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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/07/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1748 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
CF/p.iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Pensione di inabilità, Assegno di invalidità art.13 L.118/1971, Handicap grave
Definisce il presente giudizio come segue
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità e, in subordine, del diritto all'assegno mensile, con condanna dell' ad erogare i ratei pregressi, nonché il CP_1 riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza delle situazioni legittimanti il diritto a percepire i diversi benefici in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto dei CP_1 requisiti sanitari rispettivamente collegati ai detti benefici, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente. All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “• La ricorrente presenta una presenta una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 74% = 87%.
• La decorrenza del beneficio va considerata dalla data di presentazione della istanza (maggio 2023)
• la ricorrente non presenta i requisiti per il riconoscimento dell'Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 ”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Mentre risultano pertanto infondate le domande relative alla pensione d'inabilità e alla esistenza di un handicap con connotati di gravità, deve invece riconoscersi la ricorrenza in concreto del requisito sanitario previsto per l'assegno mensile d'invalidità. In proposito, deve aggiungersi che ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, CP_1 tenuto conto dei reiterati arresti della S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Stante l'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite vanno compensate per metà, la restante metà segue invece la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso, vanno poste a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già liquidate in separato decreto. CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso all' assegno mensile di invalidità ex art. 13 L.118/1971 - con la decorrenza specificata dal CTU;
- Respinge le altre domande proposte dalla ricorrente;
- Compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento CP_1 della restante metà che liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione;
2 - Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto.
Trapani, 10.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Francesco Truglio e
CF/p.iva , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Pensione di inabilità, Assegno di invalidità art.13 L.118/1971, Handicap grave
Definisce il presente giudizio come segue
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento dei requisiti sanitari sottesi ai benefici di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione d'inabilità e, in subordine, del diritto all'assegno mensile, con condanna dell' ad erogare i ratei pregressi, nonché il CP_1 riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza delle situazioni legittimanti il diritto a percepire i diversi benefici in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto dei CP_1 requisiti sanitari rispettivamente collegati ai detti benefici, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, è stata disposta la ripetizione delle operazioni mediante un altro Consulente. All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “• La ricorrente presenta una presenta una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 74% = 87%.
• La decorrenza del beneficio va considerata dalla data di presentazione della istanza (maggio 2023)
• la ricorrente non presenta i requisiti per il riconoscimento dell'Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 ”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento. Mentre risultano pertanto infondate le domande relative alla pensione d'inabilità e alla esistenza di un handicap con connotati di gravità, deve invece riconoscersi la ricorrenza in concreto del requisito sanitario previsto per l'assegno mensile d'invalidità. In proposito, deve aggiungersi che ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, CP_1 tenuto conto dei reiterati arresti della S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Stante l'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite vanno compensate per metà, la restante metà segue invece la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso, vanno poste a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già liquidate in separato decreto. CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso all' assegno mensile di invalidità ex art. 13 L.118/1971 - con la decorrenza specificata dal CTU;
- Respinge le altre domande proposte dalla ricorrente;
- Compensa per la metà le spese di lite e condanna l' al pagamento CP_1 della restante metà che liquida in € 1.400,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione;
2 - Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto.
Trapani, 10.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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