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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/09/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE composto dai magistrati:
dott. Marcello Buscema Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione consensuale dei coniugi e per la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritto al R.G. n. 2976/25, promosso da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2 introduttivo, dall'avv. Plinio Bianchi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in
Ferentino (FR), alla P.zza Dell'Ospizio, n. 12 ricorrenti
FATTO E DIRITTO
I coniugi e hanno congiuntamente domandato pronunciarsi Parte_1 Parte_2 la loro separazione personale e poi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso.
A tal fine, gli istanti hanno allegato che: a) essi, in data 21/04/1985, hanno contratto matrimonio concordatario in Frosinone (FR); b) dall'unione sono nati i figli (in data 18/03/1986), Per_1
Per_
(in data 12/10/1988) e (9/10/1990), oggi tutti maggiorenni ed economicamente Per_3 autosufficienti;
c) l'affectio coniugalis è venuta meno ed i coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi. Nelle note di trattazione scritta le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1. Disciplina applicabile
Ritiene il Tribunale che il presente procedimento sia disciplinato dall'art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto esso è stato instaurato con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023.
2. Provvedimenti urgenti
In via preliminare, si osserva che, in procedimenti come quello presente ossia caratterizzati da pattuizioni condivise, laddove la causa possa essere decisa senza necessità di istruttoria e dagli atti processuali non emergano circostanze idonee a far ritenere sussistente l'urgenza di intervenire sia tale da non tollerare neppure il ritardo connesso al termine entro il quale la sentenza sarà pronunciata (sessanta giorni dall'udienza: art. 473-bis.28, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. ovviamente applicabile anche nell'ipotesi prevista dall'art. 473-bis.51 c.p.c.), il giudice non deve pronunciare i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c. Infatti, in mancanza di ragioni di straordinaria urgenza, opinare diversamente implicherebbe la pronuncia, da parte - come quasi sempre avverrebbe - del giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, di un provvedimento destinato ad essere riesaminato dopo pochi giorni dal collegio, con un incremento di impegno per i giudici sostanzialmente privo di pratica utilità per le parti (a condizione, lo si ripete, che non emergano ragioni tali da rendere insopportabile anche un'attesa di soli sessanta giorni massimo, eventualità che nella presente fattispecie non ricorre e, dunque, correttamente il giudice delegato per la trattazione del procedimento non ha pronunciato i provvedimenti in questione).
3. Le domande delle parti
3.1. Ammissibilità della domanda congiunta di divorzio e separazione
Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza sono scettici in ordine all'ammissibilità del cumulo c.d. “consensuale” delle domande di separazione e divorzio.
A sostegno della tesi negativa si osserva quanto segue.
In primis, sarebbe di ostacolo al cumulo la mancata previsione di esso da parte dell'art. 473 bis.51 c.p.c., il quale, anzi, attesta una diversa volontà normativa rispetto a quanto disposto dall'art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c. (Trib. Firenze, 15/05/2023).
In secondo luogo, il procedimento aperto con domanda congiunta è di natura essenzialmente giurisdizionalvolontaria, per cui non consente uno sviluppo procedimentale “bifasico” e, di conseguenza, la pronuncia di sentenze non definitive o parziali sulla separazione nell'attesa di quella definitiva di divorzio. Ancora, si afferma che la diversa natura del procedimento contenzioso rispetto a quello su domanda congiunta costituisce un ostacolo al cumulo anche sotto altro profilo: difetta nel secondo un meccanismo di adeguamento del processo al mutamento delle circostanze nel tempo.
Si è affermato anche che il cumulo contenzioso non risponde affatto allo scopo di garantire un risparmio di energie processuali, ma assolve al diverso compito di mitigare le conseguenze connesse al contemporaneo proseguire di due procedimenti che hanno in larga misura lo stesso oggetto.
Infine, si è sostenuto che al cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. osti il carattere indisponibile dei diritti derivanti dal divorzio ex art. 160 c.p.c., diritti che, peraltro, non sono ancora esistenti al momento della presentazione del ricorso o della conclusione degli accordi in esso contenuti.
Con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, purtuttavia, la Cassazione ha affermato che è ammissibile il cumulo “consensuale” delle domande di separazione e divorzio ed ha superato tutti gli argomenti sopra evidenziati.
La Corte, in particolare, ha affermato che, sebbene l'art. 473 bis.51, comma 1, c.p.c., nel riferirsi alla domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c., possa costituire un argomento letterale di segno contrario, le obiezioni formulate non colgono nel segno, in quanto: a) il comma 4 dell'art. 473 bis.51 c.p.c., nella parte in cui è prevede che “il collegio provvede con sentenza”, induce a ritenere che nel passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio possa trovare applicazione l'art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c.; b) il problema delle sopravvenienze è una mera eventualità, comune anche ai procedimenti su domanda congiunta privi di cumulo, che non influisce sulla ricostruzione giuridica del procedimento;
c) non corrisponde al vero che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizza quel risparmio di energie processuali che costituisce una delle rationes della previsione dell'art. 473 bis.49 c.p.c.: trovare, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, infatti, realizza indubbiamente il suddetto risparmio;
d) il cumulo “consensuale” trova giustificazione anche alla luce di un generale favor normativo nei confronti del generale cumulo di domande e l'art. 473 bis.49 c.p.c. ha normativizzato, in subiecta materia, il cumulo condizionale c.d. “successivo”; d) trattandosi unicamente di domande proposte in funzione di una pronuncia di divorzio per la quale non è ancora decorso il termine di legge, il cumulo non incide sul carattere indisponibile dei patti futuri.
Questo essendo l'orientamento della Cassazione, la quale, peraltro, si è espressa all'esito di un rinvio pregiudiziale operato da Trib. Treviso, 31 maggio 2021, questo Tribunale non può che adeguarsi ad esso e, di conseguenza, ritenere che la domanda congiunta sia, nel caso che occupa, ammissibile.
Restano, in verità, due questioni che la Corte non ha ritenuto di dover affrontare, vale a dire quella della rilevanza delle sopravvenienze e quella della revocabilità unilaterale del consenso.
Difatti, sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto che le parti possano revocare il consenso agli accordi di divorzio solo in presenza di sopravvenienze (Trib. Milano 05/05/2023) oppure che
“quando diventa procedibile la domanda di divorzio, i coniugi dovranno essere riconvocati per confermare le condizioni precedentemente proposte ed in caso di mancata conferma delle condizioni non potrà essere pronunciata sentenza di divorzio congiunto” (Trib. Genova, verbale della riunione ex art. 47 quater ord. giud.), la Cassazione si limita ad affermare che, in presenza di sopravvenienze, di revoca del consenso o di modifica unilaterale delle condizioni, occorrerà procedere al “dovuto adattamento” di alcuni specifici principi giurisprudenziali e degli artt. 473 bis.51 e 473 bis.19 c.p.c.
Il che equivale ad affermare, con riferimento al divorzio, che, siccome il fondamento dell'istituto risiede nella concorde volontà dei coniugi di farvi luogo, ma tale concorde volontà ha una duplice e distinta valenza, poiché, da un lato, è meramente ricognitiva della sussistenza dei presupposti del divorzio e, dall'altro, ha rilievo effettivamente negoziale per quel che attiene alle condizioni per cui si chiede lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca unilaterale del consenso è irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il divorzio è l'effetto dell'esercizio dei poteri decisori-costitutivi del giudice (e non del consenso espresso dalle parti) ed è inammissibile sotto il secondo profilo, perché con la proposizione della domanda congiunta si realizza un accordo processuale e sostanziale che vincola entrambe le parti (Cass., 08 luglio 1998, n. 6664).
Purtuttavia, si tratta di questioni che, ad oggi, non si pongono nel presente giudizio.
3.2. Domanda di separazione
Venendo alla domanda di separazione, va preso atto del venir meno dell'affectio coniugalis e del fatto che i coniugi non intendono riconciliarsi. Quanto alle condizioni pattuite, le stesse non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico e dal buon costume e sono in linea con i principi previsti dalla legge n. 54/2006 e dal codice di rito. In conclusione, visti gli artt. 150 e ss. e 158 c.c., come modificati dalla legge n. 54/2006, nonché
l'art. 473-bis.51 c.p.c., accertata la mancata ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi va omologata la separazione alle condizioni di cui al ricorso, eccezion fatta per le condizioni di cui ai punti 5 e 6 del “piano genitoriale” allegato al ricorso e per le condizioni di cui al punto 13 delle “altre disposizioni patrimoniali” previste nel ricorso, essendo il figlio divenuto maggiorenne. Per_4
3.3. Domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
Quanto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, invece, l'invocata pronuncia presuppone il passaggio in giudicato di quella di separazione e, in ogni caso, il decorso del termine minimo di legge dalla separazione consensuale.
Come si è visto, la Cassazione ipotizza l'applicabilità dell'art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., ai sensi del quale il Tribunale pronuncia sentenza quando, avvalendosi della facoltà di cui agli articoli 103, secondo comma, e 104, secondo comma, c.p.c., decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite, ipotesi in cui, con distinti provvedimenti, deve disporre la separazione delle altre cause e l'ulteriore istruzione riguardo alle medesime, ovvero la rimessione al giudice inferiore delle cause di sua competenza.
La norma, tuttavia, non pare applicabile nel caso che occupa, in quanto l'articolo suddetto fa riferimento a cause sì connesse, ma formalmente riunite con provvedimento del giudice, ed ai commi 2 degli artt. 103 e 104 c.p.c., ossia alla separazione delle cause in presenza di istanza di tutte le parti ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo;
nel caso che occupa, invece, a prescindere dal fatto che non si tratta di cause riunite (ma solo di domande congiunte), la continuazione dell'unitario giudizio non è affatto ostacolata dalla del pari unitaria trattazione, in quanto le pattuizioni sul divorzio sono già presenti e, atteso l'accordo delle parti, non occorre espletare alcuna istruttoria. Insomma, dalla riunione non deriva alcun ritardo che possa suggerire o imporre la separazione.
Inoltre, separare le cause significherebbe negare, in fatto, la possibilità, affermata quale premessa generale, ossia la possibilità di proporre la domanda congiunta di separazione e divorzio. Detto in altri termini, se occorre separare le due cause (di separazione e di divorzio), non ha alcun senso, nella pratica, proporre le relative domande con unico ricorso, atteso che il risultato concreto è pur sempre quello di addivenire a due giudizi che proseguono paralleli.
Quello di divorzio, peraltro, andrebbe sospeso in attesa del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e/o del decorso del termine di legge per proporre la domanda.
Di conseguenza, la soluzione più appagante pare essere quella della sentenza parziale di separazione: si tratta, infatti, di una pronuncia che costituisce il presupposto processuale e sostanziale di quella successiva, destinata a chiudere l'unitario processo in cui sono state avanzate contestualmente due domande.
Il procedimento aperto con domanda congiunta, infatti, non è, come ritenuto in dottrina, di natura essenzialmente giurisdizionalvolontaria (con la conseguenza che non è consentito uno sviluppo procedimentale “bifasico” e, di conseguenza, la pronuncia di sentenze non definitive o parziali sulla separazione nell'attesa di quella definitiva di divorzio). Ciò, infatti, è senza dubbio vero con riferimento alla separazione, ma certo non avuto riguardo al divorzio congiunto, il cui procedimento si fonda sulla concorde volontà dei coniugi di farvi luogo, ma, come si è detto, quest'ultima è meramente ricognitiva della sussistenza dei presupposti del divorzio ed ha rilievo effettivamente negoziale solo per quel che attiene alle condizioni per cui si chiede lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., 08 luglio
1998, n. 6664, citata).
E allora, va posto l'accento sul dato processuale: siccome le due domande sono racchiuse in un unico “contenitore procedimentale”, è ben possibile che una sentenza parziale decida definitivamente quella di separazione ed apra la via alla decisione su quella, ulteriore e congiunta, di divorzio nell'ambito del medesimo procedimento, che si chiude proprio con tale ultima pronuncia.
Il che è quanto normalmente accade nelle ipotesi in cui una domanda (c.d. “presupponente”) vede quale presupposto sostanziale e/o processuale la decisione di un'altra domanda (c.d.
“presupposta”) avanzata congiuntamente nell'atto introduttivo: basti pensare alla divisione dei beni in comunione, qualora sorgano contestazioni sul progetto divisionale, ipotesi in cui il
Tribunale, terminata l'istruttoria, deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza, necessariamente parziale, che decide su tali questioni prima di addivenire alla divisione ed all'assegnazione, senza che sia necessaria, ma prima ancora possibile, la separazione delle cause.
Di conseguenza, omologata la separazione, la causa va rimessa sul ruolo del giudice relatore e va fissata un'udienza in data successiva al passaggio in giudicato della pronuncia sulla separazione e/o al decorso del termine minimo di legge per avanzare la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Spese del giudizio
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale pronunciando nel giudizio di cui al R.G. n. 2976/25, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso;
2. dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone (FR) al quale si ordinano le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3. dispone rimettersi la causa, con separata ordinanza sul ruolo, per il suo prosieguo;
4. spese al definitivo.
Frosinone, 16/09/2025
Il giudice relatore estensore Il Presidente