome e per conto dell'istituzione scolastica che essi rappresentano.
L'autonomia gestionale ed amministrativa di cui dispongono le scuole superiori e l'acquisizione di risorse e mezzi necessari per il funzionamento dell'istituzione scolastica, come nel caso di specie, impedisce di riferire detta attività negoziale ed i suoi effetti a soggetti diversi dal citato istituto scolastico quali il (cfr. Trib Caltanissetta 10/08/2023 n. 562). Controparte_8
L'eccezione, pertanto, deve ritenersi infondata.
Eccezione di nullità della citazione Sempre in via preliminare, va ritenuta, parimenti, priva di pregio l'ulteriore eccezione di nullità dell'atto di citazione per nullità della editio actionis atteso che, dopo il provvedimento del 15/02/2021, la società attrice ha provveduto ad integrare la domanda ed ha allegato le fatture per le prestazioni di cui è stato eccepito il mancato pagamento nonché ha indicato il soggetto che ha effettuato le prestazioni, ha depositato il contratto di riferimento da cui sono originate le prestazioni ed i contratti di cessione dei crediti.
Risulta, pertanto, sia dall'atto introduttivo che dalla domanda integrativa oltre che dai documenti allegati, chiaramente evincibile sia la domanda che il titolo su cui tale domanda si fonda e l' CP_1
convenuto ha potuto svolgere le sue difese senza pregiudizio alcuno dei suoi diritti tanto è vero che in base alle indicazioni fornite dalla società attrice, ha rappresentato di avere pagato la somma di cui alla fattura riguardante la sorte.
Posizione creditoria
Nel merito, l' convenuto ha eccepito, innanzitutto, la non opponibilità delle cessioni dei CP_1
crediti, poste a fondamento delle avverse domande, in quanto solo notificate e non anche accettate dall'Amministrazione, come previsto dalla lex specialis applicabile alla cessione dei crediti delle
Pubbliche Amministrazioni.
Orbene, ai fini della legittimazione attiva della società attrice, va osservato che la normativa in materia di cessione di crediti derivanti da un contratto pubblico si atteggia in maniera particolare rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti (art. 1260 ss. c.c.), essendo diretta a contemperare le diverse esigenze sottese alla libera cessione dei crediti e quelle inerenti la regolare esecuzione dei contratti pubblici e la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti.
Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile al caso di specie, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nel R.D. n. 2440 del 18/11/1923.
La disciplina sopra richiamata prende le mosse nel dettaglio dagli artt. 69 e 70 del R.D. n.
2440/1923, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”.
Nello specifico, l'art. 69 del R.D. 2440/1923, nel delineare i principi generali degli istituti in oggetto, ovvero della cessione dei crediti riguardanti le pubbliche amministrazioni, stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione, prevedendo al terzo comma che
“Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”.
Il successivo art. 70 del sopra citato Regio Decreto, poi, introduce una deroga al principio operante nell'ambito della cessione del credito in ambito privato. L'art. 1260 c.c. dispone, infatti, che il creditore possa trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Diversamente, l'art. 70 stabilisce al terzo comma che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9 all. E, della legge 20 marzo 1865 n. 2248”, il quale a sua volta dispone che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di specificare, anche di recente, che tale disciplina trovi applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, solo per i rapporti di durata (appalto o somministrazione).
“Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70
r.d. n. 2440 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione
(o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica” (cfr.
Cass. 15.9.2021 n. 24758; Cass. 27/08/2014 n. 18339; Cass. 11/01/2006 n. 268).
Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto di durata è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 R.D. citato e 1264 c.c., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo.
In altri termini, per stabilire se la cessione di credito abbia efficacia occorre verificare se al tempo della cessione la fornitura era ancora in corso ed accertare l'avvenuta notificazione e l'espressa accettazione della cessione da parte dell'amministrazione interessata.
Nel caso in esame, non si pone alcun dubbio in ordine all'applicabilità della disciplina speciale sopra descritta e richiamata: sia sotto il profilo soggettivo (applicabile a tutte le articolazioni della pubblica amministrazione statale), sia sotto il profilo oggettivo (fondandosi i crediti della MA ceduti alla società attrice su contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di manutenzione del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici). Tuttavia, nel caso in cui il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente eseguita, ovvero quando il contratto non è più in corso, trova applicazione la disciplina del codice civile (art. 1260 c.c.), con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione.
Nella fattispecie, la prestazione di cui al contratto per cui è causa doveva essere erogata dalla data della stipula fino al 31/03/2016, dunque il rapporto contrattuale tra MA e l'Istituto scolastico al momento della cessione dei crediti e della successiva instaurazione del giudizio si era già esaurito né circostanza diversa è emersa dalla documentazione presente agli atti;
peraltro, parte attrice ha affermato che il contratto era cessato e l'Istituto convenuto non ha contestato tale affermazione.
Fatte queste premesse, giova innanzitutto premettere che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass.11/12/2023 n. 34475; Cass. 27/02/2023 n. 5853; Cass. 16/02/2022 n. 5128; Cass.
11/02/2021 n. 3587; Cass. 12/10/2018 n. 25584; Cass. 29/05/2018 n. 13370; Cass. 20/01/2015 n.
826 e Cass. sez. un. 30/10/2001 n. 13533).
Detto ciò, in primo luogo, occorre rilevare che nel costituirsi in giudizio l' Controparte_9
ha esposto che, dopo avere preso visione dell'elenco sorte capitale
[...]
allegato al fascicolo di parte attrice, ha individuato gli estremi della fattura di riferimento dell'importo richiesto di € 8.032,80 oltre Iva, ovvero la n. 103957 del 29/4/2016; ha precisato, stante che tale importo risultava errato, che il Dirigente Scolastico, con nota prot. 886 del 16/2/2017, ne ha chiesto la rettifica e, quindi, la MA ha emesso la fattura n. 100600 del 16/2/2017, sostitutiva della precedente, recante l'importo corretto pari ad € 8.032,79, oltre Iva, somma che è stata pagata con mandato n. 12/2017, quietanzato il 21/3/2017 (cfr. docc. 1 – 2 – 4 – 5 – 6 produzione parte convenuta). Part
Circostanze non contestate da tanto che nell'atto integrativo della citazione ha espressamente specificato che “Il credito per sorte capitale ed i relativi interessi di mora, anatocistici e l'importo di € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02 non sono più dovuti. Part
prosegue, dunque, il giudizio al solo fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento dell'importo di € 1.185,14 a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli relativi alla sorte Part capitale di € 8.022,79: interessi per il cui pagamento ha emesso le seguenti Note Debito:
− n. 90005032 del 23.06.17 di € 523,25
− n. 90000716 del 24.01.18 di € 661,89”. Part
E, inoltre, nella memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 c.p.c., ha dichiarato che il credito azionato per sorte capitale si era azzerato e con le note del 03/10/2023, nel precisare le conclusioni, ha chiesto esclusivamente il pagamento della somma di € 1.185,14 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti indicati in dettaglio allegato a ciascuna Nota
Debito oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati ed € 320,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
Pertanto, per quanto concerne la somma per sorte capitale e relativi interessi di mora ed anatocistici,
Part vi ha chiaramente rinunciato e, nessun valore può essere attribuito al fatto che, nelle note
Part conclusive, contrariamente alle rassegnate precedenti conclusioni, ha riproposto la domanda relativa al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, per il tardivo pagamento della fattura.
Conseguentemente, in ordine a tale domanda, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ogni caso, tenuto conto che, come risulta agli atti, la fattura di cui alla sorte principale è stata sostituita con la fattura n. 100600 del 16/2/2017 di € 8.032,79, nessuna somma andava liquidata a titolo di interessi di mora e anatocistici perché non richiesta in citazione rispetto a detta fattura sostitutiva.
…………. Part
La ha sostenuto, ancora, di essere creditrice dell'importo di € 1.185,14, richiesto a titolo di interessi di mora maturati a seguito del tardivo pagamento, da parte dell' CP_1 [...]
, di alcune fatture pagate in ritardo rispetto alla relativa scadenza, Controparte_1 come indicato nelle note di debito n. 90005032 del 23.06.17 di € 523,25 e n. 90000716 del 24.01.18 di € 661,89 (cfr. docc. 4 e 5 del fascicolo di parte attrice).
Quanto all'adempimento dell'onere gravante sulla cessionaria di provare la fonte del suo diritto, questa ha prodotto: i contratti di cessione dei crediti del 29/09/2017 Rep. 33398, del 12/07/2016 Rep.
31367 e del 29/08/2016 Rep. 31550 conclusi con MA s.c.p.a. con scrittura privata con sottoscrizione autenticata in Notaio le fatture di cui ai crediti ceduti ovvero la fattura Per_1
100600 del 16/02/2017, la fattura n. 103957 del 29/05/2016 e la n. 106985 del 31/07/2016; le ricevute di consegna delle notifiche delle cessioni eseguite a mezzo pec all'Istituto scolastico nonché le fatture poste a fondamento della domanda di pagamento emesse in forza del contratto del 16/11/2015 riguardante i servizi di mantenimento del decoro su immobili scolastici affidati a MA s.c.p.a. (cfr. docc. 17 – 18 – 19 produzione attrice). La dimostrazione del titolo negoziale rimane necessaria ad escludere il rilievo - anche officioso – di eventuale nullità del rapporto, considerato l'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la conclusione di contratti implicanti l'assunzione di obbligazioni da parte di ogni articolazione della P.A., compresi gli enti territoriali, richiede la forma scritta ad substantiam, come si ricava dal disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che stabiliscono una regola generale, applicabile anche agli enti locali in quanto espressione dei principi di buon andamento e imparzialità affermati dall'art. 97 Cost.
Infatti, è stato affermato che “I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo
l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere” (cfr. Cass. 20/03/2014 n. 6555; Cass.
26/10/2007 n. 22537).
Le Note di debito richiamate specificano la società cedente (MA), le fatture, l'importo a titolo di sorte capitale, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio della decorrenza degli interessi di mora (coincidente con il giorno successivo a quello della data di scadenza del termine di pagamento della fattura) e la data di fine calcolo degli interessi di mora (coincidente con il giorno in cui è stato incassato dalla società attrice l'importo dovuto), con indicazione del numero complessivo dei giorni di ritardo nel pagamento della fattura, del tasso di interesse di mora e del relativo importo maturato a tale titolo.
Orbene, dalla disamina della Nota di debito n. 90005032 del 23.06.17 di € 523,25, si evince, però, che in essa si fa riferimento alla fattura n. 103957 del 23.04.2016 di € 8.032,80 oltre Iva, ossia quella fattura recante l'importo, errato, originariamente richiesto a titolo di sorte capitale e che, come già detto, è stata sostituita dalla fattura n. 100600 del 16/2/2017 di € 8.032,79, oltre iva, recante l'importo corretto.
Pertanto, nessun tardivo pagamento può essere avvenuto rispetto alla fattura sostituita poiché la stessa era errata. Peraltro, dalla disamina dell'altra Nota di debito n. 90000716 del 24.01.18 di € 661,89, risulta che parte attrice ha richiesto gli interessi di mora della fattura sostitutiva n. 100600; appare evidente che, Part in tal modo, ha richiesto due volte gli interessi moratori sulla medesima sorte.
In conclusione, alla società attrice spetta soltanto l'importo di € 661,89, a titolo di interessi di mora, oltre interessi anatocistici, sui predetti interessi che erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.− nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e con decorrenza dalla data della notifica della citazione.
Invero, ricorrono nel caso di specie le condizioni di applicabilità del saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D.lgs. n. 231/2002 a mente dell'art. 2 della succitata normativa, infatti, il tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali trova applicazione, tra gli altri, rispetto ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Ai sensi del successivo art. 4, comma 1, inoltre, “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Ugualmente, deve essere riconosciuto alla società attrice il pagamento degli ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione (21/04/2020) erano già scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e nella misura determinata dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza da quella data fino al soddisfo.
Orbene, va osservato che ai sensi dell'art. 1283 c.c. “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza,
e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se sia accertato che: 1) vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;
2) alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, e cioè che il debito era esigibile e il debitore era in mora;
3) la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè deve trattarsi di crediti ultra semestrali scaduti.
Parimenti va accolta, solo parzialmente, la domanda di condanna dell' al risarcimento dei CP_1
danni ex art. 6, comma 2, D.lgs. 231/2002.
In merito, va osservato che la disposizione de quo ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
La ratio della norma si individua, per un verso, nell'intento punitivo-dissuasivo rispetto al ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali e, per altro, nell'esigenza di garantire, anche in assenza di specifica prova, un indennizzo per i costi ordinariamente sostenuti dal creditore.
In relazione alla menzionata domanda ex art. 6 co. 2 d.lgs.2131, di recente è intervenuta sentenza della Corte di Giustizia Europea (Terza Sezione) del 20-10-2022, che ha stabilito che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti
a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
Orbene, nel caso di specie, sarebbe spettato a parte convenuta dimostrare la non imputabilità ad essa del ritardo nel pagamento ma tale onere non è stato assolto.
Part
In difetto di prova del “maggior danno”, la somma spettante a a titolo di risarcimento del danno deve essere determinata in € 40,00 per ciascuna fattura insoluta, ammontare corrispondente all'importo minimo forfettario di cui all'art. 6, comma 2, pari complessivamente ad € 80,00 (€ 40,00
x n. 2 fatture).
Per le argomentazioni sin qui svolte le domande proposte dalla società attrice meritano di essere parzialmente accolte.
Va, infine, osservato che l'emissione delle fatture elettroniche e la loro comunicazione ed i successivi solleciti di pagamento in atti valgono, inoltre, ad interrompere il termine di prescrizione di guisa che la relativa eccezione deve rigettarsi.
Spese di lite
Per quanto concerne le spese di lite, atteso l'esito del parziale accoglimento della domanda attrice, di gran lunga inferiore rispetto a quanto richiesto, si reputano sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione totale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ condanna l' , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della (già Parte_1 della somma di € 661,89 a titolo di interessi di mora Parte_2
per il ritardato pagamento delle fatture indicate nelle note di debito in atti, oltre interessi anatocistici, sui predetti interessi che erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.− nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. e con decorrenza dalla data della notifica della citazione;
➢ condanna l' , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della della Parte_1 somma di € 80,00 a titolo di risarcimento riconosciuto ai sensi dell'art. 6 comma II del d.lgs.
231/2002 sulle fatture insolute;
➢ dispone la compensazione totale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, 27 aprile 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia