Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1526
TAR
Ordinanza cautelare 21 settembre 2009
>
TAR
Sentenza 6 giugno 2022
>
TAR
Sentenza breve 15 novembre 2022
>
CS
Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
>
CS
Ordinanza collegiale 18 novembre 2024
>
CS
Accoglimento
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione di legge ed eccesso di potere

    Il Tribunale ha ritenuto che la vetrata, essendo scorrevole su binari e installata solo per un lato della pergotenda, non conduce ad una chiusura permanente dell’area, né ne comporta una indebita estensione o un incremento, né una diversa ed ulteriore utilizzazione dell’area.

  • Accolto
    Contraddittorietà e mancata applicazione del diritto

    L'intervento ha comportato la creazione di una nuova volumetria, per la quale sarebbe stato necessario il previo rilascio del permesso di costruire, in mancanza del quale è doveroso disporre il ripristino dello stato dei luoghi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari5

  • 1Pergotenda con vetrata mobile: serve il permesso di costruire
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 marzo 2026

    La pergotenda chiusa con vetrate è nuovo volume edilizio: serve permesso di costruire (Cons. Stato n. 1526/2026). Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1526/2026 del 25 febbraio, ha stabilito un principio importante in materia edilizia: una pergotenda chiusa da una vetrata scorrevole non è più una pergotenda, ma costituisce un nuovo volume edilizio che richiede il permesso di costruire. Un ristoratore pugliese aveva installato una pergotenda di circa 160 mq in uno spazio già delimitato su tre lati da muri perimetrali di edifici esistenti. Successivamente aveva aggiunto una vetrata scorrevole sul quarto lato libero. Il Comune aveva emesso un'ordinanza di demolizione, ritenendo che …

     Leggi di più…

  • 2Deposito tardivo della sentenza impugnata
    Luca Guffanti · https://www.filodiritto.com/ · 17 dicembre 2024

  • 3Il mancato deposito in appello della sentenza del Tar non rende il gravame inammissibileAccesso limitato
    Fabrizio D'Alessandri · https://www.altalex.com/ · 28 aprile 2025

  • 4Giurisprudenza
    https://www.astrid-online.it/

  • 5Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/ · 27 marzo 2026

    FATTO E DIRITTO 1. Il Comune di Canosa di Puglia impugna la sentenza che ha accolto il ricorso proposto dall'appellato per l'annullamento dell'ingiunzione di demolizione emessa nei suoi confronti per l'installazione di una vetrata mobile scorrevole su una parte del perimetro di una pergotenda già autorizzata così ottenendo, secondo l'amministrazione, la chiusura della superficie e la creazione di una nuova volumetria non assentita. 2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti. 2.1. L'appellato è proprietario di un …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1526
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1526
Data del deposito : 25 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo